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Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e Cipro

del 21 febbraio 1996

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale sulla Convenzione di sicurezza sociale con Cipro, firmata il 30 maggio 1995.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 1996

1996 - 142

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Couchepin

15 Foglio federale. 79° anno. Voi. II

369

Compendio Fra gli Stati d'Europa, Cipro è rimasto ormai uno dei pochi con cui la Svizzera non abbia ancora concluso una convenzione di sicurezza sociale. Ne consegue un notevole svantaggio per i cittadini ciprioti, soprattutto per quel che concerne l'accesso alle rendite A VS/AI, come pure il loro versamento all'estero (cosiddetta esportazione delle rendite). Come noto, l'entrata in vigore della decima revisione della LAVS faciliteràl'acquisizione del diritto alle rendite in Svizzera; la percezione di siffatte prestazioni all'estero sarà tuttavia possibile solo in presenza di una convenzione. Sia la Svizzera che Cipro appartengono inoltre al Consiglio d'Europa, nel cui ambito viene costantemente stimolata la conclusione di accordi fra gli Stati membri alfine di realizzare la parità di trattamento dei loro cittadini.

Questa convenzione mantiene la linea di quelle concluse sinora dalla Svizzera, che a loro volta riflettono i princìpi vigenti nell'ambito della sicurezza sociale internazionale. Vi sono state adottate in particolar modo disposizioni relative all'uguaglianza di trattamento a favore dei cittadini degli Stati contraenti, al mantenimento dei diritti in corso d'acquisizione ed all'esportazione delle rendite. La convenzione spazia nei settori assicurativi per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Sono contenute inoltre disposizioni minori sull'assicurazione malattie e sull'assicurazione contro gli infortuni.

Il messaggio descrive in una prima parte la cronistoria della convenzione, presenta poi il sistema dì sicurezza sociale cipriota e contiene infine un 'analisi dettagliata delle disposizioni convenzionali.

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Messaggio I II

Parte generale Situazione iniziale

Attualmente non esiste alcuna coordinazione tra le assicurazioni sociali cipriote e quelle svizzere. I diritti dei cittadini di uno dei due Stati alle prestazioni dell'assicurazione pensioni dell'altro Stato sono disciplinati unicamente dal diritto interno. Per quel che riguarda la posizione dei cittadini ciprioti in Svizzera, il diritto alle rendite AVS/AI sussiste solo se sono adempiuti cumulativamente il requisito della residenza in Svizzera e del versamento dei contributi di legge per almeno dieci anni. In caso contrario, non sussiste nemmeno il diritto al rimborso dei contributi AVS giusta l'articolo 18 capoverso 3 LAVS. Già da tempo le autorità cipriote hanno quindi avanzato una richiesta di negoziato.

L'entrata in vigore della decima revisione della LAVS nel 1997 migliorerà la situazione dei cittadini degli Stati non contraenti, facilitando da una parte l'acquisizione del diritto alle rendite in Svizzera e dall'altra permettendo loro il rimborso dei contributi AVS. L'esportazione delle rendite, tuttavia, resterà possibile solo in presenza di una convenzione.

È utile aggiungere che sia la Svizzera che Cipro, appartenendo al Consiglio d'Europa, collaborano già oggi negli organismi relativi alla sicurezza sociale ed hanno ratificato accordi multilaterali, come il Codice europeo di sicurezza sociale. Cipro ha anche ratificato la Carta sociale del Consiglio d'Europa (che la Svizzera finora ha solo firmato), il cui articolo 12 capoverso 4 prevede, tra l'altro, l'impegno, per gli Stati contraenti, di concludere convenzioni bilaterali al fine di realizzare la parità di trattamento fra i loro cittadini.

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Risultati della procedura preliminare

Nel giugno 1993 ebbe luogo un primo incontro di esperti, durante il quale furono esposti i due sistemi di previdenza sociale e fu elaborato un primo progetto di convenzione. Nel novembre dello stesso anno si svolsero e consclusero a Nicosia i negoziati veri e propri. Qualche ulteriore completamento di minore rilevanza è stato poi apportato tramite scambio di corrispondenza. La convenzione è stata firmata il 30 maggio 1995.

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Parte speciale La sicurezza sociale cipriota

La prima legislazione cipriota sulle assicurazioni sociali risale al gennaio 1957.

La legge comprendeva tutte le persone con attività lucrativa dipendente ad eccezione di certe categorie di lavoratori nell'agricoltura. Gli indipendenti e le categorie escluse dall'obbligo assicurativo avevano la possibilità di assicurarsi facoltativamente.

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L'assicurazione offriva rendite di vecchiaia e superstiti, nonché prestazioni di malattia e disoccupazione. Il finanziamento era coperto in tre parti uguali da datori di lavoro, lavoratori dipendenti e Stato. Il sistema poggiava sul principio della rendita unica a quota contributiva fissa. Nel 1964 una vasta revisione introdusse l'assicurazione obbligatoria per tutta la popolazione attiva a Cipro e ampliò il ventaglio delle prestazioni con gli assegni di maternità, le prestazioni per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali. Nel 1973 furono finalmente introdotte le rendite d'invalidità, il diritto alle prestazioni di malattia fu esteso agli indipendenti e alle donne sposate, mentre quello alle prestazioni di disoccupazione solo alle donne sposate.

L'invasione dell'isola da parte della Turchia nel 1974 costrinse le autorità cipriote a prendere misure restrittive nel campo delle prestazioni, per proteggere il sistema dalla bancarotta. Alcune prestazioni vennero ridotte mentre altre, come quelle di disoccupazione, addirittura sospese. I livelli del 1974 furono infine ristabiliti nel 1977. L'ordinamento di sicurezza sociale vigente fu instaurato nel 1980, con l'approvazione delle «Legge sulla sicurezza sociale». Il sistema prevede una distinzione delle rendite in due livelli: nella prestazione di base si ricalca il sistema a rendita unica precedente e a complemento di essa viene instaurato il sistema scalare a dipendenza dei redditi.

Le spiegazioni seguenti si limitano ai settori interessati dalla convenzione e si riferiscono all'ordinamento giuridico vigente nel 1993.

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Assicurazione contro le malattie

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Cure mediche

Tutte le persone residenti a Cipro, senza distinzione di nazionalità, età o professione, sono assicurate contro la malattia, la maternità nonché gli infortuni fuori del lavoro. Hanno diritto alle cure mediche gratuite gli assistiti, le persone che non superano un certo limite di reddito e i dipendenti statali, come funzionari, impiegati di polizia ed insegnanti. Sono tenuti a coprire il 50 per cento delle spese coloro che rientrano in una fascia di reddito prefissata. Le cure vengono fornite da medici al servizio dello Stato, salariati o istituzioni e ospedali pubblici. Il diritto alle prestazioni sorge dal primo giorno di bisogno e si protrae illimitatamente a seconda delle necessità. I prodotti farmaceutici vengono forniti quasi gratuitamente agli assistiti mentre le altre persone devono pagare una partecipazione del 50 per cento. Le cure odontoiatriche sono rimborsate al 50 per cento solo a quelle categorie di persone che hanno diritto al rimborso anche per le cure mediche.

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Indennità giornaliere

Sono assicurate tutte le persone dai 16 ai 65 anni esercitanti un'attività lucrativa. Il diritto alle prestazioni sorge dopo un periodo di attesa di tre giorni per i lavoratori dipendenti e di 18 giorni per gli indipendenti. Il periodo di 18 giorni scende a tre giorni in caso di ospedalizzazione o di infortunio. Le indennità vengono concesse per un massimo di 312 giorni a partire dall'interruzione del lavoro. Il diritto all'indennità sottosta a determinate condizioni: 372

- la persona è stata assicurata per almeno 26 settimane e ha versato una determinata somma in qualità di contributo (calcolata in base all'importo settimanale del salario assicurabile di base, cfr. prossimo paragrafo sull'assicurazione pensioni),"entro la data in cui è subentrata l'incapacità lavorativa; - durante l'anno precedente l'incapacità lavorativa il salario della persona assicurata ammonta ad una certa somma (calcolata sempre in funzione del salario assicurabile di base); - durante l'incapacità lavorativa non è versato il salario integrale. In ogni caso, il salario ridotto e l'indennità non devono superare l'importo del salario completo.

Le indennità giornaliere sono divise in due parti: una prestazione di base e una prestazione complementare. La prestazione di base ammonta al 60 per cento del salario assicurabile di base dell'anno precedente, mentre quella complementare al 50 per cento di quello che eccede il salario assicurabile di base, ma solo fino al doppio di siffatto salario.

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Assegni di maternità

Ne hanno diritto le donne assicurate quali salariate o indipendenti, per una durata di 16 settimane a partire dalla sesta (o entro la seconda) settimana precedente la data prevista per il parto. Anche l'adozione da diritto all'assegno di maternità, a condizione che avvenga entro 14 settimane dalla nascita del bambino. Le condizioni corrispondono a quelle vigenti per le indennità giornaliere in caso di malattia. L'importo settimanale dell'assegno ammonta al 75 per cento del reddito settimanale per il quale sono stati versati contributi durante l'ultimo anno di contribuzione.

Esiste anche una prestazione di maternità unica assegnata per ogni nascita, qualora almeno uno dei due genitori sia assicurato. Tale prestazione ammonta a 137 £ cipriote (1 £ cipriota (lira sterlina) = circa 2.55 franchi).

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Finanziamento

I datori di lavoro e i lavoratori dipendenti partecipano al finanziamento delle indennità giornaliere ciascuno nella misura del 6,3 per cento del salario, fino ad un salario massimo di circa 1000 £ cipriote al mese. Gli indipendenti sono soggetti ad un contributo dell' 11,6 per cento. Le prestazioni in natura vengono finanziate esclusivamente dallo Stato.

23 231

Assicurazione rendite In generale

Come accennato nella parte intróduttiva, il sistema di rendite cipriota comporta due livelli: la prestazione di base ricalca il sistema a rendita unica, mirato 373

a garantire un minimo vitale, e una prestazione complementare instaura il sistema dipendente dai redditi conseguiti durante la vita attiva. Sono obbligatoriamente assicurate tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa; un'assicurazione facoltativa è possibile per chi ha compiuto un determinato periodo nell'assicurazione obbligatoria e continua a risiedere a Cipro, o per chi lavora all'estero per un datore di lavoro cipriota.

La legislazione cipriota include un concetto di periodo contributivo differente da quello svizzero. Per i salariati (ad es. operai), gli indipendenti e gli assicurati volontari il periodo contributivo è di una settimana, mentre per gli stipendiati (di principio gli impiegati) di un mese.

I contributi legali sono percepiti sul cosiddetto «salario assicurabile», composto dal «salario assicurabile di base», un importo fisso, e dalla parte superiore del salario fino ad un tetto massimo di sei volte il salario assicurabile di base.

II salario assicurabile di base viene stabilito di anno in anno ed è calcolato in base alla situazione economica del Paese. Nel 1993 ammontava a 44,80 £ cipriote alla settimana. Esso costituisce tra l'altro il confine di reddito che separa l'importo di base delle pensioni da quello complementare dipendente dal reddito. Il sistema cipriota include dunque, a differenza di quello svizzero, un tetto contributivo.

L'assicurazione pensioni accredita periodi contributivi in differenti casi: durante l'educazione scolastica o la formazione professionale a partire dai 16 anni, durante il servizio militare, durante la disoccupazione indennizzata dallo Stato e, per ulteriori 26 settimane, durante l'incapacità lavorativa quando da diritto ad una pensione o a un'indennità giornaliera.

Il finanziamento è assicurato in parti uguali da datori di lavoro e lavoratori dipendenti nella misura del 6,3 per cento ciascuno del salario assicurabile. La partecipazione dello Stato ammonta al 4 per cento. Il tasso di contribuzione degli indipendenti è dell'11,6 per cento del salario assicurabile. Gli assicurati volontari residenti nel Paese sono soggetti ad un tasso del 10 per cento di un salario assicurabile fittizio da loro stabilito, che comunque non può sorpassare quello dell'ultimo anno di assicurazione obbligatoria. Gli assicurati volontari che lavorano all'estero per un datore di lavoro cipriota sono soggetti ad un tasso del 12,6 per cento.

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Rendite di vecchiaia

L'età normale di pensionamento è di 65 anni sia per gli uomini che per le donne.

Per le donne nate non oltre il 1935 è di 63 anni. Per i minatori è prevista una riduzione graduale dell'età di pensionamento fino a 60 anni a dipendenza degli anni passati in miniera. È inoltre richiesto l'adempimento di alcune condizioni: - un periodo minimo di contribuzinoe di tre anni in cui il salario assicurabile nella sua parte di base non sia inferiore a 156 volte il salario assicurabile di base; - dal 5 ottobre 1964 o dall'età di 16 anni fino all'ultima settimana di contribuzione, la media del salario assicurabile nella sua parte di base accumulato o accreditato deve essere di almeno % del salario assicurabile di base.

'374

Esiste anche un pensionamento anticipato, possibile a partire dai 63 anni, con condizioni leggermente differenti: - un periodo minimo di contribuzione di tre anni in cui la somma dei salari assicurabili di base non sia inferiore a 156 volte il salario assicurabile di base; - dal 5 ottobre 1964 o dall'età di 16 anni fino all'ultima settimana di contribuzione la media dei salari assicurabili di base accumulati o accreditati deve essere di almeno il 70 per cento del salario assicurabile di base.

Un pensionamento anticipato è previsto anche per chi diventa invalido dai 63 ai 65 anni. Al compimento dei 65 anni la rendita d'invalidità viene comunque sempre commutata in rendita di vecchiaia, il cui importo tuttavia non può essere inferiore a quello della precedente rendita d'invalidità.

Come già accennato la pensione è composta da una rendita di base, ovvero il 60 per cento della media dei salari assicurabili di base accumulati o accreditati, e da una rendita complementare, una percentuale del totale dei salari assicurabili accumulati o accreditati nella parte eccedente il salario di base. La persona assicurata può anche richiedere di postporre il versamento della pensione fino all'età di 68 anni; in tal caso l'importo della rendita aumenta dello 0,5 per cento per ogni mese di rinvio. Chi non adempie le condizioni necessarie per il diritto alla rendita, all'età di 68 anni ha diritto al pagamento di una somma forfettaria corrispondente al 15 per cento di tutti i salari assicurabili o accreditati.

233 233.1

Rendite per superstiti Rendite per orfani

L'orfano di uno dei due genitori ha diritto ad una rendita se al momento del decesso non era a carico del genitore rimasto in vita, se lo stesso non ha diritto alla rendita di vedovanza oppure quando la madre, che beneficia di una rendita di vedovanza, si risposa. Inoltre ne ha diritto se al momento del decesso i genitori erano separati ed il figlio era a carico del genitore deceduto. In tale caso, come nel caso in cui entrambi i genitori siano deceduti, condizione sufficiente per il diritto alla rendita è che uno dei due genitori fosse assicurato. Nelle tre fattispecie elencate inizialmente, invece, il genitore deceduto doveva essere assicurato ed adempiere le condizioni per una pensione di vedovanza.

La pensione è composta da una prestazione di base corrispondente al 40 per cento del salario assicurabile di base ed una prestazione complementare corrispondente al 50 per cento della rendita di vedovanza che avrebbe dovuto essere pagata in seguito al decesso del genitore. La prestazione totale comunque non può superare l'importo di detta pensione di vedovanza teorica, nel caso in cui nel calcolo vengano considerati due figli (per ogni figlio a carico in più l'importo aumenta).

Il diritto si estingue al compimento dei 15 anni. In caso di formazione scolastica a tempo pieno, l'età massima sale a 23 anni per le donne ed a 25 anni per gli uomini (qui sono considerati anche i .periodi di servizio militare). Il diritto non si estingue quando i figli non siano permanentemente in grado di sovvenire ai propri bisogni.

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233.2

Rendite di vedovanza

II coniuga di una persona deceduta ha diritto ad una rendita di vedovanza a condizione che il de cuius soddisfacesse le condizioni per una pensione di vecchiaia o ne fosse già al beneficio. In caso di decesso subentrato dopo un infortunio le condizioni richieste corrispondono a quelle delle indennità per malattia. Per beneficiare di una prestazione il coniuge superstite deve essere vissuto in dipendenza del defunto e non essere in grado di provvedere ai propri bisogni.

Anche questo tipo di rendita è composta da una prestazione di base (calcolata come quella di vecchiaia) e da una prestazione complementare, che ammonta al 60 per cento della rendita complementare di vecchiaia o invalidità a cui il defunto aveva diritto. In caso di matrimonio della vedova il diritto alla rendita decade, ma viene compensato con un'indennità forfettaria corrispondente ad un anno di rendita.

233.3

Assegni funerari

In caso di decesso di una persona che era al beneficio di una rendita, viene versato un assegno unico del valore di 184 £ cipriote. In caso di decesso di una persona a carico di un assicurato o di un titolare di rendita l'assegno ammonta a 92 £ cipriote.

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Rendite d'invalidità

Come da noi, anche nella legislazione cipriota il concetto di invalidità è legato alla capacità lavorativa. Il diritto alla pensione è dato a partire da un'incapacità lavorativa del 66,6 per cento. A partire dai 60 anni scende al 50 per cento.

Il diritto sorge a partire dal 157esimo giorno d'incapacità lavorativa, il cui stato permanente deve essere reso credibile. Non sono coperte contro il rischio di invalidità le persone assicurate facoltativamente che non esercitano più un'attività lavorativa.

Le condizioni ricalcano in linea di massima quelle valevoli per le rendite di vecchiaia: - un periodo minimo di contribuzione di tre anni in cui la somma dei salari assicurabili di base non siano inferiori a 156 volte il salario assicurabile di base; - dal 5 ottobre 1964 o dall'età di 16 anni fino all'ultima settimana di contribuzione la media del salario assicurabile di base accumulato o accreditato deve essere di almeno % del salario assicurabile di base; - inoltre (rispetto alle condizioni per la rendita di vecchiaia) durante l'anno contributivo precedente il pensionamento, devono essere stati pagati contributi su un salario corrispondente ad almeno 20 volte il salario assicurabile di base.

Con un'invalidità del 100 per cento il calcolo della pensione corrisponde a quello descritto per la rendita di vecchiaia. Per invalidità dal 76 al 99 per 376

cento, dal 66,6 al 75 per cento e dal 50 al 66,6 per cento l'importo della rendita scende all'85 per cento, rispettivamente al 75 per cento ed al 60 per cento.

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Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Questo settore assicurativo è compreso nelle leggi sulla sicurezza sociale del 1980 ed è finanziato tramite la contribuzione generale descritta nel capitolo sull'assicurazione rendite (cfr. n. 231). Tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, compresi gli apprendisti, sono obbligatoriamente coperti contro il rischio i infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Sono pure compresi gli infortuni occorsi sul o durante il tragitto verso il lavoro, le malattie professionali riconosciute tali dalla legislazione interna e quelle elencate nella convenzione n. 121 dell'Ufficio internazionale del lavoro. Sono contemplate le seguenti prestazioni: - indennità per incapacità temporanea: a partire dal primo giorno di incapacità lavorativa e durante un anno al massimo è concessa una prestazione equivalente all'indennità giornaliera in caso di malattia; - dopo un anno dall'infortunio o malattia professionale, quando l'invalidità in linea di massima si è stabilizzata, subentra il diritto ad una rendita d'inabilità. Un grado di inabilità dal 10 al 19 per cento da diritto ad un'indennità unica, mentre a partire dal 20 per cento si ha diritto ad una rendita. L'indennità ammonta a 978 £ cipriote per ogni punto di percentuale in più. La rendita è invece calcolata di principio come quella di invalidità.

25 251

Contenuto della convenzione Disposizioni generali

Per entrambe le parti contraenti la convenzione spazia nei settori assicurativi per la vecchiaia ed i superstiti, per l'invalidità, la malattia e gli infortuni. Gli accordi stabiliti in tutti gli ambiti corrispondono essenzialmente alle altre convenzioni bilaterali concluse negli ultimi tempi dalla Svizzera o ancora in elaborazione.

Il campo d'applicazione materiale comprende da parte svizzera l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), come pure l'assicurazione contro gli infortuni. L'assicurazione malattie è compresa solo per ciò che concerne il passaggio facilitato dall'assicurazione di indennità giornaliera cipriota a quella svizzera (art. 2 cpv. 1 lett. a). Da parte cipriota troviamo le leggi sulle assicurazioni sociali con le relative ordinanze sull'assicurazione per la vecchiaia, superstiti, invalidità, contro gli infortuni e contro la malattia (art. 2 cpv. 1 lett. b).

Il campo d'applicazione personale della convenzione è definito nell'articolo 3.

Sono contemplati i cittadini degli Stati contraenti, come pure i loro familiari e superstiti. La convenzione si applica anche ai rifugiati e apolidi, come pure ai loro familiari e superstiti che risiedono nel territorio di uno degli Stati contraenti. La convenzione è applicabile in parte anche ai cittadini di Stati terzi, 377

più precisamente negli articoli in cui si parla di «persone» e non di «cittadini delle parti contraenti». Si tratta delle regole sull'assoggettamento previste all'articolo 7, articolo 8 capoversi 3 e 4, articolo 10, nonché di quelle concernenti l'assicurazione malattie e l'assicurazione infortuni. Nella prassi queste differenziazioni concernono solo la parte svizzera, perché la legislazione nazionale cipriota non contiene discriminazioni. Da parte cipriota la convenzione è quindi aperta a tutti.

È opportuno rammentare brevemente il campo d'applicazione territoriale della convenzione (art. 1 cpv. 1 lett. a). Com'è noto, nel 1974 parte dell'isola di Cipro fu occupata dalla Turchia. Circa il 40 per cento dlel'isola, tuttora occupato, viene considerato dalla turchia quale stato autonomo. Tutta la comunità internazionale, compresa la Svizzera, non lo ha mai riconosciuto come tale, ma 10 ha sempre considerato quale territorio cipriota. La presente convenzione si riferisce quindi a norma del diritto internazionale pubblico a tutta l'isola di Cipro senza considerarne la divisione di fatto. Nella prassi non risultano problemi di applicazione.

In conformità ai principi generalmente applicati sul piano internazionale, la convenzione accorda in ampia misura l'uguaglianza di trattamento ai cittadini degli Stati contraenti per quanto concerne i rami assicurativi coperti dalla convenzione (art. 4). A causa delle peculiarità del sistema interno, la Svizzera deve mantenere delle riserve all'uguaglianza di trattamento, qui di seguito elencate: a) l'asicurazione AVS/AI facoltativa per gli svizzeri dimoranti all'estero; b) l'articolo 1 capoverso 1 lettera e LAVS sull'assoggettamento obbligatorio di cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e che vengono da lui retribuiti e e) le prestazioni di assistenza agli Svizzeri all'estero.

Nei casi di cui alla lettera b), i cittadini ciprioti, che sono impiegati in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale e sono retribuiti da un datore di lavoro in Svizzera, non sono assoggettati all'AVS/AI.

Tale eccezione è stata introdotta in considerazione delle esperienze negative con le convenzioni precedenti. Ci si è trovati difatti di fronte a casi di doppia'assicurazione, quando la persona
interessata soggiaceva anche nel Paese d'occupazione all'obbligo assicurativo. Sono invece assicurati presso l'AVS/AI svizzere i cittadini ciprioti facenti parte di un equipaggio di una nave battente bandiera svizzera, casi regolati all'articolo 7 capoverso 4.

La convenzione è stata negoziata nel 1993 e firmata il 30 maggio 1995, quando 11 popolo svizzero non aveva ancora approvato la decima revisione della legge AVS. Nella sua nuova versione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997, il campo d'applicazione personale dell'articolo 1 capoverso 1 lettera e è stato ristretto ai cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale. Ciò non ha tuttavia alcuna influenza pratica sull'applicazione della convenzione, perché dopo il 1° gennaio 1997 gli Svizzeri che lavoreranno all'estero per un datore di lavoro in Svizzera non soggiaceranno più all'obbligo assicurativo conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera e; quindi l'eccezione per questa categoria di persone sarà praticamente priva di oggetto.

L'applicazione dell'uguaglianza di trattamento porta all'esportazione della maggior parte delle prestazioni previste nei settori assicurativi della conven378

zione: l'articolo 5 conferma dunque la possibilità d'esportazione in tutto il mondo. La Svizzera ha però dovuto apportare delle riserve, dettate peraltro dalla legislazione nazionale: le rendite d'invalidità per invalidi inferiori al 50 per cento, le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI vengono versati sia agli Svizzeri che ai Ciprioti solo se residenti in Svizzera.

Non includendo la legislazione cipriota alcuna discriminazione riguardo all'ottenimento di rendite da parte di cittadini stranieri e alla loro esportazione, il principio sopra enunciato non esplica su di essa alcun effetto.

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Legislazione applicabile

Un punto .rilevante di tutte le convenzioni è la coordinazione dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali dei due Paesi contraenti: nella presente convenzione, come in tutte le altre, vige il principio dell'assoggettamento nel luogo dell'attività lucrativa. Nei rari casi in cui una persona è occupata in entrambi i Paesi, di principio essa verrà assoggettata in Svizzera per l'attività ivi svolta ed a Cipro per l'attività svolta in quel Paese (art. 6).

Al principio di cui sopra esiste una serie di eccezioni, dovute a considerazioni di ordine pratico (art. 7). I lavoratori dipendenti inviati a svolgere la loro attività nel territorio dell'altro Paese per un certo periodo di tempo, restano assoggettati alle assicurazioni sociali del primo Paese contraente. I lavoratori impiegati presso un'impresa di trasporto avente sede in uno Stato, ma che svolgono la loro attività in entrambi i Paesi, vengono assoggettati alle assicurazioni sociali del Paese dove l'impresa ha sede. Restano assoggettati nel Paese d'origine anche le persone impiegate presso un servizio amministrativo ufficiale di uno Stato, che vengono inviate nell'altro. Infine viene regolata anche la posizione assicurativa dei navigatori marittimi di qualsiasi nazionalità. Essi vengono assoggettati alla legislazione della bandiera battente sulla loro nave. L'obbligo assicurativo risulta però solo per i cittadini degli Stati contraenti (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. e).

Per il personale delle ambasciate e delle sedi consolari, le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari (RU 1964 431 e 1968 843) prevedono il mantenimento all'assoggettamento alle assicurazioni sociali dello Stato accreditante (d'invio); fermi restando i principi delle convenzioni di Vienna, le disposizioni contenute negli aticoli 8 e 9 offrono una copertura più completa.

L'esperienza dei trattati bilaterali già in vigore ha mostrato che i cittadini degli Stati contraenti, come quelli appartenenti a Stati terzi che non posseggono lo statuto diplomatico o consolare, possono essere vittime di una lacuna assicurativa. Nella nuova generazione di convenzioni è stata quindi negoziata una disposizione (art. 8 cpv. 3) che prevede fondamentalmente l'assoggettamento nello Stato d'occupazione, ma lascia aperta l'opzione dell'assoggettamento in quello cui l'ambasciata
appartiene. Tale disposizione si applica alle persone al servizio delle rappresentanze diplomatiche o consolari, ma anche a quelle al servizio privato di membri di dette rappresentanze diplomatiche o consolari, qualunque sia la loro nazionalità.

Una nuova disposizione disciplina lo statuto giuridico dei cittadini degli Stati contraenti al servizio di ambasciate o sedi consolari di Stati terzi (art. 9). Da 379

parte svizzera si tratta nella prassi del personale amministrativo e tecnico di ambasciate o consolati, e del personale di servizio delle ambasciate (il personale di servizio dei posti consolari è già assoggettato alle assicurazioni sociali svizzere). Non sono compresi di regola gli impiegati diplomatici o consolari di carriera, perché tali cariche sono affidate nella quasi totalità dei casi ai cittadini appartenenti allo Stato accreditante (d'invio).

Tornando ai soggetti dell'articolo, queste persone sono in possesso di una cosiddetta «carta di legittimazione», fornita dal Dipartimento federale degli affari esteri in applicazione delle Convenzioni di Vienna, che conferisce loro privilegi diplomatici e/o tributari (cfr. art. 37 cpv. 2 e 3 di quella sulle relazioni diplomatiche e art. 48 cpv. 1 di quella sulle relazioni consolari).

Giusta la legislazione AVS/AI svizzera le persone in possesso di privilegi diplomatici e/o tributari sono escluse dall'obbligo assicurativo. Se poi né il loro Paese d'origine né il Paese accreditante da loro la possibilità d'assicurarsi, incorrono in una lacuna assicurativa. L'articolo 9 mira appunto, a colmare le lacune risultanti da queste fattispecie: se ad esempio una cittadina cipriota impiegata in Svizzera presso l'ambasciata di uno Stato terzo non può assicurarsi né presso le assicurazioni sociali cipriote né presso quelle dello Stato terzo, verrà assicurata presso la nostra AVS/AI. Il capoverso 2 assicura la stessa protezione ai coniugi ed ai figli delle persone di cui al capoverso 1 (cui viene pure fornita una carta di legittimazione), sempre che non svolgano un'attività lucrativa in Svizzera, ragione per cui sarebbero già assicurati nel nostro Paese.

La posizione assicurativa dei cittadini degli Stati contraenti al servizio personale di agenti diplomatici o membri di un posto consolare appartenenti ad ambasciate o consolati di Stati terzi è regolata sufficientemente nelle Convenzioni di Vienna. Anche loro devono soggiacere alla legislazione dello Stato accreditatario (di residenza) quando non dimostrino di essere assicurati altrimenti (art.

33 cpv. 3 della convenzione sulle relazioni diplomatiche e art. 48 cpv. 2 della convenzione sulle relazioni consolari).

Rileviamo ancora la clausola di salvaguardia (art. 10) che da alle autorità competenti degli Stati
contraenti la possibilità di concordare soluzioni particolari in casi speciali. Dette deroghe possono naturalmente essere accordate solo nell'applicazione di casi singoli.

Un'altra nuova disposizione disciplina chiaramente la situazione del coniuge e dei figli dei lavoratori distaccati nei confronti della legislazione dello Stato ospite e nei confrónti delle assicurazioni sociali svizzere (art. 11). D'ora innanzi, i membri della famiglia che accompagnano un lavoratore assicurato in Svizzera rimangono assicurati con lui all'AVS/AI svizzera durante l'attività temporanea all'estero, sempre che non esercitino loro stessi un'attività lucrativa.

253 253.1

Disposizioni speciali Determinazione dei periodi di assicurazione

La legislazione svizzera esprime i periodi assicurativi in mesi e, per il calcolo delle prestazioni, solo in anni completi, mentre la legislazione cipriota sia in 380

mesi che in settimane, a dipendenza del tipo di rapporto di lavoro. Per il calcolo delle rendite, la legislazione cipriota si basa su un cosiddetto «salario assicurabile di base». Questo importo fisso da diritto ad una prima quota di base della rendita. Il resto viene poi calcolato in base a ciò che si è guadagnato in più (qui subentrano le variazioni). Questo calcolo ha reso quindi necessario inserire una normativa di traduzione dei periodi assicurativi svizzeri in quelli ciprioti.

253.2

Assicurazione malattie

La nuova legge federale sull'assicurazione malattie, entrata in vigore l'I gennaio 1996, sancisce l'obbligo assicurativo (nell'assicurazione di base, la sola regolata dalla legge), come pure l'uguaglianza di trattamento per tutti i residenti.

Non contiene più periodi d'attesa nell'assicurazione di base per il riconoscimento del diritto a prestazioni, mentre prevede periodi di riserva in casi di malattia preesitstente (per un massimo di cinque anni) solo nell'assicurazione di indennità giornaliera, che resta facoltativa. Di conseguenza gran parte della regolamentazione sul passaggio facilitato dall'assicurazione del secondo Paese a quella svizzera, contenuta nelle convenzioni fino ad ora concluse, si è resa superflua.

Visto che la convenzione prevede unicamente il libero passaggio tra le assicurazioni malattie dei due Paesi, solamente i periodi di riserva in casi di malattia preesistente devono essere oggetto di una regolamentazione. Per limitare tali riserve, da parte svizzera verranno presi in considerazione i periodi assicurativi equivalenti compiuti presso l'assicurazione malattia cipriota (art. 13 cpv. 1).

Sempre secondo la nuova legge, in caso di maternità la concessione di prestazioni di indennità giornaliera è condizionata ad un'assicurazione preventiva di 270 giorni, senza interruzione durante gli ultimi tre mesi. L'articolo 13 capoverso 2 permette il cumulo di periodi assicurativi equivalenti effettuati a Cipro per il raggiungimento dei 270 giorni, ma impone l'assicurazione ininterrotta in Svizzera durante gli ultimi tre mesi prima dell'inizio delle prestazioni.

Anche l'assicurazione malattie cipriota è obbligatoria e garantisce l'uguaglianza di trattamento a tutti i residenti, ma include periodi di attesa per il riconoscimento del diritto a prestazioni. L'applicazione della totalizzazione prevista all'articolo 14 permette quindi la riduzione o l'annullamento (a dipendenza del periodo assicurativo totalizzabile) di tali periodi d'attesa.

253.3

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Grazie alla parità di trattamento, i diritti dei cittadini ciprioti nella nostra AVS/AI corrispondono in linea di massima a quelli dei cittadini svizzeri, regolati dalle LAVS e LAI. In tal modo le rendite ordinarie AVS/AI vengono assegnate già dopo un solo anno di contribuzione. Non è necessario (né possibile) prendere in considerazione i periodi d'assicurazione ciprioti per l'adempimento di questo periodo d'attesa molto breve; anche le rendite AVS/AI sono calcolate in funzione dei periodi d'assicurazione assolti in Svizzera e del reddito annuo medio determinante realizzato in Svizzera.

381

Il versamento all'estero di rendite AVS d'importo minimo è soggetto ad una piccola restrizione (art. 15). Come in quasi tutte le convenzioni, il diritto ad una rendita ordinaria AVS che ammonti fino al 10 per cento della rendita completa, viene sostituito da un'indennità unica corrispondente al valore attuale della rendita dovuta al momento della manifestazione dell'evento assicurato secondo la legislazione svizzera. Ciò può avvenire solo se la persona interessata lascia la Svizzera definitivamente e, naturalmente, solo al verificarsi dell'evento assicurato secondo la nostra lesiglazione. Quando il diritto alla rendita svizzera ammonta a più del 10 per cento e fino al 20 per cento della rendita originaria completa, il cittadino cipriota avrà invece la possibilità di scegliere fra una regolare rendita e l'indennità unica. Ciò crea non poche facilitazioni dal punto di vista amministrativo e nello stesso tempo la possibilità di ottenere un capitale, fonte di possibile investimento per affrontare la vecchiaia.

I cittadini ciprioti attivi assicurati presso I'AVS/AI hanno diritto ai provvedimenti di integrazione dell'AI alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri fino a quando risiedono in Svizzera (art. 16). Assicurate per le misure di riadattazione sono anche le persone contemplate nell'articolo 17 capoverso 1 lettera b. I cittadini ciprioti assicurati presso I'AVS/AI, ma che non sottostanno all'obbligo contributivo, così come i loro figli minorenni, ne hanno diritto solo dopo un anno di residenza in Svizzera. Inoltre i figli minorenni, ne hanno diritto solo dopo un anno di residenza in Svizzera. Inoltre i figli minorenni nati invalidi godono di ulteriori facilitazioni.

In base al diritto svizzero, per accedere al diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità, una persona deve essere assicurata al momento dell'avverarsi del rischio assicurato. Sono assicurati e in generale obbligati a pagare contributi tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera o che vi sono domiciliati. Secondo la cosiddetta «clausola assicurativa» vigente, il rischio assicurativo (Finvaldità) si realizza però solo dopo almeno un anno (365 giorni) dall'interruzione dell'attività lavorativa, quindi dall'incidente o dal subentrare della malattia. Di conseguenza uno straniero che non lavora più in Svizzera
ma che continua a risiedervi senza tuttavia avere il domicilio civile, oppure che lascia il nostro territorio subito dopo aver interrotto la sua occupazione, non è più assicurato. Perde quindi qualsiasi diritto a prestazioni dell'Ai, senza probabilmente vantarne neanche nei confronti dell'assicurazione del suo Paese.

Tutto ciò indipendentemente dalla durata dell'assicurazione in Svizzera. L'articolo 17 è stato introdotto per colmare queste lacune: un cittadino cipriota che deve abbandonare la propria attività lavorativa in seguito a malattia o infortunio, resta assicurato per un anno presso I'AVS/AI e deve pagare i contributi di legge. In tal modo l'abbandono della Svizzera non implica la perdita del diritto alle prestazioni AL L'invalidità deve comunque esser riconosciuta in Svizzera dall'ufficio AI competente. L cittadini ciprioti restano assicurati ai sensi della nostra legislazione anche per tutto il periodo in cui ricevono provvedimenti d'integrazione dell'Ai. La protezione assicurativa supera in questo caso la post-assicurazione di un anno e permette nello stesso tempo l'attivazione del diritto ad una rendita, sempre che i provvedimenti d'integrazione non abbiano avuto successo. Infine vengono considerati assicurati ai sensi dell'Ai anche i 382

cittadini ciprioti che al momento dell'avverarsi del rischio assicurato hanno diritto a prestazioni dalle assicurazioni sociali cipriote.

I cittadini ciprioti hanno diritto alle rendite straordinarie dell'AVS/AI alle stesse condizioni dei cittadini di tutti gli altri Stati contraenti. Condizione è che risiedano in Svizzera- da almeno dieci anni in casi di rendite di vecchiaia e da almeno cinque anni in caso di rendite d'invalidità o di superstiti o di rendite di vecchiaia sostitutive di queste du prestazioni (art. 18). Le rendite straordinarie dell'AVS/AI hanno subito delle modifiche con la decima revisione della LAVS, che contempla ormai solo rendite senza limite di reddito (art. 42 LAVS). Inoltre per gli stranieri, l'adempimento delle condizioni per la rendita straordinaria (ottenute in base ad una convenzione di sicurezza sociale) vale quale premessa per il diritto alle prestazioni complementari dell'AVS/AI (cf.

art. 2bis LPC nella versione della decima revisione della LAVS). La presenza di una tale disposizione nella convenzione è giustificata anche da questo fattore.

Per l'attivazione del diritto a prestazioni, la legislazione cipriota prevede un periodo minimo di contribuzione all'assicurazione rendite. Per facilitare il più possibile l'attivazione di tale diritto, è stata introdotta una disposizione che prevede, dove necessario, il cumulo di periodi contributivi svizzeri con quelli effettuati a Cipro (art. 19). L'importo della prestazione viene però calcolato in base ai periodi assicurativi maturati a Cipro.

253.4

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Una completa uguaglianza di trattamento dei cittadini dei due Stati contraenti è già stata attuata in questo ramo assicurativo grazie alla Convenzione n. 19 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1925, ratificata da entrambi gli Stati. La nostra legislazione non prevede dunque discriminazioni nei confronti degli stranieri. La convenzione apporta tuttavia un'ulteriore regolamentazione sull'avanzo di prestazioni. Così una persona assicurata in uno dei due Stati contraenti, che subisce un infortunio nell'altro Stato contraente, avrà diritto alle cure necessarie sul posto senza dover anticiparne le spese. Il tipo di prestazioni fornite come le tariffe applicate sono stabili secondo la legislazione dello Stato fornitore delle prestazioni, che viene in seguito rifuso dall'assicurazione débitrice, cioè quella a cui la persona appartiene.

253.5

Disposizioni relative all'applicazione e all'entrata in vigore della convenzione

Anche in questa convenzione troviamo una sezione recante il titolo «disposizioni diverse», che contiene disposizioni simili a quelle di tutte le altre convenzioni. Esse prevedono, fra l'altro, la conlusione di un accordo amministrativo per facilitare l'applicazione della convenzione; che le autorità degli Stati contraenti devono accettare documenti scritti in una delle lingue nazionali dei due Stati; che le autorità degli Stati contraenti si prestino vicendevolmente aiuto amministrativo nell'applicazione della convenzione; che venga assicurato il 383

trasferimento di somme di denaro previsto in applicazione della convenzione anche in caso di restrizione del commercio delle valute da parte di uno degli Stati; infine che in casi di grave disaccordo venga nominato un tribunale arbitrale.

La convenzione è applicabile dalla sua entrata in vigore, anche agli eventi assicurati verificatisi prima di questa data; tuttavia le prestazioni che ne risultano saranno versate soltanto a partire dall'entrata in vigore della convenzione (art.

30). Questa disposizione intende far beneficiare delle soluzioni più favorevoli della nuova legislazione i cittadini delle parti contraenti che finora non avevano potuto acquisire un diritto alle prestazioni a causa del rigore delle disposizioni nazionali.

Gli strumenti di ratifica potranno essere scambiati dal momento in cui la procedura interna d'approvazione prevista dai due Stati si sarà conclusa. Giusta l'articolo 32 capoverso 2 la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese seguente quello in cui gli strumenti di ratificazione saranno Stati scambiati.

253.6

Importanza della convenzione

Se riferita al numero esiguo delle persone comprese nel suo campo d'applicazione, questa convenzione, paragonata agli accordi conclusi con altri Stati, ha una portata limitata. Il 31 agosto 1995 risiedevano in Svizzera 129 cittadini ciprioti, mentre la Svizzera nell'ottobre 1995 contava a Cipro 240 cittadini (di cui 72 con doppia cittadinanza). Il registro delle persone assicurate in Svizzera della Centrale di compensazione di Ginevra riporta, alla fine del 1994, 948 ciprioti in possesso di un n. AVS. Tale cifra non corrisponde ancora ai cittadini cipriori che potranno beneficiare della convenzione: mancano sia coniugi senza attività lucrativa che i figli assicurati in virtù del loro domicilio e quindi non soggetti al versamento di contributi. Nella fattispecie comunque, la mancanza di una convenzione può causare crasse iniquità nonché pregiudizi economici alle singole persone. Non si devono quindi sottovalutare i vantaggi che questa convenzione recherà loro.

Questa convenzione è stata elaborata sul modello delle convenzioni bilaterali recentemente concluse dalla Svizzera. Può quindi essere considerata come una regolamentazione ben adeguata ai bisogni dei due Stati e conforme ai principi internazionali della sicurezza sociale enunciati e sviluppati dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dal Consiglio d'Europa.

3

Ripercussioni

Le ripercussioni finanziarie dipendono in modo preponderante dal numero di persone che trarranno beneficio dalla covenzione, che in questo caso dovrebbe essere assai contenuto. Ciò. vale per tutti i settori assicurativi compresi nel campo d'applicazione della convenzione. Come appena indicato, il 31 agosto 1995 «la colonia» cipriota in Svizzera contava 129 persone, quantità modestissima rispetto a quelle degli altri Paesi convenzionati. Inoltre alcune di queste 384

persone sono già al beneficio di una rendita AVS, se risiedono in Svizzera. Per ciò che riguarda l'invalidità, la convenzione migliora le condizioni necessarie per l'ottenimento di rendite da parte dei cittadini ciprioti, ma come in ogni convenzione, il numero di rendite da concedere sarà assai inferiore alle rendite di vecchiaia, già molto basso. Non dimentichiamo che d'altra parte gli importi delle rendite cipriote pagate in Svizzera aumenteranno. La Cassa svizzera di compensazione, l'organismo di collegamento incaricato di amministrare le pretese delle persone non domiciliate in Svizzera nei confronti della nostra AVS/AI, non necessiterà di ulteriori unità lavorative, poiché il volume di lavoro in più verrà assorbito dalle capacità esistenti.

4

Programma di legislatura

II progetto è menzionato nel programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 138, appendice 2).

5

Costituzionalità

Conformemente agli articoli 34bis e 34quater della Costituzione federale, la Confederazione ha la competenza di legiferare in materia di assicurazione malattie ed infortuni ed assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. L'articolo 8 della Costituzione le conferisce inoltre il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. La competenza dell'assemblea federale per l'approvazione di tali trattati poggia sull'articolo 85 cifra 5 della Costituzione.

La convenzione con Cipro è conclusa per la durata di un anno, viene rinnovata tacitamente e può essere denunciata di anno in anno a contare dalla prima scadenza ivi contemplata. La sua durata non è dunque indeterminata e può essere denunciata. Non prevede neppure l'adesione ad un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto per cui non sottosta al referendum facoltativo previsto all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

385

Decreto federale concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e Cipro

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1996'', decreta:

Art. l 1 La Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e Cipro, firmata il 30 maggio 1995, è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al rederendum.

8503

"FF 1996 II 369 386

Convenzione

Traduzione

di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro

// Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cipro, animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno deciso di concludere una Convenzione in proposito e hanno concordato le disposizioni seguenti: Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: a. «territorio» designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto concerne Cipro, l'isola di Cipro; b. «cittadino» designa, per quanto concerne la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda Cipro, una persona di nazionalità cipriota; e. «legislazione» designa le leggi ed ordinanze enumerate all'articolo 2; d. «autorità competente» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e per quanto riguarda Cipro, il Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali; e. «istituzione competente» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l'organismo o l'assicuratore competenti per l'applicazione delle leggi enumerate all'articolo 2 capoverso 1 lettera a, e per quanto concerne Cipro, il Dipartimento dei servizi di previdenza sociale; f. «risiedere» significa, per quanto riguarda la Svizzera, dimorare abitualmente; g. «domicilio» designa, ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; ''Dal testo originale tedesco.

387

Sicurezza sociale h.

«periodo di assicurazione» designa un periodo di contribuzione oppure un periodo parificato, riconosciuto come tale dalla legislazione di una delle Parti contraenti; 1. «rendita» oppure «prestazione in contanti» designa una rendita oppure una prestazione in contanti, compresi tutte le maggiorazioni e tutti i supplementi che devono essere versati con la rendita oppure con la prestazione in contanti.

2. I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile.

Articolo 2

1. La presente Convenzione si applica: a. per quanto riguarda la Svizzera i. alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ii. alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, iii. alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, iv. riguardo agli articoli 3, 13, 14 e 21-29 alla legge federale sull'assicurazione contro le malattie; b. per quanto riguarda Cipro alle leggi sulla sicurezza sociale promulgate dal 1980 al 1994 e alle relative ordinanze concernenti: i. l'indennità di malattia, ii. l'assegno di maternità, iii. le prestazioni in caso d'infortuni sul lavoro e di malattie professionali, iv. la rendita di vecchiaia, v. la rendita d'invalidità, vi. la rendita per vedove (o vedovi), vii. la prestazione per orfani.

2. Fatto salvo il capo verso 3, la presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi ed ordinanze che abrogano, sostituiscono, modificano, completano o consolidano le leggi enumerate al capoverso 1.

3. La presente Convenzione si applica anche alle leggi ed ordinanze che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, a meno che la Parte contraente che ha modificato la sua legislazione non notifichi la sua opposizione all'altra Parte entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale dei suddetti atti normativi.

Articolo 3

Salvo disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica: 388

Sicurezza sociale

a.

b.

ai cittadini delle Parti contraenti, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dai cittadini summenzionati; fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di una delle Parti contraenti: i. a condizione che risiedano sul territorio di una delle Parti contraenti, ai rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino dai rifugiati summenzionati, ii. a condizione che risiedano sul territorio di una delle Parti contraenti, agli apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dagli apolidi summenzionati.

Articolo 4

1. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di una delle Parti contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino dai cittadini summenzionati, sono assimilati, per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte contraente, ai cittadini di quest'ultima, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti.

2. Per quanto riguarda la legislazione svizzera, il capoverso 1 non si applica alle disposizioni relative: a. all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei cittadini svizzeri residenti all'estero; b. all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e sono retribuiti da quest'ultimo; rimane riservato l'articolo 7 capoverso 4; e. alle prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all'estero.

Articolo 5

1. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le rendite e altre prestazioni in contanti che possono essere pretese ai sensi della legislazione di una delle Parti contraenti sono erogate ai cittadini delle Parti contraenti nonché ad altre persone, i cui diritti derivino dai cittadini summenzionati, fintante che dimorano sul territorio dell'altra Parte contraente.

2. Il capoverso 1 non si applica alle rendite ordinarie dell'assicurazione federale per l'invalidità per gli assicurati il cui grado d'invalidità sia inferiore alla metà, né alle rendite straordinarie né agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

389

Sicurezza sociale

3. Le prestazioni pecuniarie ai sensi della legislazione di una delle Parti contraenti sono erogate ai cittadini dell'altra Parte residenti in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino dai cittadini summenzionati, alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle erogate ai propri cittadini, rispettivamente, per quanto riguarda i diritti da loro derivanti, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo.

Titolo II Disposizioni relative alla legislazione applicabile Articolo 6 Fatti salvi gli articoli da 7 a 10, l'obbligo assicurativo dei cittadini delle Parti contraenti che esercitano un'attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche della Parte contraente sul cui territorio essi esercitano l'attività lucrativa. Questo vale anche se la residenza della persona esercitante un'attività lucrativa oppure la sede del datore di lavoro si trova sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 7

1. Le persone inviate temporaneamente per l'esecuzione di lavori sul territorio di una delle Parti contraenti da un datore di lavoro residente o avente sede sul territorio dell'altra Parte contraente rimangono sottoposte, durante i primi 24 mesi d'occupazione, sul territorio della prima Parte, alla legislazione della seconda Parte.

2. Le persone assunte presso un servizio ufficiale oppure presso un ente di diritto pubblico di una delle Parti contraenti, che vengono occupate sul territorio dell'altre Parte, sono sottoposte alla legislazione della prima Parte come se fossero occupate sul suo territorio.

3. I lavoratori dipendenti di un'impresa di trasporto aereo con sede principale sul territorio di una delle Parti contraenti inviati, temporeneamente oppure in modo durevole, per l'esecuzione di lavori sul territorio dell'altra Parte, sono sottoposti alla legislazione della prima Parte.

4. L'equipaggio di una nave battente bandiera di una delle Parti contraenti sottosta alla legislazione di questa Parte.

Articolo 8

1. I cittadini di una delle Parti contraenti, inviati come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare sul territorio dell'altra Parte, sono sottoposti alla legislazione della prima Parte contraente.

2. I cittadini di una delle Parti contraenti, assunti sul territorio dell'altra Parte per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto con390

Sicurezza sociale

solare della prima Parte contraente, sono assicurati secondo la legislazione della seconda Parte contaente. Essi possono optare per la legislazione della prima Parte entro il termine di tre mesi a contare dall'inizio del loro impiego o dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il capoverso 2 si applica per analogia: a. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di una delle Parti contraenti e ai cittadini di Stati terzi impiegati sul territorio dell'altra Parte contraente al servizio personale di uno dei cittadini della prima Parte contraente menzionati ai capoversi l e 2.

4. Se una missione diplomatica o un posto consolare di una delle Parti contraenti occupa sul territorio dell'altra Parte persone che, in applicazione del capoverso 2, sono assicurate secondo la legislazione di quest'ultima Parte, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalla legislazione della seconda Parte contraente. La stessa regolamentazione si applica ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che occupano tal persone al loro servizio personale.

5. I capoversi 1-4 non sono applicabili ai membri onorari di posti consolari e ai loro impiegati.

Articolo 9

1. I cittadini di una delle Parti contraenti impiegati sul territorio dell'altra Parte al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo, che non sono assicurati conformemente alla legislazione di detto Stato terzo né secondo la legislazione del loro Stato di origine, sono assicurati ai sensi della legislazione della Parte contraente sul cui territorio sono impiegati.

2. Riguardo all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il capoverso 1 è applicabile per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capoverso 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non vi siano già assicurati giusta la legislazione interna.

Articolo 10

Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6-8.

Articolo 11

1. Se, durante l'esercizio dell'attività lucrativa sul territorio di una delle Parti contraenti, una persona in applicazione degli articoli 7, 8 e 10 continua a rimanere assoggettata alla legislazione dell'altra Parte, questo vale anche per il coniuge e per i figli che risiedono con la persona summenzionata sul territorio della prima Parte contraente, a condizione che essi non vi esercitino un'attività lucrativa.

391

Sicurezza sociale 2. Se, in conformità al capoverso 1, al coniuga e ai figli si applica la legislazione svizzera, questi sono assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Titolo III Disposizioni speciali Capitolo I Disposizioni relative alla determinazione dei periodi di assicurazione Articolo 12 1. Per determinare un periodo di assicurazione e quindi acquisire il diritto ad una prestazione conformemente alla legislazione menzionata all'articolo 2 capoverso 1 lettera b, ogni giorno di assicurazione compiuto secondo la legislazione svizzera è computato come un reddito assicurabile ai sensi della legislazione cipriota, corrispondente a un sesto dell'importo settimanale del reddito assicurabile di base; un mese di assicurazione secondo la legislazione svizzera corrisponde a 26 giorni.

2. Se il periodo di tempo in cui sono stati compiuti determinati periodi di assicurazione secondo la legislazione di una delle Parti contraenti non può essere determinato in modo esatto, si presume che gli stessi non si sovrappongano con periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione dell'altra Parte.

Capitolo 2 Malattia e maternità A. Applicazione della legislazione svizzera Articolo 13 1. Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa da Cipro in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione cipriota per le indennità di malattia, i periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione cipriota sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

2. Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l'assicurata era assicurata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

B. Applicazione della legislazione cipriota Articolo 14 Se, dopo essere entrata per l'ultima volta nel territorio di Cipro, una persona ha compiuto un periodo di assicurazione ai sensi della legislazione cipriota, per 392

Sicurezza sociale

l'acquisto del diritto a prestazioni nel caso di malattia o di maternità secondo tale legislazione, un periodo di assicurazione compiuto giusta la legislazione svizzera equivale ad un periodo di assicurazione compiuto secondo la legislazione cipriota.

Capitolo 3 Vecchiaia, invalidità e decesso A. Applicazione della legislazione svizzera Articolo 15 1. Quando l'importo della rendita ordinaria parziale dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti, cui hanno diritto i cittadini ciprioti oppure i loro superstiti non residenti in Svizzera, non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, a questi è concessa solo un'indennità unica pari al valore attuale della rendita dovuta loro all'insorgenza dell'evento assicurato giusta la legislazione svizzera. I cittadini ciprioti o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano la Svizzera definitivamente, ricevono un'indennità analoga pari al valore della rendita al momento della partenza.

2. Quando l'importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini ciprioti o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o la lasciano definitivamente, possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se risiedono fuori dalla Svizzera all'insorgenza dell'evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese se hanno già beneficiato di una rendita in Svizzera.

3. Quando l'indennità unica è stata versata dall'assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti possono fare valere nei confronti di quest'assicurazione alcun diritto in virtù dei contributi pagati fino a quel momento.

Articolo 16

1. I cittadini ciprioti che, all'insorgenza dell'invalidità, sottostanno all'obbligo contributivo nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintante che dimorano in Svizzera. L'articolo 17 capoverso 1 lettera a si applica per analogia.

2. I cittadini ciprioti che, all'insorgenza dell'invalidità, non sono sottoposti all'obbligo contribuitivo nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione finanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali prov393

Sicurezza sociale

vedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi o vi abbiano risieduto initerrottamente dalla nascita.

3. I cittadini ciprioti domiciliati in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del capoverso 2.

4. I figli nati invalidi a Cipro e la cui madre non abbia soggiornato a Cipro durante più di due mesi prima della loro nascita, sono assimilati ai fanciulli nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del fanciullo, l'assicurazione federale per l'invalidità assume i costi per le prestazioni fornite a Cipro per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all'importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera.

5. Il capoverso 4 si applica per analogia ai fanciulli nati al di fuori del territorio delle Parti contraenti; in questo caso l'assicurazione federale per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all'estero solo se devono essere concesse d'urgenza a causa delle condizioni di salute del fanciullo.

Articolo 17

1. Per acquisire il diritto alle prestazioni secondo la legislazione svizzera sull'assicurazione per l'invalidità, i cittadini ciprioti sono anche considerati assicurati ai sensi di questa legislazione: a. per la durata di un anno a partire dall'interruzione del lavoro a cui è seguita l'invalidità, se hanno dovuto cessare l'attività lucrativa in Svizzera a seguito di un infortunio o di una malattia, ma la loro invalidità viene accertata in questo Paese; devono continuare a versare i contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; oppure b. se, dopo la cessazione dell'attività lucrativa, beneficiano dei provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione federale per l'invalidità; sottostanno all'obbligo contributivo nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2. Sono considerati assicurati ai sensi della legislazione svizzera i cittadini ciprioti cui non si applica il capoverso 1 se, all'insorgenza dell'evento assicurato: a. sottostanno all'obbligo contributivo secondo la legislazione cipriota oppure vengono loro accreditati tali contributi; oppure b. beneficiano di una rendita d'invalidità o di vecchiaia, un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia o di prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale secondo la legislazione cipriota oppure hanno diritto a tali prestazioni.

Articolo 18

1. I cittadini ciprioti hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità alle stesse condizioni dei citta394

Sicurezza sociale

dini svizzeri fintante che sono domiciliati in Svizzera e se, immediatamente prima della data a partire .dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto initerrottamente in Svizzera: a. durante almeno dieci anni interi, se si tratta di una rendita di vecchiaia; b. durante almeno cinque anni interi, se si tratta di una rendita per supertiti, d'invalidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.

2. Per l'applicazione del capoverso 1: a. i periodi durante i quali la persona era esentata dall'assicurazione presso l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono computati sulla durata di residenza in Svizzera; b. la durata di residenza è considerata ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato.

B. Applicazione della legislazione cipriota Articolo 19 1. Per l'apertura del diritto alla rendita di vecchiaia, d'invalidità e vedovile noché alla prestazione per orfani secondo la legislazione cipriota, i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera sono presi in considerazione, se necessario, come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione cipriota.

2. Il capoverso 1 si applica alle persone che hanno redditi assicurabili pagati o accreditati pari almeno a un punto nell'assicurazione di base del sistema Cipriota di sicurezza sociale.

3. Nei casi in cui i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera sono presi in considerazione conformemente al capoverso 1, l'importo della rendita secondo la legislazione cipriota è stabilito nel modo seguente: a. dapprima si calcola l'importo teorico della rendita che spetterebbe all'interessato se tutti i periodi di assicurazione presi in considerazione fossero stati compiuti secondo la legislazione cipriota; b. poi si versa sotto forma di rendita l'importo teorico calcolato secondo la lettera a nella misura corrispondente al rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione cipriota e la durata complessiva di tutti i periodi di assicurazione presi in considerazione per il diritto alla rendita.

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Capitolo 4 Infortuni sul lavoro e malattie professionali Articolo 20 1. Gli assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sul territorio dell'altra Parte, possono richiedere all'istituzione del luogo di dimora, a carico dell'istituzione competente, tutte le prestazioni in natura necessarie che devono essere fornite secondo la legislazione vigente per l'istituzione del luogo di dimora.

2. Le persone che hanno diritto a prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, conformemente alla legislazione di una delle Parti contraenti, e trasferiscono la propria residenza sul territorio dell'altra Parte durante il trattamento medico con l'approvazione dell'istituzione competente, ricevono dall'istituzione del luogo di dimora, a carico dell'istituzione competente, le prestazioni in natura che devono essere fornite secondo la legislazione vigente per l'istituzione del luogo di dimora.

3. Per l'applicazione dei capoversi 1 e 2, le protesi, i mezzi ausiliari più ingenti e altre prestazioni in natura di importanza rilevante sono forniti solo previa approvazione dell'istituzione competente, a meno che la fornitura della prestazione non possa essere differita senza metterà in pericolo la vita o le condizioni di salute della persona.

4. L'istituzione débitrice di prestazioni rimborsa all'istituzione del luogo di dimora o di residenza le spese cagionate in applicazione dei capoversi 1-3, eccettuate le spese amministrative.

5. I capoversi 1-4 si applicano per analogia anche agli infortuni non professionali secondo la legislazione svizzera.

Titolo IV Disposizione diverse Articolo 21 Le autorità competenti: a. concordano le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione; b. s'informano reciprocamente, non appena possibile, su tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione e sulle modificazioni delle rispettive legislazioni concernenti detta applicazione; e. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 22

1. Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, le au396

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torità in materia di assicurazione, i tribunali nonché le istituzioni competenti delle due Parti contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione.

2. Per la valutazione del grado d'invalidità, le istituzioni di ciascuna Parte contraente possono tenere conto delle informazioni e costatazioni mediche fornite dalle istituzioni dell'altra Parte contraente. Esse conservano tuttavia il diritto di far esaminare l'assicurato da un medico scelto da loro.

Articolo 23 L'esenzione dalle imposte o dai diritti di bollo prevista dalla legislazione di una delle Parti contraenti per gli atti e per i documenti da presentare in applicazione di tale legislazione, è estesa agli atti e ai documenti corrispondenti da produrre conformemente alla legislazione dell'altra Parte oppure alla presente Convenzione.

Articolo 24 Sulle dichiarazioni, sui documenti e sugli atti da produrre conformemente alla presente Convenzione non è richiesto il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 25 1. Le autorità, i tribunali e le istituzioni di una delle Parti contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e prendere in considerazione altri documenti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell'altra Patre oppure in lingua inglese.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istituzioni delle Parti contraenti possono corrispondere tra loro, nonché con gli interessati o con i loro rappresentanti in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.

Articolo 26 Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in applicazione della legislazione di una delle Parti contraenti, devono essere inoltrati entro un termine determinato presso un'autorità amministrativa, un tribunale o un'istituzione di questa Parte, sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un'autorità, a un tribunale o a un'istituzione corrispondenti dell'altra Parte. In tali casi, l'organo che ha ricevuto il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all'organo competente della prima Parte contraente.

Articolo 27 1. Le istituzioni che, secondo la presente Convenzione, devono fornire delle prestazioni adempiono i loro obblighi versando gli importi nella valuta del loro Paese.

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2. Quando un'istituzione deve effettuare pagamenti a un'istituzione dell'altra Parte contraente, questi devono essere fatti nella valuta della seconda Parte.

3. Nel caso in cui una delle Parti contraenti decretasse disposizioni in vista di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, le Parti contraenti prendono senza indugio misure atte ad assicurare il trasferimento delle somme dovute d'ambo le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

4. I cittadini di una delle Parti contraenti che dimorano sul territorio dell'altra Parte hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all'assicurazione volontaria conformemente alla legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del loro Paese d'origine, in particolare anche per quanto riguarda il trasferimento dei contributi a quest'assicurazione nonché la riscossione delle rendite acquisite.

Articolo 28 1. Se una persona avente diritto a prestazioni secondo la legislazione di una delle Parti contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell'altra Parte, può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alla legislazione di quest'ultima Parte, l'istituzione débitrice di prestazioni della prima Parte contraente è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alla legislazione che le è applicabile; l'altra Parte contraente riconosce questa surrogazione.

2. Sono creditrici solidali le istituzioni delle due Parti contraenti che, in applicazione del capoverso 1, hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento. Esse sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni fornite.

Articolo 29 1. Le controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa, per quanto possibile, tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

2. Qualora non si riesca a trovare una soluzione, la vertenza è sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti, a un tribunale arbitrale che deve decidere ai sensi della presente Convenzione. Le Parti contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura di tale tribunale.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali Articolo 30 1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi insorti prima della sua entrata in vigore.

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2. La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

3. Per la determinazione del diritto a una prestazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione, di residenza, di attività e di soggiorno compiuti in virtù della legislazione di una delle Parti contraenti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

4. La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti dal rimborso dei contributi.

Articolo 31

1. Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non fanno ostacolo alla sua applicazione.

2. I diritti delle persone la cui prestazione è stata determinata anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione non deve in alcun caso causare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.

3. Per i diritti fatti valere giusta il capoverso 2 in ragione di eventi assicurati verificatisi anteriormente, i termini d'attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le legislazioni delle Parti contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell'entrata in vigore della presente Covenzione.

Articolo 32

1. La presente Convenzione dev'essere ratificata; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Nicosia.

2. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.

Articolo 33

1. La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Si rinnova tacitamente d'anno in anno, salvo denuncia notificata da una delle Parti contraenti tre mesi prima della scadenza del termine.

2. In caso di denucia le disposizioni della presente Convenzione, continuano ad esser applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino allora; i diritti in corso di acquisizione verranno disciplinati mediante negoziati.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

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Fatto a Lisbona, il 30 maggio 1995, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua greca, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il Consiglio federale svizzero: M.-V. Brombacher

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400

Per la Repubblica di Cipro: D. Peleranos

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e Cipro del 21 febbraio 1996

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1996

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