Termine di referendum: 13 gennaio 1997

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale # S T #

(Assistenza in materia penale [AIMP]) Modifica del 4 ottobre 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 marzo 1995 '', decreta: I

La legge federale del 20 marzo 19812) sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue: Art. l cpv. 2 Abrogato

Art. la Limitazione della cooperazione La presente legge si applica tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e d'altri interessi essenziali della Svizzera.

Art. 2 titolo nonché leti, a, b Procedimento all'estero La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero: a. non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 19503) per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 19664) sui diritti civili e politici; b. tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità; »FF >RS »RS 4 >RS 2

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1995 III 1 351.1 0.101 0.103.2

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Art. 3 cpv. 2 2 L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile se il reato: a. tendeva allo sterminio o all'oppressione di un gruppo di popolazione per considerazioni di cittadinanza, razza, confessione, appartenenza etnica, sociale o politica; b. sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, una presa d'ostaggio o l'impiego di mezzi di distruzione di massa, o e. costituisce una violazione grave del diritto internazionale umanitario ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949]) e dei loro Protocolli aggiuntivi

Art. 4 Casi irrilevanti Concerne soltanto il testo francese Art. 5 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 2 1 La domanda è irricevibile se: a. in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice: 1. ha pronunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono o 2. ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporaneamente astenuto; b. la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio; o 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 8 cpv. 2 lett. b 2 La reciprocità non è in particolare necessaria per le notificazioni o qualora l'esecuzione della domanda: b. possa migliorare la situazione della persona perseguita o le probabilità del suo reinserimento sociale; o Art. 10 Abrogato Art. 11 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco ORS 0.518.12/.23/.42/.51 > RS 0.518.521/.522

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Art. 12 cpv. 2 2 Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.

Art. 15 tìtolo, nonché cpv. 3-5 Indennità per ingiusta carcerazione 3 L'indennità può essere ridotta o rifiutata se la persona perseguita ha provocato per sua colpa l'istruttoria o la sua carcerazione oppure se, con temerarietà, ha intralciato o protratto il procedimento.

4 L'indennità per il carcere sofferto in Svizzera ai fini d'estradizione può anche essere decurtata o rifiutata se lo Stato richiedente: a. ritira la domanda di ricerca o di fermo in vista d'estradizione; o b. non presenta la domanda d'estradizione con i relativi allegati nel termine fissato.

5 Qualora sia decisa la decurtazione o il rifiuto dell'indennità secondo il capoverso 4, si devono considerare le possibilità del danneggiato di ottenere un indennizzo nello Stato estero.

Art. 17 cpv. 1, 3 lett. b e 5 1 II Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) decide nel caso dell'articolo la.

3 Concerne soltanto il testo francese 5 Può anche decidere sull'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria e sull'esecuzione, conformemente all'articolo 790.

Art. 17a Obbligo di celerilà 1 L'autorità competente tratta le domande con celerilà. Essa decide senza indugio.

2 A domanda dell'Ufficio federale, lo informa sullo stato del procedimento, sui motivi di un eventuale ritardo e sulle misure prospettate. In caso di ritardo ingiustificato, l'Ufficio federale può intervenire presso l'autorità di vigilanza competente.

3 Qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile.

Art. 18 Misure provvisionali 1 A espressa domanda di uno Stato estero l'autorità competente può prendere misure provvisionali per mantenere lo stato esistente, per salvaguardare interessi giuridici minacciati o per assicurare prove in pericolo, purché il procedimento secondo la presente legge non appaia manifestamente inammissibile o inappropriato.

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Se vi è pericolo nel ritardo e qualora vi siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, queste misure possono anche essere ordinate dall'Ufficio federale appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato estero non presenta la domanda entro il termine stabilito.

3 1 ricorsi contro le decisioni giusta il presente articolo non hanno effetto sospensivo.

Art. 20a Transito di un carcerato 1 Per un procedimento in uno Stato estero, ammissibile secondo la presente legge, l'Ufficio federale può, a domanda di questo Stato o di uno Stato terzo, autorizzare il transito di un carcerato senza sentire l'interessato e prendere le disposizioni occorrenti. La decisione e i provvedimenti ad essa connessi non sono impugnabili. Essi sono comunicati soltanto allo Stato richiedente.

2 L'autorizzazione non è necessaria se il carcerato è trasportato via aerea senza scalo sul territorio svizzero. In caso di scalo imprevisto il carcerato può essere tenuto in stato di fermo soltanto se: a. sono adempiute le condizioni del fermo a tenore dell'articolo 44; o b. lo Stato che ha ordinato il trasporto ne ha informato precedentemente l'Ufficio federale, indicando il motivo della consegna e il reato che la giustifica.

3 Soltanto l'Ufficio federale può interrompere il transito per provvedimenti di perseguimento o esecuzione penali in Svizzera.

Art. 21 cpv. 2-4 2 Concerne soltanto il testo francese 3 Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero possono impugnare decisioni soltanto se una misura d'assistenza giudiziaria le tocca personalmente e direttamente e se hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

4 II ricorso contro una decisione pronunciata in applicazione della presente legge non ha effetto sospensivo. Fa eccezione il ricorso: a. contro una decisione che autorizza l'estradizione; b. contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero.

Art. 22 Indicazione dei rimedi giuridici Le decisioni delle autorità federali e cantonali devono essere provviste dell'indicazione dei rimedi giuridici, menzionante il rimedio giuridico ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

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Art. 24 Abrogato Art. 25 cpv. 2 e 5 2 II ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali.

In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.

5 Abrogato Art. 26 Ricorso amministrativo Le decisioni del Dipartimento giusta l'articolo 17 capoverso 1 sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio federale. Quelle dell'Ufficio federale giusta l'articolo 17 capoverso 3, mediante ricorso amministrativo al Dipartimento, il quale decide definitivamente.

Art. 27 cpv. 1 ' Gli articoli 27-31 si applicano a tutti i procedimenti disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni procedurali speciali delle altre parti della presente legge.

Art. 28 cpv. 3 leti, b 3 Per l'apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati: b. le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato commesso, salvo ove trattasi di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge.

Art. 34 Abrogato Art. 35 cpv. 2 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 37 cpv. 2 e 3 2 L'estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.

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L'estradizione è pure negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.

Art. 38 cpv. 1 lett. bec nonché cpv. 2 1 La persona perseguita può essere estradata soltanto alla condizione che lo Stato richiedente: b. non ne restringa la libertà personale per un altro motivo antecedente all'estradizione; e. non la deferisca a un tribunale d'eccezione; e 2 Le condizioni giusta il capoverso 1 lettere a e b decadono se: a. la persona perseguita o estradata vi rinuncia espressamente; o b. la persona estradata: 1. benché resa edotta delle conseguenze e benché ne avesse la possibilità, non ha abbandonato il territorio dello Stato richiedente entro 45 giorni dalla liberazione condizionale o definitiva o, abbandonatolo, vi è ritornata, o 2. vi è stata ricondotta da uno Stato terzo.

Art. 44, primo perìodo Gli stranieri possono essere fermati a scopo di estradizione in base a una domanda di un ufficio centrale nazionale dell'Interpol o del ministero di giustizia di uno Stato estero, o in base a una segnalazione internazionale in un sistema di ricerca dei delinquenti. ...

. Art. 48 cpv. 2, primo periodo 2 Contro queste decisioni è ammesso entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine d'arresto il reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale. ...

Art. 49 cpv. 2 2 L'ordine di arresto in vista d'estradizione non è eseguibile fin tanto che la persona perseguita si trova in carcere preventivo o espiatorio.

Art. 50 cpv. 1, primo periodo 1 Diciotto giorni dopo il fermo, l'Ufficio federale ordina la scarcerazione se la domanda d'estradizione e i relativi documenti a sostegno non gli sono pervenuti. ...

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Art. 52 cpv. 1 1

La domanda e i documenti a sostegno sono presentati alla persona perseguita e al suo patrocinatore. Al momento della notificazione dell'ordine di arresto in vista d'estradizione, l'autorità cantonale accerta se la persona perseguita è identica a quella designata nella domanda. La informa sulle condizioni dell'estradizione e dell'estradizione semplificata, avvertendola del suo diritto di interporre ricorso e dei suoi diritti di designare un patrocinatore di sua scelta o di farsi patrocinare d'ufficio.

Art. 54 Estradizione semplificata 1 Se, secondo il verbale steso da un'autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicitamente all'attuazione della procedura d'estradizione, l'Ufficio federale, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna.

2 La rinuncia può essere revocata fintante che l'Ufficio federale non abbia autorizzato la consegna.

3 L'estradizione semplificata ha gli stessi effetti di un'estradizione e soggiace alle medesime condizioni. Lo Stato richiedente dev'esserne reso attento.

Art. 55 cpv. 1 e 3 1

L'Ufficio federale decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.

3 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 59 Consegna di oggetti e beni 1 Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che: a. possono servire come mezzi di prova, o b. provengono dal reato.

2 Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.

3 Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono: a. oggetti con i quali è stato commesso il reato; b. il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; e. i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore del reato e il valore di rimpiazzo.

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Gli oggetti o i beni che provengono del reato possono essere trattenuti in Svizzera se: a. il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; b. un'autorità fa valere diritti su di essi; o e. una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero.

5 Parimenti, oggetti o beni giusta il capoverso 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.

6 Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: a. lo Stato richiedente vi acconsente; b. nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità da il suo consenso, o e. la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.

7 La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall'estradizione effettiva della persona perseguita.

Art. 63 cpv. 1-3 1

L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato.

2 Entrano in linea di conto come provvedimenti d'assistenza segnatamente: a. la notificazione di documenti; b. l'assunzione di prove, in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, l'ordine di consegna, le perizie, l'audizione e il confronto di persone; e. la consegna di inserti e documenti; d. la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto.

3 Sono procedimenti in materia penale segnatamente: a. il perseguimento di reati secondo l'articolo 1 capoverso 3; b. i provvedimenti amministrativi contro l'autore di un reato; e. l'esecuzione di sentenze penali e la grazia; d. la riparazione per il carcere ingiustificatamente sofferto.

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Art. 65 Applicazione del diritto straniero 1 Su domanda esplicita dello Stato estero: a. le deposizioni dei testimoni e dei periti sono asseverate nella forma prescritta dal diritto dello Stato richiedente, anche se il diritto svizzero determinante non prevede l'asseverazione; b. può essere tenuto conto delle forme necessarie per l'ammissione giudiziale di altri mezzi di prova.

2 Le forme di asseverazione e d'acquisizione di mezzi di prova giusta il capoverso 1 devono essere compatibili con il diritto svizzero e non arrecare pregiudizi essenziali alle persone coinvolte.

3

La deposizione può anche essere rifiutata se ciò sia previsto dal diritto dello Stato richiedente o se, giusta il diritto di questo Stato o dello Stato in cui abita il deponente, il fatto di deporre può implicare sanzioni penali o disciplinari.

Art. 65a Presenza di partecipanti al processo all'estero 1 Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico.

2 La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero.

3 Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza.

Art. 66 titolo e cpv. 2 Ne bis in idem 2 L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all'estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa.

Art. 67 Principio della specialità 1 Le informazioni e i documenti ottenuti mercé l'assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d'indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l'assistenza è inammissibile.

2 Qualsiasi altro uso sottosta al consenso dell'Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se: a. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giudiziaria è ammissibile, o b. il procedimento penale estero è diretto contro un'altra persona che ha partecipato al reato.

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L'autorizzazione a presenziare ad operazioni d'assistenza giudiziaria e a consultare gli atti è subordinata alla stessa condizione (art. 65a cpv. 1).

Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: a. promuovere un procedimento penale, o b. facilitare un'istruzione penale pendente.

2 La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera.

3 Senza il consenso dell'Ufficio federale nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale.

4 1 capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta.

5 Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera.

6 Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale.

Art. 71 Abrogato Art. 74 Consegna di mezzi di prova 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80rf).

2 Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.

3 La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.

4 1 diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.

Art. 74a Consegna a scopo di confisca o di restituzione 1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80rf)715

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Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: a. oggetti con i quali è stato commesso un reato; b. il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; e. i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.

3 La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.

4 Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: a. il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; b. un'autorità fa valere diritti su di essi; e. una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; d. gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.

5 Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: a. lo Stato richiedente vi acconsente; b. nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità da il suo consenso, o e. la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.

6 1 diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.

Art. 75 titolo e cpv. 3 II titolo concerne solo il testo francese 3 L'Ufficio federale presenta la domanda se l'assistenza è necessaria fuori di un procedimento penale.

Art. 75a Domande della polizia 1 Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l'articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere.

2 Sono escluse le domande: a. implicanti l'applicazione della coercizione processuale; b. volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l'estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l'esecuzione di decisioni penali; e. per la consegna di decisioni o inserti penali.

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Art. 77 titolo Iter Tìtolo che precede l'art. 78 Sezione 2: Disbrigo della domanda Art. 78 Accettazione e trasmissione 1 Fatta salva la trasmissione diretta all'autorità cantonale o federale competente per l'esecuzione, l'Ufficio federale riceve le domande estere.

2 L'Ufficio federale esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all'autorità d'esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile.

3 Se necessario, l'Ufficio federale rinvia la domanda allo Stato richiedente a scopo di modifica o completamento.

4 L'accettazione e la trasmissione della domanda all'autorità competente non possono essere impugnate.

5 Sono fatte salve le disposizioni procedurali giusta l'articolo 18.

Art. 79 Deferimento dell'esecuzione 1 Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'Ufficio federale può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 352-355 del Codice penale1' sono applicabili per analogia.

2 L'Ufficio federale può deferire l'esecuzione parziale o totale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.

3 L'Ufficio federale può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande complementari.

4 La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata. · Art. 79a Decisione dell'Ufficio federale L'Ufficio federale può statuire sull'ammissibilità dell'assistenza e delegare l'esecuzione a un'autorità cantonale oppure decidere lui stesso sull'esecuzione: a. qualora la domanda richieda indagini in più Cantoni; b. qualora l'autorità cantonale competente non sia in grado di decidere entro un termine ragionevole, o e. in casi complessi o di particolare importanza.

» RS 311.0

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Art. 80 Esame preliminare 1 L'autorità d'esecuzione cantonale o federale procede a un esame preliminare della domanda.

2 Se la domanda è irricevibile, l'autorità d'esecuzione la rinvia all'autorità richiedente servendosi della stessa via per la quale le era pervenuta.

Art. 80a Entrata nel merito e esecuzione 1 L'autorità d'esecuzione prende con motivazione sommaria una decisione di entrata nel merito e ordina gli atti d'assistenza giudiziaria ammissibili.

2 Essa esegue gli atti di assistenza giudiziaria secondo il proprio diritto procedurale.

Art. 80b Partecipazione al procedimento ed esame degli atti 1 Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.

2 1 diritti giusta il capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi: a. nell'interesse del procedimento estero; b. per, la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente; e. per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere; d. per la protezione di interessi privati essenziali; e. nell'interesse di un procedimento svizzero.

3 II diniego d'esame o di partecipazione al procedimento dev'essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto.

Art. 80c Esecuzione semplificata 1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.

2 Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.

3 Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.

Art. 80d Chiusura della procedura d'assistenza L'autorità d'esecuzione, qualora ritenga ultimato il disbrigo parziale o totale della domanda, emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata dell'assistenza giudiziaria.

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Sezione 3: Ricorso Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità cantonale d'esecuzione Sono impugnabili con ricorso: a. la decisione finale congiuntamente a tutte le decisioni incidentali anteriori; b. le decisioni incidentali anteriori alla decisione finale che producono un pregiudizio immediato e irreparabile: 1. mediante il sequestro di beni e valori, o 2. mediante la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.

Art. 80f Ricorso contro le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza 1 Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria è ammissibile, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 La decisione incidentale anteriore alla decisione finale è impugnabile separatamente mediante ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo 80e lettera b. L'articolo 80/ capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 80g Ricorso contro le decisioni dell'autorità federale d'esecuzione 1 Contro la decisione dell'autorità federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria è ammissibile, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 La decisione incidentale anteriore alla decisione finale è impugnabile separatamente mediante ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo 80e lettera b. L'articolo 80/ capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 80h Diritto di ricorrere Ha diritto di ricorrere: a. l'Ufficio federale; b. chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

Art. 80i Motivi di ricorso 1 II ricorrente può far valere: 719

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a.

la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; b. l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all'articolo 65.

2 Sono fatti salvi i motivi di ricorso del diritto procedurale cantonale.

Art. 80k Termine di ricorso II termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.

Art. 801 Effetto sospensivo 1 II ricorso contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o di beni ha effetto sospensivo.

2 Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione finale è immediatamente esecutiva.

3 L'autorità cantonale di ricorso può accordare l'effetto sospensivo a una decisione incidentale di cui al capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo SOe lettera b.

Sezione 4: Disposizioni speciali Art. 80m Notificazione di decisioni 1 L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni: a. all'avente diritto abitante in Svizzera; b. all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera.

2 II diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d'assistenza giudiziaria diventa esecutiva.

Art. 80n Diritto d'informazione 1 II detentore di documenti ha il diritto d'informare il suo mandante dell'esistenza di una domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l'autorità competente non l'ha esplicitamente vietato, a titolo eccezionale, comminandogli le sanzioni penali di cui all'articolo 292 del Codice penale 1'.

2 Se entra nel merito di un procedimento pendente, l'avente diritto non può più impugnare le precedenti decisioni finali passate in giudicato.

'>RS 311.0 720

Assistenza internazionale in materia penale. LF Art. 80o Richiesta di informazioni complementari allo Stato richiedente 1 Se sono necessarie informazioni complementari, l'Ufficio federale le chiede allo Stato richiedente su richiesta dell'autorità d'esecuzione o dell'autorità di ricorso.

2 L'autorità competente sospende se del caso totalmente o parzialmente il disbrigo della domanda e decide sui punti che, secondo lo stato degli atti, possono essere giudicati.

3 L'Ufficio federale assegna allo Stato richiedente un termine congrue per la risposta. Scaduto infruttuosamente tale termine, la domanda d'assistenza giudiziaria viene esaminata sulla base dello stato degli atti.

Art. 80p Oneri subordinati ad accettazione 1 L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso nonché l'Ufficio federale possono subordinare totalmente o parzialmente ad oneri la concessione dell'assistenza giudiziaria.

2 L'Ufficio federale comunica gli oneri allo Stato richiedente qualora la decisione inerente alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato, fissandogli un termine congrue per dichiararne l'accettazione o il rifiuto. Scaduto inutilizzato tale termine, l'assistenza giudiziaria può essere concessa sui punti non subordinati ad alcun onere.

3 L'Ufficio federale esamina se la risposta dello Stato richiedente soddisfa gli oneri richiesti.

4 La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua comunicazione per scritto con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il Tribunale federale decide di regola secondo la procedura semplificata.

Art.

Allo a.

b.

80q Spese Stato richiedente sono accollate le spese per: i periti; la consegna di oggetti e di beni a scopo di restituzione agli aventi diritto.

Art. 81 Abrogato Sezione 3 (art. 82-84) Abrogata

Art. 85 cpv. 3 3 Queste disposizioni non sono applicabili se, in base a un altra prescrizione, il reato sottosta alla giurisdizione svizzera.

721

Assistenza internazionale in materia penale. LF

Art. 88

Concerne soltanto il testo tedesco Art. 94 cpv. 3 3 Abrogato

Art. 11 Oa Disposizione transitoria relativa alla modifica del 4 ottobre 1996 Le disposizioni della presente legge nel tenore modificato il 4 ottobre 1996 si applicano a tutte le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore.

II Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 4 ottobre 19961' della legge federale del 3 ottobre 19752) relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

3 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1996 II presidente: Leuba II segretario: Duvillard

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1996 II presidente: Schoch II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 15 ottobre 19963) Termine di referendum: 13 gennaio 1997

">RU ... (FF 1996 IV 723) >RS 351.93 3 >FF 1996 IV 706 2

722

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale [AIMP]) Modifica del 4 ottobre 1996

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Feuille fédérale

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1996

Année Anno Band

4

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41

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15.10.1996

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706-722

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10 118 713

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