Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le tariffe seguenti relative a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 18 settembre 2003 18 settembre 2003 19 settembre 2003 19 settembre 2003 19 settembre 2003 23 settembre 2003

Tariffa sottoposta da Nazionale svizzera assicurazioni, Bottmingen Nazionale svizzera assicurazioni, Bottmingen Patria compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita, Basilea Compagnia di assicurazioni sulla vita Rentenanstalt, Zurigo Compagnia di assicurazioni sulla vita Rentenanstalt, Zurigo Phenix compagnia d'assicurazioni sulla vita, Losanna

per l'assicurazione collettiva.

Rimedi giuridici La presente comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna.

Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

2 dicembre 2003

6802

Ufficio federale delle assicurazioni private

2003-2487