9.2.1

Decreto federale concernente l'approvazione di misure economiche esterne

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 10 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne, visto il rapporto del 15 gennaio 20032 sulla politica economica esterna 2002, decreta:

Art. 1 L'ordinanza dell'11 settembre 20023 concernente la sorveglianza dell'importazione di determinati beni industriali (allegato 1) è approvata.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2 3

RS 946.201 FF 2003 734 RS 946.201.1; RU 2002 3191

2003-0142

851

Allegato 1

Ordinanza concernente la sorveglianza dell'importazione di determinati beni industriali dell'11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 1 della legge del 25 giugno 19824 sulle misure economiche esterne, ordina:

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

L'importazione di determinati beni industriali menzionati nei capitoli 72 e 73 della Tariffa doganale svizzera5 è soggetta all'obbligo di autorizzazione al fine di sorvegliare l'evoluzione dei flussi commerciali.

Art. 2

Obbligo di autorizzazione

1

L'ufficio doganale può sdoganare merci soggette all'obbligo di autorizzazione soltanto se sono accompagnate da un'autorizzazione di importazione e se sono rispettati i limiti di tolleranza di cui all'articolo 5.

2 Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) determina le merci la cui importazione è soggetta all'obbligo di autorizzazione.

3

Esso può esentare i piccoli invii dall'obbligo di autorizzazione.

Art. 3

Procedura di autorizzazione

1

Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate su richiesta a persone e a imprese rispettivamente con domicilio o sede nel territorio doganale svizzero.

2

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

3

Esso rilascia l'autorizzazione per le quantità richieste entro i sette giorni feriali che seguono il deposito della domanda debitamente compilata. L'autorizzazione è gratuita.

4

L'autorizzazione è valida quattro mesi.

RS 946.201.1 4 RS 946.201 5 RS 632.10 Allegato 1

852

Sorveglianza dell'importazione di determinati beni industriali

Art. 4 1

RU 2002

Domanda di importazione

Le domande di importazioni devono contenere le seguenti indicazioni: a.

nome e indirizzo completo del destinatario o del suo rappresentante autorizzato;

b.

nome e indirizzo completo dell'esportatore;

c.

Paese di origine della merce;

d.

Paese di provenienza;

e.

numero o quantità;

f.

designazione esatta della merce e voce della tariffa doganale svizzera;

g.

peso netto;

h.

valore franco confine della merce non sdoganata;

i.

data e firma del destinatario della merce o del suo rappresentante autorizzato.

2 Il Dipartimento può esigere che i documenti giustificativi quali fatture o conferme dell'ordinazione siano allegati alla domanda di importazione.

Art. 5

Limiti di tolleranza

Si procede allo sdoganamento anche se il prezzo unitario effettivo della transazione eccede in misura minore del 5 per cento il prezzo indicato nella domanda di importazione o se la quantità totale della merce da importare eccede in misura minore del 5 per cento la quantità indicata nella domanda di importazione.

Art. 6

Esecuzione

L'Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell'esecuzione alla frontiera.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 settembre 2002.

11 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

853