01.454 Iniziativa parlamentare IVA e parcheggi (Vaudroz) Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 18 febbraio 2003

Onorevoli colleghi, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 3 della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo contemporaneamente per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di approvare la modifica di legge allegata.

18 febbraio 2003

In nome della Commissione: Il presidente, Jean-Philippe Maître

2003-0503

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Rapporto 1

Genesi

Il 5 ottobre 2001, il consigliere nazionale Jean-Claude Vaudroz ha presentato un'iniziativa parlamentare per chiedere che la locazione, di una durata superiore a tre mesi, di parcheggi non destinati ad uso pubblico, sia esente dall'IVA. Il 26 settembre 20021, il Consiglio nazionale ha deciso, su proposta della sua Commissione, di dare seguito a quest'iniziativa. L'oggetto è stato attribuito alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) affinché elabori un progetto. In occasione della seduta del 18 febbraio 2003, in presenza di rappresentanti dell'Amministrazione, la Commissione ha esaminato un progetto che va nella stessa direzione ma prevede l'imposizione di locazioni la cui durata non supera i 12 mesi. La CET-N ha adottato il rapporto e il progetto di legge con 18 voti contro uno e due astensioni.

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Tratti essenziali del progetto

2.1

Un intervento necessario

L'ordinanza sull'IVA (OIVA), in vigore prima del 1° gennaio 2001, prevedeva che la locazione per meno di tre mesi di posteggi non destinati all'uso pubblico2 fosse imponibile. Di conseguenza, la locazione superiore ai tre mesi era esente dall'imposta.

Attualmente, in base alla legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)3, qualsiasi locazione di parcheggi è imponibile, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta, ovvero qualora un immobile o una parte di un immobile (p. es. un appartamento) sia locato in combinazione con uno o più posteggi. Il conduttore e il locatore devono essere le stesse persone giuridiche per i due oggetti menzionati nel contratto.

I posteggi devono inoltre essere destinati all'uso esclusivo del conduttore, senza limiti di tempo e per tutta la durata del contratto.

Nella prassi, questo cambiamento di sistema ha suscitato notevoli problemi. Nonostante le istruzioni emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)4, le amministrazioni di immobili si sono dovute spesso confrontare con situazioni nelle quali è difficile stabilire se la locazione del posteggio è assoggettata all'IVA. La necessità di determinare se ogni singolo oggetto sia da ritenere accessorio, comporta un lavoro amministrativo sproporzionato rispetto al risultato fiscale ottenuto. D'altro canto, non sarebbe neppure immaginabile che le amministrazioni di immobili chiedessero sistematicamente il parere dell'Amministrazione delle contribuzioni, poiché un tale comportamento causerebbe un eccessivo dispendio.

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Boll. Uff. 2002 N 1466 I parcheggi non destinati all'uso pubblico sono tutti quelli accessibili a una ristretta cerchia di utenti. Destinati all'uso pubblico sono invece esclusivamente i parcheggi ai lati delle strade o su aree pubbliche il cui accesso non è ostacolato da barriere, indipendentemente dal fatto che vengano prelevate tasse di parcheggio mediante parchimetri, automatici per biglietti o vengano rilasciate tessere di parcheggio.

RS 641.20 Istruzione n. 18 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni / 610.545-18

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Il criterio della prestazione accessoria, attualmente in vigore, produce anche situazioni ritenute parzialmente ingiuste. È infatti difficilmente comprensibile, per i locatori interessati, che si debba fatturare l'IVA al conduttore di un posteggio quando la locazione di un alloggio non è soggetta a tale imposta.

2.2

Progetto di legge

Con il presente progetto, la Commissione propone di tornare al sistema precedente ripristinando la versione prevista a suo tempo nell'articolo 14 numero 17 lettera c dell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto, portando tuttavia da tre a 12 mesi la durata della locazione soggetta all'imposta. Così, la locazione fino a 12 mesi di aree per il parcheggio di veicoli, non destinate all'uso pubblico, sarebbe soggetta all'IVA.

Questo progetto persegue in primo luogo una semplificazione delle procedure amministrative e, quindi, dell'applicazione della LIVA. Il criterio, infatti, per stabilire se la locazione di parcheggi non destinati all'uso pubblico sia soggetta all'IVA non sarà più determinato dal carattere accessorio della prestazione (di difficile applicazione), ma dipenderà semplicemente dalla durata del contratto di locazione.

Il disciplinamento attuale era stato introdotto essenzialmente per due ragioni. Da un lato, il criterio della durata di locazione non era compatibile con il diritto europeo (cfr. n. 5) e, dall'altro, non vi era alcun motivo sociale, culturale o economico che giustificasse l'esenzione fiscale della locazione di parcheggi superiore ai tre mesi. Ai sensi dell'articolo 36 capoverso 4 secondo periodo LIVA, le prestazioni accessorie dovrebbero subire lo stesso destino fiscale della prestazione principale5.

Anche il disciplinamento in vigore non tiene conto di alcuna differenziazione sociale, culturale o economica. La distinzione fra una durata fino al 12 mesi e una durata superiore può anche apparire oggettivamente non motivata, ma si giustifica in funzione della semplificazione amministrativa. Per quanto riguarda la compatibilità con il diritto europeo, la Commissione sottolinea che se quest'ultimo costituisce effettivamente il quadro di riferimento per il legislatore svizzero, esso non vincola tuttavia la Svizzera poiché essa non è membro dell'Unione europea.

Rileviamo infine che la CET-N ha pure valutato la possibilità di assoggettare all'IVA le locazioni di una durata fino a tre, sei e nove mesi, optando tuttavia per la soluzione dei 12 mesi, poiché è la variante che comporta le perdite fiscali meno importanti (cfr. n. 4.1).

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Commento delle singole disposizioni

3.1

Legge sull'IVA

In sostituzione dell'articolo 18 numero 21 lettera c LIVA, la Commissione propone di reintrodurre la norma sancita dall'articolo 14 numero 17 lettera c della previgente OIVA. Tuttavia, la durata della locazione imponibile, che era allora di tre mesi, è portata a 12 mesi. Così, la locazione fino a 12 mesi di aree per il parcheggio di vei5

Boll. Uff. 1999 N 319/326

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coli, non destinate all'uso pubblico, è soggetta all'IVA. Una locazione è esente dall'IVA unicamente se il contratto di locazione è stato concluso anticipatamente per più di 12 mesi o per una durata indeterminata che duri effettivamente più di 12 mesi. Inoltre, il contratto deve attribuire al conduttore un posteggio preciso di cui è l'unico a disporre per tutta la durata del contratto. Questo corrisponde al disciplinamento previgente conformemente all'OIVA.

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Ripercussioni

4.1

Conseguenze finanziarie

L'approvazione della modifica della LIVA proposta comporterebbe una perdita fiscale oscillante tra i 6 e i 7,5 milioni di franchi. La Commissione ha esaminato altre varianti che prevedono l'imposizione delle locazioni di una durata fino a tre, sei e nove mesi. Secondo l'AFC, per una durata delle locazioni fino a tre mesi la perdita fiscale oscillerebbe fra i 7 e gli 8 milioni di franchi, mentre per una durata delle locazioni fino a sei e fino a nove mesi la perdita fiscale di 7-8 milioni di franchi si ridurrebbe annualmente di alcune centinaia di migliaia di franchi. Questa debole differenza fra le perdite fiscali preventivate è determinata dal fatto che la maggior parte dei contratti di locazione sono conclusi a lungo termine o per una durata indeterminata.

4.2

Attuazione

La reintroduzione del criterio della durata di locazione si tradurrebbe in un'applicazione più semplice del disciplinamento sull'IVA che ridurrà l'onere amministrativo sia delle amministrazioni immobiliari sia dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

5

Rapporti con il diritto europeo

Il progetto non è conforme al diritto europeo. La distinzione fra locazione di lunga o di breve durata dei parcheggi non è compatibile con la sesta direttiva europea del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. In effetti, l'articolo 13 parte B lettera b numero 2 sancisce che le locazioni di aree per il parcheggio di veicoli sono generalmente imponibili non prendendo in nessun modo in considerazione la durata della locazione. La Svizzera non è membro dell'UE e non è quindi vincolata dalle disposizioni del diritto europeo.

6

Costituzionalità

L'articolo 130 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a riscuotere un'imposta sul valore aggiunto.

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