Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Proroga e modifica del 8 dicembre 2003 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 dicembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002 e del 30 gennaio 20031 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 10 cpv. 1

Salari minimi3

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

8 dicembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1998 4400­4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

Valevole dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale rispettivamente dalla stagione estiva 2004

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2003-2583

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DF

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