Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente concernente contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 22.08.2003 22.08.2003 22.08.2003 25.08.2003 26.08.2003 26.08.2003 28.08.2003 02.09.2003 03.09.2003 04.09.2003 04.09.2003

Tariffa sottoposta da Concordia, Lucerna Cassa malati Kolping SA, Dübendorf Cassa malati Kolping SA, Dübendorf Avenir Assicurazioni, Martigny Mutualité Assicurazioni, Martigny Mutuelle Valaisanne, Martigny Cassa malattia e infortuni Sumiswald, Sumiswald Groupe Mutuel Vie GMV SA, Martigny Cassa malati kmu, Winterthur Cassa malati Auxilia, Vollèges Cassa malati Troistorrents, Troistorrents

per l'assicurazione malattie.

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

16 settembre 2003

2003-1887

Ufficio federale delle assicurazioni private

5387