# S T #

96.034

Messaggio concernente la soppressione della regalia delle polveri

del 1° maggio 1996

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il messaggio concernente la soppressione della regalia delle polveri.

Il messaggio comprende un disegno concernente l'abrogazione dell'articolo 41 capoverso 1 della Costituzione federale e un disegno di modificazione della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° maggio 1996

922

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Couchepin

19% - 244

Compendio La regalia delle polveri ha perso la sua importanza per la Confederazione e, in considerazione degli sforzi per abolire gli ostacoli al commercio, non è più attuale: va quindi stralciata dalla Costituzione federale. In linea con l'attuale tendenza politico-economica, la Confederazione può in tal modo ritirarsi da un settore d'attività imprenditoriale, benché, nella fattispecie, si tratti più che altro di un passo simbolico.

L'abolizione della disposizione concernente la regalia impone nel contempo la modificazione della legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi. Occorrerà mantenere anche in futuro l'obbligo d'autorizzazione per il commercio di articoli pirotecnici per garantire la pubblica sicurezza. Il Consiglio federale potrà tuttavia rinunciare all'obbligo d'autorizzazione per determinati prodotti o gruppi di prodotti, qualora la sicurezza sia garantita con altri provvedimenti. La legge sugli esplosivi dovrà esplicitare la nozione di polvere da fuoco così da porre una base legale intesa a disciplinare chiaramente il controllo del commercio di polvere da fuoco in armonia con la legislazione sul materiale bellico. Fino all'entrata in vigore di una nuova legge sulle armi, è necessario disciplinare transitoriamente il controllo del commercio di munizioni, in modo da colmare le lacune provocate dalla soppressione della regalia delle polveri.

923

Messaggio I II III

Parte generale Situazione iniziale Cenni storici

Prima dell'istituzione dello Stato federale svizzero nel 1848 numerosi Cantoni avevano emanato direttive concernenti la fabbricazione ed il commercio delle polveri da fuoco (per la storiografia della regalia delle polveri: Friedrich Ritter, «Das Pulverregal und seine rechtlichen Auswirkungen», tesi Basilea 1947, p. 5 segg.). La fabbricazione e il commercio delle polveri da fuoco divennero di esclusiva competenza della Confederazione soltanto con l'articolo 38 della Costituzione federale del 1848. Fu così fondata la regalia delle polveri della Confederazione, in vigore sino ai nostri giorni. Scopo di questo monopolio era innanzitutto di garantire all'esercito federale un quantitativo sufficiente di polvere da fuoco di qualità uniforme e nello stesso tempo di procurare alla Confederazione una fonte di reddito con il prelievo di una tassa sul monopolio. La regalia delle polveri istituita nel 1848 venne successivamente ripresa nella Costituzione del 1874. L'attuale versione dell'articolo costituzionale 41 capoverso 1 fu approvata nella votazione popolare del 20 febbraio 1938.

La nuova legge federale concernente il diritto regale della polvere da sparo è entrata in vigore il 30 aprile 1849, anno in cui sono entrate in vigore anche le relative ordinanze d'esecuzione. Dette prescrizioni vennero applicate sino all'entrata in vigore della nuova legislazione sugli esplosivi del 1° giugno 1980.

L'Intendenza federale delle polveri incaricata dell'esecuzione delle disposizioni concernenti la regalia delle polveri fu istituita il 1° luglio 1849. La sua subordinazione all'Intendenza del materiale da guerra risale tuttavia soltanto al 1914; fino a quella data era stata aggregata al Dipartimento federale delle finanze.

112

Importanza attuale della regalia delle polveri

La regalia delle polveri ha perso gran parte della sua importanza originaria per la Confederazione e non soddisfa neppure le esigenze attuali in materia di smantellamento delle barriere commerciali. La sua soppressione, quindi, è stata richiesta a più riprese (Karin Sutteromm, Das Monopol im schweizerischen Verwaltungs-und Verfassungsrecht, tesi Basilea 1989, p. 75; Hans-Peter Engeli, Die Einfuhrbewilligung im schweizerischen Recht, tesi San Gallo 1962, p.

137). Attualmente la Confederazione sottopone alla regalia solo la produzione di polvere nera. Per il resto accorda unicamente le autorizzazioni di importazione o di fabbricazione e riscuote gli emolumenti.

La regalia delle polveri ha praticamente perso la sua importanza anche dal profilo della politica di sicurezza. La SM Impresa svizzera di munizioni (un tempo Fabbrica federale di polveri di Wimmis), da cui dipende il Polverificio federale 924

di Aubonne, il quale è attualmente l'unico stabilimento per la fabbricazione della polvere nera in Svizzera, non ha nulla da temere da nuovi concorrenti, poiché la regalia non esclude l'importazione della polvere. La qualità dei prodotti li renderà concorrenziali anche in futuro.

L'importanza attuale della regalia delle polveri risiede nell'obbligo di ottenere un'autorizzazione per importare e per fabbricare prodotti semilavorati e prodotti finiti contenenti polvere da fuoco. Dopo la soppressione del monopolio commerciale per le munizioni destinate alla caccia, allo sport e all'industria (cfr. n. 321 appresso), il numero delle domande di importazione in questo settore è in costante aumento. I pezzi pirotecnici, quali i fuochi d'artificio, si vendono bene e, peraltro, sempre nuovi prodotti contenenti polvere da fuoco sono immessi sul mercato (ad es.: estintori per i reattori d'aeromobili, airbag per gli autoveicoli e diversi altri prodotti semilavorati per l'artigianato e l'industria).

Buona parte di questi prodotti sono importati. L'obbligo d'autorizzazione per importare e fabbricare simili oggetti è sancito dall'articolo 9 capoverso 2 della legge federale sugli esplosivi (RS 941.41). Il legislatore stesso ha così risposto all'interrogativo sull'opportunità di queste misure amministrative. La soluzione da lui adottata era dettata da ragioni di pubblica sicurezza, come pure di protezione dei consumatori e dei lavoratori. Permane l'interesse in materia di polizia di sicurezza di commercializzare solo prodotti di qualità irreprensibile che garantiscano agli utenti la massima sicurezza di manipolazione. Occorrerà tuttavia migliorare la procedura di concessione delle autorizzazioni. Di conseguenza l'Intendenza delle polveri, che prima di rilasciare un'autorizzazione in casi dubbi fa controllare un articolo e, in questo modo, svolge un compito estremamente importante a favore della pubblica sicurezza, deve continuare a svolgere il proprio lavoro rendendolo più efficiente e adeguato ai bisogni della clientela. L'imminente revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sugli esplosivi offre l'opportunità di strutturare e di definire, in funzione delle più recenti conoscenze, il settore della pirotecnica per quanto riguarda le categorie e la procedura di autorizzazione.

12

Elementi in favore della soppressione della regalia delle polveri

Come già evidenziato, mantenere la regalia delle polveri non solo non ha più senso ma non soddisfa neppure le attuali esigenze nell'ambito degli sforzi tesi a smantellare le barriere commerciali. Il controllo della qualità dei pezzi pirotecnici continua evidentemente ad essere necessario, ma vi si potrà ottemperare senza la regalia delle polveri. Gli utili lordi derivanti dai relativi tributi sono modesti (cfr. n. 311). Pur considerando la precaria situazione finanziaria della Confederazione, mantenere la regalia unicamente per interessi fiscali è del tutto ingiustificato. Anche dal profilo della politica militare la regalia non riveste grande interesse.

Per contro, in linea con l'attuale tendenza politico-economica, la Confederazione può ritirarsi da un settore d'attività imprenditoriale, benché, nella fattispecie, si tratti più che altro di un passo simbolico.

925

13 131

Obbligo d'autorizzazione per l'importazione, il transito e la vendita di polvere da fuoco, articoli pirotecnici e munizioni Principio

Come sottolineato in precedenza, l'obbligo d'autorizzazione per l'importazione, il transito e la vendita di polvere da fuoco, di pezzi pirotecnici e di munizioni rimane la norma per ragioni di sicurezza. Controlli supplementari possono essere tralasciati qualora la sicurezza sia garantita in altro modo: si pensi a ciò che avviene con l'importazione di prodotti industriali e artigianali comprendenti componenti pirotecniche già controllate (ad es. gli airbag delle autovetture). D'altro canto bisognerebbe rinunciare ad un accumulo dei diversi obblighi d'autorizzazione a livello federale e cantonale, come in parte succede attualmente.

132

Articoli pirotecnici

Anche senza le disposizioni sulla regalia delle polveri vi è una sufficiente base legale, offerta dalla legge federale sugli esplosivi, per il controllo della sicurezza degli articoli pirotecnici.

133

Polvere da fuoco

II commercio di polvere da fuoco è attualmente disciplinato dalla legge sul materiale bellico, in modo tale che, provvisoriamente, il controllo in questo ambito è garantito indipendentemente dalla regalia delle polveri. La prevista nuova legge sul materiale bellico per contro, disciplinerà soltanto il commercio di polvere da fuoco destinata a scopi militari. Con l'entrata in vigore della nuova legge sul materiale bellico, bisogna quindi prevedere un nuovo disciplinamento per il commercio della polvere destinata a scopi civili.

Dal messaggio del 20 agosto 1975 concernente un disegno di legge federale sugli esplosivi emerge che la definizione della nozione di materie esplodenti si riferisce unicamente alle proprietà esplosive e al potere distruttivo che ne risulta.

Senza dubbio la polvere da fuoco possiede queste caratteristiche, per cui essa può - dal profilo dell'interpretazione - rientrare nella categoria degli esplosivi così come definiti dalla legge sugli esplosivi.

Tuttavia, in base all'articolo 5 capoverso 2 lettera e della legge sugli esplosivi, i prodotti e i preparati esplodenti fabbricati e messi in commercio per finalità diverse da quelle derivanti dalle loro proprietà esplosive non sono considerati esplosivi. Con l'entrata in vigore della nuova legge sul materiale bellico si verrà a creare una lacuna relativa ai tipi di polveri utilizzabili per finalità diverse da quelle derivanti dalle loro proprietà esplosive. Per questa ragione la nozione '> Messaggio del 15 febbraio 1995 relativo all'iniziativa popolare «per un divieto di esportazione di materiale bellico» e alla revisione della legge federale sul materiale bellico (FF 1995 II 864).

2 >FF 1975 II 1261 segg.

926

di «polvere da fuoco» dovrà essere introdotta e definita nella nuova legge sugli esplosivi, così da porre, in vista della nuova legge sul materiale bellico, una base legale chiara per il controllo del commercio di polveri da fuoco.

134

Munizioni

L'obbligo d'autorizzazione per l'importazione e la vendita di munizioni, che non sono considerate materiale bellico, è attualmente disciplinata unicamente dalla regalia delle polveri. È vero che popolo e Cantoni hanno approvato l'articolo 40bis della Costituzione federale, in virtù del quale la Confederazione può emanare prescrizioni contro l'abuso di armi, di accessori d'arma e anche di munizioni, ma la relativa legge federale che disciplina anche il commercio di munizioni, si trova attualmente ancora allo stadio di disegno. La soppressione della regalia delle polveri prima dell'entrata in vigore di questa nuova legge produrrebbe una grave lacuna legislativa.

Per evitare questo problema, l'obbligo d'autorizzazione per l'importazione e la vendita di munizioni può essere transitoriamente disciplinato nella legge sugli esplosivi. Tale disposizione transitoria si fonderebbe sull'articolo 40bis della Costituzione federale e diverrebbe priva d'oggetto al momento dell'entrata in vigore della legge federale sulle armi, gli accessori d'arma e le munizioni (legge sulle armi).

14

Risultati della procedura di consultazione

La procedura di consultazione si è svolta da metà agosto a fine novembre 1994.

Complessivamente si osserva che la maggior parte delle persone e degli organismi consultati è favorevole all'abolizione della regalia delle polveri (32 a favore, uno contrario, tre raccomandano di aspettare). Molti difendono il mantenimento dei controlli della qualità e della sicurezza. Viene inoltre menzionata la necessità di coordinamento con la futura legge federale sulle armi e la nuova legge federale sull'esportazione di materiale bellico (LMB). Gli ambienti commerciali pretendono l'abolizione dell'obbligo d'autorizzazione per l'importazione di articoli pirotecnici, almeno quelli utilizzati per gli airbag degli autoveicoli. Un Cantone pretende l'emanazione di disposizioni concernenti l'immagazzinamento di munizioni. Tre partecipanti alla consultazione propongono di approfittare dell'abolizione della regalia delle polveri per trasferire la competenza di rilasciare le autorizzazioni dall'Intendenza delle polveri a un'altra autorità federale riducendo così il personale.

2 21

Parte speciale Abrogazione dell'articolo 41 capoverso 1 della Costituzione federale

L'articolo 41 capoverso 1 della Costituzione federale va senz'altro abrogato.

Un disciplinamento speciale è tuttavia necessario per l'entrata in vigore della 927

modificazione della Costituzione. Normalmente la revisione della Costituzione entra in vigore con l'approvazione di popolo e Cantoni. La revisione della legge sugli esplosivi potrebbe però essere sottoposta a referendum soltanto una volta modificata la Costituzione. Ne consegue che, per un certo periodo, determinate disposizioni dell'attuale legge dovrebbero essere applicate senza una base costituzionale. A causa della stretta interdipendenza fra la modifica costituzionale e l'adeguamento della legge sugli esplosivi, le due modificazioni devono tuttavia poter entrare in vigore contemporaneamente. Per ragioni di opportunità, dovremmo quindi essere incaricati di fissare anche la data dell'entrata in vigore della modificazione costituzionale. È vero che, come abbiamo già fatto notare, questo modo di procedere non corrisponde alla norma prevista dall'articolo 123 capoverso 1 Cost., ma il legislatore è libero, per il caso singolo, di adottare un disciplinamento speciale (cfr. Luzius Wildhaber, «Kommentar zur BV, Art.

123 Randziffer 17»).

22

Adeguamento della legge sugli esplosivi

Nell'ingresso deve essere stralciato l'articolo 41 capoverso 1 della Costituzione federale e sostituito con l'articolo 40bis. È su quest'ultimo articolo costituzionale che si fonda il nuovo articolo 43 capoverso 7 concernente l'obbligo d'autorizzazione per le munizioni. Una volta entrata in vigore la legge sulle armi, l'articolo 40bis Cost. potrà essere stralciato dall'ingresso.

L'articolo 1 capoverso 1 deve essere completato con la nozione di polvere da fuoco. Così facendo si garantisce che, anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul materiale bellico, il commercio di polvere da fuoco destinata a scopi civili continui ad essere sottoposta all'obbligo d'autorizzazione. Le disposizioni concernenti gli articoli pirotecnici devono pure essere applicate alla polvere da fuoco. Fanno eccezione le prescrizioni riguardanti l'acquisto (art. 12 cpv. 5), i permessi (art. 14), il trasporto delle merci (art. 24 cpv. 3) nonché prescrizioni speciali. Come previsto dalla legislazione vigente, anche l'esportazione e il transito di polvere da fuoco dovranno sottostare all'obbligo d'autorizzazione. Poiché quest'obbligo non è previsto per i pezzi pirotecnici, esso viene fissato specificatamente per la polvere da fuoco nell'articolo 9 capoverso 3.

Per definire la nozione di «polvere da fuoco» si deve introdurre un nuovo artìcolo 7a. La definizione può essere ampiamente ripresa dall'attuale articolo 8 capoverso 2.

Stralciando l'articolo 41 capoverso 1 Cost., gli articoli 8 e 41 capoverso 2 della legge sugli esplosivi (RS 941.41) diventano privi d'oggetto e vanno quindi stralciati.

Una disposizione di principio dovrebbe essere introdotta all'inizio della sezione 3 mediante la quale, da una parte, si fissa l'obiettivo di sicurezza delle prescrizioni di controllo e, dall'altra, veniamo incaricati di emanare le prescrizioni in materia di prodotti e di procedura (art. 8a). Con riferimento al diritto internazionale si tiene conto della nuova legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, secondo la quale le prescrizioni svizzere relative ai prodotti devono, nella misura del possibile, essere adeguate a quelle dei più importanti partner commerciali.

928

Completando gli articoli 9 capoverso 2, 10 capoverso 1 e 12 capoverso 5 in modo che l'obbligo di autorizzazione o le condizioni di acquisto possano essere resi meno rigidi sempreché la sicurezza dei prodotti sia garantita da altre misure, le procedure possono essere ottimizzate e le autorizzazioni multiple abolite qualora queste misure siano ritenute opportune. La limitazione delle autorizzazioni per la vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo al Cantone interessato (art. 10 cpv. 3) viene per contro mantenuta, tenendo così meglio in considerazione le differenti condizioni locali (ad es. i differenti periodi di vendita dei fuochi d'artificio per il 1° agosto).

L'articolo 34a assicura una base legale per la riscossione di tasse. Attualmente questo principio è fissato unicamente nell'ordinanza sugli esplosivi (RS 941.411; art. 35).

Di conseguenza anche le disposizioni penali devono essere adeguate: \'articolo 37 numero 2 prevede nel secondo capoverso che la multa è fissata in base al valore della mercé in caso di infrazione intenzionale. Si tratta di una forma tipica per i reati fiscali. Tuttavia la soppressione della regalia delle polveri annulla anche il carattere fiscale, in modo che detta norma deve essere abrogata.

Lo stesso vale per il terzo capoverso del numero 2, essendo la confisca già disciplinata dalla parte generale del codice penale (RS 311.0; art. 58).

Con il nuovo articolo 43 capoverso s'intende assicurare all'obbligo di autorizzazione per il commercio di munizioni una base legale sufficiente fino all'entrata in vigore della nuova legge sulle armi. Questa disposizione transitoria si fonda direttamente sull'articolo 40bis della Costituzione federale.

3 31 311

Ripercussioni Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale Per la Confederazione

Le ripercussioni finanziarie dovute alla soppressione della regalia delle polveri sono insignificanti per la Confederazione. La principale fonte di reddito di questo monopolio è da tempo vanificata dalla liberalizzazione del commercio delle munizioni per la caccia, lo sport e l'industria (cfr. n. 321). Una volta, in effetti, oltre ai diritti compresi nella regalia, questo settore procurava anche un utile economico. Nel 1994 gli introiti procurati alla Confederazione dalla regalia delle polveri hanno raggiunto i 900000 franchi circa (1993: circa 650000).

La soppressione della regalia delle polveri comporterebbe la perdita di questi introiti.

Un'eventuale riduzione dell'effettivo del personale comporterà peraltro solo lievi risparmi economici. Il Polverificio di Aubonne occupa sette persone che dopo la soppressione della regalia dipenderanno dalla SM Impresa svizzera di munizioni di Wimmis (cfr. n. 322).

L'Intendenza delle polveri occupava tre impiegati della Confederazione ed era annessa all'Intendenza del materiale da guerra. Nel quadro della riorganizzazione del DMF, dal 1° gennaio 1996 i compiti dell'Intendenza delle polveri 929

sono stati trasferiti al Ministero pubblico della Confederazione, provocando la soppressione di un posto di lavoro. Siccome l'obbligo d'autorizzazione concernente gli articoli sottoposti alla regalia delle polveri verrà in linea di massima mantenuto anche dopo la soppressione di quest'ultima, è praticamente impossibile limitare l'effettivo del personale a causa del crescente numero di domande da evadere. Il fabbisogno di personale potrà essere stabilito in modo definitivo soltanto quando la legge sulle armi sarà stata votata.

312

Per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni dovranno forse affrontare un maggior numero di azioni penali per violazioni della legge sugli esplosivi in quanto verrà loro deferita la competenza penale della Confederazione sancita dall'articolo 41 capoverso 2 della legge sugli esplosivi. La maggior parte delle infrazioni contro la regalia delle polveri è tuttavia già oggi trattata dalle autorità doganali in procedura semplificata conformemente all'articolo 65 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Il numero delle procedure penali avviate dall'Intendenza del materiale da guerra in virtù dell'articolo 41 capoverso 2 della legge sugli esplosivi varia annualmente da zero a due. Non è quindi il caso di temere una crescita rilevante di queste procedure e neppure un aumento dell'onere di lavoro per le competenti autorità cantonali. Il personale attuale è in grado di provvedervi.

Non vi saranno altre conseguenze per i Cantoni e i Comuni.

32 321

Altre conseguenze Conseguenze economiche

Con la modifica, il 1° luglio 1992, dell'articolo 67 capoverso 5 dell'ordinanza sulle attribuzioni (RS 510.21) l'Intendenza delle polveri ha abbandonato il commercio delle munizioni per la caccia, lo sport e l'industria, che fino a quel momento rappresentava il settore di monopolio più importante nel quale la Confederazione limitava la libertà di commercio e d'industria fondandosi sulla regalia delle polveri. L'Intendenza delle polveri ha adottato il sistema dell'autorizzazione d'importazione che comprende nel contempo la riscossione della tassa di regalia. In questo settore principale la liberalizzazione ha già avuto luogo. La soppressione della regalia delle polveri riguarderà in avvenire soltanto i relativi tributi e non il regime dell'autorizzazione.

Decaduto il monopolio di fabbricazione della polvere nera, dei semilavorati e dei prodotti finiti contenenti polvere, chiunque potrà fabbricare tali prodotti in Svizzera, ferme restando le pertinenti disposizioni legislative sugli esplosivi e sul materiale bellico. Il progetto comporta anche uno sgravio per l'economia.

Dato che la legislazione cantonale e federale impone alle imprese che fabbricano questi prodotti esigenze molto severe in materia di sicurezza e dato che il mercato è assai modesto, non ci si deve attendere una ripresa importante dell'economia in questo settore.

930

La fabbricazione, l'importazione e la vendita di articoli pirotecnici di qualsiasi genere sono tuttora in mano a privati. La Confederazione si è limitata a concedere le autorizzazioni di importazione e a prelevare una tassa di regalia, che dovrebbe ora sparire.

La regalia delle polveri e la relativa soppressione incidono complessivamente solo in minima parte sull'economia nazionale; pertanto l'accettazione della modifica costituzionale non avrà nemmeno effetti rilevanti di crescita o d'incentivazione del mercato. È probabile però che i prodotti sottoposti finora alla tassa di regalia risultino un po' più vantaggiosi per il consumatore. La decisione di sopprimere la regalia rientra in un contesto mirato di politica economica di valore soprattutto simbolico.

322

Conseguenze in materia di politica di sicurezza

La regalia delle polveri ha perso quasi tutta la sua importanza ai fini della difesa militare. È certo che le aziende d'armamento si procurano la polvere nera presso il Polverificio di Aubonne ma la loro attività non dipende dal mantenimento della regalia. Dal 1° di gennaio 1995 il Polverificio di Aubonne è integrato nella SM Impresa svizzera di munizioni di Wimmis e continua a produrre, in quanto unità di questa azienda d'armamento della Confederazione, polvere nera per le necessità dell'esercito e dei clienti privati. Di conseguenza, la Confederazione sarà in grado di tutelare i propri interessi in veste di proprietaria della SM Impresa svizzera di munizioni di Wimmis anche senza la regalia.

La soppressione della regalia non inciderà dunque sulla politica di sicurezza.

4

Programma di legislatura

II presente disegno non figura nel programma di legislatura 1995-1999. Esso è inserito nella strategia per il rafforzamento della competitivita della Svizzera, obiettivo importante, quest'ultimo, della legislatura (cfr. rapporto del 18 marzo 1996 sul programma di legislatura 1995-1999, Obiettivo 6: Soppressione degli ostacoli statali alla concorrenza).

5

Rapporto con il diritto europeo

L'articolo 223 capoverso 1 lettera b del Trattato CE affida ad ogni Stato membro la competenza di adottare le misure necessarie alfine di promuovere gli interessi fondamentali per la propria sicurezza, nella misura in cui essi riguardino unicamente la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico. In questo caso siamo di fronte a un settore non integrato, nel quale ogni Stato membro mantiene unilateralmente la propria responsabilità. Gli Stati membri, tuttavia, non possono abusare della competenza di procedere unilateralmente e devono garantire che le misure adottate in questo settore non pregiudichino le condizioni di concorrenza del mercato comune per i prodotti non militari.

931

Da questo punto di vista la regalia delle polveri non è illecita. Il monopolio statale ad essa collegato concernente l'importazione e la vendita di polveri e munizioni è già stato adattato al diritto europeo mediante la modificazione del 9 giugno 1992 dell'articolo 67 capoverso 5 dell'ordinanza sulle attribuzioni (RS 510.21). Con questa revisione si permette anche ai privati di importare e di vendere munizioni per la caccia e lo sport dietro pagamento della tassa di regalia.

Questa modificazione era stata effettuata in vista dell'Accordo SEE, in base al quale i monopoli nazionali a carattere commerciale dovevano essere trasformati e le restrizioni commerciali abolite. La soppressione della regalia delle polveri non riguarda nessuna restrizione di questo genere, ma segna un ulteriore passo verso la liberalizzazione del commercio in Svizzera.

Anche il disciplinamento più flessibile delle prescrizioni sui prodotti e delle procedure in materia d'autorizzazione tiene espressamente conto del diritto internazionale (art. 8a).

6

Basi legali

L'articolo 41 capoverso 1 Cosi, deve essere semplicemente abrogato: questo è possibile grazie all'allegato decreto federale, il quale sottosta all'approvazione di popolo e Cantoni poiché introduce una modificazione costituzionale.

La legge sugli esplosivi si basa sulle disposizioni costituzionali relative all'organizzazione militare (art. 20 cpv. 1), all'economia (art. 31bis cpv. 2, 32 cpv. 3, 34ter), al diritto penale (art. 64bis), nonché alla salvaguardia della salute e della pubblica sicurezza (art. 69bis, 85 n. 7). Nell'ingresso l'articolo 40bis, approvato a grande maggioranza da popolo e Cantoni in occasione della votazione del 26 settembre 1993, sostituisce l'articolo 41 capoverso 1, destinato ad essere abrogato; il nuovo articolo obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni contro l'abuso di armi, di accessori d'arma e di munizioni.

Siccome la modificazione della legge sugli esplosivi è vincolata, in quanto al contenuto, all'abrogazione dell'articolo 41 capoverso 1 Cost., dovremmo essere autorizzati a coordinare l'entrata in vigore delle due modificazioni (n. II cpv. 2 del decreto federale e n. II cpv. 2 del disegno di modificazione della legge sugli esplosivi).

932

Decreto federale concernente la soppressione della regalia delle polveri

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1996]), decreta:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 41 cpv. 1 Abrogato

II 1 2

II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

D FF 1996 II 922 933

Legge federale sugli esplosivi

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 19961', decreta: I

La legge federale del 25 marzo 1977 2> sugli esplosivi è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 20 capoverso 1, 31bis capoverso 2, 32 capoverso 3, 34ter, 40bis, 64bis, 69bis e 85 numero 7 della Costituzione federale,

Art. l cpv. l La presente legge disciplina al commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco. Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.

Art. 7a Polvere da fuoco (nuovo) 1 Per polvere da fuoco s'intende: a. qualsiasi propellente di proiettili, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti; b. qualsiasi propellente di pezzi pirotecnici, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti.

2 II Consiglio federale può escludere i propellenti che servono anche ad altri scopi.

Sezione 2 (Art. 8) Abrogata "FF 1996 II 922 >RS 941.41

2

934

Legge sugli esplosivi

Art. 8a Principio (nuovo) Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi qualora siano utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

Art. 9 cpv. 2 e 3 (nuovo) 2 1 pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati in Svizzera soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.

3 La polvere da fuoco può essere fabbricata in Svizzera, importata, esportata o fatta transitare attraverso la Svizzera soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni.

Art. 10 cpv. I 1 Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare di un'autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.

Art. 12 cpv. 5 II Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli: può agevolarne le modalità oppure liberalizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.

Titolo che precede l'art. 34a Sezione 6a: Tasse (nuovo)

Art. 34a Per le autorizzazioni previste nella presente legge sono riscosse tasse. Il Consiglio federale ne stabilisce gli importi.

935

Legge sugli esplosivi

Art. 37 n. 2 2. Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa, esporta, fa transitare o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti che la contengono è punito con la multa.

Art. 41 cpv. 2 Abrogato Art. 43 cpv. 7 (nuovo) Fino all'entrata in vigore della legislazione della Confederazione sulle armi, gli articoli 9, 10, 15, 17, 27-32 e 34-41 sono applicabili anche per munizioni che non sottostanno alla legge sul materiale bellico; il Consiglio federale disciplina i particolari.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

936

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la soppressione della regalia delle polveri del 1° maggio 1996

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1996

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

22

Cahier Numero Geschäftsnummer

96.034

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.06.1996

Date Data Seite

922-936

Page Pagina Ref. No

10 118 576

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.