Termine di referendum: 8 aprile 2004

Codice civile (Termine di separazione nel diritto del divorzio) Modifica del 19 dicembre 2003 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 aprile 20031; visto il parere del Consiglio federale del 2 luglio 20032, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 114 B. Divorzio su azione di un coniuge I. Dopo la sospensione della vita comune

Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un'azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni.

Art. 115 II. Rottura del vincolo coniugale

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Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione coniugale.

FF 2003 3367 FF 2003 5066 RS 210

2003-1006

7101

Termine di separazione nel diritto del divorzio

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto Art. 7c 3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti

Nei processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 dicembre 20034 e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale si applica il termine di separazione previsto dalla legge nuova.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

2

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 30 dicembre 20035 Termine di referendum: 8 aprile 2004

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RU ... (FF 2003 7101) FF 2003 7101

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