1423 I Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964

DECRETO FEDERALE concernente la partecipazione della Svizzera ai provvedimenti monetari internazionali (Del 4 ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 2, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1963, decreta: Art. 1 Alfine di impedire o sopprimere serie perturbazioni della stabilità mo¬ netaria, il Consiglio federale è autorizzato a partecipare ai provvedimenti internazionali che fossero adottali in virtù delle « convenzioni generali sui crediti » del Fondo monetario inteinazionale, del 5 gennaio 1962, e a con¬ chiudere, entro questi limiti, degli accordi internazionali.

Art. 2 Per tale scopo, il Consiglio federale può mettere a disposizione di al¬ tri Stati o delle loro banche d'emissione una somma di franchi svizzeri, fino ad ,un massimo di 865 milioni, contro valuta del paese in questione oppure accordare dei mutui, in franchi svizzeri o lin oro, per una durata massima di 5 anni.

Art. 3 1

Per l'esecuzione del presente decreto il Consiglio federale può chie¬ dere la partecipazione della Banca nazionale svizzera.

1424 2

Qualora fosse indicato prestare un aiuto prima ehe siano sfati adot¬ tali i provvedimenti previsti dalle « convenzioni generali sui crediti » del Fondo monetario internazionale, del 5 gennaio 1962, il Consiglio federale può incaricare la Banoa nazionale svizzera di intervenire secondo i limiti di cui all'articolo 2.

Art. 4 Il presente decreto è valido per 10 anni.

Art. 5 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il (presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le vo¬ tazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1

2

Esso ne stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: André Guinand li Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stati.1 Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

1425

Il Consiglio federale decreta: La logge federale ehe precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione (federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 ottobre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: Î0 ottobre 1963.

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964.

1426

Termine d'opposizione: 8 gennaio 196-i

DECRETO FEDERALE concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali . (Del 27 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 8 e 85, numero 2, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 1963, , decreta: Art. 1 Alfine di proteggere e promuovere il collocamento di capitali, il Con¬ siglio federale è autorizzato a conchiudere trattati che disciplinano il trat¬ tamento dei collocamenti operati da cittadini di uno degli Stati contraenti sul territorio dell'altro. Detti trattati possono disporre il trattamento della nazione pili favorita, segnatamente per il trasferimento di redditi e am¬ mortizzazioni circa i collocamenti, nonché di ricavi dalla loro eventuale 'liquidazione, come anche delle indennità pagate nei casi di espropriazione o nazionalizzazione. Inoltre i trattati possono contenere una clausola ar¬ bitrale.

Art. 2 È riservata la competenza dell'Assemblea federale per i trattati di cui all'articolo 89, oapoverso 3, della Costituzione federale.

Art. 3 II presente decreto è pubblicato conformemente alla legge federale del 17 'giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1

1427 2

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del pre¬ sente decreto la cui validità è limitata a 10 anni.

r Così decretato dal Consiglio nazionale. v Berna, 27 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinond Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale ohe precede è pubblicalo conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: CIi. Oser.

Data della pubblicazione: 10 ottobre 1963.

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964.

1428

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964

DECRETO FEDERALE che modifica quello concernente il promovimcnto, nell'interesse sociale, delle costruzioni di abitazioni economiche (Del 27 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE * DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 luglio 1963 . decreta: I Il decreto federale del 31 gennaio 1958 2) concernente il promovimenlo, 'nell'interesse sociale,, della costruzione di abitazioni economiche è modificato come segue: Art. 3, epa. 2 2 L'aiuto della Confederazione deve ordinariamente essere accordato per 2500 abitazioni l'anno. Nondimeno, se le condizioni economiche mu¬ tassero, il Consiglio federale può accrescere o diminuire tale quantità.

Art. 5, cpv. 3 Gli impegni della Confederazione non devono superare complessi¬ vamente 85 milioni di franchi.

3

II Il Consiglio federale stabilisce !il momento dell'entrala in vigore del presente decreto.

1) FF 1963, 925.

2) EU 1958, 433 (A XIX C).

1429 III Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

·Berna, 27 settembre 1963.

Il Presidente: André Guin&nd Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 settembre 1963.

Per ordine deb Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 10 ottobre 1963.

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964.

Foglio federale, 1963.

93

1430 Termine d'opposizione: 8 gennaio >1964

DECRETO FEDERALE ohe modifica quello concernente l'adattamento delle tariffe di imprese conces¬ sionarie a quelle delle Ferrovie federali svizzere (Del 27 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale
, 2 II Consiglio federale designa le imprese considerate nel presente decreto.

II II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1374 concernente le .votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di sta-: bilirne l'entrata in vigore. .

I

1)
1431 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1963.

(

.

Il Presidènte: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinajnd Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: 11 decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della. Costituzione federale e ali'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le Votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione:. 10 ottobre 1963.

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964.

1432

DECRETO FEDERALE , concernente ; la proroga dell'ordinamento delle finanze della Confederazione (Proroga della validità dell'art. 41 ter della Costituzione federale e riduzione dell'imposta por la difesa nazionale) (Del 27 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costi¬ tuzione federale; ; ; visto il' messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 1962 1

*

decreta: I

L'articolo 41 fer, capoverso 1, della Costituzione federale è sostituito con la disposizione seguente: Art. 'il ter, cpv. 1 1

Durante gli anni dal 1959 al 1974, la Confederazione può riscuotere, oltre alle imposte che le competono in virtù dell'articolo 41 bis, un'imposta sulla cilfra d'affari, un'imposta per la difesa inazionale e un'imposta sulla birra.

II L'articolo 8, capoverso 3, delle disposizioni transitorie della Costitu¬ zione federale ò modificato e completato, con effetto dal 1° gennaio 1965, come segue: 1) FF 1968, 829.

1433; Art. 8, cpv. 3 3

II decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di una imposta per la difesa nazionale è modificato, per gli anni fiscali che inco¬ minciano dopo il 31 dicembre >1964, come segue: a. (testo immutato); b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata come segue: 1. la deduzione per persone coniugate è di 2000 franchi; la dedu¬ zione per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni, di cui il contri¬ buente ha cura, e per ogni persona bisognosa, al cui sostenta¬ mento egli provvede, salvo la moglie, è di 1000 franchi; se il fi¬ glio è a tirocinio o agli studi, (la deduzione può essere operata anche dopo il compimento dei 18 anni.

2. L'imposta per un anno è di

0 franchi 7.699 franchi di reddito sino a 17 franchi 7.700 franchi di reddito per 100 franchi di reddito in più 1 franco in più; e per ogni 110 franchi 17.000 franchi d reddito per 100 franchi d reddito in più 3 franchi in più; e per ogni 440 franchi 28.000 franchi d reddito per 100 franchi d reddito in più 6 franchi in più; e per ogni 44.500 franchi d reddito 1.430 franchi per e per ogni 100 franchi d reddito in più 8 franchi in più; per 66.500 franchi db reddito 3.190 franchi e per ogni 100 franchi d reddito in più 10 franchi in più; per 94.000 franchi d reddito 5.940 franchi e per ogni 100 franchi d reddito in più 12 franchi in più; per 133.500 franchi d reddito 10.680 franchi e per ogni 100 franchi d reddito in più 8 franchi in più; c. (testo immutato); d. (testo immutato); e. le imposte dovute secondo le lettere b, c e d sono ridotte del 10 per, cento.

_ in L'articolo 8, capoverso 3, delle disposizioni transitorie delia Costitu¬ zione federale è completato, per gli anni fiscali 1963 e 1964, come segue: Art. 8, cpv. 3 e. le imposte dovute secondo le lettere ft, c e d per gli anni 1963 e ' 1964 sono ridotte del' 10 per cento. Le imposte annue secondo la let¬ tera b inferiori a 15 franchi non sono riscosse. Il Consiglio federale

1434 emana le disposizioni esecutive; esso stabilisce le icondizioni alle quali gli importi d'imposta riscossi di troppo sono rimborsati.

' I ... IV Le disposizioni, idi cui ai numeri I e II, entrano in vigore il 1° gen¬ naio 1965.

1

2

La disposizione, di cui al numero III, ha effetto dal 1° gennaio 1963.

3

Per il rimanente, il testo sinora vigente dell'articolo 8, capoverso 3, delle disposizioni transitorie della Costituzione federale continua a essere applicabile iper le imposte degli anni dal 1959 al 1964.

V II presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

2 II Consiglio federale è incaricato 'di eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber.

' ' .

Così decretato dal Consiglio naziionale. ·

·

Berna, 27 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

1435 DECRETO FEDERALE concernente un'amnistia fiscale generale al 1° gennaio 1965 (Del 27 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 85, numero. 14, 118 e 121, capoverso 1, della Co¬ stituzione federale, N decreta: I Con l'entrata in vigore del decreto federale concernente la proroga dell'ordinamento delle finanze della Confederazione, le disposizioni tran¬ sitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 9 All'inizio del 1965, è data un'amnistia fiscale con effetto per le imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

2 La legislazione federale ne disciplinerà l'esecuzione, ne determinerà le condizioni e gli effetti e, inoltre, ordinerà, per le imposte federali, i provvedimenti atti a impedire, nel futuro, sottrazioni d'imposta.

1

1 2

II II presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal 'Consiglio naziionale.

Berna, 27 'settembre 1963. .

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

1436

DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di un credito d'opera per la costruzione di un deposito dell'amministrazione centrale federale a Berna - Biimpliz (Del 19 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1963, decreta: * Art. 1 ' ' È stanziato un credito d'opera di 19 510 000 franchi per la costru¬ zione di un deposito per l'amministrazione centrale federale a Berna Bümplitz.

Art. 2 1 11 presente decreto, non rivestendo carattere, obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 II .Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così deoretatò dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 giugno 1963.

IL Presidente: André Guinand Il Segretario: Oh. Oser

1437 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 settembre 1963.

Il Presidente; F. Fauquex Il Segretario; F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 settembre 1963. , Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancélliere della Confederazione: Ch. Oser.

1438

DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di un credito d'opera per la trasformazione e l'ingrandimento della «Villa Maraini» in Roma (Del 16 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il ' messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1963, decreta: '

<

Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 3 450 000 franchi per la trasforma¬ zione e l'ingrandimento della «Villa Maraini », in Roma.

Art. 2 II presente decreto, non. rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 IL Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 giugno 1963.

Il Presiderite: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

1439 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1440

DECRETO FEDERALE concernente l'assegnazione d'un sussidio al Cantone dei Grigioni per la correzione dello Schraubach nel Comune di Schiers (Del 23 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 23 e 42 ter della Costituzione federale; visto la legge federale del 22 giugno 1877 ^ sulla polizia delle acque nelle regioni elevate; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1963, decreta: / Art. 1 È assegnato al Cantone dei Grigioni, per , la correzione dello Schrau¬ bach nel Comune di Schiers, un sussidio ordinario che ammonta al 50 per cento delle spese effettive di costruzione, ma al massimo a fr. 4 150 000 corrispondenti al 50 per cento degli 8 300 000 franchi preventivati.

Inoltre è assegnato >al Cantone dei Grigioni un sussidio completivo straordinario del 30 per cento delle spese effettive, ma al massimo di 2 490 000 franchi.

Art. 2 Il Consiglio federale ha la facoltà di assegnare il sussidio ordinario e straordinario de,U'80 per cento per coprire le maggiori spese (causate dal .rincaro dei prezzi nell'edilizia a contare dal 1° febbraio 1963, o dall'ese¬ cuzione autorizzata di lavori di correzione. Il iConsiglio federale autorizza l'esecuzione di detti .lavori con la riserva (che ne sia garantito il credito nel bilancio di previsione della Confederazione.

1) CS 4{ 947 (A X B 1).

1441 Art. 3 Il pagamento dei sussidi ordinari avviene secondo i mezzi disponibili dal Consiglio federale, conformemente alla progressione dei lavori atte¬ stata nei rendiconti presentati dal Dipartimento delle pubbliche costru¬ zioni del Cantone dei Crigioni e verificati dall'Ufficio federale delle istrade e delle arginature.

Il sussidio completivo è pagato in rapporto a quello ordinario.

Art. 4 I progetti concernenti i singolli lotti come anche le offerte e le propo¬ ste d'aggiudicazione con i rispettivi documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio federale delle strade e delle arginature, pri¬ ma dell'inizio dei lavori. I lavorìi eseguiti senza l'autorizzazione possano essere esclusi dal sussidiamento.

Art. 5 - L'esecuzione dei lavori è sottoposta alla vigilanza dell'Ufficio federale delle strade e delle arginature. I lavori parziali ultimati vengono conteg¬ giati. Le ulteriori spese per questi lavori gravano sul conio di manuten¬ zione.

Art. 6 In virtù della legge federale sulla polizia delle acque nelle regioni elevate il Cantone dei Grigioni cura la manutenzione delle opere sussidiate e l'Ufficio federale delle strade e delle arginature ne esercita la vigilanza.

Per la manutenzione corretta e regolare degli impianti di protezione e di drenaggio si applica l'ordinamento emanato il 23 aprile 1957 dal Pic¬ colo Consiglio del Cantone dei Grigioni e approvato il 20 maggio 1957 dal Dipartimento federale dell'interno.

Art. 7 Il Cantone dei Grigioni dichiara, nel termine d'un anno, se accetta il presente decreto-Questo diviene caduco se detto termine è disatteso.

Art. 8 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra imme¬ diatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1442 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Wéber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser..

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 23 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1443

DECRETO FEDERALE per l'ampliamento dell'Istituto federale di ricerche sui reattori a Würenlingen (Del 18 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 27 della Costituzione federale; visto il (messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1963, decreta: Art. 1 Per l'ampliamento dell'Istituto federale di ricerche sui reattori, a Würenlingen, è stanziato un credito d'opera di 13 519 500 fr.

Art. 2 Un credito suppletivo di 2 930 000 fr. è stanziato per il compimento del laboratorio «aldo.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio, entra im¬ mediatamente in-vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

1444 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Benna, 18 settembre 1963.

Il Presidente: Andr6 Guinand Il Segretario: Oh. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che 'precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1445

DECRETO FEDERALE concernente gl'impianti di missili contraerei (Del 26 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1963, decreta: Art. 1 I progetti esposti nel messaggio 26 febbraio 1963 sono approvati; al¬ l'uopo sono stanziati i crediti d'opera seguenti : Fr.

L Rampe .

47 290 000 2. Officine di manutenzione e magazzini .

.

.

11 705 000 3. Edifici |per l'istruzione ..

4 123 000 4. Acquisto terreni 5 992 000 5. Mobilia e attrezzatura 7 800 000 6. Imprevisti .

3 090 000 Totale

80 000 000

Art. 2 II Consigliò federale precisa il piano esecutivo e regola, segnata¬ mente, l'impiego del credito « imprevisti ». Esso può procedere, nel qua¬ dro del credito globale, a spostamenti minori fra le singole voci.

2 I crediti annuali necessari varino iscritti nel bilancio di previsione.

1

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Foglio federale, 1963»

94

1446 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1963.

<

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: / Il decreto ifederale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 26 settembre 1963.

Per ordine del (Consiglio federale svizzero, 11 Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1441

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto di elicotteri e di materiale d'infrastruttura per le squadriglie leggere d'aviazione (Del 26 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale dell'I 1 marzo 1963, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di elicotteri e di materiale d'infrastruttura per le squadriglie leggere d'aviazione, proposto nel messaggio dell'11 marzo 1963, e, a .tale uopo, è stanziato un credito d'opera di 35 506 000 franchi.

Art. 2 Il credito annuale necessario deve essere iscritto nel bilancio di pre¬ visione e, per il 1963, nei supplementi di detto bilancio.

Art. 3 II presente, decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

1

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 giungno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser.

1448

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale ohe precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 26 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1449

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto di blindati per il trasporto delle truppe (Del 3 ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1963, decreta: l Art. 1 È approvato l'acquisto di blindati per il trasporto delle truppe, pro¬ posto nel messaggio del 31 maggio 1963; all'uopo è liberato il credito di 260 milioni -di franchi, stanziato nel programma d'armamento del 1961.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricalo di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

1450 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 3 ottobre 1963.

,11 Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser.

'

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale ohe precede è "pubblicato ned Foglio federale.

Berna, 3 ottobre 1963.

1

Per ordine del Consiglio federalle svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser. -

1451

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto di «Les Fougères» a Conthey, come tenuta per esperimenti agricoli (Del 17 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DEILLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 16 della legge federale del 3 ottobre 1951 D concer¬ nente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1963, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 1 780 000 franchi per l'acquisto della tenuta « Les Fougères », in territorio del Comune di Conthey.

Art. 2 1

II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stata.

Berna, 4 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber 1) RU 1953, 1133 (A XVI A 1).

1452 Così decrelato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio fédérale.

Berna, 17 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

]453 DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto della tenuta «Unterer Sandkof» (Del 18 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1963, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 2 005 000 franchi per l'acquisto della tenuta « Unterer Sandhof », a Wädenswil.

Art. 2 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale é incaricato di eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: Il decreto .federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federaile svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: t Ch. Oser.

1454

DECRETO FEDERALE concernent« lok stanziamento di un credito d'opera inteso a consentire lo spostamento è l'ingrandimento della Stazione federale d'agraria sperimentale a Zurigo - Oerlikon (Del 17 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

;

' ·

visto l'articolo 16 della legge federale del 3 ottobre 1951 concer¬ nente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 1962, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 31 230.000 franchi (per lo sposta¬ mento e l'ingrandimento della Stazione federale d'agraria sperimentale di Zurigo-Oeriikon al' Reckenholz, a Zurigo-Affoltern.

Art.. 2 1

II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1) RU 1903, 1133 (A XVI A 1).

1455 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nèl Foglio federale.

Berna, 17 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1456

DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di un credito d'opera inteso all'acquisto di un terreno e alla costruzione di un edificio per la Direzione generale delle poste, dei telefoni e dei telegrafi a Berna (Del 17 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1963, decreta: , Art. 1 1

È stanziato un credito d'opera di 47 900 000 franchi per l'acquisto di un terreno e ila costruzione di un edificio per la Direzione generale delle poste, dei telefoni e dei telegrafi a Berna.

2 Le necessarie modifiche possono ancora essere apportate, al pro¬ getto di costruzione, entro i limiti del credito stanziato.

Art. 2 1

II presente decreto, non rivestendo icaraltere obbligatorio generale,, entra immediatamente in vigore. , 2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 giugno 1963.

Il Presidente: André Gulnand Il Segretario: Ch. Oser.

1457 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1458

DECRETO FEDERALE concernente

êJ

le ordinazioni anticipate' di materiale dell'Azienda delle poste» dei telefoni e dei telegrafi (Del 3 ottobre 1963)

I.

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1963,

s

decreta: Art. 1 L'Azienda ideile poste, dei telefoni e dei telegrafi è autorizzata, nel limite dei suoi acquisti normali di materiale, a fare ordinazioni sul conto degli esercizi finanziari successivi, se ne consegua una ripartizione più eco¬ nomica delle ordinazioni e una più tempestiva disponibilità del «materiale.

2 Le proposte devono essere motivate nel preventivo. La somma da stanziare dalle Camere federali va indicata nel decreto federale concer¬ nente il bilancio preventivo della Confederazione.

1

Art. 2 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 Esso abroga il decreto omonimo del 19 marzo 1957 D. i 3 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo!

1

I 1) FP 1957, 574.

1459 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 3 ottobre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio fédérale.

Berna, 3 ottobre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1460

DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di un credito di sviluppo per le imprese ferroviarie e di navigazione (Del 19 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA -CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli artìcoli da 56 a 59, 61 e 95, capoversi l e 2, della legge fe¬ derale del 20 dicembre 1957 D sulle ferrovie; , ' .

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1963, decreta: , / ' Art. 1 È stanziato un credito di 120 milioni di franchi per l'attuazione delle misure previste nel capo VII, e nell'articolo 95, capoversi 1 e 2, della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.

.

Art. 2

1

II presente decreto, non rivestendo icarattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Siati.

Berna, 20 giugno 1963.

· 1) RU 1958, 347.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

1461 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 settembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Foglio federale, 1963*

95

1462

DECRETO FEDERALE concornonto la concessione di un sussidio federale per la ferrovia tra Schöftland e Sursee (Del 19 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 23 e 26 doll'a Costituzione federale; visto la, domanda presentata il 9 ottobre 1959 dai Governi di Argo via e di Lucerna come anohe da quindici Comuni del Suhrental argoviese e lucernese, e icioè Schöftland, .Staffelbach. Kirchleerau, Mossleerau, Altelwil, Reitnau. Kulmerau, Winikon, YViiihof, Triengen, Schliòrbacli, Büron, Knutwil, Geuensee e Sursee; visto il messaggio del Consiglio federale dell'I 1 marzo 1963, decreta: Art. 1 1

La Confederazione partecipa con la metà, e cioè con 10,5 milioni di franchi, alla copertura delle spese valutate a 21 milioni di franchi per il rinnovamento tecnico della ferrovia Sursee-Triengen e la costruzione di un tratto di raccordo tra Schöftland e Triengen come anche per la posa di un terzo binario continuo che permetta di avviare i carri merci a scar-' iamento normale tra Schöftland e Sursee.

2 II Consiglio federale è autorizzalo ad accordare anche un sussidio pari al 50 ,per icento della somma eccedente le spese preventivate, dovuta all'aumento dei costi di costruzione.

Art. 2 Un eventuale disavanzo d'esercizio della tratta Schöftland-Sursee sarà coperto, dopo il trasferimento della 'concessione alla ferrovia del Wynen-

1463 tal e del; iSuhrental (WSB) oppure a una società anonima fondata a que¬ sto scopo, per due terzi dalla Confederazione e per terzo dai Cantoni d'Argovia e di Lucerna, conformemente alle disposizioni degli articoli 58 e 60 della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 ll)'.

Art. 3 Una convenzione da conchiudere tra il Consiglio federale e i Can¬ toni d'Argovia e di Lucerna da una parte e l'impresa ferroviaria dall'altra disciplinera in particolare la forma e il .pagamento del contributo federale.

1

2

La Confederazione vincola l'aiuto alle seguenti condizioni: Il Cantone d'Argovia assume le spese d'acquisto dei terreni e le inden¬ nità relative a 'tale operazione come anche i costi della sottostruttura per la tratta da Aarau a Schottland, spostata su un tracciato proprio.

Il Cantone di Lucerna assume le spese suppletive in rapporto al pro¬ getto di concessione, causate dallo spostamento previsto della tratta fra Sursee FFS e la stazione di iGeuensee, come pure d costi dell'eventuale spostamento della ferrovia a Triengen.

Art. 4 Un termine di un anno è concesso ai Cantoni menzionati, per di¬ chiarare, in base alle decisioni delle loro competenti autorità, se intendono accettare il presente decreto federale.

2 II Consiglio federale è autorizzato a prolungare il fermine al massi¬ mo di un anno.

3 II presente decreto diventa caduco, qualora non fosse accettato nel termine previsto.

1

Art. 5 In virtù dell'articolo 3 della convenzione menzionata, i diritti e gli obblighi dei concessionari saranno trasferiti, non appena terminati i la¬ vori di costruzione, alla ferrovia del Wynenthal e del Suhrental, oppure a una società anonima fondata a questo scopo.

Art. 6 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore. Il Consiglio federale è autorizzato a eseguirlo.

1) RU 1958, 347 (A XIII Al).

1464 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

,

,

:

Berna, 20 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex ' Il Segretario: F. Weber , Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinand H Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 settembre 1963.

Per ordine del Consigliò federale svizzero, H Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1466

DECRETO FEDERALE concernente le spese per il primo lotto dei lavori d'ingrandimento dell'aeroporto di Basilea - Mulhouse (Del 1° ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il decreto federale del 22 giugno 1945 concernente l'ingrandi¬ mento degli aerodromi civili; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1963, decreta: I Il decreto federale del 22 dicembre 1949 2) concernente la costruzione dell'aeroporto continentale di Basilea-Mulhouse a Blotzheim è modificato come segue: , Art. 1 1

La Confederazione concede al Cantone di Basilea Città, per il primo lotto della costruzione dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, un sussidio fe¬ derale di 25,051 milioni di franchi.

2 II Consiglio federale ha facoltà di sussidiare al 30 per cento i sor¬ passi 'cagionati dall'aumento, dei costi edilizi avveratosi dopo il! 1° agosto 1960; valgono le aliquote di sussidio stabilite nel messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1963.

Art. 2

La costruzione deve essere eseguita conformemente al progetto del¬ l'agosto 1948 presentato dal Cantone di Basilea Città e al progetto com1) OS 7, 682 (A XIII K).

2) FF 1950, 833.

1466 pletivo del giugno 1961, come .pure conformemente alle direttive e al pre¬ ventivo contenuti nel messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1963.

II 1

II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 settembre 1963.

ir Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° ottobre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 1° ottobre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser. ;

1467

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Zurigo (Del 4 /ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 1963; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 16, 47, 52, 63 e 64, ri¬ veduti, della Costituzione del: Cantone di Zurigo, accettati nella votazione popolare del 7 luglio 1963.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decrètato-dal Consiglio degli Stati.

Berna, 3 ottobre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F, Weber I

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: André Gulnand Il Segretario: Ch. Oser

1468

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna,. 4 ottobre 1963. , Per ordine del Consiglio federale svizzero: IL Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1469

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Untervaldo Soprasselva (Titolo quarto: Autorità giudiziario) (Del 4 ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del (Consiglio federale del 10 settembre 1963; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli da 41 a 56, 17, capo¬ verso 4, 33, lettere c e d, 34, lettera /, e 65, lettera b, ultima frase, rive¬ duti, della Costituzione del Cantone di Untervaldo Soprasselva, accettati nella votazione popolare del 12 maggio 1963.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Cosi decretato del Consiglio degli Stati.

Berna, 3 ottobre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

1470 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: André Gulnand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale 'che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 ottobre 1963.

1

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1471

DECRETO FEDERALE ohe accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Glarona (Del 4 ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 1963; considerato che le (presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1' E accordata la garanzia federale agli articoli 81, capoverso 1, e 83, capoverso 2, riveduti, della Costituzione del Cantone di Glarona, accettati nella Landsgemeinde del >5 maggio 1963.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

1472 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente^ André Guinand Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è "pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 ottobre 1963. ' Per ordine del Consiglio federale svizzero Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1473

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Ginevra (Tribunali dei probiviri) (Del 4 ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DEILLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 luglio 1963; considerato che .la presente disposizione costituzionale riveduta nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 50, riveduto, della Co¬ stituzione del Cantone di Ginevra, accettato nella votazione popolare del 26 maggio 1963.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 settembre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

1474 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 ottobre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della .Confederazione: Ch. Oser.

1475

DECRETO FEDERALE che accerta il risultato della votazione popolare del 26 maggio 1963 concernente l'iniziativa popolare intesa a conferire al popolo il diritto di risolvere circa l'equipaggiamento dell'esercito svizzero con armi nucleari (Del 4 ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto i processi verbali della votazione popolare del 26 maggio 1963 concernente l'iniziativa popolare del 24 luglio 1959 intesa a conferire al popolo il diritto di risolvere circa l'equipaggiamento dell'esercito svizzero con armi nucleari; visto il rapporto del Consiglio federale del 19 giugno 1963, dal quale risulta che, su 725 299 voti validi, d'iniziativa è 6tata respinta dal popolo con 451 238 voti, contro 274 061, e da 15 Cantoni e 5 mezzi Cantoni, con¬ tro 4 Cantoni e 1 mezzo Cantone, decreta: Art. 1 È preso nota del risultato della votazione popolare del 26 maggio 1963.

Art. 2 L'iniziativa popolare del 24 luglio 1959 intesa a conferire al popolo il diritto di risolvere circa l'equipaggiamento dell'esercito svizzero con armi nucleari è dichiarata respinta.

1476 Casi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente la partecipazione della Svizzera ai provvedimenti monetari internazionali (Del 4 ottobre 1963)

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Jahr

1963

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2

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40

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10.10.1963

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1423-1476

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