Termine di referendum: 1 ° ottobre 1996

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

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Modifica del 21 giugno 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1995 '>, decreta:

I La legge federale del 1° luglio 19662' sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: Art. 20 cpv. 3 3 Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.

Art. 24 cpv. 1 leti, d 1 È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza averne il diritto: d. importa o esporta, fa transitare nel Paese o entra in possesso di piante o prodotti vegetali menzionati negli allegati I-III della Convenzione del 3 marzo 19733' sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione violandone le disposizioni.

Art. 24a lett. b È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque: b. contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 180, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25« e la cui violazione è stata dichiarata punibile.

"FF 1995 IV 589 451; RU 1996 214 > RS 0.453

2 >RS 3

1996 - 433

49

Natura e paesaggio. LF

Art. 24d cpv. 2 2 L'Ufficio federale dell'agricoltura persegue e punisce i reati di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera d conformemente alla legge sul diritto penale amministrativo 1'. Se, nel contempo, vi è infrazione doganale, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che emana anche il decreto penale con procedura abbreviata.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 1996 II presidente: Schoch II segretario: Lanz Data di pubblicazione: 2 luglio 19962) Termine di referendum: 1° ottobre 1996

7923

"RS 313.0 >FF 1996 III 49

2

50

Consiglio nazionale, 21 giugno 1996 II presidente: Leuba II segretario: Duvillard

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Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio Modifica del 21 giugno 1996

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1996

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3

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26

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02.07.1996

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49-50

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10 118 610

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