Legge federale sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza nell'ambito del DATEC

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 20031, decreta: I Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie Art. 10a (nuovo) I.a Tasse di vigilanza

Per coprire le spese di vigilanza non coperte da emolumenti (art. 94), il Consiglio federale può prevedere che dalle imprese sottoposte a vigilanza venga riscossa annualmente una tassa di vigilanza.

1

La tassa di vigilanza viene riscossa in base alle spese di vigilanza dell'anno precedente. Nel calcolarla vengono in particolare considerati il genere di impresa, il genere e il numero di edifici, gli impianti, i mezzi di trasporto e le loro capacità di trasporto nonché la lunghezza e l'impostazione degli impianti di infrastruttura.

2

Il Consiglio federale disciplina le modalità. Definisce in particolare le spese di vigilanza computabili.

3

Art. 94 IV. Emolumenti e tasse di privativa

Il Consiglio federale determina quali emolumenti e tasse devono essere riscossi nell'esecuzione della presente legge.

Art. 95 cpv. 2­4 Gli articoli 10 e 94 nonché i capi VI, VII e IX della presente legge si applicano per analogia alle linee di autobus e di trolleybus concessionarie, sempre che non servano esclusivamente il traffico locale o di escursione.

2

1 2

FF 2003 6765 RS 742.101

2003-0044

6765

Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza nell'ambito del DATEC. LF

3 Gli articoli 10a, 88, 89 e 94 si applicano per analogia alle imprese filoviarie.

Gli articoli 10a, 88, 89 e 94 si applicano per analogia alle imprese di teleferiche, seggiovie, ascensori e slittovie, titolari di una concessione federale.

4

2. Legge federale del 18 giugno 19933 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportare su strada (Legge sul trasporto viaggiatori) Art. 2d

Tassa di privativa (nuovo)

Per il rilascio, il rinnovo o l'estensione del diritto di trasportare viaggiatori, che garantisce una protezione dalla concorrenza e che concerne le offerte non ordinate dagli enti pubblici, viene riscossa una tassa di privativa.

1

Nel calcolare la tassa vengono considerati la capacità di trasporto e il valore economico del diritto accordato.

2

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Titolo prima dell'art.15a

Sezione 3a: Emolumenti Art. 15a L'Ufficio federale riscuote emolumenti per le sue prestazioni di servizio e le sue decisioni.

1

2

Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti.

3. Legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea Art. 6b (nuovo) Emolumenti e tassa di vigilanza

L'Ufficio federale riscuote emolumenti per le sue prestazioni di servizio e le sue decisioni.

1

Per coprire le spese di vigilanza non coperte da emolumenti, il Consiglio federale può prevedere che dalle imprese sottoposte a vigilanza venga riscossa annualmente una tassa di vigilanza.

2

3 4

RS 744.10 RS 748.0

6766

Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza nell'ambito del DATEC. LF

La tassa di vigilanza viene riscossa in base alle spese di vigilanza dell'anno precedente. Nel calcolarla si considerano il peso e il genere di impiego degli aeromobili e il numero delle persone impiegate dall'impresa.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità. Definisce in particolare le spese di vigilanza computabili e determina le aliquote degli emolumenti.

4

Art. 32a (nuovo) Tasse di concessione per i voli di linea

Per esercitare il diritto di effettuare voli di linea conformemente alla concessione di rotte viene riscossa una tassa di concessione annuale.

1

Nel calcolare la tassa vengono considerati il numero di passeggeri e di merci dell'anno precedente.

2

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Art. 36abis (nuovo) Tasse di concessione per gli aeroporti

Per esercitare il diritto all'esercizio di un aeroporto viene riscossa una tassa di concessione annuale.

1

Nel calcolare la tassa vengono considerati il numero di passeggeri e di merci dell'anno precedente.

2

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità.

4. Legge federale del 4 ottobre 19635 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta) Art. 20a (nuovo) L'Ufficio federale e terzi addotti riscuotono emolumenti per le loro prestazioni di servizio e le loro decisioni.

1 Emolumenti e tassa di vigilanza

Per coprire le spese di vigilanza non coperte da emolumenti, il Consiglio federale può prevedere che dalle imprese sottoposte a vigilanza venga riscossa annualmente una tassa di vigilanza.

2

La tassa di vigilanza viene riscossa in base alle spese di vigilanza dell'anno precedente. Essa si compone di un emolumento di base e di un supplemento in funzione della lunghezza della rete di condotte dell'impresa sottoposta a vigilanza.

3

5

RS 746.1

6767

Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza nell'ambito del DATEC. LF

Il Consiglio federale disciplina le modalità. Definisce in particolare le spese di vigilanza computabili e determina le aliquote degli emolumenti.

4

5. Legge federale del 24 giugno 19026 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici) Art. 26a (nuovo) L'Ufficio federale e terzi addotti riscuotono emolumenti per le loro prestazioni di servizio e le loro decisioni.

1

Per coprire le spese di vigilanza non coperte da emolumenti, il Consiglio federale può prevedere che dalle imprese sottoposte a vigilanza venga riscossa annualmente una tassa di vigilanza.

2

La tassa di vigilanza viene riscossa in base alle spese di vigilanza dell'anno precedente. Nel calcolarla vengono considerati la lunghezza della relativa rete di condotte e il numero di trasformatori dell'impresa sottoposta a vigilanza.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità. Definisce in particolare le spese di vigilanza computabili e determina le aliquote degli emolumenti.

4

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 734.0

6768