255

Termine d'opposizione: 11 giugno 1963

LEGGE FEDERALE peir la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni (Dell'8 marzo 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 72 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1962, decreta:

K

Art. 1 I 200 seggii del Consiglio nazionale sono ripartili tra i Cantoni e i mezzi Cantoni nella maniera seguente: 1. L'ammontare della popolazione residente della Svizzera è diviso per 200; il numero intero immediatamente superiore a quello ottenuto è il quoziente provvisorio per la prima ripartizione; 2. a ciascun Cantone o mezzo Cantone, la cui popolazione sia inferiore al quoziente provvisorio calcolato secondo il numero 1, è assegnato un deputato; 3. il quoziente per la seconda riparliziolie si ricava come segue: l'am¬ montare della popolazione residente della Svizzera, diminuito di quello della popolazione dei Cantoni o mezzi Cantoni esclusi dopo la prima ripartizione, è diviso per la differenza tra 200 e il numero dei seggi già assegnati; 4. ogni Cantone o mezzo Cantone, non escluso in virtù del numero 2, ha diritto a tanti deputati, quante volte l'ammontare della sua popola¬ zione contiene il nuovo quoziente; 5. i mandati non ancora assegnati sono riparliti tra i Cantoni e i mezzi Cantoni che hanno ottenuto i resti maggiori.

256 Art. 2 Se, nel caso previsto nell'articolo 1, numero 5, due o più Cantoni ot¬ tengono resti uguali, l'ultimo seggio è assegnato al Cantone clic, dopo la divisione dell'ammontare della popolazione di ciascuno di essi per il quo¬ ziente provvisorio, ottiene il resto maggiore.

Art. 3 ' Prima del rinnovamento totale del. Consiglio nazionale, che segue im¬ mediatamente un censimento federale della popolazione, -il Consiglio fede¬ rale ripartisce nuovamente i seggi in conformità dell'articolo 1.

ATt. 4 Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrala in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 marzo 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch.. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 marzo 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo ' 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fe¬ derale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e riso¬ luzioni federali. ' Berna, 8 marzo 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: ' Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 1A marzo 1963.

Termine d'opposizione: 11 giugno 1963. · ,

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni (dell`8 marzo 1963)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1963

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

14.03.1963

Date Data Seite

255-256

Page Pagina Ref. No

10 154 722

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.