N° 1

FOGLIO

FEDERALE

Anno XLVI Berna, 10 gennaio 1963 Volume I Si pubblica di regola una volta la sot,tintinna. Abbonamento: anno fr. 12.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S.A., a Billinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postalo XI 690.

Termine d'opposizione: 10 aprile 1963

LEGGE FEDERALE i cartelli e le organizzazioni analoghe (Del 20 dicembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA C 0 N F E D E lì AZIONE SVIZZERA, visto gli erticoi 31 bis, 64 e 114 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 1961, decreta: I.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 La legge è applicabile ai cartelli e alle organizzazioni ana- Norma, loghe. Essa non è applicabile ai contratti, decisioni e provvediinenti ehe concernono esclusivamente i rapporti di lavoro.

i ' Art. 2 1 Sono considerati cartelli nel senso della legge i contratti, le Cartelli, decisioni e gli accordi non esecutori che influenzano o sono atti a in¬ fluenzare il mercato di determinate merci o di determinati servizi per mezzo di una limitazione comune della concorrenza, in particolare disciplinando la produzione, lo smercio o l'acquisto di merci co¬ me anche i prezzi e le altre condizioni.

Foglio federale, 1963.

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Organizza¬ zioni ana¬ loghe.

Ai cartelli sono parificati gli accordi con i quali gli acquirenti si obbligano verso i loro fornitori a osservare, rivendendo le merci, determinati prezzi- o condizioni (prezzi verticali), in quanto sia un cartello, o un'organizzazione analoga a imporre tali accordi o a garantirne l'esecuzióne. .

Art. 3 Sono considerate organizzazioni analoghe nel senso della legge, in quanto dominino il mercato di determinate merci o servizi o lo influenzino in misura decisiva: a. le aziende singole; b. le aziende che, in forma tacita, concordano il loro comporta¬ mento; c. le aziende vincolate fra «è da partecipazioni finanziarie o in altro modo.

II. DISPOSIZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA CIVIEE 1. Ostacoli alla concorrenza

Illiceità de¬ gli ostacoli alla concor¬ renza.

Eccezioni.

Art. 4 I Sono illeciti, riservato l'articolo 5, i provvedimenti presi da un cartello per escludere i terzi dalla concorrenza od ostacolarli note¬ volmente nell'esercizio della stessa, come il blocco delle consegne, degli acquisti o del lavorò, le discriminazioni di prezzi o di condi¬ zioni d'acquisto e le vendite a sottoprezzo dirette contro determinati concorrenti. 1 ...

2 Le disposizioni sull'illiceità degli ostacoli alla concorrenza sono applicabili per analogia alle organizzazioni indicate nell'articolo 3.

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Art. 5 Giù ostacoli alla concorrenza sono leciti se vengono giustificati da interessi legittimi proponderanti e ' se, nella loro essenza come nella loro applicazione, non limitano la libera concorrenza in mi¬ sura eccessiva rispetto allo scopo perseguito.

, 2 Come interessi legittimi preponderanti sono segnatamente con¬ : siderati: .

a. la salvaguardia di una concorrenza leale e inalterata, b. il conseguimento di.adeguate premesse professionali e azien¬ dali, ' · c. il promuovimento, ili un settore economico o in una profes¬ sione, di una struttura desiderabile nell'interesse generale, d. l'attuazione di un cartello sui mercati esteri, .

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3 e. l'osservanza di prezzi verticali adeguati, soprattutto quando ri¬ sultano necessari per garantire la qualità della merce o il ser¬ vizio della clientela; è riservata l'applicazione delle lettere a, b, c e d all'osservanza dei (prezzi verticali.

3 Non è legittimo l'interesse diretto esclusivamente a impedire nuovi concorrenti; sono riservati i capoversi 1 e 2.

Art. 6 ' Chiunque è danneggiato o minacciato da illeciti ostacoli alla concorrenza, può pretendere l'accertamento della illiceità del prov¬ vedimento, la cessazione del medesimo e la soppressione dello stato di fatto conseguitone, il risarcimento del danno in caso di colpa e il pagamento di una somma a titolo di riparazione nel caso dell'ar¬ ticolo 49 del Codice delle obbligazioni.

2 Per attuare il diritto alla cessazione del provvedimento e alla soppressione dello stato di fatto, il giudice può ordinare, su do¬ manda dell'attore, che questi sia liberato dagli obblighi imposti dal cartello, e, se necessario, ammesso nel cartello, o nell'associazione, con i relativi diritti ed obblighi.

3 II giudice può, a richiesta della parte vincitrice, autorizzarla a pubblicare la sentenza a spese della parte perdente. Egli stabilisce il modo e i limiti della pubblicazione.

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Azioni

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Art. 7 I Cantoni designano un tribunale competente a decidere, in Foro, tutto il territorio e come istanza cantonale unica, sulle azioni per il¬ leciti ostacoli alla concorrenza. Il tribunale è anche competente a . decidere altre azioni civili promosse contemporaneamente.

· . 2 L'azione può essere promossa: a. contro,tutti i Tesponsabili, nel Cantone di sede del cartello o . dell'organizzazione analoga o, in mancanza della sede, nel Can¬ tone di amministrazione , e, in mancanza di un siffatto luogo, nel Cantone -di domicilio della maggioranza dei convenuti, o, a scelta dell'attore, in uno dei Cantoni dove è domiciliato un numero uguale di convenuti; b. nel luogo dove è stato commesso l'atto illecito, qualora non sia dato in Svizzera alcun altro foro.

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Art. 8 .

II ricorso al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo Ricorso, al valore litigioso.

4 Salvaguar¬ dia del se¬ greto d'af¬ fari.

Provvedi¬ menti d'ur¬ genza.

Art. 9 .

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Nelle contestazioni per illeciti ostacoli alla concorrenza, i se¬ greti di fabbricazione o d'affari delle parti sono salvaguardati. Mezzi di prova, propri a rivelarli, sono portati a conoscenza della contro¬ parte solo nella misura compatibile con la salvaguardia del segreto.

Art. 10 Allo scopo di garantire i diritti derivanti da illeciti ostacoli alla concorrenza, il giudice ordina, su domanda di una parte, provve¬ dimenti d'urgenza, come l'assunzione di prove a futura memoria o la cessazione dei provvedimenti impugnati. Gli articoli da 9 a 12 della legge federale del .30 settembre 1943 sulla concorrenza sleale sono applicabili per analogia.

2. Obblighi interni dei membri del cartello

Art. 11 Forma degli I contralti c le decisioni, che istituiscono obblighi cartellistici, obblighi car- sono validi solo nella forma scritta. Per le decisioni, basta al proto¬ tellistici.

collo firmato.

2 Chiunque aderisce a un cartello è vincolato agli obblighi car¬ tellistici esistenti solo se li riconosce per scritto.

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Gli accordi di prezzi verticali, assoggettati alla legge, non ri¬ chiedono la forma scritta.

Liberazione "dagli obbli¬ ghi cartellistici.

Art. 12 Chiunque si è vincolalo con un obbligo cartellistico, può pro¬ muovere azione per esserne liberato, totalmente o parzialmente, se la sua posizione viene considerevolmente peggiorata o se comunque ha un motivo grave, che dimostri incompatibile con la buona fede il mantenimento dell'obbligo assunto. La sentenza ha effetto dal gior¬ no in cui l'azione è stata promossa, salvo che il giudice, eccezional¬ mente, non decida altrimenti.

2 La liberazione parziale dall'obbligo cartellistico è ammessa solo se il giudice può ritenere che l'obbligo sarebbe slato contratto anche senza le clausole impugnate. , 3 Se il socio vuole liberarsi dall'obbligo cartellistico senza uscire dall'associazione, il giudice può decidere in questo senso sólo se si possa ragionevolmente pretenderlo dall'associazione.

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1) CS 2, 935 (A IV F).

4 Sono riservate le disposizioni legali, statutarie o contrattuali sulla disdetta e l'uscita, più favorevoli al contraente.

Art. 13 Nessuna indennità d'uscita può essere chiesta a chi è sciolto Condizioni dagli obblighi cartellistici od esce da una associazione a prevalenti bnYd'usdta.

scopi cartellistici.

2 La cessazione degli obblighi cartellistici non può essere aggra¬ vata in misura eccessiva nè daile disposizioni sui diritti pecuniari del socio uscente e i termini di disdetta o d'uscita, nè in altro modo.

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Art. 14 I provvedimenti di ostacolo alla concorrenza, di cui all'ar- Sanzioni, ticolo 4, intesi all'esecuzione d'i obblighi cartellistici o di prezzi verticali adeguati, assoggettati alla legge, sono leciti solo se, nella loro essenza come nella loro applicazione, mon pregiudicano l'inte¬ ressato in anisura eccessiva rispetto allo scopo perseguito.

2 Se i provvedimenti sono illeciti, l'interessato può promuovere ' le azioni previste nell'articolo 6.

3 Ai provvedimenti, cui l'interessato non si è assoggettato previa¬ mente, sono applicabili gli articoli 4 e 5.

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Art. 15 I contratti e le decisioni, che attribuiscono a un tribunale ar- Giurisdiziohitrale il giudizio su contestazioni future concernenti la costitu- ne arbitrale, zione, la validità e l'estinzione di obblighi cartellistici o di sanzioni secondo l'articolo 14, sono nulli, se non conferiscono a ciascuna parte il diritto, in ciascun caso, di adire il giudice ordinario o di domandare, entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo d'istanza, che la controversia sia decisa dal giudice ordinario.

2 Se in altre contestazioni davanti a un tribunale arbitrale sono fatti vaiere i diritti indicati nel capoverso 1, esso è pure compe¬ tente a giudicarli, purché la parte che li fa valere non promuova azione presso il (giudice ordinario entro 30 giorni.

3 Le disposizioni dei capoversi 1 e .2 non sono applicabili ai contratti o alle decisioni, cui partecipano anche persome domici¬ liate all'estero, se è previsto il giudizio della contestazione da parte di un tribunale arbitrale internazionale.

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Art. 16 Nelle contestazioni su obblighi cartellistici, sono applicabili gli ^jonfproK* articoli 9 e 10 concernenti la salvaguardia di segreti d'affari e i ceduraii.

6 provvedimenti, d'urgenza. Inoltre, il faro per le contestazioni fiuue sanziani, previste nell'articolo 14; è determinato conformemente all'articolo 7.

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Organizza¬ zione.

Indagini.

Raccoman¬ dazioni e pareri.

Indagini speciali.

DISPOSIZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

1. Organizzazione e compiti della commissione dei cartelli .

Ari. 17 . ...

1 II Consiglio federale nomina una commissione dei cartelli com¬ posta di 11 a 15 membri, rappresentanti le scienze economiche e giuridiche, i settori economici e i consumatori. La commissione di¬ spone di una segreteria. Il Consiglio federale emana il regolamento della commissione, d'intesa con la stessa.

2 La . commissione è indipendente rispetto alle autorità ammi¬ nistrative. Essa presenta annualmente al Dipartimento federale del¬ l'economia pubblica un rapporto d'attività, che vi en pubblicalo.

3 I commissari sono tenuti al segreto d'ufficio. Il rapporto sul¬ l'attività e gli altri rapporti della commissione che sono pubblicati non devono rivelare alcun segreto d'affari; Art. 18 La commissione dei cartelli svolge, di sua iniziativa o per incarico del Dipartimento federale dell'economia pubblica, indagini sulla situazione, lo sviluppo e gli effetti dei cartelli e delle organiz¬ zazioni analoghe nell'economia svizzera. I rapporti d'indagine sono pubblicati, in quanto il Dipartimento non decida altrimenti.

2 La commissione raccoglie le sentenze emanate in applicazione della legge e le pubblica periodicamente in modo appropriato. I tri¬ bunali trasmettono alla commissione le copie integrali delle sen¬ tenze.

Art. 19 1 La commissione dei cartelli è consultata prima dell'emanazione di leggi federali e ordinanze ciie limitano la libera concorrenza.

Essa può parimente sottoporre al Consiglio federale, di sua inizia¬ tiva, raccomandazioni sulla politica -in materia di concorrenza.

2 A richiesta, .la commissione dà, ai tribunali e ai singoli giusti¬ ficanti un legittimo interesse, il proprio parere su questioni di prin¬ cipio concernenti i cartelli. ' ' Art. 20 1 II Dipartimento federale dell'economia pubblica può incaricare la commissione dei cartelli di indagini speciali, intese a chiarire se 1

7 determinati cartelli o organizzazioni analoghe hanno effetti nocivi eli natura economica o sociale.

2 Prima di chiudere la procedura, 1« commissione dà agli inte¬ ressati l'occasione di pronunciarsi sul risultato delle indagini. Essa può raccomandare loro di modificare o annullare disposizioni carte-llistiche o di rinunciare a provvedimenti presi da cartelli od organizazzioni analoghe.

3 Terminata la procedura, la commissione presenta un rapporto eon proposte al Dipartimento federale dell'economia pubblica. Se cjuesto ritiene necessaria un'indagine completiva, essa sarà svolta dalla commissione.

4 II Dipartimento decide sulla pubblicità da dare ai risultati dell'indagine.

Art. 21 1 La commissione, quando svolge un'indagine speciale, invita le Procedura persone che possono chiarire la fattispecie a fornirle le informazioni gf^gp^aii utili e a produrre i documenti necessari. Essa può ricorrere a periti.

2 Se questa libera consultazione non consente di chiarire suffi¬ cientemente la fattispecie, la commissione interroga le parti e i testi¬ moni ed esige la presentazione dei documenti. Gli articoli da 36 a 65 della legge federale del 4 dicembre 1947 ^ sulla procedura civile e gli articoli da 22 a 26 della (legge federale del 16 dicembre 1943 2t sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.

3 I provvedimenti e le decisioni della commissione possono essere impugnati, entro un termine di dieci giorni, presso il presidente del Tribunale federale per violazione manifesta del diritto.

2. Azione amministrativa Art. 22 1 Per salvaguardare l'interesse pubblico, il Dipartimento federale dell'economia pubblica, fondandosi su un'indagine speciale, può, entro il termine di un anno dal ricevimento del rapporto d'indagine, promuovere azione davanti al Tribunale federale contro un cartello o un'organizzazione analoga che sopprime o ostacola considerevol¬ mente la concorrenza in un settore economico o in una professione, in modo incompatibile con l'interesse generale, segnatamente a danno dei consumatori.

2 II Tribunale federale, se ammette l'azione, ordina le misure necessarie; in particolare, esso può modificare o annullare disposi1) RU 1948, 421 (A VII C).

2) CS 8, 499 (A VII A).

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zioni cartellisi!che o vietare i provvedimenti presi dai cartelli o dalle organizzazioni analoghe.

3 È applicabile per analogia l'articolo 9 concernente la salviaguardia del segreto d'affari.

IV.

DISPOSIZIONI'FINALI Art. 2vi 1 Salvo disposizione contraria della legge, le disposizioni del · Codice civile, segnatamente del Codice delle obbligazioni, sono appli¬ cabili ai cartelli e alle organizzazioni analoghe.

2 Sono riservate Ja legislazione federale su la concorrenza sleale, 1« prolezione industriale e i diritti d'autore, come anche le dispo¬ sizioni di diritto pubblico clic derogano alla legge.

3 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge.

t , Così decretalo dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber.

Così decretalo dal Consiglio nazionale.

. Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede ò pubblicala conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 8 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni po¬ polari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: lì Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 70 gennaio 1963.

Tonnine d'opposizione: 10 aprile 1963.

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Legge federale su i cartelli e le organizzazioni analoghe (Del 20 dicembre 1962)

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10.01.1963

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