N° 24

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLVI Berna, 20 giugno 1963 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento : annuo fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale XI 690.

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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Guadagno considerato; indennità per funerale) (Gel 24 maggio 19o8)'

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di legge che modifica quella del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (aumento del guadagno preso in considerazione e dell'indennità pel funerale): 1. Guadagno preso in considerazione a. Gli articoli 74, 78 e 112 della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (detta in seguito: legge) stabiliscono ir guadagno massimo preso in considerazione per il calcolo delle indennità giornaliere, delle rendite e dei premi. Allorché l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (detto in seguito: Istituto) iniziò la sua attività, nel 1918, questo massimo era di 14 franchi Foglio federale, 1963.

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746 per il guadagno giornaliero e di 4 000 franchi per il guadagno annuo. A causa dell'evoluzione dei salari, da allora, gli importi massimi furono aumentati quattro volte e cioè: ' .

nel 1921 nel 1945 nel 1953 nel 1957

a a a a

franchi franchi franchi franchi

21 26 30 40

risp.'

risp.

risp.

risp.

6 000 7 800 9 000 12 000

Con la determinazione di un massimo assicurato si vuol tutelare il carattere sociale dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria. Tut¬ tavia, gli assicurati che, a causa di questa limitazione, sono protetti solo pai'zialmenle dall'assicurazione, non devono essere troppo numerosi.

t # ' - . Dato che a contare dal 1957 i salari sono aumentati in modo rilevante a causa del rincaro e dei miglioramenti del salario reale, dev'essere esa¬ minalo se l'importo massimo del guadagno assicuralo previsto nella legge debba essere nuovamente aumentato.

Prima dell'aumento dei massimi assicurati a 40 e 12 000 franchi, av¬ venuto il 1° gennaio 1957, circa il 18 per cento degli uomini, assicurati avevano un salario che raggiungeva od oltrepassava il massimo allora in vigore. Avvenuto l'adeguamento, rimaneva ancora parzialmente scoperta solo una piccola parte degli assicurali. Un controllo effettuato per il 1959 ha dimostrato che circa il 4 per cento degli uomini colpiti da infortuni avevano un salario uguale o superiore al massimo assicurato. Considerala l'ulteriore evoluzione dei salari, l'Istituto riesaminò la situazione nel corso del 1962. Questa inchiesta, estesa a 54 000 infortuni (senza le FFSele PIT) .verificatisi dal gennaio al maggio dell'anno menzionato, ha dato i risultali indicali · nella .tabella qui appresso. Le due inchieste permettono di constatare che il livello dei salari delle donne assicurate è sensibil¬ mente meno elevato di quello dei salari degli uomini. Di conseguenza, nelle considerazioni seguenti, i salari delle donne non vengono considerati dato che, per esse, raramente si pone il problema del superamento del massimo assicuralo. , l Applicando all'effettivo totale degli assicurati le percentuali ricavate "per gli uomini colpiti da infortunio, si ottengono -- per i diversi rami economici -- le percentuali seguenti concei*nenti gli assicimati il cui'sala¬ rio raggiunge o'supera il màssimo preso in considerazione:

· 747 Assicurazione degli infortuni professionali: uomini

Ramo economico

1. Uffici (senza le FFS e le PTT), cinema . .

2. Arsenali; impianti per l'illuminazione, l'ener¬ gia motrice e la distribuzione d'acqua . . .

3. Ferrovie (senza FFS), tranvie, ecc.; imprese d'aviazione e di navigazione 4. Industrie grafiche 5. Industria chimica; esplosivi 6. Industria orologiera 7. Industria edilizia 8. Industria metallurgica 9. Estrazione e lavorazione di minerali; lavori forestali 10. Prodotti alimentari, bevande e tabacchi . .

11. Imprese di trasporto, commercio 12. Cuoio, caucciù, carta . . . . . . , . . .

13. Industria tessile 14. Industria del legno 15. Pietre e terre > Effettivo totale, senza le FFS e le PTT . .

Assicurati Assicurati il cui salario in percento raggiunge dell'effettivo o supera ' il massimo totale in percento 12,3 , 2,1

.

51,4 36,1

. 2,2 2,4 3,1 3,2 23,6 26,7

31,6 23,6 20,8 18,0 11,7 9,3

1.9 2,7 4,5 3,0 3,5 6,6 2,2 100,0

8,8 7,9 7,2 6,6 6,5 . 5,5 4,9 16,4

Le cifre ottenute dimostrano che i massimi assicurati stabiliti dalla legge sono raggiunti o superati da circa un sesto (16,4 per cento) del per¬ sonale maschile. In totale, attualmente, per circa 200 000 persone il sala¬ rio raggiunge o supera il massimo assicurato. v Pertanto, un aumento del guadagno massimo assicurato è necessario.

b. La maggioranza del consiglio d'amministrazione dell'Istituto, d'in¬ tesa con la direzione dello stesso, propone d'aumentare del 25 per cento il massimo attuale del guadagno assicurato, cioè di fissarlo a 50 franchi al giorno e a 15 000 franchi all'anno. Le statistiche permettono di con¬ statare che i guadagni settimanali dei lavoratori colpiti da infortunio, dal 1° gennaio 1957 a oggi, sono aumentati di circa il 25 per cento. Di conse¬ guenza, la proposta della maggioranza del consiglio d'amministrazione tien conto dei salari attuali. Una minoranza di questo consiglio avrebbe pre¬ ferito aumentare maggiormente gli importi-limite, cioè portare il massimo a 60 franchi il giorno e 18 000 franchi l'anno. Si può tuttavia ammettere che se gli importi proposti dalla maggioranza del consiglio saranno adot¬ tati, in totale solo circa il 5 per cento delle persone assicurate presso

748 l'Istituto avranno'un salario che raggiungerà o sorpasserà i limiti stabiliti.

Questa modesta percentuale è ammissibile. Per questo motivo riteniamo giustificata la proposta della maggioranza del consiglio e l'accogliamo interamente nel nostro disegno. > c. L'equilibrio finanziario dell'Istituto non sarà compromesso dal¬ l'aumento del guadagno massimo assicurato. L'aumento delle prestazioni verrà compensato dall'aumento dei premi. L'Istituto ritiene che l'aumento dei premi sarà, in media, di circa il 2 per cento. Nell'assicurazione degli infortuni non professionali, i sussidi federali aumenteranno nella mede¬ sima misura dato che la Confederazione versa un ottavo dei premi. Inol¬ tre, la Confederazione, avrà un onere supplementare a causa dell'aumento dei- premi da essa dovuti, siccome datrice di lavoro, per i suoi salariati assicurati presso l'Istituto. In totale, gli oneri supplementari della Confe¬ derazione saranno, secondo le valutazioni, dell'ordine di grandezza da 300 000 a 400 000 franchi all'anno.


2. Indennità pel funerale,

a. L'indennità pel funerale, prevista nell'articolo 83 della legge, èra, in origine, di franchi 40. Essa è stata aumentata, a contare dal 1° gennaio 1953, a 250 franchi (légge federale del 19 settembre 1952 che modifica quella sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni).

b: Considerata l'evoluzione dei prezzi e dei isalari di'questi ultimi an¬ ni, appare giustificato adeguare anche questa prestazione alle condiziom attuali. Dato che il rincaro ha effetto anche sulle spese funerarie (com¬ prendenti, oltre alle spese di sepoltura (propriamente dette, tutte le-spese in relazione col decesso), è indispensabile un aumento déll'indennità in parola.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto propone di aumentare l'in¬ dennità pel funerale da 250 a 500 franchi. Esso osserva che questo ; au¬ mento relativamente importante non è giustificato soltanto dall'accresci¬ mento del costo della vita. Se si volesse tener conto unicamente del rin¬ caro avvenuto dopo il i0 gennaio 1953, non sarebbe necessario prevedere un importo superiore a 300 franchi. Bisogna invece altresì considerare le spese molto elevate causate dal rimpatrio delle salme degli operai stra¬ nieri deceduti a seguito d'infortunio. Invero, l'Istituto ha sempre sostenuto la tesi- che le · prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria non possono essere determinate in modo da corrispondere sempre .ai bisogni, indipendentemente dalle vicissitudini dell'esistenza, e che, per contro, le stesse devono essere basate sui casi normali, cioè sii quelli,di sepoltura un Svizzera. Ma, nelle circostanze attuali, appare giustificato un certo aiuto anche nei casi di sepoltura all'estero. L'indennità pel funerale viene quindi portata a fr. 500.

,

749 Condividiamo questa opinione e riteniamo adeguato l'aumento a 500 franchi dell'indennità pel funerale; considerate le spese che la sepol ura in genere comporta, questo aumento appare giustificato anche se la st -ssa ha luogo in Svizzera.

c. L'aumento dell'indennità pel funerale non avrà conseguenze fi¬ nanziarie dirette per la Confederazione, le spese supplementari che esso causerà all'Istituto essendo valutate a 150 000 franchi per l'assicurazione degli infortuni professionali e a 200 000 franchi per l'assicurazione degli infortuni non professionali. L'Istituto ritiene di poterle sopportare, in ambo le assicurazioni, senza dover ricorrere a un aumento dei premi.

3. Disposizione finale e proposta Consentendo con l'Istituto, riteniamo che la modificazione della legge, nell'interesse degli assicurati, dovrebbe aver effetto il più presto possibile.

Il Consiglio federale deve dunque essere incaricalo di stabilire la data del¬ l'entrata in vigore.

Come già la 'legge del 1911, il disegno è fondato sull'art. 34 bis, della Costituzione federale.

Ci onoriamo di proporVi, d'intesa con l'Istituto, d'approvare il disegno di legge qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 24 maggio 1963.

In nome del Consiglio federale svizzero, 11 Previdente della Confederazione: Spiihler.

Il Cancelliere della Confederazione: ' Ch. Oser.

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull`assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Guadagno considerato, indennità per funerale) (Del 24 maggio 1963)

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