Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente l'accertamento dei risultati di votazioni popolari federali mediante apparecchi tecnici del 15 gennaio 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, Conformemente agli articoli 84 e 91 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) e sull'articolo 9 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e in considerazione delle esperienze fatte nell'ambito della votazione popolare del 24 novembre 2002 concernente l'iniziativa sull'asilo, respinta con un esiguo scarto di voti, accordiamo ai Cantoni un'autorizzazione generale di utilizzare mezzi tecnici per l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali. Tale autorizzazione è subordinata alle condizioni seguenti: 1

I Cantoni vigilano affinché i risultati delle votazioni siano accertati in modo preciso e corretto Siamo consapevoli del fatto che in Svizzera le tradizioni cantonali sviluppatesi nell'ambito dell'esercizio dei diritti politici hanno una grande importanza. Quasi tutti i Cantoni hanno adottato una propria normativa per le modalità di voto e i meccanismi di controllo del diritto di voto. Il Consiglio federale intende tener conto di queste tradizioni. Rispetta il fatto che i Cantoni preferiscano farsi essi stessi garanti del corretto accertamento dei risultati delle votazioni. A seconda del tipo di ausili utilizzati, occorre garantire procedure e controlli differenziati ma sempre adeguati. Va prestata particolare attenzione anche ai lavori preliminari ­ svolti manualmente ­ che comporta l'impiego di ausili tecnici, al fine di evitare che nella fase precedente lo spoglio meccanico o l'utilizzazione di bilance di precisione standardizzate siano commessi errori nell'attribuzione dei voti vagliati.

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Trasparenza Abbiamo incaricato la Cancelleria federale di svolgere un'inchiesta presso i Cantoni al fine di appurare in quali Comuni sono impiegati ausili tecnici per l'accertamento dei risultati delle votazioni federali e che tipo di apparecchi sono utilizzati.

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Utilizzazione di strumenti di misurazione per lo spoglio meccanico dei voti

31 Gli strumenti di misurazione, in particolare le bilance di precisione, utilizzati per lo spoglio meccanico dei voti devono essere idonei per l'uso previsto ed essere ammessi dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento. Il controllo e la verifica dei singoli strumenti di misurazione competono agli uffici cantonali di verificazione. Prossimamente l'Ufficio federale di metro-

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Accertamento dei risultati di votazioni popolari federali mediante apparecchi tecnici

logia e di accreditamento invierà una pertinente circolare alle autorità cantonali incaricate della vigilanza su tali uffici.

32 In caso di impiego di bilance di precisione, subito prima dello spoglio dei voti occorre determinare un valore di riferimento (peso) mediante un numero prestabilito di schede (100 o un multiplo di 100). Questo valore di riferimento deve essere verificato periodicamente e alla fine dello spoglio. In tale ambito non deve essere rilevata alcuna differenza rispetto al valore di riferimento iniziale.

Se le esigenze esposte nelle righe che precedono sono soddisfatte, gli apparecchi tecnici utilizzati sono considerati approvati. Modifiche più sostanziali dei metodi di voto o di accertamento, quali prove pilota del voto elettronico o surrogati delle schede (schede di rilevamento per apparecchi di lettura elettronici), dovranno anche in futuro essere autorizzate caso per caso dal Consiglio federale.

Vi preghiamo di esigere da tutti gli interessati che queste regole procedurali, applicabili in caso di accertamento dei risultati di votazioni federali mediante apparecchi tecnici, siano osservate già in occasione della votazione popolare del 9 febbraio 2003.

Le regole surriferite non si applicano all'impiego complementare di mezzi tecnici finalizzato esclusivamente al controllo di uno spoglio eseguito interamente a mano.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 gennaio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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