Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese, riconosciuta l'importanza dell'estradizione nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale; constatato che, in un gran numero di procedure di estradizione, la persona oggetto della domanda non si oppone alla sua consegna; considerato che, in siffatti casi, è auspicabile ridurre al minimo il tempo necessario all'estradizione e ogni periodo di detenzione ai fini dell'estradizione; desiderosi di semplificare, nei rapporti tra i due Stati, l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in seguito «la Convenzione», e di completare le disposizioni di quest'ultima, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Obbligo di consegna

Entrambi gli Stati si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo la procedura semplificata quale è prevista nel presente Accordo, le persone ricercate ai fini dell'estradizione, previo consenso di dette persone e accordo dello Stato richiesto dati conformemente al presente Accordo.

Art. 2

Condizioni della consegna

1. In virtù dell'articolo 1, qualsiasi persona oggetto di una domanda d'arresto provvisorio secondo l'articolo 16 della Convenzione va consegnata conformemente agli articoli 3 a 10 del presente Accordo.

2. La consegna di cui al paragrafo 1 non è subordinata alla presentazione di una domanda di estradizione e dei documenti richiesti secondo l'articolo 12 della Convenzione.

Art. 3

Informazioni da comunicare

Per l'informazione della persona arrestata in applicazione degli articoli 4 e 6 come anche dell'autorità competente di cui all'articolo 5 paragrafo 2 del presente Accor1

Dal testo originale francese.

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Procedura semplificata di estradizione. Accordo con la Francia

do, i dati seguenti, che lo Stato richiedente deve comunicare, sono considerati sufficienti: a)

l'identità della persona ricercata;

b)

l'autorità che domanda l'arresto;

c)

l'esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la stessa forza o di una decisione esecutiva come anche la data d'emissione di questo documento;

d)

la natura e la qualificazione legale del reato;

e)

l'esposto dei fatti per i quali l'estradizione è domandata ed eventualmente le loro conseguenze, come anche la data e il luogo del compimento del reato.

Art. 4

Informazione della persona

Allorquando una persona ricercata ai fini dell'estradizione è arrestata sul territorio dell'altro Stato, l'autorità competente la informa, conformemente al proprio diritto interno, riguardo alla domanda di cui la persona è oggetto come anche riguardo alla possibilità offertale di assentire alla sua consegna allo Stato richiedente secondo la procedura semplificata.

Art. 5

Consenso e accordo

1. Il consenso della persona arrestata è dato conformemente agli articoli 4 e 6.

2. L'autorità competente dello Stato richiesto dà il proprio accordo secondo le proprie procedure nazionali.

Art. 6

Ottenimento del consenso

1. Il consenso della persona arrestata e, all'occorrenza, la sua espressa rinuncia al beneficio della regola della specialità sono dati davanti alle autorità giudiziarie competenti dello Stato richiesto, conformemente al diritto interno di quest'ultimo.

2. I due Stati prendono i provvedimenti necessari affinché il consenso e, all'occorrenza, la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano ottenuti in condizioni per cui s'intende che la persona li ha espressi volontariamente, dopo essere stata informata sulle conseguenze giuridiche di una siffatta dichiarazione. A questo scopo, la persona arrestata ha il diritto di farsi assistere da un patrocinatore.

3. Il consenso e, all'occorrenza, la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono registrati in un verbale secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato richiesto.

Art. 7

Comunicazione del consenso

1. Lo Stato richiesto comunica senza indugio allo Stato richiedente il consenso della persona come anche, all'occorrenza, la rinuncia al beneficio della regola della specialità. Per consentire allo Stato richiedente di presentare, all'occorrenza, una domanda di estradizione, lo Stato richiesto gli comunica, entro dieci giorni dall'arresto

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provvisorio, se la persona ha dato o no il suo consenso. Il consenso può essere dato in un secondo tempo alle condizioni di cui all'articolo 11 del presente Accordo.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 avviene direttamente tra le autorità competenti.

Art. 8

Rinuncia al beneficio della regola della specialità

Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione non si applicano se la persona che ha dato il consenso all'estradizione semplificata rinuncia espressamente al beneficio della regola della specialità.

Art. 9

Comunicazione della decisione di estradizione

In deroga alle regole di cui all'articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione, la comunicazione della decisione di estradizione presa in applicazione della procedura semplificata, come anche delle informazioni relative a detta procedura, si effettua senza indugio e al più tardi entro i venti giorni seguenti la data del consenso della persona, direttamente tra le autorità competenti.

Art. 10

Termine di consegna

1. La consegna della persona avviene entro venti giorni dalla data in cui è stata comunicata la decisione di estradizione giusta le condizioni di cui nell'articolo 9.

2. Allo scadere del termine di cui nel paragrafo 1, se la persona si trova in detenzione è rimessa in libertà sul territorio dello Stato richiesto.

3. In caso di forza maggiore che impedisce la consegna della persona nel termine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato richiesto ne informa l'autorità competente dello Stato richiedente. Esse convengono tra di loro una nuova data di consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i venti giorni seguenti la nuova data così convenuta. Se è ancora detenuta allo scadere di questo termine la persona è rimessa in libertà.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui lo Stato richiesto desidera far uso dell'articolo 19 della Convenzione.

Art. 11

Consenso dato dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 7 o in altre circostanze

1. Se la persona ha dato il consenso dopo la scadenza del termine di dieci giorni di cui all'articolo 7, lo Stato richiesto: ­

avvia la procedura semplificata quale è prevista nel presente Accordo se una domanda di estradizione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione non gli è ancora giunta;

­

può ricorrere alla procedura semplificata se nel frattempo gli è giunta una domanda di estradizione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione.

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2. Se non è presentata nessuna domanda d'arresto provvisorio, e nel caso in cui il consenso sia stato dato dopo ricezione di una domanda di estradizione, lo Stato richiesto può ricorrere alla procedura semplificata quale è prevista nel presente Accordo.

Art. 12

Autorità competenti

Ciascuno Stato designa mediante dichiarazione che è notificata con scambio di note diplomatiche, al più tardi all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, la o le autorità competenti incaricate della sua applicazione.

Art. 13

Conseguenze della disdetta della Convenzione

In caso di disdetta della Convenzione da parte di uno dei due Stati, la disdetta ha effetto tra i due Stati allo scadere di un termine di due anni a contare dalla data del ricevimento della sua notificazione da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Ciascuno dei due Stati notifica all'altro il compimento delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima di queste notificazioni.

Art. 15

Disdetta

Ciascuno dei due Stati può disdire in qualsiasi momento il presente Accordo inviando all'altro, per via diplomatica, un avviso scritto di disdetta. Quest'ultima prende effetto sei mesi dopo la data di ricezione di questa notificazione.

In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in lingua francese a Berna, il 10 febbraio 2003, in doppio esemplare.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica francese:

Ruth Metzler-Arnold

Dominique Perben

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