Legge federale sull'alcool

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20031, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19322 sulle bevande distillate (legge sull'alcool) č modificata come segue: Preambolo visto l'articolo 32bis della Costituzione federale3, ...

Art.23bis cpv. 2bis (nuovo) 2bis

Sulle bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, che contengono almeno 50 grammi di zucchero al litro, espressi in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente e che sono messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori, č riscossa un'imposta del 400 per cento.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

1 2 3

FF 2003 1950 RS 680 Questa disposizione corrisponde agli articoli 105 e 131 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

1958

2002-2450