Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20032, decreta:

Art. 1 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari annui alla Fondazione Bibliomedia nel quadro dei crediti approvati.

2 L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2 La Fondazione sottopone ogni anno per approvazione al Dipartimento federale dell'interno il preventivo, il rapporto di gestione e il consuntivo.

Art. 3 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

3

Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

1 2

RS 101 FF 2003 5397

5408

2003-1754