Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane; visto il rapporto del 3 settembre 20032 concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2003, decreta:
Art. 1 Sono approvate le modifiche del 26 febbraio 20033 dell'ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero (allegato).
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
1 2 3 4
RS 632.10 FF 2003 5455 RU 2003 529 RS 632.10
2003-1348
5463
Ordinanza Allegato che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero del 26 febbraio 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19865 sulla tariffa delle dogane, ordina:
Art. 1
Modifica della tariffa doganale
Le voci di tariffa e i testi dell'allegato 1 (Parte 1a) alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane sono modificati come segue: La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028: Voce di tariffa
Designazione della merce
Tariffa generale fr./100 kg peso lordo
61.-- 61.-- 61.-- 61.--
1702.
9022 9023 9024 9028
zucchero di barbabietola o di canna, caramellato malto-destrina maltosio chimicamente puro altri
La voce di tariffa 1702.9032 è modificata come segue: Voce di tariffa
Designazione della merce
Tariffa generale fr./100 kg peso lordo
sciroppo di zucchero di barbabietola, di canna e di zucchero invertito, non caramellato
39.--
1702.
9032
5
RS 632.10
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RU 2003
La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038: Voce di tariffa
Designazione della merce
Tariffa generale fr./100 kg peso lordo
sciroppo di zucchero di barbabietola e di canna, caramellato altri sciroppi di zucchero, caramellati; caramello (colorante) altri
39.--
1702.
9033 9034 9038
Art. 2
39.-- 39.--
Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 3
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003.
26 febbraio 2003
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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RU 2003
Allegato (art. 2)
Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 6 luglio 19836 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di zucchero Art. 1 cpv. 1 Voci di tariffa 1702 ex 3032, ex 3042, ex 4019, ex 4029 Abrogate
Le voci di tariffa 1702 ex 9029 ed ex 9039 sono sostituite con 1702.9022 e 9033: Voce di tariffa
Designazione della merce
1702.
9022 9033
zucchero di barbabietola o di canna, caramellato sciroppo di zucchero di barbabietola e di canna, caramellato
La voce di tariffa 1702.9032 è modificata come segue: Voce di tariffa
Designazione della merce
1702.
9032
sciroppo di zucchero di barbabietola, di canna e di zucchero invertito, non caramellato
2. Ordinanza del 4 novembre 19877 sulla tara Allegato Sostituire le seguenti voci di tariffa
6 7
1702.9011/9029 con 1702.9011/9028
1702.9032/9039 con 1702.9032/9038
RS 531.215.11 RS 632.13
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RU 2003
3. Ordinanza del 27 giugno 19958 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) Allegato 2
La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9024
La nota 115 è abrogata
4. Ordinanza dell'8 marzo 20029 sul libero scambio Allegato 1 La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9024: Voce di tariffa
Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi per gli Stati CE applicabile
1702. 9024
per gli Stati AELS tariffa normale meno
esente
applicabile
tariffa normale meno
esente
5. Ordinanza del 29 gennaio 199710 sulle preferenze tariffali Allegato 1 La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028: Voce di tariffa
Aliquota di dazio preferenziale per 100 kg lordi applicabile
1702. 9022 9023 9024 9028
8 9 10
Tariffa normale meno
esente esente esente esente
RS 632.319 RS 632.421.0 RS 632.911
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RU 2003
La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038: Voce di tariffa
Aliquota di dazio preferenziale per 100 kg lordi applicabile
1702. 9033 9034 9038
Tariffa normale meno
PMP esenti PMP esenti PMP esenti
6. Ordinanza del 7 dicembre 199811 sulle importazioni agricole (OIAgr) Art. 35a
Disposizioni transitorie della modifica del 26 febbraio 2003
1
Su richiesta, per gli sdoganamenti tra il 1° ottobre 2002 e il 31 marzo 2003 sono rimborsati gratuitamente e senza interesse: a.
per merci della voce di tariffa 1702.9029, fr. 7.-- per 100 kg lordi;
b.
per merci della voce di tariffa 1702.9039, fr. 4.80 per 100 kg lordi.
2
Sono esclusi dal rimborso gli zuccheri caramellati di barbabietola o di canna della voce di tariffa 1702.9029 e gli sciroppi di zuccheri di barbabietola e di canna caramellati della voce di tariffa 1702.9039.
3 Le richieste di rimborso vanno presentate entro il 31 dicembre 2003, per scritto e corredate degli originali dei documenti doganali, all'Ispettorato delle dogane, casella postale 730, 3900 Briga. Le richieste presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.
Allegato 1 numero 17, Disciplinamento del mercato: zucchero Le voci di tariffa 1702.3032, 3042, 4019 e 4029 sono modificate come segue: Voce di tariffa
Aliquota di dazio per 100 kg lordi fr.
Testo complementare
1702. 3032 3042 4019 4029
61.-- 39.-- 61.-- 39.--
PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario
11
RS 916.01
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La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028: Voce di tariffa
Aliquota di dazio per 100 kg lordi fr.
1702. 9022 9023 9024 9028
25.70 18.70 18.70 18.70
Testo complementare
PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario
La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038: Voce di tariffa
Aliquota di dazio per 100 kg lordi fr.
1702. 9033 9034 9038
14.80 10.-- 10.--
Testo complementare
PGI non necessario PGI non necessario
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