A Decreto federale concernente l'utilizzazione delle 1300 tonnellate di oro della Banca nazionale svizzera

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 20031, decreta: I La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'art. 99 (Politica monetaria) 1 Il ricavo della vendita di 1300 tonnellate di oro della Banca nazionale svizzera č versato in un fondo giuridicamente indipendente istituito dal Consiglio federale mediante ordinanza.

2 Il patrimonio del fondo dev'essere mantenuto al suo valore reale. L'utile č distribuito per un periodo di 30 anni nella misura di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.

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Se Popolo e Cantoni decidono di non continuare il fondo o di modificarlo, dopo un periodo di 30 anni il suo patrimonio č attribuito nella misura di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.

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I Cantoni si ripartiscono la quota loro spettante sugli utili distribuiti e sul patrimonio del fondo secondo le stesse prescrizioni applicabili alla loro quota sull'utile netto della Banca nazionale svizzera (art. 99 cpv. 4).

II Il presente decreto sottostā all'accettazione di Popolo e Cantoni.

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FF 2003 5340

2003-1342

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