21 Termine d'opposizione: 10 aprile 1963

DECRETO FEDERALE concernente la conclusione di accordi di cooperazione tecnica e scientifica con i paesi in via di sviluppo s

(Del 20 dicembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolò 85, numero 2, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 marzo 1962, '

decreta:

Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato a conciliudore degli accordi di coope¬ razione tecnica e scientifica con i paesi in via di «viluppo, a condizione che gli impegni finanziari risultanti non vengano a superare i limiti trac¬ ciati dal decreto federale dal 13 giugno 1961 J) sulla coopcrazione della Svizzera con i Paesi in via di sviluppo, dal decreto federale del 21 marzo 1961 2) sulla concessione di borse agli studenti stranieri in Svizzera e da ogni altro decreto federale che potesse essere dato in avvenire su materie analoghe.

Art. 2 É riservata la competenza dell'Assemblea federale per gli accordi con¬ siderati nell'articolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale.

Ait. 3 II Consiglio federale pubblicherà il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge foderale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2 Esso stabilirà il giorno in cui entra in vigore.

1

1) FF 1961, 794.

2) FF 1961. 407.

22 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Così decretalo dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: F. Fauqucx Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 ; concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della .pubblicazione: 10 (jcnnaio 1903.

Termine d'opposizione: 10 aprile 1903.

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Termine d'opposizione: 10 aprile 196.3

DECRETO FEDERALE concernente gli averi in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche (Del 20 dicembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gfli 'articoli 64 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1962, decreta: Art. 1 Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere dichiarati a un'autorità designata dal Consiglio federale (detta, in seguito, autorità competente) lutti gli averi in Svizzera, j cui ultimi pro¬ prietari conosciuti erano stranieri o apolidi sui quali si è senza notizie sicure dal 9 maggio 1945 e di cui si sa o si presume che siano rimasti vittime di persecuzioni razziali, religiose o politiche. La dichiarazione indicherà tutti i cambiamenti occorsi dalla scomparsa del proprietario o dalle ultime no¬ tizie su di esso.

2 Le cassette di sicurezza ini cui potrebbero trovami tali averi, oppure documenti su di essi, devono essere aperte.

1

Art. 2 In 'particolare sono considerati come averi, nel senso dell'articolo 1; a. gli averi in valuta svizzera e straniera, i crediti, i biglietti di banca e gli altri mezzi di pagamento, l'oro e gli altri metalli preziosi, gli og¬ getti di valore, i ti toll i, le merci e le scorte di merci, i beni mobili, le

24 collezioni, trovantisi sia in depositi aperti o chiusi sia in cassette di sicurezza; b. le partecipazioni di qualsiasi genere, gli immobili, i diritti deri¬ vanti da brevetti e da marchi di fabbrica, i diritti d'autore, le conces¬ sioni, le rendite, le pensioni, i diritti esigibili provenienti da assicura¬ zioni -- quelli non ancora esigibili vanno dichiarati entro sei mesi dalla scadenza; , · c. qualsiasi diritto o interesse economico concernente siffatti averi o contralti che ad essi si riferiscono, come, ad esempio, i diritti d'usu¬ frutto e altre servitù, d diritti di pegno, i diritti di prelazione e di ri¬ cupera, le opzioni.

Art. 3 * 1 Sono tenuti alla dichiarazione: a. le persone fisiche e giuridiche, le società commerciali e le comu¬ nioni di persone, che amministrano o possiedono siffatti averi, che li'hanno in custodia o li sorvegliano; b. le autorità, che sono a conoscenza di siffatti averi; c. i debitori di credili in favore di persone designate nell'articolo 1.

- I dichiaranti devono indicare tutti i fatti loro noti, utili e stabilire l'identità, il domicilio, la dimora o la sorte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dei suoi rappresentanti.

, Art. 4 Se l'obbligo di dichiarare è dubbio, il caso va- sottoposto per deci¬ sione all'autorità competente.

2 Devesi pure ammettere l'impedimento o la sospensione della pre¬ scrizione d'una pretesa allorché il creditore non ha potuto fax-la valore in tempo .utile, per forza maggiore, segnatamente a cagione delle persecu¬ zioni razziali, religiose o politiche. \ 1

Art. 5 L'autorità competente allestisce uno stalo degli averi dichiarati e propone all'autorità tutoria del luogo, ove si trova la maggior parie di sif¬ fatti averi, l'istituzione di un curatoi*e per .l'amministrazione della so¬ stanza. Come curatore, l'autorità tutoria può ixominai-e un cui-atore gene¬ rale designato dal Consiglio .federale.

2 Con la collaborazione dell'autorità competente, il curatore indaga sui passi sinora compiuti per detex-minare la dimora o la sorte del proprie¬ tario, dei suoi aventi diritto o dei suoi rappresentanti e, se necessario, prende o provoca nuovi provvedimenti, come le pubblicazioni. Le pubbli¬ cazioni sono, tuttavia, da tralasciare, se v'ò motivo di ritenei-c che cagio1

25 nerebbero inconvenienti alle persone ricercate. Etsse non conterranno indicazioni, di qualsiasi natura, sugli averi dichiarali o altrimenti ac¬ certati.

\ Art. 6 Ognuno è tenuto a dare all'autorità competente, .all'autorità tutoria e al curatore qualsiasi informazione utile a chiarire i rapporti patrimoniali defl proprietario scomparso o assente.

Art. 7 ' ' L'obbligo di dichiarare gli averi all'autorità competente e d'infor¬ mare prevale sul segreto professionale, in particolare delle banche, delle società d'assicurazione, delle società fiduciarie, degli avvocati, dei notai e dei consulenti legali.

2 L'autorità competente, il curatore e le autorità tutorie possono dare informazioni concernenti il proprietario scomparso soltanto ai suoi aventi diritto o ai loro rappresentanti. Dandosi circostanze speciali, si potranno dare delle indicazioni sommarie circa all'esistenza di averi anche a co¬ loro che rendono credibile la loro qualità d'eredi.

1

Art. 8 Se, nel biennio seguente la nomina del curatore, non si ritrovano uè il proprietario né i suoi aventi diritto, si deve iniziare immediatamente la procedura di dichiarazione di scomparsa, con effetto per gli averi in Svizzera, salvo restando il proseguimento di altre misure prese ih virtù dell'articolo 5. L'istanza per la dichiarazione di scomparsa va presentata al giudice del luogo, ove fu istituita la curatela, dall'autorità tutoria clic ha nominato il curatore o da coloro che derivano diritti dal decesso.

2 Se il proprietario era domiciliato in Svizzera, è competente per la dichiarazione di scomparsa, il giudice del suo ultimo domicilio svizzero.

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3

La procedura tuttavia non va eseguita quando sia ammissibile che essa possa cagionare inconvenienti ai ricercali.

Art. 9 Se è accertata la morte del proprietario, o se questi è stato dichiarato «comparso o morto da un'autorità competente, deve essere aperta la suc¬ cessione nel luogo, ove è stata istituita la curatela. La successione è limi¬ tata agli averi in Svizzera.

Art. 10 Se i pretendenti alla successione possono soltanto rendere verosimili i loro diritti, perchè i documenti e registri probatori necessari sono stati

26 distrutti o pensi a cagione della guerra o di altri atti di violenza o perchè le condizioni politiche non permettono di ottenere atti giustificativi sicuri, l l'immissione in possesso può avvenire esclusivamente in virtù di una de¬ cisione dell'autorità tutoria dalla quale dipende il curatore o, se il Can¬ tone lo prevede,, dall'autorità inferiore di vigilanza. Tale decisione può essere impugnata presso le autorità superiori di vigilanza.

Art. 11 1 versamenti effettuati in virtù del presente decreto dalle persone tenute alla dichiarazione, hanno per esse effetto liberatorio.

- Verso di esse come anche verso i terzi che annunciano tardivamente, ma senza colpa loro, dei diritti preferenziali, la Confederazione risponde del danno risultante da delti versamenti. All'uopo verrà usalo, in primo luogo, ili fondo menzionalo all'articolo 12, capoverso 1, sino a concorrenza di un decimo.

1

Art. 12 Se il proprietario d'averi dichiarati non lascia come erede legittimo una persona privala e non ha preso disposizioni a causa di morte, la successione è devoluta a un fondo istituito dal Consiglio federale. L'uso di questo fondo e disciplinato da un decreto federale semplice, tenuto conto della provenienza deille somme. Un decimo del fondo servirà a sod¬ disfare le ulteriori domande di restituzione.

2 Se la persona dichiarata scomparsa o morta, il suo avente diritto o il suo rappresentante ricompare entro 5 anni dal versamento degli averi nel fondo, la somma è restituita senza interesse al pretendente che giusti- · fichi il proprio diritto, indipendentemente dalla durata di validità del pre¬ sente decreto. L'articolo 10 è applicabile per analogia.

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1

Art. 13 Chiunque non adempie l'obbligo di dichiarazione stabilito nel pre¬ sente decreto o vi adempie non completamente, chiunque fa dichiarazioni false, chiunque ostacola o tenta di ostacolare i provvedimenti presi in ese¬ cuzione del presente decreto, rifiutando di dare informazioni o dando in¬ formazioni false o incomplete o in qualsiasi altro modo, è punito con la multa sino a 10 000 fr. o con l'arresto.

2 II tentativo e la complicità sono punibili. 11 perseguimento penale si prescrive sempre in cinque anni.

3 ' Se le infrazioni sono commesse nell'azienda eli una persona giuri¬ dica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta in1

27 dividiiale, le presenti disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; la persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale rispondono tuttavia solidalmente delle multe e delle spese, salvo che la direzione responsabile provi di avere usato tutta la diligenza necessaria affinchè delle persone si conformino .alle prescrizioni.

4 Resta riservato il perseguimento delle infrazioni conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale.

Art. 14 11 perseguimento e il giudizio delle infrazioni al presente decreto spet¬ tano alle autorità cantonali.

Art. 15 Salvo disposizioni speciali delle convenzioni internazionali, il diritto interno svizzero è applicabile all'esecuzione del presente decreto.

Art. 16 II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive del presente decreto.

2 Esso è incaricato di pubblicarlo conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

3 Esso stabilise la data dell'entrata in vigore del presente decreto, li¬ mitandone la validità a dieci anni, con la riserva del secondo capoverso dell'articolo 12.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser Così decretalo dal Consiglio degli Slati.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber.

28

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della leggefederale ilei 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

.. '

Berna, 20 dicembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 10 gennaio 1963.

Termine di referendum: 10 aprile 1963.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente la conclusione di accordi di cooperazione tecnica e scientifica con i paesi in via di sviluppo (Del 20 dicembre 1962)

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10.01.1963

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