Termine per la raccolta delle firme: 11 settembre 2004

Iniziativa popolare federale «Limitazione dell'immigrazione dagli Stati non membri dell'UE» Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Limitazione dell'immigrazione dagli Stati non membri dell'UE», presentata il 12 febbraio 2003; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Limitazione dell'immigrazione dagli Stati non membri dell'UE», presentata il 12 febbraio 2003, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Rolf Boder, Neubruchstrasse 13, 8406 Winterthur 2. Peter Bühler, Stapfenstrasse 71/612, 3018 Berna 3. Marcel Haag, Thuraustrasse 20, 9500 Wil 4. Jean-Jacques Hegg, Greifenseestrasse 35, 8600 Dübendorf 5. Bernhard Hess, Normannenstrasse 34, 3018 Berna 6. Rudolf Keller, Adlerfeldstrasse 29, 4402 Frenkendorf 7. Kurt Koller, Meienbergstrasse 4, 9620 Lichtensteig 8. René Kunz, Breitestrasse 14, 5734 Reinach 9. Dragan Najman, Mellingerstrasse 176, 5400 Baden

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2003-0417

1873

Iniziativa popolare federale

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Willy Schmidhauser, Untere Bündt 5, 8505 Dettighofen Christoph Spiess, Mühlezelgstrasse 42, 8047 Zurigo Hans Steffen, Wydum, 8497 Fischenthal Pierre-M. Vernay, Le Marriollan C, 1617 Remaufens Beat Vetterli, Wiesenbergstrasse 5, 6383 Dallenwil Lidwina Wiederkehr, Baldingerstrasse 4, 5332 Rekingen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Limitazione dell'immigrazione dagli Stati non membri dell'UE» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Democratici Svizzeri (DS), Casella postale 1213, 5401 Baden, e pubblicata nel Foglio federale dell'11 marzo 2003.

25 febbraio 2003

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Limitazione dell'immigrazione dagli Stati non membri dell'UE» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 121 cpv. 3 (nuovo) 3

Il numero annuo degli immigranti, compresi quelli che presentano domanda d'asilo o il cui allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, non può superare il numero delle persone che hanno lasciato la Svizzera l'anno precedente. Non sono considerati: a.

gli Svizzeri all'estero;

b.

le persone che dimorano in Svizzera per meno di dodici mesi in virtù di un permesso per dimoranti temporanei;

c.

i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi sulla libera circolazione delle persone;

d.

i membri dei servizi diplomatici e consolari e delle organizzazioni internazionali.

Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. La legge disciplina i dettagli.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'art. 121 cpv. 3 (nuovo) L'articolo 121 capoverso 3 entra in vigore al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se i necessari adeguamenti legislativi non sono stati operati entro tale termine, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione.

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