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Termine d'opposizione: 10 aprile 1963
LEGGE FEDERALE che modifica quella sull'organizzazione dell'amministrazione federale (Dipartimento dei trasporti, delle eoinunicazioni e delle energie) (Del 14 dicembre 1962)
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L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
visto il me ss aggio del Consiglio federale del 15 giugno 1962, decreta: A La legge federale del 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'omininistrozione federale è modificata come segue: Art. 28 7. 11 Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.
Art. 30 Il numero V è abrogato.
Art. 33 I. Amministrazione dello finanze 9. La preparazione e l'esecuzione delle leggi sulle monete; la Zecca federale.
1) CS 1, 247 (A III E la).
(Titolo dell'articolo 35) Dipartimento (lei trasporti, dello comunicazioni e delle energie Art. 35 Il Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni c delle energie lia le .seguenti attribuzioni: I. Segretariato generale 1." I lavori di segreteria del Dipartimento; il coordinamento amministra¬ tivo tra le divisioni dello stesso; il servizio di stampa; l'istruzione dei ricorsi al Dipartimento e l'esame delle opposzioni alle espropriazioni.
2. Lo studio dei problemi d'economia generale, commerciale e finan¬ ziaria spettanti al Dipartimento nel campo dei trasporti in generale, e di altri problemi economici nelle materie di sua competenza secondo ·gjli ordini del capo del Dipartimento.
3. Lo studio degli affari attenenti alle concessioni conformemente alla legislazione ferroviaria e alla privativa postale, riservata la compe¬ tenza dell'Ufficio dei trasporti e dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.
4. Le studio delle questioni concernenti la radio e la televisione, riser¬ vata la competenza dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei tele¬ grafi.
5. Le inchieste sugli infortuni aeronautici.
II. Ufficio dei trasporti 1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione su le ferrovie, le imprese di navigazione concessionarie, le filovie, le teleferiche e gli ascensori, soggetti alla legislazione federale.
* 2. La vigilanza amministrativa e tecnica sulle imprese concessionarie menzionale nel numero 1.
3. L'esame degli affari attenenti alle ferrovie federali e sottoposti all'alta vigilanza del Dipartimento.
4. Lo studio delle questioni concernenti il turismo, nell'ambito delle competenze del Dipartimento.
.5. La preparazione dei trattati internazionali concernenti le ferrovie, i trasporti per battello soggetti a concessione evi trasporti stradali, nel¬ l'ambito delle competenze del Dipartimento e d'intesa con il Diparti¬ mento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione.
11 III. Ufficio aeronautico 1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sulla navigazione aerea civile.
2. La vigilanza immediata ìsulla navigazione civile.
3. L'esame degli affari attenenti alla concessione delle imprese di tra¬ sporto aereo e degli aeroporti.
4. La direzione del servizio di sicurezza aerea.
ó. La preparazione dei trattati internazionali ' concernenti la navigazione ·civile, d'intesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione. 1 IV. Ufficio dell'economia delle acque J. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sull'economia idrica, in particolare su l'idrologia svizzera, la regolazione dei laghi, l'utiliz¬ zazione delle forze idriche, le idrovie interne e i rapporti di diritto pubblico concernenti la navigazione interna, eccettuati gli affari atte¬ nenti al trasporto delle persone soggetto a concessione.
2. Le proposte per il conferimento del diritto d'espropriazione nell'am¬ bito summenzionato.
3. L'esame degli affari attenenti alle concessioni d'utilizzazione dei corsi d'acqua intercanlonali e internazionali.
4. La preparazione dei trattati internazionali in questa materia, d'intesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione.
V. Ufficio dell'economia energetica L L'esame dei · problemi concernenti l'economia energetica svizzera e internazionale.
2. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sul trasporto, sull'im¬ portazione ed esportazione dell'energia elettrica.
3. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sugli impianti di tra¬ sporto in condotta.
4. La preparazione dei trattati internazionali in questa materia, d'intesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla Ioto esecuzione.
I VI. Delegato ai problemi dell'energia nucleare 1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione nell'ambito dell'ener¬ gia nucleare.
I 12 2. L'esame, delle questioni attenenti all'impiego dell'energia nucleare e il coordinamento degli sforzi adoperati in tale campo. , 3. La preparazione dei trattati internazionali in questa materia, d'in¬ tesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione.
VII. Ispettorato sugli impianti a corrente torte La vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza per gli im¬ pianti a corrente forte, esclusi le ferrovie elettriche e. gli incroci di lineea corrente forte con le stosse e con gli impianti a corrente debole.
Il Consiglio federale può commettere la gestione dell'Ispettorato a un'organizzazione idonea, indipendente dall'amministrazione federale.
Vili. Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi 1. L'attuazione del servizio postale, dei servizi telefonico e telegrafico e . degli altri servizi di telecomunicazione, in conformità della legisla¬ zione particolare. .
2. La preparazione e l'esecuzione di quasta legislazione.
3. La costruzione, la modificazione e il mantenimento degli edifici po¬ stali, telefonici e telegrafici, riservala la competenza di. altri Diparti¬ menti; la gestione e l'assicurazione di questi edifici; la fornitura e l'arredamento delle stanze di .servizio.
4. La preparazione''dei trattati internazionali concernenti le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione.
IX. Ferrovie federali svizzere La gestione e l'esercizio delle ferrovie appartenenti alla Confedera¬ zione o da essa prese in affittò, in conformità della legislazione partico¬ lare.
B La presente' legge abroga tutte le disposizioni contrarie, in particolare,, l'articolo 2, numero V, della legge federale del 28 giugno 1919 sull'or¬ ganizzazione del Dipartimento federale dell'interno.
1) CS 1, 365.
13 C Il Consiglio foderale determina il giorno in cui la presente legge entra jn vigore.
Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 14 dicembre 1902. · Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber.
Così decretalo dal Consiglio nazionale.
Berna, 14 dicembre 19G2.
Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser
Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubb icata conform em en le all'artico¬ lo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
Berna, 14 dicembre 1962.
Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.
Data della pubblicazione: 10 gennaio 1903.
"Termine d'opposizione: 10 aprile 1963.
14 Termine d'opposizione: 10 aprile 1963 LEGGE FEDERALE sul pagamento d'un'indenmtà ai beneficiari di rendite delle casse di assicurazione del personale della Confederazione (Del 20 dicembre .1962)
L'ASSEMBLEA -FEDERALE DEILLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numeri 1 e 3, della Costituzione federale; disto il messaggio del Consiglio federale del .4 giugno 1962, decreta: Art. 1 Ài beneficiari di tendile delle due .casse d'assicurazione del pers°" naie federale, il cui diritto alla rendita è di data anteriore · al 1° gennaio 1960, e ai loto superstiti e pagala assieme alla prestazione della cassa una .
indennità, semprechè il guadagno annuo assicurato conformemente al¬ l'articolo 56, capoverso 2 degli statuti della .Cassa -federale d'assicurazione oppine «11 ai ti colo 48, capoverso 2 degli .statuti della cassa pensioni e di soccorso del personale 'delle ferrovlie federali svizzere, non supera i 12 600 franchi. ' - L'indennità è uguale alla differenza fra la rendita stabilita per I« fine del 1961 conformemente agli statuti e quella che risulta dal guadagno assicurato di cui al capoverso 1, aumentato di 500 fr. L'aumento°del gua¬ dagno assicurato non deve tuttavia siiperare la differenza fra l'importo stabilito per il 1961 e il guadagno aumentato di 1400 fr. e diminuito seguito del 10 per cento. \ 3 Nel computo dell'indennità di rincaro è tenuto conto di quella so¬ praccitata che è sottoposta alle disposizioni statutarie concernenti le pre¬ stazioni della cassa.
Art; 2 L indennità di cui allait. 1, cpv. 1, è d carico della Confederazione c delle aziende con contabilità propria per i beneficiari di rendile della Cas-
15 sa federale d'assicurazione, e a carico delle ferrovie federali per quelli della loro cassa pensioni e dli «occorso. Il Consiglio federale e le ferroviefederali disciplinano l'ammortamento delle spese..
Art. 3 La presente legge entra in vigore a contare dal 1° gennaio 1962. II Consiglio federale e le ferrovie federali sono incaricali dell'esecuzione.
Essi disciplinano i diritti alle rendite per fil periodo tra il 1° gennaio 1962 e la data dell'attuazione, conformemente alle condizioni esistenti in que¬ ll'ultimo momento.
Così decretato dal Consiglio nazionale.
Berna, 20 dicembre 1962.
Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 20 dicembre 1962.
Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber.
Il Consiglio federale decreta: Ira legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti°lo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e ^soluzioni federali.
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Berna, 20 dicembre 1962.
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Per ordine del Consiglio fedextile svizzero, 11 Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.
^afe della pubblicazione: 10 gennaio 1963.
Sfiline d'opposizione: 10 aprile 1963.
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Termine d'opposizione: 10 aprile 1963
LEGGE FEDERALE che modifica quella sull'assicurazione contro le malattie e gl'infortuni (Del 20 dicembre 1962)
L'ASSEMBLEA FEDERALE , DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1962, decreta: I All'articolo 68, capoverso 3, della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, la paròla «acute» cancellata.
l) è
II Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge <
Così decretalo dal Consiglio degli Stati.
Berna, 20 dicembre 1962.
'
· Il Presidente: F. Fauquex II'Segretario: F. Weber.
Così decretato dal Consiglio nazionale."
Berna, 20 dicembre 1962.
Il Presidente: André Guinand Il .Segretario: Ch. Oser 1) CS 8/ 273 (A XV A 1).
17
Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti; «olo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
Berna, 20 dicembre 1962. <
· '
Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.
della pubblicazione: 10 gennaio 1963.
Armine d'opposizione: IO aprile 1963.
doglio federale, 1963.
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Termine d'opposizione: 10 aprile 1963
LEGGE FEDERALE sulle indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare e civile (Del 20 dicembre 1902)
L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA C ON F ED E RAZIO N E SVIZZERA, visto l'articolo 34 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio fédérale dal 14 settembre 1962, decreta: Art. 1 L'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (qui di seguito: istituto) versa le indennità di rincaro ai suoi beneficiari confor¬ memente alla presente legge. ' ' Art. 2 L'istituto paga, a carico della Confederazione, delle indennità di rincaro ai beneficiari delle rendite previste dal decreto federale del 26 marzo 1947 ^ che garantisce la rendita d'invalidità e la rendita per super¬ stiti dell'assicurazione istituita per le persone assegnate al servizio del la¬ voro militare e civile.
2 L'istituto fissa e paga le indennità di rincaro.
1
1) CS 8, 3G5.
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1
Art. 3 Le indennità di rincaro previste negli articoli 1 e 2 ammontano: Indennità di rincaro in percento della rendita annua Per danni subiti nell'anno Rendite Rendita per invalidi per vedove e orfani 1939 e prima 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
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90 75 60 45 35 25 25 25 20 10 10 10 5 5 5 5 5 -- -- -- -- -- --
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95 75 60 45 35 30 30 30 25 20 20 20 15 15 15 15 15 10 10 5 5 5 5
Le indennità di rincaro non sono pagate ai beneficiari di rendite per invalidi la cui incapacità lavorativa è inferiore a un terzo,, nè ai benefi¬ ciari di pensioni di genitori e di fratelli e sorelle.
3 Per i beneficiari la cui incapacità raggiunge o supera i due terzi, le indennità di rincaro sono determinate giusta le aliquote previste per le rendite di vedova o d'orfano.
Art. 4 1 Queste indennità compensano il rincaro rapportato all'indice sviz¬ zero dei prezzi al consumo di 195 punti.
2 Ogni volta che il costo della vita varia del 5 per cento, l'istituto deve adeguare l'indennità di rincaro al nuovo indice per l'inizio dell'anno se¬ guente.
Art. 5 I tribunali d'assicurazione previsti negli articoli dal 120 al 122 della legge federale del 13 giugno 19111) sull'assicurazione contro le malattie e 1) CS 8, 273 (A XV A 1).
20 gli infortuni sono competenti a giudicare le contestazioni concernenti il pa¬ gamento di indennità di rincaro.
Art. 6 La presente legge entra in vigore a contare dal 1° gennaio 1963 e so stituisce il decreto federale del 27 marzo 1953 concernente il pagamento di indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni dell'istituto nazionale svìz¬ zero d'assicurazione contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare o civile.
Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 20 dicembre 1962.
Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber.
Così decretalo dal Consiglio nazionale.
Berna, 20 dicembre 1962.
Il Presidente: André Guìnand Il Segretario: Ch. Oser
Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicala conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 187-1 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
Berna, 20 dicembre 1962.
Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancellieri della Confederazione: 1 Ch. Oser. '
Data della pubblicazione: 10 gennaio 1963.
Termine d'opposizione: 10 aprile 1963.
1) RU 1953, 5S1 (A XV A 3).
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