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MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale per la modificazione della legge sulle indennità di presenza e viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni parlamentari (Del 15 novembre 1963)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, Il 4 dicembre 1961, vi abbiamo presentato un messaggio per la mo¬ dificazione della legge del 6 ottobre 1923 (GS 1, 439 - A III II) sulle in¬ dennità di presenza e di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali. Il disegno che corredava il mes¬ saggio portava l'indennità di presenza da CÌ5 a 100 fr. ma non »toccava l'in¬ dennità di viaggio. L'Assemblea federale accettò tal quale il »disegno nella sessione del dicembre 1961. Contro il decreto fu però chiesto il referen¬ dum e, nella conseguente votazione del 27 maggio 1962, si espresse il popolo, a forte maggioranza. Il verdetto negativo indicava tuttavia chiara¬ mente un'opposizione non tanto al miglioramento delle indennità parla¬ mentari, quanto al modo d'attuarlo, così incurante della diversità delle spese sopportate dai singoli deputati. Questo punto di vista è stato .ripreso nella mozione adottata dal Consiglio nazionale il 10 giugno 1963 e dal Consiglio degli Stati il 6 ottobre di quell'anno. »La mozione invita il Con¬ siglio federale a sottoporre nuovamente al Pai-lamento un disegno inteso a migliorare le indennità.

1. Dìsciplinamcnto attuale La succitata legge del 6 ottobre 1923 prevede due specie »di indennità: I. L'indennità di presenza. Questa, che essenzialmente dovrebbe coprire le spese d'alloggio e vitto del Consigliere nel luogo di sessione, com¬ prende anche una rimunerazione parziale del lavoro parlamentare nonché la compensazione dell'eventuale perdita di guadagno. Essa è

1820 pagata per i giorni di seduta ed anche per 'i giorni di sospensione di fine settimana.

II. L'indennità di viaggio. Quest'indennità, che è essenzialmente intesa a coprire (le spese del viaggio sino al luogo di sessione e ritorno, è cal¬ colata sulla distanza dal domicilio al luogo di convocazione ed è pagata per una sola andata ed un solo ritorno, anche se la sessione dura di¬ verse settimane.

. Sia l'una sia l'altra indennità sono state sovente riadeguate alle con¬ dizioni di vita, mediante gli atti legislativi seguenti: presenza viaggio Atti legislativi Fr./gior. Ct./km. (t) Legge federale del 6 ottobre 1923 ..... 30 50 Legge federale del 5 ottobre 1929 ...... 40 50 Legge federale del 19 dicembre 1934 .... t 35 40 Decreto federale del 31 gennaio 1936 .... 30 40 Decreto federale del 28 settembre 1944 ... 40 40 Legge federale del 12 marzo 1948 ..... 40 50 Legge federale del 21 dicembre 1950 .... 50 50 Legge federale del 28 giugno 1957 65 50 I ~ 2. Disciplinamento proposto Il disegno che presentiamo si fonda sulle proposte fatte, in Consiglio nazionale e, più esplicitamente, nel Consiglio degli Stati, esaminandosi la mozione Sauser per il iriadeguamento delle indennità. Il nostro disegno porta l'indennità da 65 a 75 franchi e la completa con una indennità di 'pernottamento, di 25 franchi, che verrebbe pagata ai deputati abitanti a più di 50 km dal luogo di sessione.

Non vi sarà alcun lavoro suppletivo per determinare i casi in cui sono date le condizioni per l'indennità d'i pernottaménto, in quanto gùà ora, per l'indennità di viaggio, occorre calcolare le distanze dei domicili dei depu¬ tati dai luoghi di convocazione. L'indennità di pernottamento verrebbe pagata anche per 'la notte sul giorno di viaggio, allorché la'trasferta non possa avvenire il primo o l'ultimo giorno di sessione, ma non verrebbe pagaia durante la sospensione dei lavori.

' Il 22 giugno 1961, il Consiglio nazionale prendeva la decisione di mo¬ dificare le condizioni d'attribuzione dell'indennità di presenza per i giorni di sospensione di fine settimana; il Consiglio intendeva far attuare detta modificazione nella legge sui rapporti fira i Consigli, allora io delibera1) Per le commissioni, con 'una riduzione di 20 ct./km.

1821 zione. Per contro il 'Consiglio degli Stati non aveva reputato opportuno di realizzare la modificazione suddetta nella legge sui rapporti fra i Consigli, bensì in quella sulle indennità.

Occorre dunque ora, nel presente disegno, attuare anche questa mo¬ dificazione. La nuova regola non comporta alcuna diminuzione del nu¬ mero delle sedute, ma si Limita a sostituire la seduta del venerdì mattina con una al giovedì pomeriggio.

3. Spese L'aumento dell'indennità di presenza cagionerà alla Confederazione una spesa suppletiva di 524 000 franchi per il Consiglio nazionale e le sue commissioni e di 48 000 franchi per le Commissioni del Consiglio degli Stati, e cioè, in itutto, di 572 000 franchi circa.

4. Entrata ìn vigore 11 Consiglio federale dovrebbe essere autorizzato, giusta l'allegato di¬ segno, a stabilire la data d'entrata in vigore della nuova legge, rimanendo inteso che le indennità sarebbero poi versate subito a contare dall'inizio della prima sessione aperta dopo tale data. È pertanto esclusa ogni retro¬ attività.

* * * Vi raccomandiamo di approvare il disegno allegato e di registrare, nel contempo, come evasa lia mozione dei Consigli di cui è fatto cenno più sopra.

Confidiamo che vorrete gradire, onorevoli signori, Presidente e Con¬ siglieri, l'espressione della nostra alta stima.

Berna, 15 novembre 1963.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spühler.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale per la modificazione della lgge sulle indennità di presenza e viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni parlamentari (Del 15 novembre 1963)

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28.11.1963

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