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96.024

Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli art. 6 cpv. 1 e 8 cpv. 1, per quanto riguarda l'applicazione della scala decrescente) del 18 marzo 1996

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il messaggio concernente l'abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, proponendovi di approvare l'allegato disegno di legge.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 marzo 1996

1996-174

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Couchepin

12 Foglio federale. 79° anno. Voi. II

273

Compendio / contributi a carico degli indipendenti e dei salariati di un datore di lavoro non soggetto a contribuzione, che hanno un reddito inferiore a un determinato limite, sono fissati secondo una scala decrescente.

Gli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso I della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, modificati il 7 ottobre 1994 (LA VS; RS 831.10; RU 1996 ...; FF 1994 /// 1604), prevedono l'applicazione della scala quando il reddito è inferiore a 43 200 franchi.

Questo importo è stato proposto dal Consiglio federale nel messaggio sulla decima revisione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (FF 1990 II p. 99 seg.). L'aumento del limite superiore della scala è legato all'aumento del tasso del contributo che il Consiglio federale ha chiesto di portare dal 7,8 ali'8,4 per cento. L'Assemblea federale ha respinto tale richiesta, ma il limite superiore della scala è stato modificato ugualmente provocando un'involontaria estensione della scala. Una volta in vigore, le disposizioni comporterebbero quindi un imprevisto sgravio delle menzionate categorie di persone, corrispondente a un calo delle entrate di 25 milioni di franchi all'anno per l'A VS/AI/ IPG.

Il Consiglio federale propone di abrogare le modificazioni menzionate degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1.

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Messaggio I II

Parte generale Situazione iniziale

Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo all'AVS del 7,8 per cento. Considerato che gli indipendenti devono pagare da soli i loro contributi, ossia anche la parte del datore di lavoro, l'intero tasso del contributo può rappresentare un onere relativamente pesante quando il reddito è modesto. Per questa ragione l'AVS prevede, sin da quando è stata introdotta, un tasso del contributo decrescente per redditi inferiori a un determinato limite. Questa scala si applica anche ai salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi e non li prelevano alla fonte (ad es. salariati soggetti a contribuzione che lavorano presso ambasciate estere in Svizzera o per un datore di lavoro all'estero).

Nel 1979, quando è entrata in vigore la 9 a revisione dell'AVS, il reddito determinante per l'applicazione della scala era inferiore a 25 200 franchi annui; il tasso del contributo scendeva fino al 4,2 per cento per un reddito annuo di 4200 franchi. Ai redditi ancora più bassi si applicava il contributo minimo.

Questi valori figurano tuttora nell'articolo 8 LAVS.

Con la 9 a revisione dell'AVS, il legislatore ci ha tuttavia attribuito la competenza, nell'articolo 9bis LAVS, di adeguare i limiti della scala all'indice delle rendite di cui all'articolo 33ter LAVS. Da allora, vigiliamo affinchè il limite superiore corrisponda al quadruplo arrotondato dell'importo annuo dell'intera rendita minima semplice. Per principio, gli adeguamenti devono aver luogo simultaneamente a quelli delle rendite ordinarie, ma per ragioni pratiche possono essere effettuati per l'inizio di un anno civile pari, in conformità alla decorrenza del periodo di contribuzione biennale prevista per gli indipendenti. Tale questione è già stata evidenziata nel messaggio sulla 9" revisione dell'AVS (FF 1976 III 62 seg.) e in quello riguardante la modificazione dell'articolo 33ter LAVS (FF 1991 I 185 seg.). Dal 1980, in base a questi meccanismi, abbiamo aumentato regolarmente ogni due anni i limiti della scala decrescente.

Nel 1990, anno in cui abbiamo presentato il messaggio sulla 10a revisione dell'AVS, il limite superiore della scala ammontava a 38 400 franchi, quello inferiore a 6500 franchi. Per i redditi pari e inferiori a quest'ultimo limite, è dovuto il contributo minimo.

Nel menzionato messaggio
del 5 marzo 1990 abbiamo proposto alle vostre Camere di parificare il tasso del contributo degli indipendenti e dei salariati di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi a quello degli altri salariati, ossia di aumentare il tasso del contributo dal 7,8 all'8,4 per cento (FF 1990 II 99 seg.). Ciò richiedeva una congrua estensione della, scala, consistente in un aumento del limite superiore da 38 400 franchi (valore raggiunto allora con un tasso contributivo del 7,8%) a 43 200 franchi (ammontare raggiunto con una corrispondente applicazione della scala fino a un tasso contributivo dell'8,4%).

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A tal fine il nostro Collegio aveva chiesto la seguente modificazione degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LAVS: Art. 6

Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi 1 1 contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi sono fissati all'8,4 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 43 200 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

Art. 8

Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola 1 Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,4 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 43 200 franchi, ma di almeno 6500 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

I contributi per l'Ai e l'IPG sono graduati secondo gli stessi criteri.

12

Deliberazioni parlamentari

Sia il Consiglio degli Stati (Boll. Uff. S 1991 257), in qualità di primo Consiglio, sia il Consiglio nazionale (Boll. Uff. N. 1993 I 251) hanno approvato le nostre proposte di modificazione, limitandosi però a sostituire il tasso contributivo con quello più basso (in vigore fino a quel momento) senza ridurre contemporaneamente il limite superiore della scala e provocando in tal modo un'estensione ingiustificata della stessa. Nessun elemento permette di concludere che questo risultato fosse voluto.

Nella seduta del 29 novembre 1995, il nostro Collegio ha fissato per il 1° gennaio 1997 l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, fatte salve le due disposizioni menzionate. Esse entreranno comunque in vigore il 1° gennaio 1998 per tener conto dei periodi biennali di contribuzione degli indipendenti, prescindendo dalla realizzazione delle modifiche previste nel presente messaggio.

13

Conseguenze dell'estensione della scala

Nell'ordinanza 96 del 13 settembre 1995 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS (RS 831.106; RU 1995 4380) il nostro Collegio ha stabilito un limite superiore di 46 600 franchi e uno inferiore di 7800 franchi, validi per gli anni 1996 e 1997. Un ulteriore adeguamento è previsto per il 1° gennaio 1998. In base ai valori attuali e secondo la 10a revisione dell'AVS, la scala si presenta come segue:

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Reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa in franchi

Tasso del contributo in per cento del reddito

di almeno

ma inferiore

attualmente

IO" revisione dell'AVS

7 800 14200 18 100 20000 21 900 23 800 25 700 27600 29500 31 400 33 300 35200 37 100 39000 40900 42800 44700 46600 48 500 50400 52400

14200 18 100 20000 21 900 23 800 25 700 27600 29500 31 400 33 300 35 200 37 100 39000 40900 42800 44700 46600 48 500 50400 52400 e oltre

4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,8 7,8 7,8 7,8

4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8

277

Con questa estensione, il limite superiore della scala sarà raggiunto soltanto con un reddito di 52 400 franchi (invece di soli 46 600 franchi).

Ciò comporterebbe una perdita di contributi di 20 milioni di franchi all'anno (vedi superfici ombreggiate del grafico) per l'AVS e di 25 milioni di franchi per l'AVS/AI/IPG complessivamente. Tale perdita non è stata prevista nella 10a revisione dell'AVS.

14

Abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LAVS

Occorre riportare il limite superiore della scala al valore corrispondente al tasso di contributo del 7,8 per cento, per rimediare all'involontario sgravio degli indipendenti e dei salariati di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi e alla conseguente perdita di entrate per l'AVS/AI/IPG. Noi riteniamo di non avere la 'competenza, in virtù dell'articolo 9bis LAVS, per tale rettifica, poiché non riguarda un adeguamento dell'indice delle rendite. Chiediamo pertanto alle vostre Camere di procedere alle debite modificazioni sul piano legislativo. La soluzione più adatta consiste nell'abrogare le modifiche decise in quest'ambito dalla 10a revisione dell'AVS.

In tal modo, la legge indicherebbe i precedenti limiti di 25 200 (superiore) e 4200 franchi (inferiore), sebbene, di fatto, siano presi in considerazione importi superiori. In base all'articolo 9bis, il nostro Collegio ha fissato gli importi limite a 46600 e 7800 franchi per il 1996 e il 1997. Per il 1° gennaio 1998, gli importi devono essere adeguati, secondo l'articolo 33ter LAVS, all'indice delle rendite in vigore.

2

Parte speciale: Commento relativo all'abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LAVS

Con l'abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LAVS, riprendono validità le disposizioni del precedente tenore. La scala sarà nuovamente fissata in funzione del tasso di contributo del 7,8 per cento, evitando cosi un'involontaria perdita di entrate per l'AVS/AI/IPG.

3 31

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale Ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni

La modificazione della legge non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

278

32

Ripercussioni finanziarie per l'assicurazione

La modificazione evita all'AVS/AI/IPG una perdita di contributi di 25 milioni di franchi (cfr. n. 13).

33

Ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni

La modificazione della legge non ha ripercussioni né sull'effettivo del personale della Confederazione né su quello dei Cantoni.

4

Programma di legislatura

II disegno della 10a revisione dell'AVS figurava nel programma di legislatura 1987-1991. Il presente messaggio propone una rettifica parziale della 10a revisione dell'AVS adottata il 7 ottobre 1994.

5

Rapporto con il diritto europeo

La modificazione proposta è irrilevante nelle relazioni con il diritto europeo.

6

Costituzionalità

II disegno si basa sull'articolo 34quater capoverso 2 della Costituzione federale.

8508

279

Legge federale Disegno sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 1996'', decreta: I

La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)2) è modificata come segue: La modificazione del 7 ottobre 1994^ degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso I è abrogata.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° gennaio 1998.

»FF 1996 II 273

2

>RS 831.10 «RU 1996 ...; FF 1994 III 1604

280

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli art. 6 cpv. 1 e 8 cpv. 1, per quanto riguarda l'applicazione della scala decr...

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1996

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96.024

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

23.04.1996

Date Data Seite

273-280

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