B Decreto federale sull'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS», depositata il 9 ottobre 20022; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 20033, decreta:

Art. 1 1 L'iniziativa popolare del 9 ottobre 2002 «Utili della Banca nazionale per l'AVS» č valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il seguente tenore:

I La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 99 cpv. 4 4 L'utile netto della Banca nazionale č versato al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Č fatta salva una quota destinata ai Cantoni, pari a un miliardo di franchi annui; tale importo puņ essere adeguato per legge all'evoluzione dei prezzi.

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RS 101 FF 2002 6546 FF 2003 5340

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2003-1343

Decreto federale sull'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS»

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo)4 2. Disposizione transitoria dell'art. 99 (Politica monetaria) L'articolo 99 capoverso 4 entra in vigore al pił tardi due anni dopo l'accettazione da parte di Popolo e Cantoni. Se entro tale data non sono stati effettuati i necessari adeguamenti legislativi, il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda a Popolo e Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Adattamento della numerazione in funzione della nuova versione delle disposizioni transitorie.

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