Termine di referendum: 24 marzo 1997

Legge federale sugli esplosivi

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Modifica del 13 dicembre 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 19961', decreta: I

La legge federale del 25 marzo 19772> sugli esplosivi è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 20 capoverso 1, 31bis capoverso 2, 32 capoverso 3, 34ter, 40bis, 64bis, 69bis e 85 numero 7 della Costituzione federale,

Art. l cpv. l 1

La presente legge disciplina il commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco. Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.

Art. 7a Polvere da fuoco 1 Per polvere da fuoco s'intende: a. qualsiasi propellente di proiettili, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti; b. qualsiasi propellente di pezzi pirotecnici, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti.

2 II Consiglio federale può escludere i propellenti che servono anche ad altri scopi.

Sezione 2 (Art. 8) Abrogata " FF 1996 II 922 >RS 941.41

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Legge sugli esplosivi

Art. 8a Principio Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

Art. 9 cpv. 2 e 3 2 1 pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dallobbligo dell'autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.

3 La polvere da fuoco può essere fabbricata, importata, esportata o fatta transitare attraverso la Svizzera soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni.

Art. 10 cpv. 1 1 Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare di un'autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, a condizione che la sicurezza sia garantita da altre misure.

Art. 12 cpv. 5 5

II Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure liberalizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.

Titolo che precede l'art. 34a Sezione 6a: Tasse Art. 34a

Per le autorizzazioni previste nella presente legge sono riscosse tasse. Il Consiglio federale ne stabilisce gli importi.

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Legge sugli esplosivi

Art. 37 n. 2 2. Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa, esporta, fa transitare o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti che la contengono è punito con la multa.

Art. 41 cpv. 2 Abrogato Art. 43 cpv. 7 1 Fino all'entrata in vigore della legislazione della Confederazione sulle armi, gli articoli 9, 10, 15, 17, 27-32 e 34-41 sono applicabili anche per munizioni che non sottostanno alla legge sul materiale bellico '*; il Consiglio federale disciplina i particolari.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 1996 II presidente: Stamm Judith II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 1996 II presidente: Delalay II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 24 dicembre 19962' Termine di referendum: 24 marzo 1997

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»RS ...; RU ... (FF 1996 V 850) 2) FF 1996 V 847

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sugli esplosivi Modifica del 13 dicembre 1996

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1996

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51

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24.12.1996

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847-849

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