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Messaggio concernente una revisione parziale della legge federale sull'alcool

del 22 novembre 1995

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una revisione parziale della legge federale sull'alcool.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 novembre 1995

1995-802

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Couchepin

13 Foglio federale. 79° anno. Voi. I

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Compendio Conformemente alla vigente legge sull'alcool, l'onere fiscale che grava sulle acquaviti indigene e le tasse di monopalio sui prodotti importati sono calcolati in modo diverso, ossia computati pro litro di alcool anidro e prò quintale lordo rispettivamente. L'aliquota d'imposta applicabile alla produzione indigena è inoltre nettamente inferiore a quella prelevata sulla mercé d'importazione.

Questa discriminazione sarebbe stata evitata in caso di adesione allo SEE.

In ossequio alle esigenze del GATT ed all'armonizzazione europea, è indispensabile eliminare le prescrizioni discriminatorie e armonizzare le aliquote fiscali sugli spiritosi sia indigeni che esteri.

Nell'ambito dei provvedimenti di risanamento 1994 delle finanze federali, le Camere federali hanno approvato due modificazioni della Costituzione (art.

32bis cpv. 2 e 6) le quali consentono di abrogare, a livello legislativo, l'obbligo della presa in consegna dell'acquavite di frutta a granelli e quello del riscatto degli alambicchi.

Per accostare la legge federale sull'alcool alla legislazione europea e per incentivare la competitivita dell'industria svizzera, viene abolito l'onere fiscale che grava sull'alcool destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici e di cosmetici.

Gli elementi principali di questa revisione sono pertanto l'unificazione della base di calcolo per l'imposizione delle acquaviti indigene ed estere (ettolitro/100% voi) come pure l'introduzione di un'aliquota unica. Per tutelare gli interessi dei piccoli produttori svizzeri, questa introduzione avverrà in modo graduale. Il futuro onere fiscale sarà determinato mediante ordinanza e tenendo conto delle aliquote applicate negli Stati limitrofi.

Altri punti essenziali della presente revisione sono l'abrogazione dell'onere fiscale sull'alcool destinato a scopi farmaceutici e cosmetici, come pure la revoca degli obblighi imposti alla Regìa federale degli alcool circa la presa in consegna dell'acquavite di frutta a granelli indigena ed il riscatto degli alambicchi.

Per diminuire le spese amministrative è prevista una modificazione della base legale che regge il controllo del commercio al minuto, le disposizioni della legislazione sull'alcool concernenti altri settori economici, inoltre, saranno modificate e adattate alle condizioni attuali.

Le gestione degli affari concernenti i settori agricoli, finora assicurata dalla Regìa, sarà infine delegata all'Ufficio federale dell'agricoltura.

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Messaggio I II III

Parte generale Situazione iniziale Diritto vigente

Secondo l'attuale legge sull'alcool, il diritto di importare bevande distillate di tenore alcolico superiore al 75 per cento del volume (% voi) spetta esclusivamente alla Confederazione. Mentre i distillati che non contengono più del 75% voi, destinati al consumo come bevande, possono essere importati liberamente contro pagamento di una tassa di monopolio, l'importazione di bevande distillate contenenti più del 75% voi necessita di un'autorizzazione speciale della Regìa federale degli alcool (Regìa).

Il diritto in vigore prevede un'imposizione differenziata per le acquaviti indigene e quelle estere: l'onere fiscale prelevato sugli spiritosi indigeni è calcolato prò litro d'alcole al 100 per cento e le tasse di monopolio che gravano sulla mercé estera sono di principio riscosse per quintale lordo. Le aliquote d'imposta sulle acquaviti indigene sono inoltre nettamente inferiori rispetto a quelle riscosse sulla mercé d'importazione. La medesima differenza è rilevabile per l'imposizione dell'alcole destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici e cosmetici.

Le acquaviti prodotte nel Paese, eccetto quelle concesse in sospensione d'imposta per il fabbisogno personale del produttore agricolo e le specialità, devono essere di principio consegnate alla Regìa la quale, a sua volta, è tenuta a ritirarle.

Per motivi di sanità pubblica, la Confederazione deve inoltre ridurre il numero degli alambicchi mediante riscatto in via bonale.

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Necessità d'agire

Dopo il rifiuto dell'Accordo SEE nella votazione popolare del 6 dicembre 1992, il compito prioritario di politica economica consiste, secondo il nostro messaggio del 24 febbraio 1993 sul programma di governo dopo il no allo SEE, nell'adottare al più presto provvedimenti atti a ristabilire la fiducia necessaria a rafforzare durevolmente l'attrattiva della piazza economica svizzera. La competitivita a livello internazionale dev'essere potenziata mediante una maggiore concorrenza sul mercato interno. La realizzazione di un tale programma di riforme deve avere il massimo carattere di euro-compatibilita, in modo da conservare la nostra capacità d'integrazione europea. La liberalizzazione e l'apertura dei mercati permettono inoltre di rinvigorire la nostra capacità di negoziare accordi internazionali.

La revisione della legge sull'alcool non era prevista nel programma Swisslex.

L'adattamento avviene pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria. Le considerazioni sulle quali si fonda la revisione sono tuttavia identiche a quelle 331

che hanno causato l'adeguamento intrapreso nell'ambito del progetto Swisslex.

Nell'intento di rendere la legge sull'alcool eurocompatibile e conforme agli accordi del GATT/OMC, la presente revisione vuole innanzi tutto eliminare le discriminazioni attuali. Questa revisione parziale è tuttavia indipendente dalla revisione parziale della Costituzione concernente il settore delle sostanze che generano dipendenza, decisa dal nostro Consiglio il 27 aprile 1994, la quale richiede una revisione totale della legge sull'alcool.

L'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 30 ottobre 1947 (RS 0.632.21) statuisce all'articolo III il principio della parità di trattamento delle merci indigene e di quelle estere per quanto concerne l'imposizione e le altre prescrizioni legali. I prodotti importati da un Paese contraente non devono essere assoggettati, direttamente o indirettamente, a tasse o ad altre imposte interne superiori a quelle che gravano, direttamente o indirettamente, sui prodotti nazionali analoghi. Inoltre, nessuna parte contraente deve derogare al principio della parità di trattamento applicando tasse o altre imposizioni interne ai prodotti importati o nazionali (cfr. art. Ili n. 2). L'articolo III dell'accordo GATT del 1947 (GATT 47) è ripreso integralmente nel GATT 94 dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La presente revisione intende ovviare ad una violazione dell'articolo III del GATT e considera le critiche spesso sollevate dai nostri partner commerciali del GATT. Il sistema di riscossione dell'onere fiscale deve inoltre essere adattato al fine di rimediare agli svantaggi concorrenziali dei prodotti indigeni.

La prevista revisione della legge agevolerà inoltre i negoziati con la CE nel settore dei prodotti agricoli trasformati. In essa prevalgono interessi speciali dell'industria dei generi alimentari e dell'agricoltura.

Nell'ambito dei provvedimenti di risanamento 1994 delle finanze federali, le vostre Camere vostre hanno approvato due modificazioni della Costituzione (art. 32 bis cpv. 2 e 6) le quali consentono di abrogare, a livello legislativo, l'obbligo della presa in consegna dell'acquavite di frutta a granelli e quello del riscatto degli alambicchi.

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Procedura di consultazione

II 29 ottobre 1993, il Dipartimento federale delle finanze ha sottoposto, per consultazione, l'avamprogetto ai Cantoni, ai partiti nonché alle organizzazioni interessate. Il termine scadeva il 31 gennaio 1994.

In totale sono pervenute 59 risposte. In complesso, gli obiettivi perseguiti dalla revisione della legge, segnatamente l'abrogazione delle discriminazioni, l'armonizzazione a livello europeo e la conformità al GATT sono condivisi dagli interpellati. Trentatré partecipanti alla consultazione si sono dichiarati favorevoli alle modificazioni proposte e quindici le hanno respinte facendo nella maggior parte valere che l'introduzione di un'aliquota fiscale unica per le acquaviti indigene e per quelle importate sfavorirebbe i produttori del Paese. Gli altri undici interpellati, pur non essendosi espressi abbastanza chiaramente, avanzano delle riserve circa gli svantaggi che risulteranno dall'introduzione dell'aliquota unitaria.

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La maggioranza degli interpellati - compresi quelli che di principio si oppongono alla revisione - hanno preso posizione in merito alle singole questioni connesse con l'introduzione di un'aliquota fiscale unitaria applicabile alle bevande distillate sia indigene sia estere. Trenta di essi evidenziano che l'introduzione dell'aliquota unitaria causerà ai frutticoitori ed ai distillatori indigeni gravi ripercussioni a causa della perdita del vantaggio concorrenziale attuale.

Per compensare questi svantaggi, venti interpellati propongono di fissare l'aliquota unitaria al medesimo livello di quella in vigore negli Stati limitrofi, sedici chiedono che venga previsto un limite massimo per la tassa unitaria, diciotto ritengono che un'armonizzazione graduale lasci ai produttori indigeni un sufficiente periodo di tempo per adattarsi alle nuove condizioni della concorrenza, quattordici esigono i pagamenti diretti, undici desiderano introdurre nella revisione un privilegio fiscale in favore dei piccoli produttori, sei propongono l'abrogazione delle prescrizioni di controllo applicate ai distillatori domestici e otto chiedono l'immagazzinamento in sospensione d'imposta anche per i produttori indigeni, affinchè questi possano lavorare sul mercato internazionale a pari condizioni. Alcuni ritengono che la discriminazione degli spiritosi esteri può essere eliminata soltanto con una revisione totale che liberalizzi l'attuale regime dell'alcool.

Tredici interpellati chiedono che la tassa unitaria sia fissata in modo «neutro» dal punto di vista della sanità pubblica, al fine di poter continuare a perseguire l'obiettivo di politica sanitaria del regime dell'alcool. Inoltre, gli utili netti della Regìa e, di riflesso, la parte attribuita ai Cantoni, la cosiddetta decima dell'alcool, non devono in nessun modo essere inferiori a quelli attuali.

Sei organismi sono molto critici circa l'obiettivo di sanità pubblica del regime dell'alcool ritenendolo più che superato; in primo piano vanno oggi situati gli obiettivi della politica fiscale e agricola.

Dieci interpellati propongono di rivedere la ragione d'essere della Regìa. Ritengono opportuno, eventualmente, ripartire i compiti di questa Amministrazione fra l'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Ufficio federale per
l'agricoltura.

La maggioranza degli interpellati approva le semplificazioni del controllo previste per il commercio al minuto.

Durante il periodo dal 5 luglio ai 30 settembre 1995, la Regìa ha effettuato una consultazione complementare delle organizzazioni interessate, limitata alle correzioni ed alle aggiunte apportate all'avamprogetto precedente. Gli interpellati hanno avuto, nel contempo, la possibilità di esprimersi, in particolare, sull'abrogazione dell'obbligo della presa in consegna dell'acquavite di frutta a granelli, di quello del riscatto degli alambicchi come pure quello concernente l'onere fiscale gravante l'alcole destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici e cosmetici.

In totale sono pervenute dodici risposte. Un'organizzazione propone di esonerare interamente la Regìa della presa in consegna di bevande distillate, in quanto la trasformazione dell'obbligo in un'opzione causa inutili problemi di applicazione. Un'altra presa di posizione appoggia pure il principio della totale rinuncia alla presa in consegna dell'acquavite, pur manifestandosi favorevole 333

ad una soluzione che preveda determinate possibilità di presa in consegna; tuttavia, in questo caso non dovrebbe esistere la distinzione fra acquavite prodotta negli alambicchi e in distillerie a colonna. Due partecipanti alla consultazione propongono che i produttori e i distillatori siano autorizzati a determinare i prezzi indicativi delle materie prime distillabili. In una risposta si propone di fissare il prezzo delle bevande distillate prese in consegna dalla Regìa previo accordo con i circoli interessati, ed in un'altra si vorrebbe che questo prezzo fosse determinato considerando la situazione del mercato. Gli altri interpellati si sono limitati a riproporre osservazioni già sollevate nell'ambito della prima consultazione.

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Modificazioni principali Onere fiscale sull'alcool potabile

L'onere fiscale dev'essere d'ora innanzi computato in base agli ettolitri di alcole anidro, tanto per i prodotti indigeni quanto per quelli esteri. Le relative modificazioni saranno apportate mediante ordinanza.

Come già enunciato al numero 11, per gli spiritosi esteri la legge attuale prevede oneri fiscali maggiori rispetto a quelli percepiti sulle bevande distillate indigene. Questa discriminazione sarà eliminata mediante l'introduzione di un'aliquota fiscale unitaria. Considerati i vantaggi e gli inconvenienti di un adattamento graduale delle aliquote d'imposta, rispetto ad un adattamento unico, si prevede di adeguare progressivamente i tassi indigeni a un livello di tasso unico.

L'adattamento delle tasse di monopolio dovrebbe viceversa effettuarsi in una sola volta. Il nostro Collegio stabilirà la data dell'entrata in vigore del tasso unico, la quale dovrebbe situarsi prima del 1° luglio 1999. A seconda degli esiti dei negoziati bilaterali in corso con TUE, tuttavia, essa potrebbe avvenire entro un termine più breve.

Secondo le prescrizioni attuali, l'acquavite indigena è tassata alla produzione.

Le tasse di monopolio sugli spiritosi importati sono percepite al momento dell'importazione. Gli importatori hanno pertanto la possibilità di prorogare il termine della tassazione fino a poco prima dell'immissione della mercé sul mercato. Il mantenimento di questo sistema d'imposizione penalizza la concorrenzialità della mercé indigena (interesse finanziario sull'onere fiscale). È pertanto prevista la possibilità di creare depositi fiscali presso le aziende stesse alfine di immagazzinare tanto le acquaviti indigene quanto quelle importate. Al titolare del deposito è così consentito d'immagazzinare, in sospensione d'imposta, bevande distillate, di trattarle e condizionarle per la vendita. Secondo le modificazioni apportate al diritto fiscale nella prospettiva della ratificazione del GATT/OMC, la legislazione doganale offre la possibilità di creare depositi doganali aperti (nuovo art. 46a della legge sulle dogane). Contrariamente ai depositi fiscali previsti dalla revisione della legge sull'alcool, questi punti franchi aperti sono destinati esclusivamente al deposito di mercé importata.

In virtù della vigente legge sull'alcool, l'importazione di bevande distillate di gradazione alcoolica superiore
al 75% voi è riservata alla Confederazione. Per armonizzare l'attuale legge sull'alcool con la legislazione doganale europea, il tenore alcolico deve essere portato all'80% voi.

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Onere fiscale sull'alcool destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici e cosmetici

Conformemente alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'armonizzazione strutturale dell'imposta sul consumo riscossa sull'alcool e sulle bevande alcoliche, in seno all'Unione europea l'alcool denaturato destinato alla fabbricazione di farmaci e di cosmetici è esente da imposta.

Nell'intento di rendere eurocompatibile la legge sull'alcool, la Società svizzera per l'industria chimica ha domandato, nell'ambito della procedura di consultazione, di sopprimere anche l'imposizione sull'alcool destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici e cosmetici, in quanto l'imposta su questo alcool costituirebbe uno svantaggio reale per la Svizzera quale luogo di produzione.

Per aumentare la competitivita del settore svizzero, la soppressione di questa imposta è dunque per noi opportuna. Questa esenzione fiscale all'importazione è conforme all'accordo settorale concernente il commercio dei prodotti farmaceutici, che la Svizzera ha concluso nell'ambito dei negoziati del GATT/OMCUruguay-Round.

Questa modificazione causerà alla Regìa un incremento delle vendite di alcool industriale. Quest'ultima, per meglio corrispondere alle esigenze della sua clientela, offrirà delle nuove sorte di alcool o eliminerà certe qualità dal suo assortimento.

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Obbligo di presa in consegna / diritto di presa in consegna

L'obbligo imposto alla Regìa di prendere in consegna, ad un prezzo fisso, l'acquavite di frutta a granelli prodotta nelle distillerie del Paese aveva precedentemente un'importanza particolare per la politica sanitaria: permetteva infatti di evitare, in caso di raccolti abbondanti, la produzione di acquavite e per riflesso l'aumento del suo consumo. Nel corso degli anni, questo provvedimento ha assunto un carattere di politica agricola allo scopo di assicurare un reddito ai produttori. Le quantità di acquavite di frutta a granelli vendute dalla Regìa sono ultimamente nettamente diminuite. La Regìa non è quindi più in grado di smerciare questo prodotto e ne risultano considerevoli costi di valorizzazione. L'obbligo di prendere in consegna quantità illimitate minaccia di .diventare un pesante onere finanziario per la Regìa. A causa del GATT, la Svizzera deve modificare l'attuale sistema discriminatorio dell'imposizione delle acquaviti. Di conseguenza, l'imposta prelevata sulle acquaviti indigene deve aumentare mentre quella riscossa sui prodotti importati deve diminuire. I prezzi delle acquaviti importate subiranno un calo e quelli dei prodotti indigeni aumenteranno; i produttori indigeni subiranno una pressione ancora più forte che li inciterà a consegnare alla Regìa maggiori quantità di acquavite. Inoltre, in caso di mantenimento dell'obbligo di presa in consegna imposto alla Regìa, esisterebbe il pericolo che l'offerta di acquavite di frutta a granelli venga ad essere in gran parte costituita da prodotti esteri, data la difficoltà di stabilirne l'origine. In seguito alla nuova politica agricola, i prezzi alla produzione della frutta tenderanno a diminuire ed è prevedibile un aumento dell'offerta di acquavite. Con la prevista abolizione dell'obbligo, la Regìa avrà sempre la possibilità di prendere in 335

consegna l'acquavite di frutta a granelli. Essa avrà la facoltà di limitare da un lato le quantità, dall'altro determinate categorie di acquavite.

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Riscatto degli alambicchi

L'obbligo del riscatto degli alambicchi risale all'introduzione dell'attuale legislazione sull'alcool. Nel frattempo, questo provvedimento di sanità pubblica ha perso d'importanza e può pertanto essere abrogato.

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Commercio al minuto

Secondo il diritto vigente, chiunque eserciti il commercio al minuto di bevande distillate è tenuto a tenere una contabilità dettagliata dei suoi acquisti. Per ridurre le spese amministrative della Regìa e dei commercianti al minuto, si prevede di abrogare l'obbligo di tenere il quaderno di controllo.

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Regìa federale degli alcool / Ufficio federale dell'agricoltura

Per trasferire all'Ufficio federale dell'agricoltura la gestione degli affari del settore agricolo, oggi svolta dalla Regìa in base all'attuale legge sull'alcool, è necessario creare nuove basi legali.

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Altre modificazioni

Diverse disposizioni legali ormai sorpassate sono state adeguate all'evoluzione economica.

La revisione dell'ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari richiede la modificazione della definizione tedesca per l'acquavite di frutta a granelli e di specialità. La suddetta revisione non concerne la terminologia di lingua italiana della legislazione sull'alcool.

L'introduzione, proposta nel corso della consultazione, di una terminologia uniforme per le imposte sull'alcool (tassa sulla vendita diretta dell'acquavite di frutta a granelli, imposta sull'acquavite di qualità, tassa di monopolio sulle bevande distillate importate come pure onere fiscale sull'alcool) sorpasserebbe il quadro di una revisione parziale. Questi termini non servono unicamente a distinguere i diversi oneri fiscali secondo le categorie di alcool e di acquaviti, bensì sono in stretta correlazione con i diritti e gli obblighi previsti dalle concessioni. La creazione di un capitolo che contenga tutte le disposizioni concernenti l'imposizione può avvenire soltanto nell'ambito di una revisione totale. Per i dettagli, rinviamo ai commenti dei singoli articoli.

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2

Parte speciale: Commenti dei singoli articoli

Art. 2 cpv. 2

Conformemente all'articolo 29 della vigente legge sull'alcool, l'imposizione dei vini ad alto tenore alcoolico è prevista unicamente per i prodotti esteri. Tuttavia, considerati gli obblighi della Svizzera verso l'OMC e in deroga a questo disposto, detti prodotti non sono tassati già a partire da una gradazione alcoolica del 12% voi, bensì a partire dal 15% voi. Al fine di eliminare la discriminazione fra i prodotti indigeni e quelli esteri, l'articolo 2 è esteso in modo che i prodotti ottenuti esclusivamente mediante fermentazione (per es.: vino, birra, ecc.) possano, a certe condizioni, essere sottoposti, come le bevande distillate, alla legge sull'alcool. Questa modificazione è ancor più giustificata in quanto l'aggiunta di alcool può essere accertata unicamente mediante analisi lunghe e costose. La produzione indigena sarà soltanto in minima parte toccata da questa tassazione in quanto i prodotti svizzeri raggiungono raramente questa gradazione. La normativa della tassazione per i prodotti indigeni è regolata dall'articolo 23« capoverso 2 e quella per prodotti importati dall'articolo 29.

Art. 4 cpv. 1 Secondo la vigente legislazione sull'alcool, l'acquavite prodotta nel Paese - eccetto quella ammessa in franchigia per il fabbisogno personale del produttore agricolo e le specialità - dev'essere consegnata alla Confederazione, la quale è tenuta a ritirarla. Nell'ambito dei provvedimenti di risanamento 1994 delle finanze della Confederazione è stato deciso di limitare le quantità di frutta e patate destinate all'utilizzazione senza distillazione delle eccedenze, finanziata dalla Regìa. Contemporaneamente, i prezzi alla produzione della frutta tendono a calare in seguito alla ristrutturazione della politica agricola (tra l'altro a causa degli- Accordi GATT/OMC). Considerata questa evoluzione, è lecito presumere che le materie prime a base di frutta a granelli saranno sempre più utilizzate negli alambicchi. In virtù dell'attuale obbligo di presa in consegna, l'acquavite prodotta dovrebbe essere ritirata in quantità illimitate dalla Confederazione. Tuttavia, le quantità di acquavite di frutta a granelli che la Regìa ha venduto nel corso degli ultimi anni sono nettamente diminuite. La Regìa non sarebbe pertanto in grado di smerciare sul mercato tutta l'acquavite consegnata. Ne risulterebbero
considerevoli costi di valorizzazione ed un onere finanziario difficilmente sopportabile.

L'allentamento dell'obbligo di presa in consegna non impedisce alla Regìa di poter continuare a ritirare l'acquavite di frutta a granelli. Essa ha tuttavia la possibilità di limitare la presa in consegna alle quantità necessarie al suo fabbisogno.

Cpv. 2 e 3 Considerata la prevista modificazione, occorrerà fare una distinzione fra le concessioni che prevedono o meno tale diritto di presa in consegna.

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Art. 8

Secondo l'articolo 32 bis capoverso 3 della Costituzione federale, le concessioni per la produzione industriale di bevande distillate devono permettere di utilizzare i cascami della frutticoltura, della viticoltura, della produzione delle barbabietole da zucchero, nonché l'eccedenza dei raccolti di frutta e patate nella misura in cui queste materie prime non possano essere usate più adeguatamente in altro modo. Sulla base di questo disposto costituzionale, è previsto il rilascio di concessioni per la produzione di acquavite di patate.

Art. 9 Vista l'abrogazione dell'articolo 8, il titolo marginale dev'essere adattato.

Art. IO cpv. 1-3 La presa in consegna delle bevande distillate dev'essere sottoposta ad una nuova regolamentazione. Là Regìa ritirerà una quantità di acquavite di frutta a granelli determinata in funzione dei suoi bisogni. Un prezzo adeguato è garantito ai produttori facendo tuttavia una differenza fra la produzione delle distillerie a colonna e quelle degli alambicchi. Contrariamente alla regolamentazione attuale, il nostro Consiglio non determinerà più il prezzo minimo delle materie prime da distillare. Gli eventuali prezzi concordati fra produttori e distillatori non determinano il prezzo di presa in consegna. In anni di raccolti straordinariamente abbondanti, la Regìa potrà inoltre prendere in consegna quantità di acquavite supplementari al fine di alleggerire il mercato. Con queste considerazioni di sanità pubblica si vuole impedire che, a causa di insufficienti capacità d'immagazzinamento, siano messe in commercio rilevanti quantità di acquavite a buon mercato. Questa acquavite deve tuttavia essere utilizzata per scopi diversi dal consumo.

La quantità d'acquavite da prendere in consegna ed i relativi prezzi saranno pubblicati prima dell'inizio della raccolta. Se le quantità offerte sono superiori a quelle pubblicate, l'attribuzione alle singole aziende sarà ridotta in modo proporzionale. Questa pubblicazione può per esempio essere fatta sotto forma di comunicato a tutte le distillerie titolari di una concessione con diritto di presa in consegna e mediante annuncio nella stampa specializzata.

L'annuncio concernente la quantità di acquavite che viene presa in consegna da ogni azienda come pure i prezzi pagati sono oggetto di una decisione.

Cpv. 4

Si tratta di un adeguamento terminologico apportato in seguito alla modificazione delle modalità di fornitura e di presa in consegna.

Cpv. S In seguito alla soppressione dell'obbligo di consegna, l'acquavite di frutta a granelli può essere venduta liberamente previo pagamento di una tassa. La tassazione avviene secondo le basi di calcolo e l'aliquota applicabili all'acquavite di specialità.

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Art. 11 cpv. 2 Per l'acquavite che la Regìa prende in consegna a copertura del fabbisogno sono pagati dei prezzi garantiti. Questi sono calcolati in modo differenziato considerando la valorizzazione delle eccedenze e dei cascami come pure i prezzi di costo di una produzione razionale eseguita nelle distillerie a colonna o negli alambicchi.

Cpv. 3 Oltre le quantità definite dall'articolo 10 capoverso 1, la Regìa per alleviare il mercato può prendere in consegna acquavite a prezzi inferiori e degressiv! che possono scendere al livello di quelli praticati sul mercato mondiale.

Cpv. 4 e 5 I principi da prendere in considerazione al momento della determinazione del prezzo di presa in consegna sono annoverati nei capoversi 2 e 3. Considerata la ristrutturazione della politica agricola nel senso del Settimo rapporto sull'agricoltura, i prezzi devono tuttavia essere adattati progressivamente al mercato.

Si tratta di migliorare la competitivita e di adattare sempre meglio la produzione ai bisogni del mercato per quanto concerne la quantità, i prezzi e la qualità.

Art. 12 cpv. 2 e 4 Considerata la modificazione fondamentale dell'articolo 4 secondo il capoverso 2 dell'articolo 12, la Regìa non è più autorizzata a prendere in consegna l'acquavite di specialità. Di conseguenza, il capoverso 4 dev'essere abrogato, tanto più che non è mai stato applicato.

Cpv. 5 L'articolo 12 capoverso 5 disciplina la produzione di specialità a partire da materie prime estere. Secondo il diritto vigente, tale distillazione è autorizzata soltanto previo pagamento di una tassa di monopolio riscossa al confine all'atto dell'importazione delle materie prime. Questo disciplinamento può essere abrogato, in quanto l'acquavite fabbricata in Svizzera a partire da materie prime · estere sarà gravata da un'imposta identica a quella per l'acquavite prodotta con materie prime indigene.

Art. 14 cpv. 1 Si tratta di un aggiornamento del testo in vigore.

Cpv. 4 e 7 Questi due capoversi possono essere abrogati poiché i loro testi figurano già in altre disposizioni.

Art. 17 cpv. 1 La Regìa può continuare a prendere in consegna l'acquavite non necessaria all'economia domestica e all'azienda agricola del distillatore domestico. Gli articoli 10 e 11 che regolano la procedura e i prezzi della presa in consegna sono 339

applicabili per analogia. Considerato l'alto numero di distillatori e di committenti domestici, la pubblicazione della quantità di acquavite da prendere in consegna e dei prezzi pagati avviene unicamente tramite la stampa specializzata.

Cpv. 2 In seguito alla soppressione dell'obbligo di consegna, l'acquavite di frutta a granelli può essere venduta liberamente previo pagamento della tassa. L'imposizione avviene sulle basi di calcolo e all'aliquota di specialità.

Art. 18 cpv. 1 Come già citato all'articolo 12 capoverso 2 per i prodotti delle distillerie professionali, la Regìa non è più abilitata a prendere in consegna le acquaviti di specialità prodotte dai distillatori domestici.

Cpv. 2 L'articolo 18 capoverso 2 disciplina l'imposizione delle acquaviti di specialità cedute a terzi dai distillatori domestici. Questa si effettua conformemente agli articoli da 20 a 23.

Art. 20 cpv. 3

La possibilità di immagazzinare l'acquavite in sospensione di tasse è introdotta su esplicita richiesta degli operatori settoriali. Per mantenere le spese di controllo a un livello ragionevole, questo nuovo sistema viene applicato unicamente alle aziende titolari di una licenza per il commercio all'ingrosso rilasciata dalla Regìa. Inoltre, per assicurare il pagamento degli oneri gravanti sulla mercé, le aziende devono prestare una garanzia bancaria. L'importo della garanzia dipende in modo speciale dalle condizioni economiche della singola azienda. Se tali condizioni lo giustificano, la garanzia dovrà coprire gli oneri gravanti sulla totalità della mercé immagazzinata.

Art. 22 cpv. 1 e 2

Secondo il nuovo articolo 22, il nostro Collegio resta competente per determinare l'aliquota d'imposta sulle bevande distillate. Un'aliquota unitaria garantisce l'imposizione uniformata delle acquaviti di frutta a granelli e di specialità, di origine svizzera o estera. Nella determinazione dell'aliquota unitaria, terremo conto del fatto che il consumo di bevande distillate non dovrà aumentare a causa dell'uniformazione dell'aliquota (politica di sanità pubblica). Dovremo inoltre considerare gli aspetti di politica fiscale e agricola.

Già nell'ambito del progetto Eurolex, le vostre Camere avevano deciso che, nella determinazione dell'aliquota d'imposta, il nostro Collegio avrebbe dovuto tener conto degli oneri fiscali in vigore nei Paesi limitrofi e privilegiare fiscalmente i piccoli produttori, evitando così che l'introduzione dell'aliquota unitaria avesse conseguenze negative sull'effettivo degli alberi ad alto fusto.

Nella nostra risposta ad un'interpellanza del Consiglio degli Stati del 2 giugno 1994 concernente gli alberi ad alto fusto (94.3198), affermavamo tra l'altro che, per motivi ecologici, occorre evitare un'ulteriore diminuzione di tale effettivo. In considerazione delle esigenze del settore delle distillerie professionali 340

indigene e allo scopo di proteggere questi alberi, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha domandato, nella sua seduta del 10 agosto 1992, di tener conto delle aliquote d'imposta in vigore negli Stati limitrofi e di accordare un privilegio fiscale ai piccoli produttori. La presente revisione corrisponde a queste esigenze.

Cpv. 3 L'articolo 22 capoverso 3 disciplina la base di calcolo per la riscossione delle imposte sulle bevande distillate per ettolitro al 100 per cento, alla temperatura di riferimento di 20° C. Questa temperatura, valida a livello internazionale, è già da molto tempo applicata dalla Regìa per il calcolo dell'onere fiscale.

Art. 23a cpv. 1

L'articolo 23a è nuovo e disciplina l'imposizione dei prodotti alcolici. Questa categoria comprende le bevande ed i generi alimentari cui sono state aggiunte bevande distillate come pure i vini naturali con un tenore alcolico superiore al 15% voi, il vermut, i vini speciali e i vini dolci (per esempio Xeres, Malaga, Porto). Secondo il diritto attuale, questi vini sono tassati all'importazione conformemente all'ordinanza concernente la riscossione di tasse di monopolio sui vini speciali, i vini dolci, il vermut e i vini naturali ad alta gradazione. Per eliminare la discriminazione esistente, i prodotti indigeni analoghi saranno assoggettati allo stesso onere fiscale. L'articolo 23a capoverso 1 contempla la base legale necessaria a questo scopo.

Cpv. 2 Già l'ordinanza del 1° aprile 1970 concernente la riscossione di tasse di monopolio sui vini speciali, i vini dolci, il vermut e i vini naturali ad alta gradazione (RS 682.212) prevede che questi prodotti possano essere importati ad una tassa di monopolio ridotta del 50 per cento. L'articolo 23« capoverso 2 considera la volontà della CE di assoggettare ad un'imposta ridotta certi vini (ottenuti da uve fresche) di gradazione alcoolica fino al 22% voi. Per ovviare ad una disparità di trattamento, è prevista un'imposizione ridotta sui prodotti tanto indigeni che importati. Il nuovo articolo 29 rimanda pertanto all'articolo 23 .

Cpv. 3 L'articolo 20 capoverso 2 stabilisce chi è tenuto a pagare le imposte sulle acquaviti di specialità. Nel caso di prodotti alcoolici può essere opportuno disciplinare l'imposizione in deroga a questo principio. L'articolo 23a capoverso 3 ci autorizza pertanto a emanare le relative prescrizioni. Al nostro Collegio compete pure l'emanazione di provvedimenti concernenti il rimborso e il conteggio dell'onere fiscale sulle materie impiegate. L'immagazzinamento in sospensione d'imposta non è previsto per le aziende che fabbricano prodotti alimentari contenenti alcool. Questa possibilità causerebbe spese di controllo sproporzionate, considerato che questi prodotti sono di regola immagazzinati per brevi periodi. Queste aziende non sono inoltre considerate commercianti all'ingrosso ai sensi della legge sull'alcool e non appartengono ai contribuenti della Regìa.

341

Art. 24 cpv. 1-3

Un punto importante dell'imminente riforma agraria (Politica agricola 2002) consiste nel miglioramento della competitivita di tutto il comparto alimentare mediante una riduzione degli interventi statali nel mercato e un sostegno dell'agricoltura che tenga maggior conto dei principi della libera impresa. Per conseguire un orientamento unitario della politica agraria, le disposizioni di carattere imperativo della legge sull'alcool concernenti gli interventi dello Stato nei settori della frutta e delle patate sono sostituite con disposizioni non obbligatorie.

Cpv. 5 Nel 1992 abbiamo incaricato il Dipartimento federale delle finanze e quello dell'economia pubblica di valutare il trasferimento dei settori agricoli della Regìa all'Ufficio federale per l'agricoltura e di sottoporci, a tempo debito, i progetti di modificazione degli atti normativi nonché un piano di attuazione. Nel frattempo, i lavori preliminari hanno indicato che un trasferimento effettuato nell'autunno 1996 sarebbe più vantaggioso rispetto ad un trasferimento più tardivo. I compiti attinenti alla valorizzazione della frutta e delle patate saranno per il momento svolti conformemente alle prescrizioni della legge sull'alcool, ma sotto la direzione di un solo ufficio, competente per tutti i settori della produzione. Al momento attuale, è indispensabile un miglior coordinamento ed un'ottimizzazione di tutti i settori della produzione conformemente a direttive uniformi. La Divisione frutta .e patate passerà all'Ufficio federale dell'agricoltura. Le spese di valorizzazione, di circa 79 milioni, saranno a carico della Cassa federale.

Art. 24bis cpv. 3

Per le medesime considerazioni esposte all'articolo 24 capoversi 1-3 e nell'interesse di un orientamento più conforme all'economia di mercato, questi disposti non devono più essere formulati come un obbligo.

Art 24 quinquies e 24sexies Conformemente all'articolo 24 quinquies, il nostro Collegio può, a determinate condizioni, obbligare i produttori di frutta non affiliati a versare contributi di solidarietà. Dopo che il principio dei contributi di solidarietà per altri prodotti agricoli è stato respinto in votazione popolare il 12 marzo 1995 a larga maggioranza, non riteniamo opportuno far uso della nostra competenza di prelevare contributi di solidarietà nel settore della frutta. Questa rinuncia appare ancor più giustificata dal fatto che le disposizioni della legge sull'alcool pongono condizioni meno severe rispetto alla normativa rifiutata con la votazione popolare.

Inoltre, anche in seno al settore interessato, questi contributi sono controversi.

La riscossione di tali contributi avrebbe infine apportato alle finanze della Confederazione soltanto un alleggerimento insignificante.

Per questi motivi, occorre abrogare questi due disposti legali non ancora entrati in vigore.

342

Art. 25

Secondo la vigente legislazione, la Confederazione è tenuta per motivi di sanità pubblica a ridurre il numero degli apparecchi per distillare riscattandoli in via bonale. Nell'ambito delle misure 1994 di risanamento delle finanze della Confederazione, questo obbligo è abrogato, in quanto attualmente è di importanza irrilevante.

Con la soppressione dell'obbligo di acquisto per le distillerie, la pratica applicata finora molto severamente in occasione del riscatto verrà in futuro mitigata. L'acquisto di alambicchi viene ora consentito anche a terzi che non adempiono i requisiti per il rilascio di una concessione. Di regola, questi apparecchi servono per esposizioni o come oggetti decorativi. Essi dovranno tuttavia subire delle trasformazioni tecniche al fine di evitare qualsiasi utilizzazione abusiva (p.es. otturazione, perforazione, eliminazioni di parti ecc.) e di ovviare a qualsiasi altro controllo. Visto che l'esecuzione di queste trasformazioni può variare a seconda del tipo degli alambicchi e dell'uso al quale sono destinati, è opportuno che la competenza di decidere sia delegata alla Regìa.

Art. 26 L'attuale articolo 26 regola la determinazione del prezzo degli alambicchi riscattati dalla Confederazione. Vista la soppressione del riscatto obbligatorio, questa prescrizione è divenuta senza oggetto e può essere abrogata.

Art. 27 cpv. 1 II sistema armonizzato di nomenclatura e di codificazione delle merci distingue tra due gruppi di bevande distillate, classificate alle voci di tariffa 2207 e 2208.

Il criterio di distinzione è dato dal tenore alcoolico (80% voi) dei prodotti importati. Secondo l'attuale legge sull'alcool, l'importazione di bevande distillate con un tenore alcoolico superiore al 75% del volume spetta alla Confederazione. Se le bevande distillate destinate all'uso come bevanda e con una gradazione fino al 75% del volume possono essere importate liberamente previo pagamento di una tassa di monopolio, quelle aventi un tenore alcoolico più elevato necessitano di un permesso speciale. In pratica, il permesso d'importare bevande distillate con un tenore alcoolico fra il 75% e l'80% del volume viene da molto tempo rilasciata d'ufficio. L'armonizzazione con la legislazione doganale sembra pertanto opportuna; conseguentemente, il diritto esclusivo della Confederazione è limitato all'importazione di prodotti con una gradazione alcoolica superiore all'80% del volume.

Cpv. 2 Già il diritto attuale prevede un permesso speciale per l'importazione di alcool potabile e di acquaviti. Per motivi inerenti alla sistematica del diritto, l'obbligo del permesso per tutte le bevande distillate di un tenore alcoolico minimo dell'80% del volume dev'essere previsto in modo generale in un solo disposto legale. Conformemente all'articolo 73 capoverso 2 dell'ordinanza del 6 aprile 1962 della legge sull'alcool e della legge sulle distillerie domestiche (RS 680.11), la Regìa concede permessi d'importazione per le sorte speciali di alcool che essa stessa non mette in commercio.

343

Art. 28

L'articolo 28 della legge attuale ammette, previo pagamento della tassa di monopolio, la libera importazione da parte di privati di bevande distillate con una gradazione alcoolica fino al 75% del volume. Siccome nella nuova regolamentazione il monopolio d'importazione della Confederazione è limitato a prodotti contenenti più dell 8O% del volume di alcool, i privati e le società commerciali avranno la possibilità d'importare spiritosi fino a questa gradazione. L'imposizione delle bevande distillate importate si effettua secondo le basi e le aliquote applicate ai prodotti indigeni. Nella misura in cui il nostro Consiglio si avvale della competenza che gli è conferita dall'articolo 22 capoverso 2 di privilegiare fiscalmente i piccoli produttori, occorre garantire conformemente all'accordo GATT/OMC che pure l'importazione di produzioni di piccole distillerie estere fruisca del medesimo vantaggio fiscale.

Art. 29 La riscossione di una tassa di monopolio sulle bevande distillate contenute in generi alimentari solidi (cioccolate, praline, pasticceria ecc.), finora calcolata sulla base del peso lordo, era discriminatoria. Sulla base della prassi internazionale, le tasse saranno ora prelevate unicamente sulla quantità d'alcool contenuta in questi prodotti. Per garantire l'imposizione degli altri prodotti alcoolici indigeni ed importati secondo le stesse basi e aliquote, il modificato articolo 29 rimanda all'articolo 23a.

Art. 30 L'articolo 30 disciplina la riscossione delle tasse di monopolio sulle bevande distillate ottenute da materie prime importate. Secondo il diritto vigente, la tassazione avviene alla frontiera ed è calcolata in base alla presunta resa alcoolica delle materie prime. Visto che l'acquavite ottenuta da materie prime estere sarà imposta come quella prodotta con materie prime indigene, la regolamentazione attuale può essere abrogata.

Art. 31

Siccome il modificato articolo 28 regola esclusivamente l'importazione e l'imposizione delle bevande destinate al consumo come bevande o generi voluttuari, nell'articolo 31 è necessario inserire una disposizione concernente l'importazione di alcool e prodotti alcoolici che servono ad altri usi. Come già citato alla cifra 12, si rinuncia in futuro all'imposizione di questa mercé.

Art. 32

Gli articoli 28 e 29 modificati reggono il nuovo modo di riscossione delle tasse di monopolio gravanti l'importazione di bevande distillate e di prodotti alcoolici destinati al consumo come bevande o generi voluttuari. In seguito alla rinuncia all'imposizione fiscale dell'alcool destinato alla fabbricazione di medicamenti e prodotti cosmetici, la disposizione relativa a queste importazioni non è più necessaria.

344

Art. 33

Per compensare gli oneri gravanti sulla fabbricazione indigena che utilizza alcool industriale, il diritto vigente prevedeva una tassa speciale di compensazione sui prodotti importati, anche se essi non contengono alcool. Al fine di eliminare questa discriminazione, si rinuncia in futuro alla riscossione della tassa di compensazione.

Art. 34 cpv. 1 Questa disposizione dev'essere adeguata in seguito alla soppressione della soprattassa di cui all'articolo 28 capoverso 2 e della tassa di compensazione prevista dall'articolo 33.

Cpv. 3 L'articolo 34 disciplina la riscossione di tasse sulle bevande distillate importate.

Come già enunciato nel numero 12, dev'essere data la possibilità di depositare prodotti indigeni ed esteri in sospensione di tasse.

Art. 36 cpv. 5 Dato che in futuro l'acquavite prodotta in Svizzera con materie prime estere sarà tassata al pari di quella prodotta con materie prime indigene, si può rinunciare a menzionare le materie distillabili.

Art. 37 cpv. 1

II pagamento in contanti, previsto dalla legge vigente, è anacronistico e non è nemmeno più praticato. Anche la quantità minima fissata non corrisponde più alla prassi e non può essere mantenuta a lungo.

Cpv. 2 Le aziende in possesso di una licenza per il commercio all'ingrosso che acquistano dalla Regìa federale degli alcool bevande distillate destinate al consumo come bevande o generi voluttuari, hanno la possibilità di depositarle in sospensione di tasse.

Cpv. 3 II capoverso 3 disciplina l'impiego dell'alcool esente dall'onere fiscale per la fabbricazione di prodotti che non possono servire al consumo come bevande o generi voluttuari. Per quanto riguarda questi prodotti, il diritto vigente distingue tra «spirito a prezzo ridotto», gravato da un onere fiscale contenuto, e «alcool industriale», esente da tasse. Rinunciando ad un'imposizione fiscale dell'alcool destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici e cosmetici, tale distinzione non è più necessaria. Le disposizioni oggetto della revisione introducono la nuova nozione di «alcool esente dall'onere fiscale». La Regìa federale degli alcool avrà la possibilità di vendere, senza licenza, non soltanto l'alcool secondario denaturato (detto «alcool da ardere») ma anche altri tipi di alcool completamente denaturati. Si tratta di tipi di alcool la cui denaturazione può difficilmente essere eliminata, per cui un impiego abusivo è escluso.

14 Foglio federale. 79° anno. Voi. I

345

Il nostro Collegio specificherà in un'ordinanza la nozione di «non idonei al consumo come bevande o generi voluttuari».

Cpv. 4 Questa disposizione è stata formulata in altri termini, ma corrisponde materialmente all'attuale capoverso 5.

Art. 38 cpv. 1 Per ragioni pratiche (fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale) la competenza di fissare i prezzi e le altre condizioni per la vendita delle bevande distillate è delegata al Dipartimento federale delle finanze.

Nell'interesse dell'approvvigionamento economico del Paese (economia privata ed esercito), la Regìa federale degli alcool mette a disposizione l'infrastruttura, che conta attualmente quattro depositi, per immagazzinare il fabbisogno di due anni di alcool potabile, farmaceutico e industriale. A causa delle severe prescrizioni in materia di ambiente, di protezione contro gli incendi e di sicurezza, questa infrastruttura comporta notevoli investimenti di capitali. Gli elevati costi di gestione di tali depositi rincarano il prezzo di vendita dell'alcool. Tuttavia, al fine di mantenere la competitivita dell'industria che trasforma alcool rispetto agli offerenti esteri, è opportuno che tali costi non siano trasferiti sui prezzi di vendita. Entro la fine del 1998, i depositi a Romanshorn e Daillens saranno chiusi a causa degli elevati costi.

Il nuovo disciplinamento prevede dunque che i costi di gestione siano assunti dalla Regìa federale degli alcool. Nel 1992, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze e con il Controllo federale delle finanze, la calcolazione relativa ai prezzi dell'alcool è stata rivista in questo senso. Successivamente, per quanto riguarda gli anni d'esercizio 1993/94 si sono computati ancora 49 milioni di franchi (86%) mentre 8 milioni di franchi (14%) non sono stati trasferiti sul prezzo di vendita dell'alcool.

I depositi per l'alcool possono anche servire per immagazzinare biomassa e alcool derivante dalla trasformazione di prodotti agricoli. In caso di raccolti molto abbondanti può essere opportuno trasformare prodotti agricoli in alcool. Anche i costi dell'infrastruttura e della lavorazione non devono essere trasferiti sui prezzi di vendita. Le capacità necessarie di deposito possono però essere assicurate dagli altri due depositi di Delémont e Schachen.

In seguito all'abolizione dell'onere fiscale gravante lo spirito destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici e cosmetici, si può rinunciare ad un disciplinamento dettagliato dei prezzi di vendita conformemente agli attuali capoversi 2-5.

Cpv. 2

Allo scopo di garantire un'imposizione dell'alcool destinato alla fabbricazione di generi voluttuari secondo tariffe e basi di calcolo unitarie, l'alcool consegnato dalla Regìa federale degli alcool per essere utilizzato come alcool potabile o per la fabbricazione di generi voluttuari sarà gravato dalla stessa imposta relativa alle acquaviti di specialità.

346

Cpv. 3 Con la soppressione dell'imposizione fiscale sullo spirito a prezzo ridotto, la differenza di prezzo rispetto all'alcool potabile venduto dalla Regìa federale degli alcool risulta maggiorata. In tal modo, si incita a un impiego abusivo dell'alcool non gravato dall'onere fiscale. Di conseguenza, occorre osservare che l'alcool consegnato per un'utilizzazione farmaceutica o cosmetica presenta una qualità molto elevata. Esso potrebbe quindi senz'altro essere idoneo al consumo come bevanda o come genere voluttuario, tanto più che le singole materie per la denaturazione possono facilmente essere eliminate. Come finora, un controllo sull'impiego è pertanto indispensabile, sempre che l'alcool non sia completamente denaturato.

Art. 39a cpv. 2 leu. b La quantità minima prescritta di 5 1 d'acquavite è soppressa dato che in pratica non può essere controllata.

Art. 40 cpv. 1

II fatto di richiedere per ogni consegna a rivenditori una licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso non corrisponde alla prassi e comporta difficoltà di ordine amministrativo. Nella prassi le predette licenze sono richieste pertanto già attualmente solo a partire da uno smercio di 400 1 effettivi (analogamente art. 39a cpv. 2 lett, b LAlc).

Cpv. 2, 3 e 3bis

II GATS («General Agreement on Trade in Services», Accordo sulle prestazioni di servizi dell'Uruguay-Round o dell'OMC) esclude discriminazioni materiali, vale a dire condizioni concorrenziali meno buone per gli offerenti esteri di prestazioni di servizi (nel caso concreto per le ditte estere commercianti all'ingrosso) rispetto agli offerenti indigeni. Per questi motivi, il domicilio svizzero e l'iscrizione nel registro di commercio costituiscono, quali condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso, una discriminazione inammissibile. Una rinuncia unilaterale alle predette condizioni nei confronti dei richiedenti esteri porterebbe ad un'indesiderata auto-discriminazione (miglior trattamento degli offerenti esteri), ragione per cui queste condizioni sono state in generale omesse. Per garantire gli obiettivi che giustificavano l'iscrizione nel registro di commercio (ad es. foro svizzero), il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso può essere subordinato in futuro alla prestazione di garanzie destinate a coprire un presumibile debito d'imposta.

Cpv. 4 Per equiparare i richiedenti indigeni ed esteri, in occasione del rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso occorrerà pure considerare eventuali infrazioni alle prescrizioni estere.

Art. 41a cpv. 4

L'obbligo di separare l'area di vendita riservata alle bevande distillate dal resto del locale mediante una costruzione confacente è stato introdotto nel 1980 con 347

la revisione della legge sull'alcool. Questa prescrizione doveva impedire che l'acquirente, passando davanti agli scaffali destinati alle bevande distillate, fosse indotto ad acquisti non ponderati. La prassi ha nel frattempo dimostrato che questa disposizione non ha avuto alcuna influenza sul consumatore. Inoltre, è stata attuata dai Cantoni in modo molto diversificato. Pertanto, il suo mantenimento non si giustifica più, dato che la sua esecuzione era sovente accompagnata da investimenti di natura edilizia da parte delle aziende all'ingrosso.

Art. 42a Conformemente all'attuale legge sull'alcool, i titolari di una licenza per il commercio all'ingrosso o al minuto sono obbligati a procedere di volta in volta alle iscrizioni richieste riguardanti le bevande distillate da essi smerciate. Quest'obbligo comportava tuttavia nel commercio al dettaglio un onere amministrativo molto elevato sia per i circa 30 000 assoggettati sia per gli organi di controllo dell'Amministrazione. Dato che tale onere non è più adeguato ai tempi, l'obbligo di iscrizione è stato abrogato per il commercio al dettaglio per il 1 ° luglio 1995. Con il presente articolo saranno possibili altre agevolazioni.

Cpv. 1 II capoverso 1 disciplina quindi in futuro soltanto l'obbligo di iscrizione per titolari di un commercio all'ingrosso o di un permesso federale per il commercio al minuto. Quest'ultimo autorizza i titolari di una patente cantonale ad esercitare il commercio al minuto oltre i confini cantonali. Le disposizioni di controllo per il commercio cantonale al minuto si trovano ora nel capoverso 2.

Questi obblighi di iscrizione sono opportuni per quanto riguarda il commercio all'ingrosso proprio perché molte di queste aziende possiedono simultaneamente una licenza per la fabbricazione, la trasformazione o l'imbottigliamento di bevande distillate. Di regola, soltanto in base alle iscrizioni è possibile determinare la quantità esatta delle bevande distillate fabbricate, imbottigliate o smerciate da queste aziende.

Cpv. 2 Le aziende cantonali per il commercio al minuto sono, come detto, già esonerate dall'obbligo di iscrizione. Tuttavia, affinchè si possa procedere ad un efficace controllo nelle aziende, dev'essere almeno mantenuto l'obbligo per i dettaglianti di conservare i documenti giustificativi riguardanti l'acquisto della loro mercé. Nei casi in cui vi siano dubbi circa un'imposizione regolare della mercé, l'autorità di controllo può effettuare all'occorrenza i necessari accertamenti sulla base di questi documenti nelle fasi precedenti la vendita. Per contro, quando il dettagliante stesso importa bevande distillate, mediante i documenti d'importazione è in grado di provare che le tasse di monopolio sono state pagate.

La rinuncia al controllo mediante le iscrizioni nell'apposito libro non deve però portare ad una minor efficienza dei controlli. Si può tuttavia presumere che con l'introduzione di un'aliquota d'imposta unica, che sarà fissata tenendo 348

conto delle aliquote vigenti nei Paesi confinanti, le importazioni illegali di bevande distillate ed il relativo spaccio diminuiranno. L'intensità dei controlli sarà quindi adeguata alla situazione.

Cpv. 3 Per quanto riguarda le competenze degli organi di controllo incaricati dell'esecuzione della presente legge, si riprende in -linea di principio la disposizione della legge attualmente in vigore. Questa disposizione non prevede tuttavia di procedere a controlli regolari dei libri di commercio nell'ambito del commercio cantonale al dettaglio di bevande distillate.

Cpv. 4 II presente capoverso ci autorizza a limitare o sopprimere l'obbligo di procedere ad iscrizioni o di fornire prove per determinate categorie di aziende o di attività commerciali. In tal modo, sarà possibile tener meglio conto a livello di ordinanza degli sviluppi tecnici e sociali e, in caso di cambiamenti, adeguare le prescrizioni. Si prevedono agevolazioni soprattutto per le aziende che commerciano all'ingrosso bevande distillate esclusivamente in bottiglia, nonché per le aziende più piccole nell'ambito del commercio cantonale al dettaglio e per transazioni di esiguo valore.

Circa 300 aziende che commerciano all'ingrosso limitano la loro attività al commercio di bevande distillate pronte al consumo già imbottigliate e imballate, che possono essere smerciate senza ulteriore lavorazione. Di regola, queste aziende acquistano la loro mercé da titolari di una patente per il commercio all'ingrosso che sottostanno parimenti all'obbligo di procedere ad iscrizioni conformemente alla legge sull'alcool. Per semplificare le procedure amministrative è ragionevole esonerare queste aziende dall'obbligo delle iscrizioni. Prevederemo prescrizioni in proposito nella relativa ordinanza. Per garantire un adeguato controllo, le predette aziende continueranno tuttavia a sottostare all'obbligo di fornire informazioni cui soggiacciono le aziende per il commercio all'ingrosso.

Il commercio al dettaglio presenta numerose forme. Vi sono, ad esempio, commerci esclusivamente di bevande spiritose e vini, commerci con una divisione relativa alla vendita di bevande spiritose nonché aziende di tipo alberghiero.

Fra queste forme vi sono aziende e cifre d'affari di entità molto diverse. Per le aziende più piccole, l'onere amministrativo relativo all'adempimento dell'obbligo di fornire le prove è eccessivo. Pertanto prevederemo che le aziende non soggette all'imposta sul valore aggiunto possano fornire, quale prova ai sensi del precedente capoverso 2,
gli usuali scontrini di cassa.

Anche per le transazioni di esiguo valore, l'onere amministrativo relativo all'adempimento dell'obbligo di fornire le prove risulta sproporzionato. Si pensi, ad esempio, ad un'azienda alberghiera che acquista alcune bottiglie di bevande distillate presso un negoziante che non allestisce scontrini di cassa dettagliati.

Anche in simili casi, prevederemo nell'ordinanza notevoli agevolazioni.

Le predette agevolazioni non escludono tuttavia che, in caso di sospetto di infrazione contro la legge sull'alcool, si dia avvio ad una procedura penale nei confronti di un'azienda allo scopo di intraprendere accertamenti più estesi.

349

AlPoccorrenza, emaneremo disposizioni sulle diciture relative alle bevande distillate.

Art. 42b cpv. 2 L'introduzione nel 1980 del divieto di indicare i prezzi e di presentare confronti si giustificava con la riflessione che nelle pubblicità figurano regolarmente solo i prezzi molto convenienti, ciò che incita all'acquisto, soprattutto quando le indicazioni di prezzo sono accompagnate da confronti. Tuttavia, occorre osservare che il senso di questa disposizione è discutibile, dato che i media esteri indicano i prezzi vantaggiosi, attirando i consumatori svizzeri oltre la frontiera.

Nell'interesse dell'industria svizzera delle bevande spiritose, si dovrà in futuro rinunciare ad un siffatto divieto. I confronti di prezzi (prezzi stralciati, promozioni ecc.) nonché la promessa di aggiunte o di altre convenienze rimangono per contro vietati. Mediante l'obbligo di applicare prezzi che coprano i costi si garantisce come finora che le bevande spiritose non siano offerte a prezzi troppo seducenti.

Art. 44 cpv. 1 Conformemente al diritto vigente, le multe sono conteggiate nel conto economico della Regìa federale degli alcool e ripartite tra Confederazione e Amministrazione. Dato che il fondo di assistenza della Regìa federale degli alcool è abolito (cfr. art. 61), la ripartizione delle multe dev'essere ridefinita. Ci sembra ragionevole che le multe siano contabilizzate nel conto economico quale ricavo e suddivise, secondo i principi generali della ripartizione del prodotto netto, tra Confederazione e Cantoni.

Cpv. 4 Attualmente, nel fondo di riserva non figura alcun deposito. La flessione subita dal prodotto netto della Regìa federale degli alcool non lascia presumere nessun aumento ragionevole. Questa disposizione dev'essere pertanto stralciata.

Art. 49 cpv. 1 Questa modificazione è un adeguamento terminologico.

Art. 52 e 54 A causa dell'abrogazione dell'obbligo di consegna per le bevande distillate nonché della rinuncia a riscuotere una tassa di compensazione conformemente all'articolo 33, anche le disposizioni penali devono essere adeguate di conseguenza.

Allo scopo di armonizzare le disposizioni penali in materia di diritto sull'alcool con la revisione totale della legge sulle dogane, si prevede inoltre di diminuire le pene massime comminate (al quintuplo o triplo della perdita fiscale). Si tratta di un adeguamento all'attuale prassi penale che già da lungo tempo si è basata su importi massimi di multa inferiori.

Inoltre, si prevede pure una speciale pena per infrazioni commesse professionalmente o per abitudine. Già la legge sulle dogane (LD; RS 631.0) conosce que350

ste fattispecie (art. 75 e 77 LD). In seguito alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale che raggruppa diversi reati in un'unica entità per quanto riguarda la prescrizione legale, soprattutto per le importazioni illegali che violano sia la legge sull'alcool sia quella sulle dogane vigono regole di prescrizione diverse.

È opportuno unificare queste regole; tanto più che gli oneri fiscali derivanti dalla legislazione sull'alcool sono quattro volte superiori a quelli risultanti dalla legislazione sulle dogane. In pari tempo, è quindi possibile tener conto dell'accresciuta gravita di queste infrazioni.

Art. 56 A causa dell'abrogazione dell'obbligo di consegna per le bevande distillate nonché della rinuncia a riscuotere una tassa di compensazione conformemente all'articolo 33, anche le disposizioni penali devono essere adeguate di conseguenza.

Art. 61 II fondo di assistenza di cui poteva disporre la Regìa federale degli alcool è abolito, poiché non è più attuale. La sua soppressione risponde alle richieste della delegazione delle finanze delle Camere federali.

Art. 62 cpv. 2

Nei casi in cui i documenti contabili non siano disponibili o siano incompleti, non si può rinunciare semplicemente alla riscossione delle imposte. Nell'ambito della facoltà di apprezzamento attribuita alla Regìa federale dell'alcool, quest'ultima ha il diritto e il dovere di stabilire mediante stima l'importo delle tasse dovute.

Art. 69 cpv. 5

Secondo l'articolo 69 capoverso 3 della legge sull'alcool, la Regìa può prorogare il termine di pagamento o condonare in tutto o in parte la tassa se, date le circostanze, la riscossione costituirebbe per il contribuente un eccessivo aggravio.

L'articolo 121 capoverso 4 della legge sull'alcool e della legge sulle distillerie domestiche esige inoltre la prova che la mercé gravata è andata perduta o distrutta senza colpa del contribuente. Nella prassi, questa formulazione relativamente aperta ha portato ripetutamente a difficoltà di valutazione. In futuro si dovrà pertanto rinunciare agli elementi richiesti dell'eccessivo aggravio e della perdita senza colpa del contribuente. Per evitare rimborsi abusivi, si dovranno tuttavia fissare criteri severi per valutare le presentazioni dei fatti da parte delle aziende interessate. In particolare, esse dovranno fornire la prova della natura e della quantità della mercé andata perduta sulla base di pertinenti prove e iscrizioni.

L'attuale severa prassi applicata dalla Regìa degli alcool in questo ambito è stata confermata in numerose decisioni della Commissione di ricorso dell'alcool.

L'attuale capoverso 3 dev'essere ancora applicato. In futuro, servirà tuttavia soltanto quale base di valutazione di domande di condono o rimborso di multe nonché di richieste d'imposte nei confronti di contribuenti che non sottostanno all'obbligo delle iscrizioni (distillatori domestici, piccoli produttori). Per questi casi, la condizione dell'eccessivo aggravio è mantenuta.

351

Cpv. 6 Da diversi anni, alla Regìa degli alcool pervengono domande di rimborso dell'onere fiscale gravante merci che per motivi qualitativi non possono essere, o non possono più essere, messe in commercio. Si tratta di bevande distillate e di prodotti dell'industria farmaceutica e cosmetica. La Regìa degli alcool da seguito di regola a queste domande, senza però disporre di una particolare base legale in tal senso. Questa prassi si giustifica tuttavia in quanto, nel caso dell'esportazione dei prodotti in questione, l'onere fiscale dovrebbe comunque essere rimborsato in virtù dell'articolo 36 capoverso 1. Esigere dal richiedente l'esportazione della mercé soltanto per giungere a questo scopo non sarebbe però possibile per motivi ecologici e amministrativi. È pertanto ragionevole elaborare una relativa base legale che tenga conto degli interessi dell'economia. Allo scopo di evitare abusi, una condizione per il rimborso è la distruzione della mercé sotto il controllo della Regìa.

Art. 70 cpv. 2

Si tratta di adeguamenti terminologici.

Art. 71 cpv. l bis L'articolo 71 capoverso 1 affida alla Regìa federale degli alcool la gestione degli affari relativi all'esecuzione della legislazione sull'alcool. Il trasferimento dei compiti di valorizzazione nell'ambito della frutta e delle patate all'Ufficio federale dell'agricoltura esige una corrispondente attribuzione di competenze a livello di legge.

Cpv. 2 Si tratta di alcune rettifiche linguistiche.

Cpv. 3 Conformemente al nuovo disiciplinamento sulla ripartizione dei proventi (art.

44 segg. legge sull'alcool, in vigore dal 1° gennaio 1986), i Cantoni non devono più dare alcun anticipo.

Cpv. 7 Dopo più di 60 anni dall'entrata in vigore della legge sull'alcool, la creazione di una speciale legge sull'organizzazione della Regìa non è più prevista. Si giustifica pertanto l'abrogazione di questa disposizione.

Art. 72 La Commissione di specialisti era stata prevista in un periodo in cui i problemi di smercio della frutta e delle patate costituivano uno dei problemi principali della politica in materia di alcool. Essa è composta prevalentemente da rappresentanti dei settori economici relativi alla frutta e alle patate. I nuovi e più complessi problemi devono tuttavia poter essere risolti bilateralmente con le organizzazioni direttamente interessate. Per questa ragione, è possibile rinunciare ad una Commissione di specialisti nominata dal nostro Consiglio. Questa rinuncia è in sintonia con la richiesta della Commissione della gestione del Consi352

glio nazionale. Quest'ultima chiede che la politica in materia di alcool sia incentrata piuttosto su problemi relativi alla salute che non su questioni agricole.

Questa richiesta è pure soddisfatta con il trasferimento della parte agricola della Regìa degli alcool all'Ufficio federale dell'agricoltura. La rinuncia alla Commissione di specialisti non esclude tuttavia che in casi particolari si consultino le cerehie interessate.

Art. 76a Come già menzionato al numero 121, le imposte sulle acquaviti devono essere progressivamente portate al livello dell'aliquota d'imposta unica. Tenendo conto di questa procedura, il nostro Consiglio è autorizzato, fino all'introduzione dell'aliquota d'imposta unica, a mantenere all'interno del Paese aliquote d'imposta differenziate per l'acquavite di frutta a granelli e per quella di specialità.

In base al diritto vigente, l'alcool potabile è soggetto a un'imposta sensibilmente superiore rispetto alle acqueviti di frutta a granelli e di specialità. L'armonizzazione fiscale verrà realizzata quando verrà introdotta l'aliquota d'imposta unica per le bevande distillate indigene ed estere. Fino a quel momento siamo pure autorizzati a mantenere aliquote d'imposta differenziate.

Entrata in vigore L'articolo 42a prevede l'abolizione, per i dettaglianti, della contabilità relativa alle bevande distillate. Per ragioni di risparmio è opportuna l'entrata in vigore in tempi brevi di questo articolo. Parallelamente saranno messe in vigore le disposizioni che non sono interessate dall'introduzione dell'aliquota d'imposta unica. Questo vale anche per il previsto trasferimento della Divisione frutta e patate dalla Regìa federale degli alcool all'Ufficio federale dell'agricoltura.

Per contro, la maggior parte delle altre proposte della revisione sono da mettere in relazione con la prevista istituzione dell'aliquota d'imposta unica. In seguito alle considerazioni economico-politiche già esposte al numero 121, la sua introduzione richiederà un certo lasso di tempo. La sua entrata in vigore è comunque prevista entro il 1° luglio 1999. Ma non è improbabile anche una sua entrata in vigore più ravvicinata, qualora lo impongano gli sviluppi politicoeconomici dettati dalla collaborazione con gli Stati europei. Se l'aliquota d'imposta unica dovesse entrare in vigore prima del 1° luglio 1999, anche le altre disposizioni ad essa collegate entrerebbero in vigore alla medesima data.

3 31 311

Ripercussioni Ripercussioni finanziarie Premessa

La revisione comporta ripercussioni finanziarie sulle entrate e sulle uscite del conto della Regìa. È tuttavia opportuno considerare la distribuzione temporale di tali ripercussioni finanziarie.

353

312

Fase di transizione dal 1995 all'introduzione dell'aliquota d'imposta unica

A causa delle modificazioni di leggi e ordinanze previste fino all'introduzione dell'aliquota d'imposta unica, si possono prevedere le seguenti ripercussioni finanziarie: Diminuzione dei compiti per la Regìa federale degli alcool Franchi - Risparmio di 5 posti di lavoro 500000 - Abolizione dell'obbligo di ritiro dell'acquavite di frutta a granelli 3 000 000 - Abolizione dell'obbligo- di acquisto per le distillerie 500 000 Maggiori entrate per la Regìa federale degli alcool - primo adeguamento verso l'aliquota d'imposta unica (1995) 4 000 000 (aumento di 2,50 fr. dell'imposta sull'acquavite di specialità) - secondo adeguamento verso l'aliquota d'imposta unica (1997) 3250000 (aumento di 2 fr. dell'imposta sull'acquavite di specialità) Minori entrate per la Regìa federale degli alcool - perdita d'interessi in seguito all'immagazzinamento 300000 in sospensione di tasse - prelievo d'imposta per ettolitro di alcool puro 12000000 sull'alcool destinato a scopi farmaceutici e cosmetici - abolizione dell'imposta sull'alcool destinato a scopi farmaceutici e cosmetici 18000000 II previsto trasferimento della Divisione frutta e patate dalla Regìa federale degli alcool all'Ufficio federale dell'agricoltura non ha ripercussioni finaziarie per le casse dello Stato, se non per quanto riguarda alcuni spostamenti di costi: - Il conto della Regìa è decurtato di 75 milioni di franchi per i costi di utilizzazione e di 3,7 milioni di franchi per spese di personale (compresi i costi per i posti di lavoro).

- La parte della Regìa federale degli alcool destinata a coprire il disavanzo del capitale di copertura della Cassa federale d'assicurazione diminuisce di 3,3 milioni di franchi.

- In compenso le finanze della Confederazione sono gravate delle somme corrispondenti.

313

A partire dall'introduzione dell'aliquota d'imposta unica

Attualmente le bevande distillate destinate al consumo sono soggette a un onere fiscale medio di 34 franchi al litro d'alcool puro. Una simile aliquota non sarà più possibile per il fatto che dovremo fissare l'aliquota d'imposta tenendo conto di quelle applicate nei Paesi vicini. Bisogna partire dal presupposto che modificando l'aliquota d'imposta unica di un franco le entrate della Regìa fe354

derale degli alcool subiscono una variazione di circa 10 milioni di franchi. Le minori entrate calcolate su questa base sono tuttavia da relativizzare: da una parte, le entrate possono essere ridotte al massimo del 30 per cento, poiché l'importazione esente da dazio nel traffico viaggiatori e il contrabbando perderanno di attrattiva vista la minor differenza con le aliquote d'imposta dei paesi vicini. D'altra parte, tali entrate dovrebbero aumentare, qualora i piccoli produttori beneficiassero di un'aliquota d'imposta ridotta.

Con la possibilità offerta a partire dal 1997 di immagazzinare le bevande distillate in sospensione di tasse, si può supporre che maggiori quantità di bevande spiritose già tassate affluiscano in questi depositi. Ne risulterà una flessione momentaneamente importante delle entrate fiscali della Regìa federale degli alcool.

32

Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'introduzione dell'aliquota d'imposta unica si ripercuote solo minimamente sull'effettivo del personale della Regìa federale degli alcool. Compiti supplementari legati all'immagazzinamento in sospensione di tasse compenseranno quelli che spariranno nel momento del passaggio a un sistema d'imposizione semplificato.

L'abolizione del quaderno di controllo per i commerci al dettaglio permette di risparmiare cinque posti di lavoro. La Regìa federale degli alcool ha già ottenuto tale risparmio nel corso dell'esercizio 1993/94.

33

Altre ripercussioni

Le ripercussioni finanziarie sul conto della Regìa evocate al numero 31 comportano conseguenze anche per i Cantoni e le assicurazioni sociali AVS e AI: - Trasferimento della Divisione frutta e patate dalla Regìa federale degli alcool all'Ufficio federale dell'agricoltura: I Cantoni ricevono 7,8 milioni di franchi supplementari a titolo di decima dell'alcool. Le assicurazioni sociali incasseranno 70,9 milioni in più.

- Introduzione dell'aliquota d'imposta unica: Le ripercussioni citate al numero 312 incidono, nella misura del 90 per cento, sulle assicurazioni sociali e del 10 per cento sui Cantoni.

4

Programma di legislatura

Questo disegno di legge figura nel rapporto sul programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1, allegato 2).

5

Relazione con il diritto europeo

L'obiettivo essenziale di questa modificazione legislativa consiste nel rendere eurocompatibile la legislazione svizzera sull'alcool in materia di assoggetta355

mento fiscale delle bevande distillate fino a 80% voi. Le modificazioni proposte sono ampiamente fondate sul progetto di revisione che era stato adottato dalle vostre Camere in vista di un'eventuale adesione allo SEE. Esse si armonizzano quindi con il diritto europeo.

Gli accordi bilaterali esistenti che favoriscono l'importazione di determinate bevande distillate da alcuni Paesi europei non verranno toccati dalla presente revisione. La modificazione legislativa, tuttavia, permetterà di perseguire, al più tardi entro il 1999, la parità di trattamento per tutti i prodotti importati.

6

Costituzionalità

La legge federale sull'alcool si basa sull'articolo 32bis Cost. Di conseguenza la Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di fabbricazione, d'importazione, di rettificazione, di vendita e di assoggettamento fiscale. La legislazione deve tendere a far diminuire il consumo di acquavite e, di conseguenza, le relativa importazione e fabbricazione.

Per eliminare l'attuale discriminazione che colpisce le bevande spiritose estere, si prevede di fissare un'aliquota d'imposta unica. Nel contempo, l'imposta, calcolata per ettolitro di alcool puro, sarà prelevata sia sui prodotti indigeni che su quelli esteri. La Svizzera è invece libera di fissare l'ammontare dell'aliquota d'imposta. Di conseguenza, la portata del mandato costituzionale in materia di salute pubblica dipenderà essenzialmente da tale aliquota.

8290

356

Legge federale sull'alcool

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 1995 decreta:

1

I La legge federale del 21 giugno 19322) sull'alcool è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 Salva la restrizione prevista nel capo verso 3, i prodotti alcoolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione non sono sottoposti alle disposizioni della presente legge, in quanto il loro tenore alcoolico non superi il 15 per cento del volume.

Art. 4 cpv. 1, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3 frase introduttiva 1 La Confederazione accorda concessioni per la fabbricazione e per la rettificazione delle bevande distillate che prevedono il diritto di presa in consegna da parte della Regìa federale degli alcool nonché concessioni per la fabbricazione delle specialità e per la distillazione per conto di terzi, che non prevedono questo diritto.

2 Le concessioni che prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate: ...

3 Le concessioni che non prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate: ...

Art. 8 Abrogato

') FF 1996 1 329 > RS 680

2

357

Legge federale sull'alcool

Art. 9 titolo marginale 4. Concessioni che prevedono un diritto di presa in consegna a. Diritto di distillare

Art. 10 b. Diritto di presa m comeaa. Principi

' La Regìa federale degli alcool fissa annualmente la quantità di bevande distillate che essa prende in consegna per coprire il suo fabbisogno.

2

Essa può inoltre prendere in consegna dell'acquavite allo scopo di assorbire le eccedenze del mercato.

3 Prima della raccolta, essa comunica la quantità che prenderà in consegna ed il relativo prezzo alle distillerie titolari di una concessione che prevede il diritto di presa in consegna. Le distillerie possono fare le loro offerte fondandosi su questi dati. Se le offerte superano la quantità che sarà presa in consegna, la quota attribuita alle singole distillerie è ridotta proporzionalmente.

4 II Consiglio federale disciplina i requisiti che devono essere adempiti dalle bevande distillate prese in consegna dalla Regìa federale degli alcool come pure le modalità della presa in consegna.

5 Le bevande distillate fabbricate con materie prime a base di frutta a granelli sono assoggettate all'imposta conformemente agli articoli 20-23.

bb. Prezzi di presa m come-

358

Art. 11, titolo marginale, cpv. 2-5 1 prezzi delle bevande distillate che la Regìa federale degli aicool prencde in consegna per coprire il suo fabbisogno sono fissati tenendo conto dell'utilizzazione delle eccedenze e dei cascami delle materie prime come pure del prezzo di costo di una produzione razionale. L'acquavite fabbricata mediante alambicco può avere un prezzo diverso da quella ottenuta nelle distillerie a colonna.

3 1 prezzi delle bevande distillate che la Regìa federale degli alcool prende in consegna per assorbire le eccedenze del mercato sono fissati secondo le quantità. Essi devono essere inferiori a quelli fissati secondo il capo verso 2.

4 e s Abrogati

2

Legge federale sull'alcool

5. Concessioni che non prevedono jt diritto di presa in consegna a. Distilleria di specialità

Art. 12, titolo marginale, cpv. 2, 4 e 5 2 La Regìa federale degli alcool non prende in consegna i prodotti delle distillerie di specialità.

4 e 5 Abrogati

Art. 14, cpv. I, 4 e 7 ' La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate.

4 e 7 Abrogati

b. Diritto di presa in consegna dell'acquavite di frutta a granelli

Art. 17 1 La Regìa federale degli alcool può prendere in consegna l'acquavite di frutta a granelli non necessaria all'economia domestica ed all'azienda agricola del distillatore domestico. Gli articoli 10 e 11 sono applicabili per analogia.

2 L'acquavite di frutta a granelli ceduta a terzi gratuitamente o contro rimunerazione è assoggettata all'imposizione conformemente agli articoli 20-23.

Art. 18

e. Acquavite di specialità

1

La Regìa federale degli alcool non prende in consegna l'acquavite di specialità prodotta dai distillatori domestici.

2 Le acquaviti di specialità cedute a terzi gratuitamente o contro rimunerazione sono assoggettate all'imposizione conformemente agli articoli 20-23.

Art. 20 cpv. 3 (nuovo) 3 II Consiglio federale può prevedere che le aziende che presentano le garanzie necessarie siano autorizzate ad esercitare le loro attività concernenti le bevande distillate in sospensione di tasse in un deposito fiscale.

Art. 22

3. Aliquota dell'imposta

1

II Consiglio federale fissa l'aliquota dell'imposta dopo aver sentito gli interessati. Esso tiene conto delle aliquote d'imposta applicate nei Paesi limitrofi.

359

Legge federale sull'alcool 2

II Consiglio federale può accordare agevolazioni fiscali ai piccoli produttori per una quantità determinata della loro produzione.

3 L'imposta è fissata per ettolitro alla temperatura di 20° C.

Va. Imposizione di prodotti alcoolici destinati all'uso come bevande o generi voluttuari

Art. 23a (nuovo) 1 All'imposta sulle acquaviti di specialità sono assoggettati: a. I prodotti a cui sono state addizionate bevande distillate; b. i vini naturali, i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento del volume, le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle; e. i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze.

2 L'imposta è ridotta del 50 per cento per: a. i vini naturali e i vini di frutta, di bacche o di altre matene prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino ad un massima-del 22 per cento del volume; b. le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume; e. i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume.

3 II Consiglio federale regola l'assoggettamento all'imposta come pure il rimborso o il computo dell'onere fiscale che conformemente alla presente legge è stato percepito sulle materie prime impiegate.

Art. 24, cpv. 1, 2, 3 e 5 1

La Confederazione può incoraggiare l'utilizzazione delle materie distillabili indigene per l'alimentazione, il foraggiamento e altri scopi che escludono la distillazione.

2 Essa può prendere misure affinchè la maggior parte possibile dei raccolti di patate e di frutta e dei residui della fabbricazione di zucchero di barbabietole indigene sia destinata al consumo alimentare o sia usata come foraggio.

3 La Confederazione può promuovere, con la cooperazione dei Cantoni, la coltura della frutta da tavola.

5 1 costi di queste misure sono a carico della Cassa federale.

Art. 24bis cpv. 3 3

1 produttori possono essere tenuti a provvedere essi stessi in modo adeguato al proprio approvvigionamento e le aziende di trasformazione a costituire scorte sufficienti.

Legge federale sull'alcool

Art 24qumquKS e 24sexies Abrogati Art. 25 V I I . Apparecchi per distillare privi di concessione

La Regìa federale degli alcool può ordinare che gli apparecchi per distillare non aventi più diritto ad una concessione siano trasformati tecnicamente in modo da escluderne un'utilizzazione abusiva.

Art. 26 Abrogato

I. Monopolio d'importazione della Confederazione

Art. 27 1 II diritto d'importare bevande distillate con un tenore alcoolico superiore all'80 per cento del volume spetta esclusivamente alla Confederazione.

2 La Regìa federale degli alcool può autorizzare terzi ad importare sorte di alcool che essa stessa non immette in commercio.

Art. 28

I I . Importazione da parte di privati 1. Oggetto a. Bevande distillate destinate all'uso come bevande o generi voluttuari

Le bevande distillate destinate all'uso come bevande o generi voluttuari possono essere importate dietro pagamento di una tassa di monopolio corrispondente all'imposta sulle acquaviti di specialità.

Art. 29 b. Prodotti alcoolici

I generi alimentari contenenti alcool sono imposti all'aliquota del prodotto alcoolico in essi contenuto. Per il rimanente, le tasse di monopolio gravanti l'importazione di prodotti alcoolici destinati all'uso come bevande e generi voluttuari sono disciplinate dall'articolo 23a.

Art. 30 Abrogato

15 Foglio federale. 79° anno. Voi. I

361

Legge federale sull'alcool

Art. 31 d. Prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari

Gli alcool come pure i prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari sono esenti da tasse di monopolio. Ad essi sono applicabili, per analogia, i disposti concernenti la licenza e le prescrizioni di controllo degli articoli 37 e 38.

Art. 32 e 33 Abrogati Art. 34 cpv. 1 e 3 1 Le tasse di monopolio pagabili al confine sono riscosse dagli organi doganali per conto della Regìa federale degli alcool.

3 II Consiglio federale può autorizzare le aziende che offrono le garanzie necessarie ad esercitare le loro attività concernenti le bevande distillate in sospensione di tasse in un deposito fiscale. La tassazione incombe alla Regìa federale degli alcool.

Art. 36 cpv. 5 5 II transito dell'alcool e dei prodotti contenenti alcool è esentato da qualsiasi tassa fiscale prevista dalla presente legge. Per quanto concerne la garanzia delle tasse previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legislazione doganale.

Art. 37 1. Condizioni

1 La Regìa federale degli alcool vende le bevande distillate. Essa fissa le quantità minime come pure le condizioni di pagamento e di fornitura.

2 II Consiglio federale può autorizzare le aziende in possesso di una licenza per il commercio all'ingrosso e che offrono le garanzie necessarie ad esercitare, in un deposito fiscale, ih sospensione di tasse, le loro attività concernenti le bevande distillate destinate al consumo come bevande o generi voluttuari.

3 Chiunque vuole adoperare alcool esente dall'onere fiscale per fabbricare prodotti non idonei al consumo come bevande o generi voluttuari deve, per motivi di controllo, ottenere una licenza della Regìa federale degli alcool, a meno che questo alcool non sia completamente denaturato.

4 La Regìa federale degli alcool determina la denaturazione necessaria.

Legge federale sull'alcool

li. Prezzi e condizioni di vendita

Art. 38 1 1 prezzi di costo e le altre condizioni di vendita della Regìa federale degli alcool sono fissati dal Dipartimento federale delle finanze. Le spese per l'approvvigionamento economico del Paes'e in alcool non possono essere incluse nel prezzo di vendita.

2 L'onere fiscale gravante l'alcool potabile o destinato alla fabbricazione di generi voluttuari corrisponde all'imposta sulle acquaviti di specialità.

3 La Regìa federale degli alcool sorveglia l'utilizzazione delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze. Il compratore deve accordare agli agenti di controllo il libero accesso ai locali di vendita ed ai magazzini, fornir loro ogni informazione necessaria e permettere loro di ispezionare i libri di commercio ed i documenti giustificativi.

Art. 39a cpv. 2 leti, b 2 II produttore che ottiene le sue acquaviti esclusivamente con prodotti propri e con materie prime raccolte per sua cura allo stato selvatico nel Paese e non spaccia acquavite o ne acquista per farne commercio non deve ottenere un'autorizzazione: b. per altre vendite se non vende complessivamente più di 400 litri di acquavite all'anno.

Art. 40 cpv. 1, 2, 3 3b!s (nuovo) e 4 1 Per l'esercizio del commercio all'ingrosso è necessaria una licenza della Regìa federale degli alcool quando lo smercio è superiore a 400 litri di acquavite all'anno.

2 A braga to 3 La licenza è rilasciata a condizione che il titolare della ditta o la persona da questi designata responsabile del commercio di bevande distillate abbia l'esercizio dei diritti civili e goda buona reputazione.

sbis jj rjiascio (jeiia licenza può essere inoltre subordinato alla condizione che il richiedente fornisca le garanzie finanziarie necessarie.

4 La Regìa federale degli alcool può rifiutare la licenza per il commercio all'ingrosso se, nei cinque anni precedenti, il richiedente o la persona designata responsabile è stato punito per infrazione grave o ripetuta alla legislazione sull'alcool, l'assenzio o le derrate alimentari oppure alle prescrizioni cantonali sul commercio al minuto di bevande alcooliche o a prescrizioni estere analoghe.

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Legge federale sull'alcool

Art. 41a cpv. 4 Abrogato

V. Prescrizioni di controllo

Art. 42a 1 1 titolari di una licenza per il commercio all'ingrosso o di un permesso federale per il commercio al minuto devono procedere di volta in volta alle iscrizioni richieste. Quest'ultime devono indicare le entrate, le uscite e le scorte di bevande distillate secondo la sorta, la provenienza, la quantità e il tenore alcoolico, come pure i nomi dei fornitori e degli acquirenti.

2 1 titolari di una patente cantonale per il commercio al minuto devono provare, mediante documenti giustificativi, la sorta, la provenienza, il fornitore, la quantità e il tenore alcoolico delle bevande distillate che essi commerciano. Se importano bevande distillate, devono fornire la prova che le tasse di monopolio sono state pagate.

3 Chiunque esercita il commercio di bevande distillate deve accordare agli agenti di controllo competenti libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornir loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le riserve e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.

4 II Consiglio federale può, per certe categorie di aziende o di attività commerciali, limitare o sopprimere l'obbligo di procedere a iscrizioni o di fornire le prove.

Art. 42b cpv. 2 2 1 confronti di prezzi o la promessa di aggiunte o di altre convenienze sono vietati.

Art. 44, cpv. 1 e 4 1 II prodotto netto si ottiene deducendo dal ricavo della vendita e dall'imposizione fiscale delle bevande distillate, come anche delle multe, delle tasse e d'altri introiti, le spese previste dalla legge e quelle d'esercizio necessarie.

4 A braga to Art. 49, cpv. 1 1 Le decisioni della Regìa federale degli alcool contro le quali non è ammesso il ricorso di diritto amministrativo sono impugnabili presso il Dipartimento federale delle finanze.

Legge federale sull'alcool

A. Infrazioni I. Contro le prerogative della Confederazione 1. Violazione

Art. 52 1 Chiunque, senza averne il diritto, a. fabbrica, rettifica, importa o immette in commercio bevande distillate, b. adopera bevande distillate o prodotti di queste per usi contrari alle prescrizioni, e. si procura illecitamente una concessione, una licenza, un permesso o un'autorizzazione di distillare, d. viola in altro modo le prerogative della Confederazione è punito, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo '*, con la detenzione fino a sei mesi o con una multa fino a 20000 franchi o fino al quintuplo della perdita fiscale subita, se tale quintuplo supera 20 000 franchi.

2

Se l'infrazione è commessa professionalmente o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Con la multa, può essere cumulata la detenzione.

3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 10000 franchi o fino al triplo della perdita fiscale subita se tale triplo supera i 10 000 franchi.

Art. 54, cpv. 1, lbls (nuovo) e 2 Titolo marginale: Concerne solo il testo francese 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottrae una tassa, comprese quelle di monopolio, prevista dalla legislazione sull'alcool, o procaccia a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito (condono, restituzione di tasse e simili), è punito con la multa fino al quintuplo della tassa o imposta sottratta o del profitto ottenuto.

lb s ' Se l'infrazione è cammessa professionalmente o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Con la multa, può essere cumulata la detenzione.

2 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette la riscossione di una tassa, comprese quelle di monopolio, ovvero tenta di procacciare a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito, segnatamente mediante registrazioni inesatte, omettendo le registrazioni o le notificazioni prescritte o mediante false informazioni è punito con la multa fino al triplo della tassa compromessa.

"RS 313.0 365

Legge federale sull'alcool

Art. 56, leu. a e b .

Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno, o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione bevande distillate di cui sa o deve presumere: a. che sono state illecitamente fabbricate, rettificate o importate, o b. che la tassa dovuta, compresa quella di monopolio, è stata sottratta,

Art. 61 Abrogato

Art. 62, cpv. 2 2 La perdita fiscale è fatta valere dalla Regìa federale degli alcool mediante decisione secondo la procedura amministrativa. La perdita che non può essere determinata con precisione viene fissata mediante stima.

Art. 69, cpv. 5 e 6 (nuovi) 5 La tassa è condonata o rimborsata al contribuente assoggettato all'obbligo, secondo la legge sull'alcool, di tenere una contabilità se questi prova che la mercé gravata è andata perduta.

6 La tassa è condonata o rimborsata al contribuente se la mercé viene distrutta sotto il controllo della Regìa federale degli alcool, entro cinque anni a partire dal momento in cui la tassa è divenuta esigibile.

I. Autorità amministrative 1. Consiglio federale e Dipartimento delle finanze

Art. 70 titolo marginale e cpv. 2 primo periodo 2 A questo scopo, il Dipartimento federale delle finanze sottopone al Consiglio federale delle proposte ed esegue le risoluzioni prese...

Art. 71 cpv. lbìs (nuovo), 2, 3 e 7 lbis La gestione degli affari attinenti alla valorizzazione analcolica delle materie prime distillabili è affidata all'Ufficio federale per l'agricoltura.

366

Legge federale sull'alcool 2

1 funzionar! e gli impiegati della Regìa federale degli alcool sono sottoposti all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927".

3 La Regìa federale degli alcool tiene una contabilità indipendente; l'anno contabile comincia il 1° luglio. La Confederazione anticipa alla Regìa federale degli alcool le somme necessarie all'esecuzione della presente legge.

1 Abrogato

Art. 72 Abrogato

la. Disposizioni transitorie della revisione del ...

Art. 76a (nuovo) 1 Fino all'entrata in vigore di un'aliquota d'imposta unica applicabile alle bevande distillate prodotte nel Paese, il Consiglio federale può fissare per l'acquavite di frutta a granelli un'aliquota d'imposta superiore a quella per l'acquavite di specialità.

2 Fino all'entrata in vigore di un'aliquota d'imposta unica applicabile alle bevande distillate indigene ed estere, il Consiglio federale può fissare per l'alcool venduto dalla Regìa federale degli alcool e destinato all'uso come bevanda o alla fabbricazione di generi voluttuari, un'aliquota d'imposta superiore a quella per l'acquavite di specialità.

il 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore come segue: a. eccetto gli articoli menzionati alle lettere b-c, a una data del 1996 determinata dal Consiglio federale; b.. gli articoli 20 capoverso 3 e 37 capoverso 2, il 1° luglio 1997; e. gli articoli 2 capoverso 2, 12 capoverso 5, 22, 23«, 27-30, 34 capoversi 1 e 3 come pure 36 capoverso 5, a una data determinata dal Consiglio federale, al più tardi il 1° luglio 1999.

2

8276

»RS 172.221.10

367

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Messaggio concernente una revisione parziale della legge federale sull'alcool del 22 novembre 1995

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1996

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05

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.02.1996

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329-367

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