Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Progetto
(Menzione del fallimento nel registro fondiario) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20031, visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20032, decreta: I La legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Art. 176 cpv. 2 2
Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la sua apertura.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2 3
FF 2003 5655 FF 2003 5663 RS 281.1
2003-1483
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Esecuzione e fallimento. LF
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