Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale del 17 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoverso 1 lettera d della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20023, decreta: Art. 1 È autorizzato un credito quadro di 125 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.

1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione/piano finanziario.

2

Art. 2 I mezzi menzionati nell'articolo 1 possono essere utilizzati per: a.

contributi al Fondo globale per l'ambiente, GEF (99,07 mio fr. al massimo);

b.

contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal (17,43 mio fr. al massimo);

c.

contributi nell'ambito del clima (5 mio fr. al massimo);

d.

costi d'esecuzione del credito quadro (3,5 mio fr. al massimo).

Art. 3 A carico della voce 810.3600.505 possono essere finanziati al massimo due posti di lavoro a tempo pieno. L'assunzione avviene conformemente alla legge del 24 marzo 20004 sul personale federale.

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RS 101 RS 814.01; RU 2003 4061 FF 2002 7042 RS 172.220.1

2002-0830

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Credito quadro per l'ambiente globale. DF

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2003

Consiglio degli Stati, 10 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

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