Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del 3 novembre 19991
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; visto l'articolo 55 della legge federale del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, emana le istruzioni seguenti:
Sezione 1: Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza Art. 1 1 La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza è un organo del Consiglio federale che ha lo scopo di rafforzare la capacità di condotta del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza.
2 Essa prepara tempestivamente le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale concernenti le questioni di politica di sicurezza.
3 Si compone dei capi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). La presidenza cambia di regola ogni anno.
Sezione 2: Organo direttivo in materia di sicurezza Art. 2
Scopi e compiti
1
L'Organo direttivo in materia di sicurezza crea le premesse per una condotta strategica ottimale da parte del Consiglio federale.
2 L'Organo direttivo in materia di sicurezza si occupa delle minacce alla sicurezza interna ed esterna. Quest'ultime sono compromesse quando:
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Questo testo comprende le modifiche del Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2002. Sostituisce il testo pubblicato nel FF 2000 188.
RS 120 RS 172.010 2002-2293
Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale
3
a.
la stabilità e l'affidabilità delle istituzioni politiche costituzionali dello Stato, l'ordinamento fondamentale dello Stato fondato sulle libertà e sulla democrazia, il funzionamento regolare di tali istituzioni e la sicurezza degli abitanti della Svizzera sono minacciati;
b.
l'integrità e l'affidabilità dell'indipendenza di uno Stato, la sua capacità di difendere le proprie frontiere e il proprio ordinamento costituzionale nei confronti di minacce esterne nonché i suoi buoni rapporti con gli altri Stati sono minacciati.
L'Organo direttivo in materia di sicurezza assume i compiti seguenti: a.
segue costantemente la situazione in tutti gli ambiti rilevanti in materia di sicurezza;
b.
analizza e valuta la gamma della violenza nonché i suoi possibili sviluppi all'interno della Svizzera e nel suo contesto strategico;
c.
provvede all'individuazione tempestiva di possibili nuove forme di minaccia, di rischi e di pericoli nonché all'allarme tempestivo;
d.
elabora scenari, strategie e opzioni all'attenzione della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, sfruttando tutte le possibilità per realizzare sinergie all'interno e all'esterno dell'amministrazione;
e.
abrogata4
Art. 3
Organizzazione
1
L'Organo direttivo in materia di sicurezza è un organo di stato maggiore del Consiglio federale incaricato di compiti preparatori ed è subordinato alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.
2
La presidenza è di regola assunta annualmente a turno dal segretario di Stato del DFAE, dal direttore dell'Ufficio federale di polizia e dal capo dello Stato maggiore generale. Il presidente può presentare domanda di riferire direttamente al Consiglio federale.4 Art. 4
Composizione dell'Organo direttivo in materia di sicurezza
1
L'Organo direttivo in materia di sicurezza si compone di membri permanenti e di membri non permanenti.
2
4
Sono membri permanenti:4 a.
il segretario di Stato del DFAE;
b.
il direttore dell'Ufficio federale di polizia;
c.
il capo dello Stato maggiore generale;
d.
il portavoce del Consiglio federale;
e.
il segretario di Stato del DFE; Nuovo testo giusta il Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.
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Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale
3
f.
il capo del servizio analisi e prevenzione dell'Ufficio federale di polizia;
g.
il presidente del Gruppo di coordinamento del DFGP per le migrazioni;
h.
il capo della Politica di sicurezza e di difesa del DDPS;
i.
il capo del servizio di informazione strategica;
j.
il direttore generale delle dogane;
k.
il direttore supplente dell'Amministrazione federale delle finanze;
l.
il coordinatore dei servizi d'informazione.
Sono membri non permanenti:5 a.
un rappresentante del settore della protezione della popolazione dell'Amministrazione federale;
b.
un rappresentante del settore della sicurezza interna dell'Amministrazione federale;
c.
il delegato all'approvvigionamento economico del Paese;
d.
il direttore dell'Ufficio federale delle comunicazioni;
e.
il direttore dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione;
f.
il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica;
g.
il capo del centro di politica di sicurezza internazionale del DFAE
4
Se necessario, il presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza può designare come membri non permanenti altri responsabili gerarchici dell'Amministrazione federale nonché esperti.
5 I membri non permanenti che non appartengono d'ufficio all'Organo direttivo in materia di sicurezza sono designati dal presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza d'intesa con i capi gerarchicamente competenti.
6 Se necessario, i membri non permanenti sono invitati alle sedute dal presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza; essi stessi possono chiedere di parteciparvi.
Sezione 3: Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione Art. 5
Scopi e compiti
1
L'Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione provvede alla cooperazione tra i servizi d'informazione della Confederazione nonché all'ottimizzazione del supporto al Consiglio federale nella sua attività di condotta nel campo della sicurezza.
5
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Nuovo testo giusta il Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.
Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale
2
Assume i compiti seguenti: a.
coordina, per incarico del presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza, la cooperazione in materia di servizi d'informazione in seno alla Confederazione;
b.
definisce e aggiorna, all'attenzione dell'Organo direttivo in materia di sicurezza, il fabbisogno permanente di informazioni, segnatamente per quanto riguarda i rischi rilevanti in materia di politica di sicurezza;
c.
informa i servizi d'informazione e i fornitori d'informazioni sulle priorità politiche e il fabbisogno di informazioni del Consiglio federale;
d.
elabora un rapporto sulla situazione all'attenzione dell'Organo direttivo in materia di sicurezza;
e.
assicura l'individuazione e l'allarme tempestivi a favore dell'Organo direttivo in materia di sicurezza;
f.
assiste il presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza in occasione dell'elaborazione di proposte destinate al Consiglio federale;
g.
dirige l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva nonché il segretariato;
h.
può assumere funzioni speciali nell'ambito di situazioni particolari e straordinarie.
Art. 6
Organizzazione
1
L'Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione comprende il coordinatore dei servizi d'informazione, l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva nonché un segretariato.
2
Il coordinatore dei servizi d'informazione è subordinato tecnicamente al presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza e aggregato amministrativamente al DDPS.
Sezione 4: Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva Art. 7
Compiti
L'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva: a.
segue, in primo luogo, gli aspetti relativi alla politica di sicurezza nei settori della politica estera, della politica di sicurezza, della protezione dello Stato e della polizia, nonché delle questioni concernenti i rifugiati e gli stranieri;
b.
può proporre all'Organo direttivo in materia di sicurezza, dopo consultazione dei dipartimenti interessati, di esaminare i problemi rilevanti in materia di sicurezza che concernono l'economia, le finanze, l'energia, le
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Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale
comunicazioni, la tecnologia, l'ambiente, i trasporti e la sanità. Può essere incaricato di assicurare la sorveglianza di questi problemi; c.
provvede, sulla base delle analisi elaborate dai fornitori d'informazioni, alla sintesi e all'allestimento di un quadro della situazione;
d.
assume informazioni al di fuori dell'Amministrazione federale per il tramite degli organi gerarchici competenti della Confederazione;
e.
dirige i segretariati della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dell'Organo direttivo in materia di sicurezza.
Art. 8
Organizzazione
1
L'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva consta di relatori specializzati permanenti e di un segretariato. Esso può essere rafforzato, per un periodo limitato oppure per determinati compiti, con rappresentanti dei dipartimenti (esperti non permanenti).
2
È aggregato amministrativamente al DDPS.6
Sezione 5: Disbrigo degli affari Art. 9
Rapporti con l'Amministrazione
1
L'Organo direttivo in materia di sicurezza e l'Organo di coordinamento dei servizi d'informazione non assumono funzioni gerarchiche.
2 La gestione operativa degli affari e la presentazione di proposte al Consiglio federale incombono alle unità organizzative competenti.
3 L'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva collabora strettamente con i servizi d'informazione della Confederazione e con gli altri fornitori d'informazioni della Confederazione.
Art. 10
Rapporti con altri organi
Il coordinatore dei servizi d'informazione: a.
può inserirsi in stati maggiori di crisi e in gruppi di lavoro per compiti particolari, nei quali ha il diritto di essere sentito e si assicura l'informazione per il coordinamento dei servizi d'informazione;
b.
è membro della Commissione consultiva in materia di sicurezza interna (art. 9 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna);
c.
partecipa alla formazione in materia di condotta strategica.
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Nuovo testo giusta il Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.
Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale
Art. 11
Trasmissione delle informazioni
1
Gli organi incaricati del coordinamento della cooperazione in materia di servizi d'informazione possono scambiare informazioni nella misura in cui ciò è necessario per raggiungere gli scopi delle presenti istruzioni.
2
Tale scambio di informazioni può comprendere anche dati personali.
Art. 12
Obbligo d'annuncio e obbligo di dare informazioni
Il coordinatore dei servizi d'informazione ha accesso a tutte le informazioni che richiede negli ambiti della sicurezza interna ed esterna secondo l'articolo 2 capoverso 2, nella misura in cui non siano pregiudicati interessi degni di protezione in materia di protezione delle fonti.
Art. 13
Protezione, sicurezza e tutela del segreto
1
L'Organo di coordinamento può, per i propri campi d'attività, prendere misure di protezione e di sicurezza particolari allo scopo di assicurare la protezione di informazioni e opere.
2
Per garantire la protezione delle fonti e la tutela del segreto, esso emana istruzioni conformi a quelle applicate nei servizi d'informazione.
Sezione 6: Entrata in vigore Art. 14 Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2003.7
3 novembre 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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Nuovo testo giusta il Decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.
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