Termine di referendum: I ° ottobre 1996

Decreto federale sulla viticoltura

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Modifica del 21 giugno 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1995 '', decreta: I

II decreto federale del 19 giugno 19922) sulla viticoltura è modificato come segue: Sezione 6a: Controllo del commercio dei vini Art. 23a Controllo della contabilità e della cantina 1 Per proteggere le denominazioni, il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità e della cantina.

2 Per commercio dei vini s'intende la compera e la vendita di vini, mosti, prodotti contenenti vino e succhi d'uva nonché il loro trattamento e deposito a scopo di vendita.

Art. 23b Obblighi riguardanti il commercio dei vini 1 Chiunque, ai sensi dell'articolo 23a capoverso 2, commercia vini deve: a. poter esibire un'iscrizione valida nel registro di commercio; b. annunciare l'inizio della sua attività alle autorità di controllo; e. tenere la contabilità sull'insieme delle transazioni riguardanti prodotti di cui all'articolo 23a capoverso 2; d. allestire ogni anno un inventario delle scorte di-vino e calcolare la cifra d'affari annua in termini quantitativi; e. concedere alle autorità di controllo accesso alle cantine, ai locali di deposito e d'amministrazione; f. fornire alle autorità di controllo informazioni e consentire loro di eseguire le necessarie inchieste e di prelevare campioni.

2 II Consiglio federale può fissare ulteriori obblighi.

1)FF 1995 IV 589 >RS 916.140.1

2

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Viticoltura. DF 3

Per quanto la protezione delle denominazioni non sia pregiudicata, il Consiglio federale può prevedere agevolazioni e eccezioni, segnatamente per: a. produttori che vendono i loro prodotti esclusivamente a rivenditori finali e a consumatori finali; b. aziende che commerciano i prodotti di cui all'articolo 23a capoverso 2 esclusivamente in bottiglia o vendono simili prodotti per il consumo sul posto; e. aziende che sono sottoposte ad un controllo cantonale equivalente.

Art. 23c Organizzazione del controllo 1 II Consiglio federale emana disposizioni più precise in materia di controllo e designa le autorità di controllo. Può affidare attività di controllo ad organizzazioni di diritto privato.

2 Gli uffici della Confederazione e dei Cantoni forniscono, su richiesta, alle autorità di controllo le informazioni pertinenti.

Art. 23d Emolumenti 1 Per coprire i costi le autorità di controllo prelevano emolumenti.

2 II Dipartimento emana prescrizioni in materia di emolumenti.

Art. 32 cpv. 1 lett. d 1 Chiunque, intenzionalmente: d. contravviene agli obblighi di cui all'articolo 230, è punito con la multa.

II 1 2

II presente decreto sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21' giugno 1996 II presidente: Schoch II segretario: Lanz Data di pubblicazione: 2 luglio 1996'' Termine di referendum: 1° ottobre 1996 "FF 1996 III 107 108

7922

Consiglio nazionale, 21 giugno 1996 II presidente: Leuba II segretario: Duvillard

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale sulla viticoltura Modifica del 21 giugno 1996

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1996

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26

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02.07.1996

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107-108

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10 118 620

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