Termine di referendum: 24 marzo 1997

Legge federale sul materiale bellico (LMB) # S T #

del 13 dicembre 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 41 capoversi 2 e 3 e 64bis della Costituzione federale; vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1995", decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. l Scopo La legge ha per scopo la tutela degli obblighi internazionali nonché dei principi di politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia; nel medesimo tempo deve poter essere mantenuta, in Svizzera, una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale.

Art. 2 Principio Sono sottoposte ad autorizzazione della Confederazione: a. la fabbricazione di materiale bellico; b. il commercio di materiale bellico; e. la mediazione di materiale bellico; d. l'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico; e. il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, e il conferimento di diritti sugli stessi beni, in quanto essi concernano materiale bellico e siano acquisiti da persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede all'estero.

Art. 3 Rapporto con altre leggi Sono fatte salve: a. la legislazione federale e cantonale in materia di armi; b. le prescrizioni della legislazione doganale, le prescrizioni relative ai pagamenti e gli altri atti normativi in materia di commercio estero.

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1996 - 816

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Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) e all'autorizzazione di fabbricazione (art. 13 e 14) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione. Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero.

Art. 5 Definizione di materiale bellico 1 Per materiale bellico s'intendono: a. armi, sistemi d'arma, munizioni e esplosivi militari; b. attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al combattimento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili.

2 Sono considerati materiale bellico anche le componenti e gli assemblaggi, anche parzialmente lavorati, qualora manifestamente non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili.

3 II Consiglio federale designa il materiale bellico in un'ordinanza.

Art. 6 Altre definizioni 1 Per fabbricazione ai sensi della presente legge s'intendono le attività professionali volte alla realizzazione di materiale bellico o alla modifica di parti di materiale bellico essenziali al suo funzionamento.

2 Per commercio ai sensi della presente legge s'intendono le attività professionali volte all'offerta, all'acquisto o al trasferimento di materiale bellico.

3 Per mediazione s'intendono: a. le attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti che vertono sulla fabbricazione, l'offerta, l'acquisto o il trasferimento di materiale bellico, il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o il conferimento di diritti sugli stessi beni in quanto concernano materiale bellico; b. la conclusione di siffatti contratti, qualora le prestazioni siano fornite da terzi.

Capitolo 2: Divieto di determinate armi Art. 7 1

Armi atomiche, biologiche e chimiche

È vietato:

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a.

sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o disporne in altro modo; b. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a; e. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

2 Non soggiacciono al divieto gli atti destinati a: a. consentire agli organi competenti di distruggere armi ABC; oppure b. assicurare protezione contro gli effetti delle armi ABC o a combattere tali effetti.

3 II divieto s'applica anche agli atti commessi all'estero, indipendentemente dal diritto del luogo del reato, qualora: a. violino convenzioni di diritto internazionale pubblico vincolanti per la Svizzera, e b. l'autore sia svizzero oppure domiciliato in Svizzera.

Art. 8 Mine antiuomo 1 È vietato sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo.

2 Non soggiacciono al divieto gli atti destinati a: a. consentire agli organi competenti di distruggere mine antiuomo; oppure b. assicurare protezione contro gli effetti delle mine antiuomo o a combattere tali effetti.

3 Per mine antiuomo si intendono i corpi esplosivi posti nel terreno o in superficie o nelle vicinanze, e appositamente concepiti o modificati per esplodere in presenza, vicinanza o a contatto di una o più persone, in modo da metterle fuori combattimento, ferirle o ucciderle.

Capitolo 3: Autorizzazione di principio Art. 9 Oggetto 1 È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: a. fabbricare materiale bellico; b. commerciare materiale bellico per conto proprio o per conto di terzi o procurare a titolo professionale per destinatari all'estero, indipendentemente dal luogo in cui si trova il materiale bellico.

2 Per l'esecuzione di ordinazioni della Confederazione concernenti materiale bellico destinato all'esercito svizzero non è necessaria l'autorizzazione di principio.

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Art. 10 Condizioni 1 L'autorizzazione di principio è rilasciata a persone fisiche o giuridiche: a. che offrono le necessarie garanzie di una gestione regolare degli affari, e b. la cui attività prevista non lede gli interessi del Paese.

2 Qualora il richiedente, per poter esercitare la sua attività, debba essere titolare anche di un'autorizzazione conformemente alla legislazione federale o cantonale in materia di armi, l'autorizzazione di principio è rilasciata a condizione che sia stata accordata l'autorizzazione giusta detta legislazione.

Art. 11 Validità 1 L'autorizzazione di principio non è trasferibile ed è valida unicamente per il materiale bellico in essa menzionato. La sua durata può essere limitata ed il rilascio può essere vincolato a condizioni e oneri.

2 Può essere revocata, in tutto o in parte, se non sono più adempiute le condizioni per il rilascio.

3 Essa non sostituisce l'autorizzazione prescritta da altre disposizioni del diritto federale o cantonale.

Capitolo 4: Autorizzazioni specifiche Sezione 1: Tipi d'autorizzazione Art. 12

Per le attività sottoposte ad autorizzazione conformemente alla presente legge si distingue tra le seguenti autorizzazioni specifiche: a. autorizzazione di fabbricazione; b. autorizzazione di mediazione; e. autorizzazione d'importazione; d. autorizzazione d'esportazione; e. autorizzazione di transito; f. autorizzazione per la stipulazione di contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o il conferimento di diritti sugli stessi beni.

Sezione 2: Autorizzazione di fabbricazione Art. 13 Oggetto 1 Chiunque intenda fabbricare materiale bellico su territorio svizzero deve essere titolare, oltre che dell'autorizzazione di principio, di un'autorizzazione di fabbricazione per ogni singolo caso.

2 1 sottofornitori non necessitano di un'autorizzazione di fabbricazione.

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Per l'esecuzione di ordinazioni della Confederazione concernenti materiale bellico destinato all'esercito svizzero non è richiesta l'autorizzazione di fabbricazione.

Art. 14 Validità 1 L'autorizzazione di fabbricazione può essere di durata limitata ed il rilascio può essere vincolato a condizioni e oneri.

2 Se l'autorizzazione di fabbricazione è richiesta per materiale bellico destinato all'esportazione, devono essere adempiute le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'esportazione (art. 22).

3 Qualora l'autorizzazione di fabbricazione sia stata concessa per materiale bellico destinato all'esportazione, l'autorizzazione d'esportazione per lo stesso materiale può essere rifiutata soltanto se circostanze eccezionali lo esigono.

Sezione 3: Autorizzazione per attività di mediazione Art. 15 Oggetto 1 Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all'estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un'autorizzazione di principio secondo l'articolo 9 e di un'autorizzazione di mediazione per ogni singolo caso.

2 II Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi.

Ari. 16 Validità 1 L'autorizzazione di mediazione può essere di durata limitata ed il rilascio può essere vincolato a condizioni e oneri.

2 L'autorizzazione di mediazione può essere sospesa o revocata, qualora circostanze eccezionali lo esigano.

Sezione 4: Autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito Art. 17 1

Oggetto

L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione.

2 È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture ad un punto franco svizzero, nonché per le forniture da un siffatto deposito verso l'estero.

3 II Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo.

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Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione per: a. l'importazione a titolo non professionale di armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco e delle relative munizioni da parte di privati; b. l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione.

Art. 18 Dichiarazioni di non riesportazione; deroghe 1 Di regola, un'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata soltanto per forniture ad un Governo estero o ad un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo, e a condizione che tale Governo dichiari che il materiale non sarà riesportato (dichiarazione di non riesportazione).

2 Si può rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico, qualora sia appurato che all'estero essi saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche, oppure qualora si tratti di parti staccate il cui valore, rispetto al materiale bellico finito, è trascurabile.

Art. 19 Validità 1 Le autorizzazioni d'importazione, d'esportazione e di transito sono di durata limitata.

2 Possono essere sospese o revocate, se circostanze eccezionali lo esigono.

Sezione 5: Autorizzazioni per il trasferimento di beni immateriali 0 il conferimento di diritti sugli stessi beni Art. 20 Oggetto 1 La conclusione di un contratto che prevede il trasferimento di beni immateriali concernenti materiale bellico, «know how» compreso, di importanza essenziale per lo sviluppo, la fabbricazione o l'utilizzazione di tale materiale o il conferimento di diritti sugli stessi beni è sottoposta ad autorizzazione se il trasferimento o il conferimento viene operato a partire dalla Svizzera a favore di una persona fisica o giuridica con domicilio o sede all'estero.

2 Non cadono sotto tale definizione in particolare i beni immateriali, «know how» compreso, che: a. sono necessari per la realizzazione di routine dell'impianto, la manutenzione, il controllo o la riparazione di materiale bellico la cui esportazione è stata autorizzata; b. sono accessibili a tutti; e. devono essere comunicati per la notifica di un brevetto in un altro Stato, o d. rientrano nella ricerca scientifica fondamentale.

3 II Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati Paesi.

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Art. 21 Condizioni L'autorizzazione è negata qualora l'acquirente abbia il proprio domicilio o la propria sede in un Paese verso il quale l'esportazione del materiale bellico in questione non sarebbe autorizzata.

Sezione 6: Condizioni per l'autorizzazione di affari con l'estero Art. 22 Fabbricazione, attività di mediazione, esportazione e transito La fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.

Art. 23 Esportazione di pezzi di ricambio L'esportazione di pezzi di ricambio di materiale bellico, la cui esportazione era già stata autorizzata in precedenza, è pure permessa se nel frattempo non sono subentrati eventi straordinari, tali da giustificare una revoca della precedente autorizzazione.

Art. 24 Importazione L'importazione di materiale bellico è permessa se non viola il diritto internazionale pubblico e non lede gli interessi del Paese.

Sezione 7: Embargo Art. 25 II Consiglio federale può decidere, al fine di tener conto delle deliberazioni della Comunità internazionale, che non vengano rilasciate autorizzazioni per un determinato Paese o gruppo di Paesi.

Capitolo 5: Controlli, procedure, emolumenti Art. 26 Controlli II Consiglio federale emana prescrizioni relative al controllo della fabbricazione, del commercio, delle attività di mediazione, dell'importazione, dell'esportazione e del transito di materiale bellico, come pure del trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o del conferimento di diritti sugli stessi beni, qualora concernano materiale bellico.

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Art. 27 Obbligo d'informazione I titolari di un'autorizzazione giusta la presente legge e i titolari e il personale delle aziende interessate, sono tenuti a fornire agli organi di controllo ogni informazione utile per un controllo appropriato e a presentare gli atti richiesti.

Art. 28 Attribuzioni degli organi di controllo 1 Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere, durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto dei documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di infrazioni.

2 Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi d'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane, come pure dalla polizia federale.

3 Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso.

4 Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.

Art. 29 Responsabilità e procedura 1 II Consiglio federale designa gli organi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera è di competenza degli organi doganali.

2 Decide in merito a domande che pongono una questione di principio o di portata politica. Per il resto valgono le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa ''.

3 La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria della Confederazione.

Art. 30 Ufficio centrale 1 II Consiglio federale designa un Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico.

2 L'Ufficio centrale collabora all'esecuzione e alla prevenzione dei reati ed esegue inchieste di polizia. Esso è autorizzato a trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, nella misura e per il periodo richiesti dal suo mandato.

» RS 172.021 857

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Art. 31

Emolumenti

Per le autorizzazioni previste dalla presente legge sono prelevati emolumenti.

Il Consiglio federale ne stabilisce gli importi.

Art. 32 Informazione del Parlamento II Consiglio federale informa le Commissioni parlamentari della gestione circa i dettagli delle esportazioni di materiale bellico.

Capitolo 6: Disposizioni penali Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione 1 Chiunque, intenzionalmente: a. senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell'autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni; b. in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; e. omette di notificare materiale bellico destinato all'importazione, all'esportazione o transito, oppure fornisce false dichiarazioni all'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito; d. fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; e. trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; f. partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico è punito con la detenzione o con la multa fino a un milione di franchi.

2

Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a dieci anni. In via accessoria può essere pronunciata la multa fino a cinque milioni di franchi.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi 0 della multa fino a 100000 franchi.

4 Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero.

Art. 34 Inosservanza del divieto di armi atomiche, biologiche e chimiche 1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 7 capoverso 2: 858

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a.

sviluppa, fabbrica, procura, acquista, affida a un terzo, importa, esporta, fa transitare, immagazzina armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o ne dispone in altro modo; b. induce un terzo a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, oppure e. favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a, è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione.

2

Con la pena privativa della libertà può essere pronunciata la multa fino a cinque milioni di franchi.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a dodici mesi o della multa fino a 500000 franchi.

4 L'infrazione commessa all'estero è punibile, indipendentemente dal diritto del luogo di commissione, se: a. viola convenzioni internazionali che vincolano la Svizzera, e b. l'autore è cittadino svizzero o è domiciliato in Svizzera.

Art. 35 Inosservanza del divieto di mine antiuomo 1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l'articolo 80 capoverso 2: a. sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad alcuno, importa, esporta, fa transitare, deposita mine antiuomo o ne dispone in altro modo; b. induce un terzo a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, o e. favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a, è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione.

2 Con la pena privativa della libertà può essere pronunciata la multa fino a cinque milioni di franchi.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a dodici mesi o della multa fino a 500000 franchi.

Art. 36 Contravvenzioni 1 Chiunque, intenzionalmente: a. rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 27 e 28 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito; b. contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale, è punito con l'arresto o la multa fino a 100 000 franchi.

2

II tentativo e la complicità sono punibili.

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Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

4 L'azione penale si prescrive in cinque anni. In caso di interruzione, il termine ordinario della prescrizione non può essere superato di più della metà.

Art. 37 Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile l'articolo 6 della legge sul diritto penale amministrativo Art. 38 Confisca di materiale bellico II giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca del materiale bellico in questione se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato come pure il prodotto eventuale della realizzazione sono devoluti alla Confederazione.

Art. 39 Confisca di valori patrimoniali I valori patrimoniali confiscati o i crediti di risarcimento sono devoluti alla Confederazione.

Art. 40 Giurisdizione, obbligo di denuncia 1 II perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale.

2 Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali, sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

Capitolo 7: Assistenza amministrativa Art. 41 Assistenza amministrativa in Svizzera Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all'applicazione della presente legge.

Art. 42 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere 1 Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le auto» RS 313.0 860

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rità estere competenti nonché con organizzazioni e consessi internazionali e coordinare le indagini qualora: a. sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere equivalenti; e b. le autorità estere o le organizzazioni e consessi internazionali siano tenuti al segreto d'ufficio o a un equivalente dovere di discrezione e, nel loro ambito, garantiscono una protezione dallo spionaggio economico.

2 Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono fornire loro dati concernenti: a. la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego previsto nonché il destinatario della mercé, delle componenti, dei beni immateriali, «know how» compreso, o dei diritti sugli stessi beni; b. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura diretta e mediata o al finanziamento di mercé o componenti, al trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o al conferimento di diritti sugli stessi beni; e. le modalità finanziarie dell'operazione.

3 Se lo Stato estero accorda la reciprocità, le autorità federali di cui al capoverso 1 possono, di propria iniziativa o su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso 2, a condizione che l'autorità estera assicuri che tali dati: a. saranno trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge e che b. saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti successivamente, secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

4 Esse possono comunicare i dati anche a organizzazioni o a consessi internazionali alle condizioni previste al capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità.

5 Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 43 Esecuzione 1 II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 L'esecuzione è affidata al Dipartimento militare federale.

Art. 44 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 30 giugno 19721' sul materiale bellico è abrogata.

»RU 1973 113 32 Foglio federale. 79° anno. Vol. V

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Art. 45

Modifica di altri atti legislativi

Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi

Art. 9 cpv. I 1 La fabbricazione, l'importazione, l'esportazione o il transito di esplosivi in Svizzera sono subordinati ad autorizzazione. È riservata la legislazione sul materiale bellico per gli esplosivi militari. Chi è autorizzato a fabbricare esplosivi per usi civili può anche venderli in Svizzera.

Art. 40 cpv. 2-3 Abrogati Art. 46 Disposizioni transitorie 1

Le attività che, secondo la previgente legislazione sul materiale bellico, non erano sottoposte a permesso e che non sono state stipulate contrattualmente prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere proseguite senza autorizzazione per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima. Sono salve le disposizioni della legge federale del 25 giugno 19822' sulle misure economiche esterne.

2 1 contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o al conferimento di diritti sugli stessi beni conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono sottoposti ad autorizzazione secondo la presente legge.

Art. 47 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; fino all'entrata in vigore di una legislazione federale sugli armamenti, esso può derogare all'entrata in vigore di singole disposizioni.

3 II Consiglio federale disciplina il commercio di polvere da sparo destinata ad usi civili, fintanto che saranno entrate in vigore norme legislative specifiche.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 1996 II presidente: Stamm Judith II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 1996 II presidente: Delalay II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 24 dicembre 19963) Termine di referendum: 24 marzo 1997 "RS 941.41; RU ... (FF 1996 V 847) > RS 946.201 «FF 1996 V 850 2

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Legge federale sul materiale bellico (LMB) del 13 dicembre 1996

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24.12.1996

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