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Messaggio a sostegno di una modifica della legge federale sulle monete

del 23 settembre 1996

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di modifica della legge federale del 18 dicembre 1970 sulle monete.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 settembre 1996

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1996 - 560

Compendio Dal 1974 la Confederazione conia ogni anno una moneta commemorativa; fino al 1991 in una lega di cupro-nickel e con un valore nominale di 5 franchi, a partire da quell'anno in argento e con un valore nominale di 20 franchi. Gli utili di coniazione così realizzati, attualmente pari a circa 3,5 milioni di franchi per moneta, vengono impiegati per il finanziamento di progetti culturali di interesse nazionale. La legge attualmente in vigore limita sensibilmente le possibilità della Confederazione di realizzare utili emettendo monete commemorative.

In linea di massima, le monete possono venire emesse solo al loro valore nominale, con obbligo da parte della Confederazione di riprenderle in qualunque momento, sempre a quel valore. L'unica possibilità di guadagno è quindi rappresentata dalla realizzazione di un «utile di coniazione». Inoltre la vigente regolamentazione delle competenze non consente un adeguamento rapido e flessibile alle mutate condizioni di mercato.

Per sfruttare meglio il potenziale di guadagno esistente, le monete commemorative e le monete d'investimento dovrebbero potere essere vendute a un prezzo superiore al valore nominale. Nel contempo si richiede di delegare al Dipartimento federale delle finanze le competenze per realizzare ed emettere monete commemorative. D'altronde, il Consiglio federale intende ampliare in modo mirato l'obbligo di permesso per fabbricare e importare oggetti simili a monete, così da lottare più efficacemente contro un rischio di confusione.

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Messaggio I

Parte generale

II

Situazione attuale

Dal 1974 la Confederazione conia ogni anno una moneta commemorativa; fino al 1991 in una lega di cupro-nickel e con un valore nominale di 5 franchi, a partire da quell'anno in argento e con un valore nominale di 20 franchi (cfr.

ordinanza del 26 giugno 1991 sull'emissione di monete commemorative; RS 941.107). Le monete commemorative sono coniazioni speciali emesse al di fuori della serie di monete ordinarie - di solito per ricordare un avvenimento significativo o una personalità importante - in una tiratura precedentemente stabilita e rappresentano un mezzo di pagamento legale. Gli utili di coniazione così realizzati, attualmente pari a circa 3,5 milioni di franchi per moneta, vengono impiegati per il finanziamento di progetti culturali di interesse nazionale. Nel 1996, emettendo per la prima volta due monete commemorative, la Confederazione sarà in grado di andare incontro agli interessi di molti collezionisti di monete che la invitano a svolgere un ruolo più attivo nell'emissione di monete da collezione e di realizzare nel contempo un maggiore utile di coniazione.

La legge sulle monete attualmente in vigore limita sensibilmente le possibilità della Confederazione di realizzare utili emettendo monete commemorative. In linea di massima possono venire emesse solo al loro valore nominale, con obbligo da parte della Confederazione di riprenderle in qualunque momento, sempre a quel valore. L'unica possibilità di guadagno è quindi rappresentata dalla realizzazione di un cosiddetto utile di coniazione, che risulta dal valore nominale delle monete dedotti i costi di produzione e quelli di vendita e le monete che vengono rese alla Confederazione.

L'obbligo di ripresa che attualmente sussiste per la moneta commemorativa rappresenta una differenza fondamentale fra quest'ultima e la medaglia. È stato perciò deciso di mantenere l'obbligo della Confederazione di riprendere le monete commemorative al loro valore nominale fino alla messa fuori corso.

Per poter sfruttare meglio il potenziale di guadagno esistente, occorre tuttavia creare la possibilità di vendere monete commemorative e monete d'investimento a un prezzo superiore al valore nominale.

Oggi, nello stabilire la tiratura delle monete commemorative, ci si basa in primo luogo sui quantitativi ordinati dalle banche. A lungo termine gli sforzi pubblicitari
si concentreranno sui nuovi, potenziali collezionisti di monete, rinunciando dunque a costose campagne pubblicitarie, poiché esse non permettono di aumentare considerevolmente il volume di vendite netto ( = tiratura meno restituzioni). Se vende le monete commemorative a un prezzo superiore al loro valore nominale, anche dopo la restituzione di una moneta a detto valore nominale la Confederazione realizza ancora un esiguo guadagno, che le consente di riconoscere una provvigione per la vendita di tali monete ai punti di vendita.

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Al fine di poter agire in maniera più flessibile, occorre migliorare le attuali strutture organizzative e delegare al Dipartimento federale delle finanze le competenze per la realizzazione e l'emissione delle monete commemorative. È altresì necessario snellire la gestione dei progetti e concedere una certa autonomia finanziaria e di personale per quanto riguarda la produzione e la vendita delle monete commemorative e di quelle d'investimento.

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Istituzione di una base giuridica per l'emissione di monete commemorative a un prezzo superiore al loro valore nominale

Emettendo monete a un valore superiore a quello nominale ne deriva, oltre all'utile di coniazione, anche un utile «numismatico», che risulta dalla differenza fra il prezzo di vendita e il valore nominale delle monete, dedotti ulteriori costi di produzione e di vendita, e che non diminuisce in caso di restituzione delle monete vendute. Di regola il valore commerciale delle monete intatte oscillerà sopra il loro valore nominale. Le monete non più gradite non verranno quindi rese alla Confederazione, ma saranno per la maggior parte commercializzate, così che anche l'utile di coniazione si assottiglierà in misura meno sensibile in seguito a restituzioni.

Attualmente in Svizzera solo le monete nella qualità «fondo specchio» '' sono emesse a un valore superiore a quello nominale. Nell'istituire la relativa base giuridica, sarà opportuno procedere, in Svizzera e all'estero, a una pubblicizzazione su larga scala, così da avere accesso a un potenziale di reddito finora inutilizzato.

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Istituzione di una base giuridica per l'emissione di monete d'investimento

Le monete d'investimento sono coniazioni speciali in metallo prezioso (soprattutto in oro), la cui tiratura non viene fissata prima. Di solito sono emesse a un valore fra il 3 e il 5 per cento superiore a quello del metallo e presentano un valore nominale nettamente inferiore all'effettivo valore di vendita. Esse servono principalmente all'investimento di capitale e non sono utilizzate quale mezzo di pagamento. Secondo le necessità vengono continuamente coniate nuove monete d'investimento recanti lo stesso soggetto. Il corso delle monete d'investimento si compone dell'attuale prezzo del metallo e di un piccolo supplemento. Una restituzione agli emittenti della moneta ha quindi luogo solamente qualora il valore del metallo scenda a livello del valore nominale.

Finora in Svizzera il ruolo di moneta d'investimento è stato per lo più assicurato dal «Vreneli». Negli ultimi anni si è tuttavia assistito a una forte avanzata '' Le monete commemorative vengono emesse in due qualità di coniazione: «non messe in circolazione» = monete coniate a ciclo continuo e impacchettate da una macchina; vengono vendute al loro valore nominale e senza astuccio «fondo specchio» = monete da collezione; gli strumenti per la coniazione e le rondelle vengono appositamente modificati, le monete coniate una a una e vendute in astucci.

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di quelle estere. L'emissione di una nuova moneta d'investimento svizzera sembra quindi rispondere a un'esigenza molto diffusa. Ancora oggi, per motivi di sicurezza, numerosi consulenti finanziari suggeriscono di investire una parte del patrimonio in oro. E spesso le monete d'investimento vengono preferite ai lingotti, poiché in caso di crisi possono essere utilizzate in maniera più mirata.

L'istituzione di una base giuridica per l'emissione di monete d'investimento permetterebbe alla Confederazione di conquistare una fetta del mercato attualmente occupata dalle zecche estere con le loro monete d'investimento. La Banca nazionale svizzera possiede un gran numero di monete d'oro 1', che sono state coniate fra il 1955 e il 1959 e non sono mai state emesse, e che sarebbero particolarmente idonee quali monete d'investimento. I motivi, pubblicati finora solo su foto, sono particolarmente apprezzati dalla popolazione.

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Riorganizzazione delle strutture di produzione e di commercializzazione delle monete

Dato l'intensificarsi delle attività connesse alla produzione e alla commercializzazione di monete commemorative e di monete d'investimento, occorre snellire la gestione dei progetti e concedere una maggiore autonomia a livello finanziario e di personale. La corrispettiva riorganizzazione delle strutture dovrà quindi portare anche un certo margine di manovra imprenditoriale, che permetterà di reagire in modo rapido e flessibile all'evoluzione del mercato. Allo scopo è pure necessario delegare al Dipartimento federale delle finanze le competenze per realizzare ed emettere monete commemorative e monete d'investimento.

Naturalmente l'emissione di una nuova moneta viene precedentemente concordata con la Banca nazionale svizzera. Le modalità di emissione delle monete circolanti rimangono di nostra competenza.

Per semplificare la gestione dei progetti è prevista la riunificazione dei vari uffici interessati in un unico «profit center». Secondo i principi del «New Public Management», il «profit center» sarà gestito sulla base di un mandato di prestazioni e di un budget globale e usufruirà di una maggiore autonomia aziendale. Esso tuttavia rimarrà, fino alla creazione di basi adeguate nell'ambito della riforma del Governo e dell'amministrazione, completamente integrato nelle strutture del Dipartimento nonché nel conto amministrativo e non avrà neppure una personalità giuridica propria.

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Parte speciale: Commento ai singoli articoli

Articolo 4 II nuovo capoverso 4 autorizza la Confederazione a coniare monete per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento e a emetterle a un valore superiore "Negli anni 1955, 1958 e 1959, su incarico della Banca nazionale svizzera sono stati coniati 5 milioni di pezzi da 25 franchi e 2 milioni di pezzi da 50 franchi di monete correnti in oro che però, a causa dell'aumento del prezzo dell'oro, non sono mai state emesse. Le monete, progettate da Remo Rossi, mostrano il Guglielmo Teli (25 fr.) in base a uno schizzo di F. Hodler e i tre confederati secondo J. Vibert (50 fr.).

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a quello nominale. Su questa disposizione poggia l'emissione di monete commemorative e di monete d'investimento, nonché di monete circolanti di particolare pregio, quali le «fior di conio» 1' o le «fondo specchio».

Articolo 5 II capoverso 1 prevede di delegare al Dipartimento federale delle finanze il compito di stabilire il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e di quelle d'investimento. Il nostro Collegio rimane così competente solo per le monete circolanti.

Come il capoverso 1, il capoverso 2 regola la responsabilità della decisione su quali monete siano da coniare, mettere in circolazione e togliere di corso.

Articolo 7 II capoverso 1 lettera d viene completato così che possiamo ordinare anche il ritiro dalla circolazione di monete logore, vale a dire consumate.

Articolo 8 In base alla vigente versione dell'articolo 8, è possibile prendere provvedimenti qualora un oggetto simile a una moneta possa portare a un abuso a causa della sua somiglianzà con una moneta in corso. Danno però adito a dubbi anche oggetti che, pur non presentando un'immediata somiglianzà per dimensioni, peso o conio, suggeriscono tuttavia un legame con la Svizzera ufficiale attraverso altre particolarità. Anche definizioni quali «Schweiz, Suisse, Svizzera» oppure «Confoederatio Helvetica» in relazione a elementi dello stemma e valori nominali (come franco svizzero o ECU) possono dare l'impressione che si tratti di monete coniate dalla Confederazione o messe in circolazione da terzi con la sua approvazione e che quindi rappresentino un mezzo di pagamento legale. Poiché anche questa situazione mette in pericolo la sicurezza della circolazione monetaria, in casi simili dovrebbe essere possibile intervenire più efficacemente secondo una base giuridica chiara. In seguito alla considerazione appena espressa, in futuro dovrebbero essere sottoposti all'obbligo di permesso anche quegli oggetti simili a monete che presentano singole caratteristiche di una coniazione ufficiale; il permesso andrebbe poi negato se tali caratteristiche, rapportate all'aspetto generale, dovessero recare in sé un rischio di confusione.

Nonostante questa base giuridica, resa più precisa nell'interesse della sicurezza della circolazione monetaria, il Dipartimento delle finanze si adopererà nel continuare ad applicare nel principio l'attuale procedura di permesso, piuttosto liberale.

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Ripercussioni sulle finanze e sull'effettivo del personale

Le modifiche proposte consentono un aumento dell'utile di coniazione sulle monete commemorative e la realizzazione di un utile numismatico sulle monete ''Monete circolanti vengono emesse anche nella qualità di collezione «fior di conio». Si tratta delle prime monete che vengono coniate a ciclo continuo in un nuovo stampo.

Per evitare ogni deterioramento, dopo il procedimento di coniazione sono raccolte in panni e quindi riposte a mano negli appositi astucci.

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circolanti, su quelle commemorative e su quelle d'investimento (esempio di calcolo, v. allegato). Non è possibile quantificare in anticipo il guadagno addizionale annuo, poiché la ricettività del mercato varia da moneta a moneta. Essa viene infatti influenzata sia dal valore nominale, dall'effigie e dalle proprietà (lega, diametro e peso) della moneta nonché dalle modalità d'emissione, sia da fattori esterni quali la congiuntura economica generale e la situazione di concorrenza.

È probabile che saranno necessari ulteriori oneri a livello finanziario e di personale per poter sfruttare interamente il potenziale di guadagno finora inutilizzato. Si può tuttavia supporre che tali oneri rappresenteranno solo una minima parte del guadagno addizionale realizzabile.

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Programma di legislatura

Questo progetto si trova nel rapporto sul programma di legislatura 1996-1999 (FF 1996 II 281 segg.).

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Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche di legge proposte non richiedono un'armonizzazione specifica con il diritto europeo.

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Costituzionalità

La base costituzionale è formata da un lato dall'articolo 38 della Costituzione federale, che attribuisce alla Confederazione l'esercizio di tutti i diritti che rientrano nella regalia delle monete, dall'altro dall'articolo 64 bis della Costituzione federale, che autorizza la Confederazione a legiferare nell'ambito del diritto penale. Il migliore sfruttamento, da noi auspicato, del potenziale di guadagno nel segmento delle monete commemorative e di quelle d'investimento, persegue chiaramente un obiettivo commerciale e fiscale. Tuttavia, proprio tale obiettivo appartiene al fulcro della regalia delle monete ed è quindi coperto anche dall'articolo 38 della Costituzione federale (cfr. Ch.-A. Junod nel «Commentario Cost.», art. 38, n. 19).

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Allegato Calcolo dell'utile di coniazione e dell'utile numismatico Esempio sulla base della moneta commemorativa 1995 Calcolo dell'utile di coniazione:

Fr.

Valore nominale della moneta ./. Costi di produzione della moneta ./. Spese di distribuzione (pubblicità e commissioni)

20.-- 5.21 0.85

= Utile di coniazione provvisorio all'emissione ./. Restituzioni alla Confederazione fino alla data della messa fuori corso delle monete (ca. il 10%)

13.94

= Utile di coniazione definitivo per moneta

11.94

Calcolo dell'utile numismatico di una moneta commemorativa della qualità «fondo specchio»:

2.--

Fr.

Prezzo di vendita della moneta ./. Valore nominale della moneta

50.-- 20.--

Differenza per moneta ./. Ulteriori costi di produzione e di distribuzione per moneta

30.-- 13.15

= Utile «numismatico» per moneta

16.85

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Legge federale sulle monete

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 1996'', decreta: I

La legge federale del 18 dicembre 19702) sulle monete viene modificata come segue: Art. 4 cpv. 4 (nuovo) 4 La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

Art. 5 1 II Consiglio federale stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete circolanti, mentre il Dipartimento federale delle finanze fissa il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e di quelle d'investimento.

2 II Consiglio federale decide quali monete circolanti siano da coniare, mettere in circolazione e togliere di corso. Il Dipartimento federale delle finanze decide quali monete commemorative e quali monete d'investimento siano da coniare, mettere in circolazione e togliere di corso.

Art. 7 cpv. 1 let, d 1 II Consiglio federale ordina: d. il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.

Art. 8 1 Chiunque intende fabbricare o importare oggetti simili, per conio, peso e dimensioni, alle monete in corso, oppure che presentano le singole particolarità »FF 1996 V 56 2) RS 941.10 64

Legge federale sulle monete

di una coniazione ufficiale, deve procurarsi il permesso del Dipartimento federale delle finanze.

2 II permesso è negato quando vi sia rischio di confusione o sia da temere un abuso; esso è revocato se si accertano confusioni o abusi.

II

' La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

2

8901

3 Foglio federale. 79° anno. Vol. V

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Messaggio a sostegno di una modifica della legge federale sulle monete del 23 settembre 1996

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Jahr

1996

Année Anno Band

5

Volume Volume Heft

46

Cahier Numero Geschäftsnummer

96.082

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.11.1996

Date Data Seite

56-65

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