785

Termine d'opposizione: 25 settembre 1963

DECRETO FEDERALE eh« abroga quello concernente gli. onorari e le pensioni dei membri del Consiglio federale (Del 21 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale, decreta: Art. 1 Il decreto federale del 20 marzo 1959 D concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Consiglio federale è abrogato il 30 giugno 1963.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto con¬ formemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser 1) RU 1959, 553 (A III H).

786 Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 21 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precode è pubblicato conformejnente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della leg¬ ge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi è risoluzioni federali.

Berna, 21 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 27 giugno 1963.

Termine d'opposizione: 25 settembre 1963.

787

Termine d'opposizione: 25 settembre 1963

DECRETO FEDERALE che approva la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e il protocollo di firma facoltativa concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (Del 21 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, capoverso 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 1903, decreta: Art. 1 Sono approvati: a. la convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplo¬ matiche; b. il protocollo di firma facoltativa concernente il regolamento obbli¬ gatorio ideile controversie, idei 18 aprile 1961.

Art. 2 Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, ca¬ poverso 3, della Costituzione federale concernente il referendum in mate¬ ria di trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

788 Così decretato dal Consiglio degli Stati..

Berna, 21 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 3, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna,'21 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 27 giugno 1963.

Termine d'opposizione: 25 settembre 1963.

789

DECRETO FEDERALE concernente l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 27 quater sulle borse di studio e altri aiuti finanziari per l'istruzione (Del 21 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costi¬ tuzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 1962 D decreta: I La Costituzione federale è completata con la disposizione seguente: Art. 27 quater La Confederazione può sussidiare le spese sostenute dai Cantoni nel¬ l'assegnazione di borse di studio e di altri aiuti finanziari per l'istruzione.

2 Inoltre, essa può, a complemento delle istituzioni cantonali, pren¬ dere o appoggiare provvedimenti, intesi al promovimento dell'istruzione per mezzo di borse o altri aiuti finanziari.

3 In ogni caso, la sovranità cantonale in materia d'istruzione va ri¬ spettata.

4 Le disposizioni esecutive sono emanate in forma di legge federale o di decreto federale di obbligatorietà generale. I Cantoni sono previa¬ mente consultati.

1

1) FF 1962, 1761.

790 II Il presente decreto è sottoposto al volo del popolo e dei .Cantoni.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

791

DECRETO FEDERALE concernente la partecipazione della Confederazione al programma alimentare mondiale FAO/ONU (Del 18 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1962, decreta: Art. 1 II Consiglio federale è autorizzato a versare una somma di 1 milione di dollari SUA al fondo del programma alimentare mondiale FAO/ONU.

A tale scopo è stanziato il corrispondente credito. Detto contributo sarà messo a disposizione del direttore del programma in tre rate uguali negli anni 1963, 1964 e 1965. L'eccedenza al 31 dicembre 1965 potrà essere ri¬ portata al 1966.

2 Una parte del contributo potrà essere adibita alla fornitura di pro¬ dotti agricoli svizzeri o alla prestazione di servizi, qualora ciò appaia op¬ portuno e sia attuabile a soddisfacenti condizioni.

1

Art. 2 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

1

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

792 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio -federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

793

DECRETO FEDERALE che approva la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1962 (Del 20 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto i rapporti elei Consiglio federale del 9 aprile 1963, del Tribu¬ nale federale del 27 febbraio 1963 e del Tribunale federale delle assicu¬ razioni del 30 gennaio 1963, decreta: Articolo unico È approvata la gestione del 'Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1962.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 giugno 1963.

H Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Foglio federale, 1963. ^

52

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

795

DECRETO FEDERALE che approva il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1962 (Del 20 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensa¬ zione per l'anno 1962; visto il rapporto del Consiglio federale del 23 aprile 1963, decreta: Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1962.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

796

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 giugno 1963.

Per ordine del -Consiglio federale svizzero, Il Cancdlliere della Confederazione: Ch. Oser.

797 DECRETO FEDERALE che approva la gestione del Consiglio federale nel settore delle poste e delle telecomunicazioni (Del 19 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto del Consiglio federale dell'8 marzo 1963, decreta: Articolo unico È approvata la gestione del Consiglio federale nel settore delle poste delle telecomunicazioni, per il 1962.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 giugno 1963.

Il Presidente: P. Fauquex Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

;

798

DECRETO FEDERALE elio approva i conti e il rapporto di gestione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1962 (Del 20 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CON FEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto di gestione e i conti delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1962; vistò il rapporto e le proposte del Consiglio d'amministrazione del 29 aprile 1963, presentati al Consiglio'federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 1963, decreta: Art. 1 Sono approvali i conti dei] 1962 e il bilancio al 31 dicembre 1962 delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 2 Là gestione delle Ferrovie federali svizzere nel 1962 è approvata.

Art. 3 L'eccedenza attiva dell'esercizio 1962, ammontante a 2 536 027 fran¬ chi, che rimane dopo il versamento di 8 milioni di franchi alla riserva .le¬ gale e di 16 milioni di franchi per Interessi sul capitale di dotazione, è ri¬ portata a conto nuovo.

Così decretato lai Consiglio nazionale. .

Berna,

giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

799 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

800 DECRETO FEDERALE cho approva il conto di Stato della Confederazione Svizzera per Tanno 1962 (Del 19 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 1963, decreta: Articolo unico È approvato il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'eser¬ cizio 1962, che si chiude con un avanzo netto di Fr. 484 936 394.73 e con un'eccedenza passiva di Fr. 5 425 012 209.22.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta; Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, /19 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

801

DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di crediti suppletivi per Tanno 1963 (1 serie) e di crediti d'opera (Del 19 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 1963, decreta: Art. 1 Sono stanziati al Consiglio federale, come primo supplemento, per l'anno 1963: -- nel bilancio di previsione della Confederazione 4 479 370 franchi come crediti riportati e 66 060 495 franchi come crediti suppletivi; -- nel bilancio di previsione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi 29 265 000 franchi come crediti suppletivi.

Art. 2 Sono stanziati dei crediti d'opera e dei crediti completivi di: 11 mi¬ lioni 332 500 franchi per i diversi Dipartimenti e 305 900 franchi per l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

802 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

'

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede ò pubblicato nel Foglio federale.

· I Berna, 19 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancéllierc della Confederazione: Ch. Oser.

803 DECRETO FEDERALE concernente

t

il preventivo d'esercizio della Regia degli alcool per il periodo dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 (Del 14 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 aprile 1963, decreta: Articolo unico È approvato il preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool, presen¬ tato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, che prevede un'entrata di 97 329 000 franchi e un'uscita di franchi 52 296 000.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precode è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 14 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser. '

804

DECRETO FEDERALE concernente > lo stanziamento di un credito d'opera per la costruzione di un edificio d'esercizio dei telefoni a Berna (Del 20 giugno 1903)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 1963, decreta: Art. 1 1

È stanziato un credito d'opera di 4 700 000 franchi, per la costru¬ zione di un edificio d'esercizio dei telefoni a Berna. , ' 2 Nei limiti del credito stanziato, si potrà ancora modificare il pro¬ getto, ove ciò risultasse necessario.

Art. 2 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

805 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

II Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

806

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto di un terreno nel quartiere Monbijou, a Berna (Del 14 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale dell'll gennaio ,1963, decreta: Art. 1 'È stanziato un credito d'opera di 1 805 000 franchi per l'acquisto di un terreno di 14 700 m2 nel quartiere di Monbijou.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

807 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 giugno 1963.

Il Presidente: Andrò Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 14 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

808

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Lucerna (Del 20 giugno 1963)

.'

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 1963; , considerato che la presente nuova disposizione costituzionale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, . >

1

decreta:

ATt. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 43, riveduto, della Costi¬ tuzione del Cantone di Lucerna, accettato nella votazione popolare del 27 gennàio 1963.

!

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretalo dal Consiglio degli Stati.]

,

Berna, 14 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

'

·

809 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 giugno 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Foglio federale, 1963.

53

810

DECRETO FEDERALE ohe accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Ginevra (Tribunali dei probiviri) (Del 21 giugno 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1963; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: 1

Art. 1 , È accordata la garanzia federale agli articoli 139 a 143, riveduti, della Costituzione del Cantone di Ginevra, accettati nella votazione popolare del 17 marzo 1963.

Art. 2 IL Consiglio federale 6 incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 giugno 1963. .

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

811 Così decretato del Consiglio degli Stati.

Berna, 21 giugno 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: 11 decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 giugno 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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Decreto federale che abroga quello concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Consiglio federale (Del 21 giugno 1963)

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Jahr

1963

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25

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

27.06.1963

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785-811

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