Termine di referendum: 13 gennaio 1997

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

# S T #

(Legge sulla protezione dei marchi, LPM) Modifica del 4 ottobre 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 marzo 1996!), decreta: I

La legge del 28 agosto 19922) sulla protezione dei marchi è modificata come segue: Sostituzione di un termine: II termine «Ufficio» è sostituito in tutta la legge sulla protezione dei marchi con il termine «Istituto».

Art. 10 cpv. 3 3 La richiesta di proroga deve essere presentata all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) entro i dodici mesi che precedono, ma al più tardi nei sei mesi che seguono la scadenza della registrazione.

Art. 17a Divisione della domanda o della registrazione 1 II titolare del marchio può chiedere per scritto in ogni tempo la divisione della registrazione o della domanda di registrazione.

2 1 prodotti e i servizi sono ripartiti tra le domande o le registrazioni divisionarie.

3 Le domande o registrazioni divisionarie mantengono la data del deposito e la data di priorità della domanda o registrazione iniziale.

Capitolo 4 Concerne soltanto il testo tedesco "FF 1996 II 1273 *> RS 232.11 730

1996 - 608

Protezione dei marchi. LF Art. 44 Diritto applicabile 1 II presente capitolo si applica alle registrazioni internazionali ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891l) per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) e del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 28 giugno 19892) (Protocollo di Madrid) effettuate tramite l'Istituto o che esplicano effetto in Svizzera.

2 Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili, salvo che l'Accordo di Madrid o il Protocollo di Madrid o il presente capitolo non dispongano altrimenti.

Art. 45 Domande di registrazione nel registro internazionale 1 Tramite l'Istituto è possibile richiedere: a. la registrazione internazionale di un marchio, se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 dell'Accordo di Madrid oppure dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid; b. la modifica di una registrazione internazionale, se la Svizzera è il Paese del titolare del marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid; e. la registrazione internazionale di una domanda, se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid.

2 Per la registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione o di modifica di una registrazione internazionale devono essere pagate le tasse previste nell'Accordo di Madrid, nel Protocollo di Madrid e nell'ordinanza pertinente.

Art. 46 Effetto della registrazione internazionale in Svizzera 1 Una registrazione internazionale con effetto di protezione per la Svizzera ha lo stesso effetto del deposito presso l'Istituto e dell'iscrizione nel registro svizzero.

2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 46a Trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di registrazione nazionale 1 Una registrazione internazionale può essere trasformata in una domanda di registrazione nazionale se: a. la domanda è depositata presso l'Istituto entro tre mesi dalla data della radiazione dal registro internazionale; b. la registrazione internazionale e la domanda di registrazione nazionale concernono il medesimo marchio; » RS 0.232.112.3

2

>RU ... (FF 1996 II 1273) 731

Protezione dei marchi. LF

e.

i prodotti e servizi menzionati nella domanda sono effettivamente coperti dalla registrazione internazionale con effetto in Svizzera; d. la domanda di registrazione nazionale è conforme alle altre prescrizioni della presente legge.

2 Non sono ammesse opposizioni contro la registrazione di marchi depositati secondo il capoverso 1.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1996 II presidente: Leuba II segretario: Duvillard

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1996 II presidente: Schoch II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 15 ottobre 1996!)

Termine di referendum: 13 gennaio 1997

8568

"FF 1996 IV 730

732

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) Modifica del 4 ottobre 1996

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1996

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.10.1996

Date Data Seite

730-732

Page Pagina Ref. No

10 118 715

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.