Concessione a Cablecom Digital Cinema (Concessione Cablecom Digital Cinema) del 26 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV), in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione (ORTV); rilascia a Cablecom GmbH, Neumühlestrasse 42, 8406 Winterthur, la concessione seguente:

Sezione 1: In generale Art. 1

Concessionario e oggetto della concessione

1

Conformemente alle disposizioni della LRTV e dell'ORTV, Cablecom GmbH è autorizzata a diffondere in Svizzera un'offerta televisiva digitale.

2 Salvo disposizione contraria della presente concessione, le indicazioni fornite nella domanda e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per l'estensione, il contenuto, il genere d'offerta, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2

Obiettivi

Nel quadro del mandato, Cablecom GmbH deve: a.

contribuire all'intrattenimento dei telespettatori;

b.

contribuire alla promozione dell'industria cinematografica svizzera;

c.

tener conto, per quanto possibile, delle produzioni europee.

Sezione 2: Offerta Art. 3

Quadro dell'offerta

1

Cablecom GmbH propone un'offerta di programmi televisivi su abbonamento, diffusa in modo digitale e codificato.

2 L'offerta occupa al massimo il 10 percento della capacità di diffusione riservata ai programmi televisivi nelle reti via cavo del concessionario o di quelle di cui ha il controllo.

1 2

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RS 784.40 RS 784.401 2002-2190

Concessione Cablecom Digital Cinema

3 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può aumentare la capacità di cui al capoverso 2 se non vi è da temere alcun pregiudizio per le emittenti esistenti o future. In questo caso, consulta preliminarmente la Commissione della concorrenza.

4

Il DATEC può imporre restrizioni in relazione all'organo responsabile o all'estensione dell'offerta se le possibilità commerciali delle società controllate da svizzeri in Francia dovessero essere limitate nel corrispettivo mercato francese (reciprocità).

Art. 4

Contenuto

1

L'offerta, proposta sotto la denominazione Cablecom Digital Cinema, comprende principalmente lungometraggi, ma anche documentari, servizi sportivi e su altri avvenimenti pubblici nonché trasmissioni generali d'intrattenimento.

2

Il programma tiene conto in modo appropriato delle produzioni svizzere o delle produzioni realizzate in Svizzera su richiesta.

3

La maggior parte dei lungometraggi deve, per quanto possibile, essere di origine europea.

4 È fatta salva la verifica della denominazione del programma da parte di altre autorità.

Art. 5

Promozione dell'industria cinematografica

1

Cablecom GmbH impiega almeno il quattro percento delle entrate lorde derivanti dalla sua attività di emittenza per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film o di altre opere culturali audiovisive di origine svizzera.

2

Se, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio, i mezzi finanziari di cui al capoverso 1 non sono stati spesi o destinati in modo vincolante a un progetto, l'UFCOM determina, dopo aver consultato l'Ufficio federale della cultura (UFC), la somma che Cablecom GmbH deve versare a titolo di tassa sostitutiva a favore dalla promozione dell'industria cinematografica svizzera.

3

La tassa sostitutiva ammonta al massimo al quattro percento delle entrate lorde derivanti dall'attività di emittenza ed è versata su un conto stabilito dall'UFC.

Quest'ultimo definisce l'utilizzo della somma.

Art. 6

Protezione della gioventù

Cablecom GmbH deve adottare le misure adeguate per evitare che i bambini e i giovani siano confrontati a trasmissioni che mettano in pericolo il loro sviluppo corporeo, psichico, morale o sociale.

Art. 7

Contratti d'esclusiva

Sono vietati gli accordi e le pratiche commerciali che escludono la diffusione di film e la trasmissione di avvenimenti sportivi da parte di SRG SSR idée suisse.

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Concessione Cablecom Digital Cinema

Sezione 3: Aspetti tecnici Art. 8

Diffusione

1

L'offerta televisiva su abbonamento è diffusa via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari conclusi con altri esercenti di reti via cavo.

2 Il Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Ogni modifica va sottoposta preventivamente al Dipartimento.

Art. 9

Set top Box

1

Cablecom GmbH garantisce alle altre emittenti l'accesso ai suoi apparecchi di conversione e di decodificazione (set top box) a condizioni appropriate, non discriminatorie e identiche per tutti.

2 Il contratto relativo all'offerta televisiva su abbonamento non deve dipendere dall'acquisto o l'affitto di un set top box di Cablecom GmbH.

3 Gli apparecchi devono essere dotati di interfacce aperte che garantiscano l'accesso a terzi e permettano a questi ultimi di gestire i loro servizi.

4

Le interfacce devono corrispondere allo stato della tecnica, in particolare alle norme europee armonizzate.

5

Il Dipartimento può precisare ulteriormente, nell'allegato alla concessione, i criteri di cui al capoverso 1 ed esigere la pubblicazione delle specifiche tecniche.

Sezione 4: Sorveglianza Art. 10 1 In un rapporto annuale separato, Cablecom GmbH fornisce informazioni sulle sue attività di emittenza conformemente alla presente concessione. Presenta tale rapporto all'UFCOM per il 30 aprile di ogni anno.

2

Il rapporto annuale fornisce informazioni su: a.

le attività di emittenza di Cablecom GmbH e dei suoi organi;

b.

le attività dell'organo di mediazione;

c.

i ricavi di Cablecom GmbH dalle sue attività di emittenza;

d.

le spese per l'acquisto, la produzione e la coproduzione di film svizzeri;

e.

la collaborazione con l'industria cinematografica svizzera;

f.

l'offerta di versioni linguistiche diverse;

g.

la partecipazione in altre società svizzere e straniere attive nel settore televisivo e la collaborazione con queste ultime;

h.

lo stato e l'evoluzione della diffusione del programma.

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Concessione Cablecom Digital Cinema

Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio Art. 11

Modifica

Cablecom GmbH non ha diritto a un'indennità in caso di modifiche della concessione necessarie per adattare la legislazione svizzera al diritto internazionale.

Art. 12

Obbligo d'esercizio

Dipartimento può emanare delle condizioni oppure limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se: a.

l'esercizio non è iniziato entro 12 mesi dal rilascio della concessione;

b.

l'esercizio è stato interrotto senza l'autorizzazione del Dipartimento.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 13 La presente concessione entra in vigore il 1° agosto 2002 con effetto sino al 31 luglio 2012. Non vi è un diritto precostituito al suo rinnovo.

26 giugno 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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