Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Copertura secondo gli articoli 74 e 76 della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) (art. 59 cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli; RS 741.31)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha pronunciato la decisione seguente, concernente i contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 23 settembre 2002 Il progetto dell'Ufficio nazionale svizzero di assicurazione e del Fondo nazionale svizzero di garanzia volto a percepire, nel 2003, i contributi di cui sotto per la copertura dei danni secondo gli articoli 74 e 76 LCStr è approvato.

Ufficio nazionale di assicurazione Franchi

Fondo nazionale di garanzia Franchi

Motoveicoli (art. 59 cpv. 1 lett. a OAV)

0.40

1.70

Veicoli leggeri a motore (art. 59 cpv. 1 lett. b OAV)

0.80

3.40

Veicoli pesanti a motore (art. 59 cpv. 1 lett. c OAV)

1.60

6.80

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere inoltrato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

21 gennaio 2003

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Ufficio federale delle assicurazioni private

2003-0052