Legge sulle telecomunicazioni

Disegno

(LTC) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20031, decreta: I La legge federale del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni è modificata come segue: Art. 3 lett. dbis­dsexies (nuove), e ed ebis (nuova) Nella presente legge si intendono per: dbis. accesso: la messa a disposizione di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione di risorse e/o di servizi al fine di fornire servizi di telecomunicazione; dter. accesso disaggregato alla rete locale: la messa a disposizione di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione dell'accesso completamente disaggregato o dell'accesso condiviso alla rete locale; dquater. accesso completamente disaggregato alla rete locale: la messa a disposizione di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione dell'accesso alla rete locale che permetta l'uso di tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; dquinquies. accesso condiviso alla rete locale: la messa a disposizione di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione dell'accesso alla rete locale che permetta l'uso di frequenze non vocali dello spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; il fornitore sottoposto all'obbligo continua a impiegare la rete locale per fornire il servizio telefonico; dsexies. accesso a flusso di bit ad alta velocità: lo stabilimento di una comunicazione ad alta velocità verso l'utente da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione e il trasferimento di questa comunicazione a un altro fornitore per la fornitura di servizi a banda larga; e.

1 2

interconnessione: l'accesso costituito dalla connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l'integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che apre l'accesso a servizi di terzi; FF 2003 6883 RS 784.10

2003-0519

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Legge sulle telecomunicazioni

ebis. linee affittate: la fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto.

Art. 4

Obbligo di notifica

Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale). L'Ufficio federale registra i fornitori di servizi di telecomunicazione notificati.

1

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di telecomunicazione che hanno un'importanza tecnica ed economica trascurabile.

2

4 Esso disciplina i dettagli della notifica e dell'aggiornamento periodico della lista di fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 5

Imprese di diritto estero

Per quanto non vi si oppongano obblighi internazionali, la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) può vietare a imprese organizzate secondo il diritto estero la fornitura di servizi di telecomunicazione in Svizzera se non è garantita la reciprocità.

Art. 6

Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione

Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione deve: a.

disporre delle necessarie capacità tecniche;

b.

rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione;

c.

osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali del settore.

Art. 7­10 Abrogati Art. 11

Garanzia dell'accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante

I fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono garantire agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione l'accesso alle loro risorse e ai loro servizi, ovvero l'accesso disaggregato alla rete locale, l'accesso a flusso di bit ad alta velocità, l'interconnessione e le linee affittate, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Essi sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i prezzi delle singole prestazioni in materia d'accesso. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

1

La Commissione stabilisce le forme di accesso che i fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato devono mettere a disposizione e il loro contenuto.

2

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Legge sulle telecomunicazioni

I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano all'Ufficio federale una copia dei loro accordi relativi all'accesso. Per quanto non vi si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati, l'Ufficio federale consente la consultazione di questi accordi.

3

Se i fornitori di servizi di telecomunicazione non giungono a un accordo entro tre mesi, la Commissione, su richiesta di una delle parti, stabilisce le condizioni per l'accesso su proposta dell'Ufficio federale; a tale scopo si fonda sui principi usuali di mercato e del settore. Essa può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio. Per stabilire se un fornitore occupa una posizione dominante sul mercato, l'Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza. Quest'ultima può pubblicare il proprio parere.

4

La Commissione disciplina il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono presentare nell'ambito della procedura di cui al capoverso 4.

5

Le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all'accesso sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

6

Art. 11a (nuovo) Aggregazione di servizi Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato può aggregare i propri servizi purché li offra anche separatamente.

1

Possono derogare a questa regola i servizi che, per motivi tecnici o economici o per considerazioni relative alla qualità o alla sicurezza, possono essere offerti soltanto aggregati.

2

I capoversi 1 e 2 sono applicabili se un fornitore di servizi di telecomunicazione aggrega i propri servizi con quelli di un'impresa terza di cui detiene il controllo o al cui controllo soggiace.

3

Art. 12 Abrogato Art. 12a (nuovo) Informazioni sui servizi di telecomunicazione Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi da essi offerti. Esso disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.

1

L'Ufficio federale può promuovere la messa a disposizione di informazioni sui servizi di telecomunicazione.

2

Art. 12b (nuovo) Servizi a valore aggiunto Il Consiglio federale può disciplinare i servizi a valore aggiunto allo scopo di impedire abusi. In particolare, può fissare limiti massimi di prezzo, emanare disposizioni

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Legge sulle telecomunicazioni

sull'indicazione dei prezzi e imporre alle parti interessate di avere una sede o uno stabilimento in Svizzera.

Art. 12c (nuovo)

Conciliazione

L'Ufficio federale istituisce un organo di conciliazione o incarica terzi di farlo. In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, ogni parte può adire l'organo di conciliazione.

1

Chi adisce l'organo di conciliazione paga un emolumento per l'esame del caso. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto si assume il pagamento delle spese procedurali dedotto questo emolumento.

2

3

Le parti non sono vincolate alla decisione dell'organo di conciliazione.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 12d (nuovo) Elenchi Gli elenchi dei clienti di servizi di telecomunicazione possono essere pubblicati. I clienti possono scegliere liberamente se figurare in tali elenchi.

1

2

Il Consiglio federale definisce il contenuto minimo di un'iscrizione nell'elenco.

Art. 13

Informazione da parte dell'Ufficio federale

Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, su richiesta l'Ufficio federale fornisce informazioni sul nome e sull'indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, sui servizi da esso forniti e sui perseguimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa o penale di cui è oggetto.

1

2 L'Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se sussiste un interesse pubblico.

L'Ufficio federale può dare informazioni su perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso, pubblicarle o renderle accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto se sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.

3

Art. 13a (nuovo) Trattamento dei dati La Commissione e l'Ufficio federale possono trattare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali e i profili della personalità, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni. A tal fine, possono avvalersi di un sistema d'informazioni.

1

Essi prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati al momento del trattamento, in particolare al momento della loro trasmissione.

2

Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive, in particolare sull'organizzazione e la gestione del sistema d'informazioni, sulle categorie di dati da tratta-

3

6942

Legge sulle telecomunicazioni

re, sull'autorizzazione d'accesso e di trattamento, sulla durata di conservazione nonché sull'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 13b (nuovo) Assistenza amministrativa La Commissione e l'Ufficio federale trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

1

Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la Commissione e l'Ufficio federale possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi, solo se queste autorità:

2

a.

utilizzano tali dati unicamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione e sul mercato;

b.

sono vincolate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale; e

c.

trasmettono tali dati ad autorità competenti e a organismi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico, solo previa approvazione della Commissione o dell'Ufficio federale o conformemente a un'autorizzazione generale prevista da un accordo internazionale.

La Commissione e l'Ufficio federale non sono autorizzati a trasmettere dati ad autorità penali estere se l'assistenza amministrativa in materia penale è esclusa. La Commissione o l'Ufficio federale decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

3

Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione e all'Ufficio federale i dati che potrebbero essere importanti per l'esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. I dati sono resi accessibili singolarmente, sotto forma di liste o su supporti elettronici.

4

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 2: Concessione di servizio universale Art. 14

Concessione

La Commissione veglia affinché il servizio universale sia garantito a tutte le cerchie della popolazione in tutte le regioni del Paese. A tale scopo rilascia periodicamente una o più concessioni per il servizio universale.

1

La concessione è vincolata all'obbligo di fornire integralmente o in parte le prestazioni del servizio universale (art. 16) a tutte le cerchie della popolazione della zona interessata dalla concessione.

2

6943

Legge sulle telecomunicazioni

Per il rilascio della concessione è bandita una pubblica gara. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Se sin dall'inizio è evidente che la pubblica gara non può svolgersi in condizioni di concorrenza o se non vi sono candidature adeguate, la Commissione può fare capo a uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio universale.

4

5

Di regola, le concessioni scadono alla stessa data.

Art. 15 lett. b e d Chi vuole ottenere una concessione per il servizio universale deve: b.

dimostrare di poter assicurare l'offerta di prestazioni, in particolare dal profilo finanziario, e l'esercizio per tutta la durata della concessione e indicare l'indennità finanziaria secondo l'articolo 19 che intende ottenere;

d.

garantire di osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali del settore.

Art. 16 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva e lett. a, c, d Portata del servizio universale I concessionari del servizio universale forniscono nella loro zona di concessione, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e delle esigenze del mercato, una o più delle seguenti prestazioni:

1

a.

il servizio pubblico di telefonia vocale, ossia la trasmissione mediante telecomunicazione della voce in tempo reale, compresa la trasmissione mediante telecomunicazione di dati a velocità compatibili con per le vie di trasmissione della voce, il collegamento e i servizi supplementari;

c.

un numero sufficiente di telefoni pubblici a pagamento;

d.

l'accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio pubblico di telefonia vocale; il Consiglio federale può prevedere che il concessionario del servizio universale tenga un elenco di tutti i clienti di prestazioni del servizio universale (elenco universale);

Art. 18 Abrogato Art. 19

Indennità finanziaria

Qualora prima del rilascio della concessione risulti che i costi per la fornitura del servizio universale in una determinata zona non possono essere coperti nonostante una gestione efficace, il concessionario ha diritto a un'indennità finanziaria.

1

Il concessionario che riceve un'indennità finanziaria deve comunicare ogni anno all'Ufficio federale tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione e del

2

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Legge sulle telecomunicazioni

controllo dei costi, in particolare le informazioni finanziarie e relative alla presentazione dei conti.

3

Il Consiglio federale definisce i dettagli.

Art. 19a (nuovo) Trasferimento e modifica della concessione Gli articoli 24d e 24e si applicano al trasferimento e alla modifica della concessione per il servizio universale.

Art. 19b (nuovo) Pubblicazione da parte dell'Ufficio federale Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale pubblica il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Titolo prima dell'art. 20 (nuovo)

Sezione 3: Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici Art. 20

Accesso ai servizi d'emergenza

I fornitori di prestazioni del servizio universale devono organizzare l'accesso ai servizi d'emergenza in modo tale che sia possibile identificare l'ubicazione di chi chiama.

Art. 21 1

Messa a disposizione degli elenchi

I fornitori di prestazioni del servizio universale tengono un elenco dei loro clienti.

Essi permettono ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi che si basano sui dati degli elenchi di accedere al contenuto minimo definito dal Consiglio federale conformemente all'articolo 12d capoverso 2; permettono l'accesso in forma elettronica a questi dati anche se non hanno pubblicato gli elenchi.

2

Questo accesso è garantito secondo le norme internazionali, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. L'articolo 11 capoversi 4­6 è applicabile alla composizione delle controversie.

3

Art. 21a (nuovo) Interoperabilità I fornitori di prestazioni del servizio universale devono garantire la capacità di comunicazione fra gli utenti di queste prestazioni (interoperabilità).

1

Il Consiglio federale può estendere quest'obbligo ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico che rispondono a un bisogno diffuso. Può prescrivere interfacce per garantire un accesso ai servizi conforme alle norme internazionali.

L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

2

I fornitori tenuti a garantire l'interoperabilità devono offrire l'interconnessione, anche se non detengono una posizione dominante sul mercato. Le disposizioni

3

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Legge sulle telecomunicazioni

dell'articolo 11 capoversi 3, 4 e 6 sono applicabili alle convenzioni e alle decisioni relative all'interconnessione. Il Consiglio federale può imporre altri obblighi ai fornitori tenuti a garantire l'interoperabilità.

Art. 21b (nuovo) Linee affittate La Commissione può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a fornire in determinate zone linee affittate conformi alle norme internazionali e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Essa pubblica le proprie decisioni.

Art. 24 cpv. 2 e 3 (nuovo) Il Consiglio federale disciplina la procedura. Essa è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza e salvaguarda il carattere confidenziale di tutte le informazioni fornite dai richiedenti. Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d'affari, il Consiglio federale può derogare alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti l'accertamento dei fatti (art. 12 PA), la cooperazione delle parti (art. 13 PA), l'esame degli atti (art. 26­28 PA), il diritto di audizione (art. 30 e 31 PA) nonché la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA).

2

Le decisioni concernenti lo svolgimento della procedura e le altre decisioni incidentali rese in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili mediante ricorso a titolo indipendente.

3

Art. 24a (nuovo) Autorità concedente 1

L'autorità concedente è la Commissione.

2

Essa può delegare singoli compiti all'Ufficio federale.

Art. 24b (nuovo) Prescrizioni particolari per la concessione Se per una determinata fattispecie soggetta all'obbligo della concessione non esistono prescrizioni, l'autorità concedente le fissa di caso in caso.

Art. 24c (nuovo)

Durata della concessione

La concessione è rilasciata per un periodo determinato. L'autorità concedente stabilisce la durata in funzione del genere e dell'importanza della concessione.

Art. 24d (nuovo) Trasferimento della concessione La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo solo con il consenso dell'autorità concedente. Lo stesso vale anche per il trasferimento economico della concessione.

1

3

RS 172.021

6946

Legge sulle telecomunicazioni

Vi è trasferimento economico della concessione quando un'impresa acquisisce il controllo del concessionario secondo le disposizioni del diritto dei cartelli.

2

Art. 24e (nuovo)

Modifica e revoca della concessione

L'autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici.

1

Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale.

2

Art. 24f (nuovo)

Informazione da parte dell'Ufficio federale

Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale fornisce informazioni riguardanti il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, l'attribuzione delle frequenze nonché le stazioni emittenti.

1

2 L'Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se sussiste un interesse pubblico.

Art. 27

Trattamento dei dati e assistenza amministrativa

Sono applicabili gli articoli 13a e 13b sul trattamento dei dati e sull'assistenza amministrativa.

Art. 28 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi d'indirizzo e terzi. Esso disciplina la procedura di composizione, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono salve le azioni di diritto civile dei titolari di elementi d'indirizzo e di terzi.

Art. 31

Offerta, immissione in commercio e messa in servizio

Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'offerta, sull'immissione in commercio e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze tecniche fondamentali per le telecomunicazioni, la valutazione, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l'obbligo di certificazione (art. 3 della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio).

1

Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze tecniche fondamentali per le telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l'Ufficio federale, salvo eccezioni, le concretizza:

2

4

RS 946.51

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Legge sulle telecomunicazioni

a.

definendo norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure

b.

dichiarando vincolanti norme tecniche o altre disposizioni.

Nell'ambito dell'attuazione del capoverso 2, l'Ufficio federale tiene conto delle corrispondenti norme internazionali; le deroghe richiedono l'approvazione del Segretariato di Stato dell'economia.

3

4 Se il Consiglio federale non ha stabilito esigenze tecniche fondamentali per le telecomunicazioni secondo il capoverso 1 o se l'Ufficio federale non le ha concretizzate conformemente al capoverso 2, la persona che offre, immette in commercio o mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve provvedere affinché quest'ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di queste ultime, devono essere rispettate le specifiche tecniche dell'Ufficio federale e, se anche queste mancano, le norme nazionali.

Per motivi di sicurezza tecnica delle telecomunicazioni, l'Ufficio federale può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate. Esso può definire i dettagli di tale cessione.

5

Art. 32 secondo periodo (nuovo) ... Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 32a (nuovo) Offerta, immissione in commercio, messa in servizio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione destinati a garantire la sicurezza pubblica Il Consiglio federale disciplina l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio, l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.

Art. 34 cpv. 1bis e 1ter (nuovi) Se diversi impianti di telecomunicazione dello stesso modello interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'Ufficio federale può temporaneamente limitarne o vietarne l'offerta e l'immissione in commercio, anche se questo modello è conforme alle prescrizioni in materia di offerta e immissione in commercio.

1bis

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni in cui la polizia e le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene possono, nell'interesse della sicurezza pubblica, installare, mettere in servizio o esercitare un impianto che provoca interferenze. Se interferenze legali ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.

1ter

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Legge sulle telecomunicazioni

Art. 34a (nuovo) Trattamento dei dati e assistenza amministrativa Gli articoli 13a e 13b sul trattamento dei dati e sull'assistenza amministrativa sono applicabili agli articoli 31­34.

Art. 35 cpv. 1, 2 primo periodo e 3 Il proprietario di un'area d'uso comune (strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e telefoni pubblici a pagamento, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.

1

I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario. ...

2

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.

Art. 36 cpv. 2 e 3 (nuovo) Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione del paesaggio, del patrimonio, dell'ambiente, della natura e degli animali o di difficoltà tecniche, l'Ufficio federale può, su richiesta, obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei loro impianti di telecomunicazione e di altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti, a condizione che gli impianti dispongano di capacità sufficienti.

2

Alle stesse condizioni, l'Ufficio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a installare e a utilizzare congiuntamente impianti di telecomunicazione o altri impianti come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti.

3

Art. 37

Proprietà di linee

Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi.

1

Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se esso è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave.

2

Art. 38

Tassa destinata a finanziare il servizio universale

L'Ufficio federale riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare i costi scoperti del servizio universale secondo l'articolo 16 e i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento.

1

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Legge sulle telecomunicazioni

L'importo complessivo della tassa dipende dal fabbisogno finanziario necessario per la copertura dei costi menzionati nel capoverso 1 ed è stabilito proporzionalmente alla cifra d'affari realizzata con i servizi di telecomunicazione offerti.

2

Il Consiglio federale può esentare i fornitori di servizi di telecomunicazione dal pagamento della tassa se la cifra d'affari che realizzano con questi servizi è inferiore a un importo determinato.

3

Esso disciplina i dettagli della fornitura delle informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi menzionati nel capoverso 1.

4

Art. 39 cpv. 2 lett. a e 3 primo periodo 2

L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: a.

la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze;

Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la messa a concorso e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. ...

3

Art. 40

Tasse amministrative

L'autorità competente riscuote tasse amministrative che coprono i costi per le sue decisioni e prestazioni, in particolare per:

1

a.

la registrazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di telecomunicazione;

b.

le decisioni in materia di accesso, di messa a disposizione dei dati contenuti negli elenchi, di interoperabilità, di linee affittate e di coutenza di impianti;

c.

la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto;

d.

il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione di concessioni per il servizio universale e di radiocomunicazione;

e.

l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti;

f.

l'amministrazione, l'attribuzione e la revoca di elementi d'indirizzo;

g.

la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.

Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono trasferite a terzi, questi ultimi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all'Ufficio federale per approvazione, in particolare se questi servizi non sono sottoposti ad alcuna concorrenza.

2

Il Dipartimento può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato lascia supporre che vi saranno abusi.

3

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Legge sulle telecomunicazioni

Art. 41 rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse. Fissa le modalità di finanziamento del servizio universale e le tasse per le concessioni di radiocomunicazione.

1

Titolo prima dell'art. 43

Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati Art. 45a (nuovo) Pubblicità di massa I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro la pubblicità di massa sleale ai sensi dell'articolo 3 lettera o della legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale.

1

2

Il Consiglio federale può determinare le misure di lotta appropriate e necessarie.

Art. 45b (nuovo) Dati relativi all'ubicazione I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare dati relativi all'ubicazione dei loro clienti soltanto: a.

per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione;

b.

per fornire altri servizi, se i clienti hanno dato il proprio consenso; o

c.

dopo averli resi anonimi.

Art. 45c (nuovo)

Dati memorizzati su apparecchi di terzi

Il trattamento, attraverso la trasmissione mediante telecomunicazione, di dati memorizzati su apparecchi di terzi è autorizzato unicamente: a.

per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione;

b.

se gli utenti sono informati del trattamento e del suo scopo ed è data loro la possibilità di rifiutare questo trattamento.

Art. 48a (nuovo) Sicurezza e disponibilità Il Consiglio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione.

Art. 52 cpv. 1 lett. a e c 1

5

È punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque: a.

viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 4;

c.

mette in servizio elementi d'indirizzo che non gli sono stati attribuiti;

RS 241

6951

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 58

Vigilanza

L'Ufficio federale vigila affinché il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge, le prescrizioni d'esecuzione e le concessioni siano rispettati. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con tali organizzazioni.

1

2

Se accerta una violazione del diritto, l'Ufficio federale può: a.

esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione; questa persona deve comunicare all'Ufficio federale le disposizioni prese;

b.

esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente;

c.

completare la concessione con oneri;

d.

limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione oppure limitare, sospendere o vietare completamente l'attività della persona fisica o giuridica responsabile della violazione.

L'Ufficio federale ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute.

3

Se la concessione è stata rilasciata dalla Commissione, quest'ultima prende i provvedimenti corrispondenti su richiesta dell'Ufficio federale.

4

5

L'autorità competente può disporre provvedimenti cautelari.

Art. 59 cpv. 1, 2, 2bis e 2ter (nuovi) 1 Le persone che sottostanno alla presente legge devono fornire all'autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione.

I fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono all'obbligo di notifica secondo l'articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente all'Ufficio federale i dati necessari all'allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.

2

2bis I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se:

2ter

a.

una legge federale lo autorizza espressamente;

b.

la persona interessata vi acconsente per scritto;

c.

essi servono per valutare la legislazione sulle telecomunicazioni; o

d.

essi servono quale base per l'adozione delle necessarie decisioni regolatrici.

L'Ufficio federale può pubblicare le quote di mercato.

6952

Legge sulle telecomunicazioni

Art. 60

Sanzioni amministrative

Se un'impresa viola il diritto applicabile, la concessione o una decisione passata in giudicato, può essere tenuta a pagare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi.

1

L'Ufficio federale accerta le infrazioni. Esso giudica i casi che esulano dal settore di competenza della Commissione conformemente all'articolo 58 capoverso 4.

2

Per valutare l'importo della sanzione, l'autorità competente tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell'impresa.

3

Art. 68a (nuovo) Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

I servizi offerti nell'ambito di una concessione di servizi di telecomunicazione al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono considerati notificati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1. Le concessioni di radiocomunicazione, che fanno parte delle concessioni di servizi di telecomunicazione soppresse, rimangono valide e assumono gli oneri e le condizioni di queste ultime.

1

La concessione per il servizio universale rilasciata secondo il vecchio diritto è retta da questo sino alla scadenza della durata della concessione.

2

II Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6953

Legge sulle telecomunicazioni

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 19866 contro la concorrenza sleale Art. 3 lett. o (nuova) Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: o.

trasmette mediante telecomunicazione pubblicità di massa senza alcuna relazione con un contenuto richiesto e omette di chiedere il consenso preliminare dei clienti, di menzionare correttamente il mittente o di indicare la possibilità di opporsi in modo agevole e gratuito a questa pubblicità; chiunque ottiene le coordinate dei propri clienti al momento della vendita di merci, opere o prestazioni e indica loro che hanno la possibilità di opporsi all'invio di pubblicità di massa mediante telecomunicazione non agisce in modo sleale se trasmette ai clienti, senza il loro consenso, pubblicità di questo genere per merci, opere e prestazioni proprie analoghe.

2. Legge federale del 9 ottobre 19927 sulla statistica federale Art. 10 cpv. 3quater e 3quinquies (nuovi) L'Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi telefonici pubblici sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se questi sono disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi incaricati di collaborare alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per i propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.

3quater

3quinquies

6 7

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

RS 241 RS 431.01

6954

Legge sulle telecomunicazioni

3. Legge federale del 6 ottobre 20008 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 1 cpv. 1 lett. c (nuova) La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata:

1

c.

nell'ambito della ricerca e del salvataggio di persone disperse.

Art. 3a (nuovo)

Sorveglianza al di fuori di un procedimento penale

Al di fuori del perseguimento di reati, può essere ordinata una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni limitata all'identificazione degli utenti e ai dati relativi al traffico per ritrovare una persona scomparsa.

1

Una persona è considerata scomparsa quando la polizia constata che è impossibile rintracciarla, purché seri indizi facciano supporre che la sua salute o la sua vita sono in grave pericolo.

2

I dati relativi a terzi non implicati possono essere consultati unicamente se la gravità del pericolo che minaccia la persona scomparsa lo giustifica.

3

Art. 6 lett. d (nuova) La sorveglianza può essere ordinata: d.

nel caso dell'articolo 3a: dalle autorità competenti in virtù del diritto cantonale.

Art. 8 cpv. 5 (nuovo) Le informazioni ottenute nell'ambito di una sorveglianza secondo l'articolo 3a possono essere utilizzate esclusivamente per salvare la persona scomparsa e in seguito devono essere distrutte. In particolare, esse non possono essere utilizzate per il perseguimento di reati.

5

Art. 9 cpv. 1bis (nuovo) Se nel corso di una sorveglianza ai sensi dell'articolo 3a vengono scoperti reati, le informazioni possono essere utilizzate alle condizioni di cui al capoverso 2.

1bis

Art. 18 cpv. 2 (nuovo) 2I

Cantoni designano le autorità competenti ai sensi dell'articolo 6 lettera d al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

Fintanto che queste ultime non sono designate, la sorveglianza può essere ordinata da un'autorità ai sensi dell'articolo 6 lettera a numero 4.

8

RS 780.1

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Legge sulle telecomunicazioni

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