No 36

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLVI Berna, 12 settembre 1963 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana.. Abbonamento annuo fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale XI 690.

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MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Del 6 settembre 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo di .sottoporvi, con il presente messaggio, .un disegno di decreto fedei'ale che approva lo statuto organico dell'istituto internazio¬ nale per l'unificazione del diritto privato.

I Il 26 settembre 1924, il Governo italiano offri all'Assemblea della Società delle Nazioni di fondare in Roma un istituto internazionale per l'unificazione del diritto privalo; esso si obbligava, nel contempo, a ver¬ gare all'istituto un importante .contributo annuo. Mediante risoluzione del 30 settembre 1924, l'Assemblea delia Società delle Nazioni invitò il Consiglio della stessa ad accettare l'offerta italiana e decise che i poteri e le funzioni del nuovo istituto, come anche la costituzione del suo Con¬ iglio di amministrazione e del suo Comitato di direzione, sarebbero de¬ terminati dal Consiglio della Società delle 'Nazioni, d'intesa con il Go¬ verno italiano; inoltre, il Consiglio della Società delle Nazioni era invi¬ tato a concludere con il Governo italiano, dopo consultazione delle orga¬ nizzazioni competenti, qualsiasi accordo necessario per garantire l'esiFoglio federale, 1963.

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1114 stenza e il funzionamento normale dell'istituto '(cfr. FF 1925, I, ed. ted., 30 e 77/78; ed. frane., 30. e 79/80). iConformemente a siffatta risoluzione, il Consiglio defila .Società delle Nazioni accettò, il 3 ottobre 11924, l'offerta del Governo (italiano.

L'istituto fu fondato nel 1926 e inaugurato due anni dopo. Secondo il suo statuto del 1926, esso istava in rapporti assai stretti icon la Società delle Nazioni. Un mutamento avvenne, quando l'Italia avendo deciso di uscire dalla Società deflle Nazioni, disdisse nel 1937 l'accordo del 1926, con il quale l'istituto, era stato creato. Il Governo italiano, tuttavia, di¬ chiarò che l'istituto doveva continuare a sussistere come organizzazione autonoma.

Nel 1939, il Consiglio di direzione dell'istituto, cosciente dell'utilità di continuare i lavori già intrapresi, propose al Governo italiano di rior¬ ganizzare l'istituto su una nuova base. A tale .scopo; esso elaborò un di¬ segno di statuto riveduto. Il Governo italiano accettò la proposta e invitò i Governi degli,Stati membri della Società delle Nazioni e di altri Stati ad approvai^, di principio, il nuovo statuto. In seguito, avendo ricevuto un numero sufficiente di approvazioni, esso sollecitò l'adesione formale dei Governi allo «Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'uni¬ ficazione del diritto privato, del 15 marzo 1940»,. Poiché il numero mi¬ mmo di adesioni richiesto-nell'articolo'21 dello statuto medesimo era stato raggiunto e persino superato, questo statuto entrò in vigore il 21 apri¬ le 1940.

, Il 9 febbraio 1940, il Consiglio federale si dichiarò disposto, di prin¬ cipio, a partecipare all'istituto riorganizzato. jDue Jmesi dopo, esso decise di notificare al Ministero italiano degli affari esteri l'adesione della Sviz¬ zera al nuovo statuto organico. ' Presentemente, quarantuno Stati partecipano all'istituto: Austria, Bel¬ gio, Bolivia, Brasile, Bulgaria', Cile, Città del Vaticano, iColombia, Cuba, Danimarca, Equatore, Finlandia, Francia, Grecia, Giappone, India, Iran, Irlanda^ Israele, Italia, Jugoslavia, Libano, Lussemburgo, Messico, Nica¬ ragua, Norvegia, Paesi Bassi, Paraguay, Portogallo, Regno Unito, Repub¬ blica Araba Unita, Repubblica federale di Germania, Romania, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

II L'istituto
internazionale per l'unificazione del diritto privato,, chia¬ mato anche «Unidroit», studia i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o gruppi di Stati (cfr. art. 1 dello statuto or¬ ganico). A questo scopo, esso icómpie sludi approfonditi, ispirandosi a metodi scientifici. Fondandosi su questi studi ,e d'intesa con le cerchie interessate, esso elabora avamprogetti di leggi uniformi o di convenzioni internazionali. Quando la redazione degli avamprogetti è sufficientemente

/ 1115 a punto, l'istituto li sottopone dapprima, per avviso, ai Governi parte¬ cipanti o alle organizzazioni interessate. Gli avamprogetti sono, poi, l'itoocati secondo le risposte ricevute, in modo da poter essere esami¬ nati come disegni da una .conferenza diplomatica (cfr. art. 14 dello sta¬ tuto). 11 testo che esce dalle deliberazioni di questa conferenza è desti¬ nato a essere emanato dagli Stati partecipanti come legge uniforme o, se si Itratta di un disegno di convenzione, a essere firmato come accordo internazionale.

Inoltre, l'istituto rende servigi preziosi pubblicando .studi sull'unifi¬ cazione del diritto e decisioni giudiziarie relative al diritto privato uni¬ forme, malterie d'importanza .sempre crescente in parallelo all'attuale tendenza generale verso l'integrazione degli Stati. .L'istituto ha parimente organizzato diversi incontri internazionali o partecipato a missioni aventi gli stessi scopi dell'*Unidroit».

Sinora, l'istituto lia esercitato la sua attività soprattutto nei set¬ tori del diritto delle obbligazioni e del diritto commerciane, dedicando la sua speciale attenzione al diritto in materia di vendita, di trasporti, di responsabilità civile e di credito. Così, negli ultimi anni, sono state og¬ getto di disegni di convenzioni internazionali o di leggi uniformi segna¬ tamente le materie seguenti: il,contratto di vendila internazionale di og¬ getti mobili .corporali, la rappresentanza nei rapporti internazionali, la responsabilità civile degli automobilisti e l'assicurazione obbligatoria per tale responsabilità, la responsablità degli albergatori e i trasporti stradali e fluviali. Una .convenzione concernente il contratto di trasporto inter¬ nazionale di merci su strada, il cui disegno era stalo elaborato dall'isti¬ tuto e approvato quasi senza modificazioni dalla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, è stato firmato dalla maggior parte degli Stati europei, fra i quali La Svizzera, ed è entrato in vigore il 2 lu¬ glio 1961. In materia di procedura, l'istituto lia segnatamente elaborato un disegno di legge uniforme .sull'arbitrato nei rapporti internazionali di diritto privato o un disegno di convenzione sull'esecuzione all'estero di decisioni in materia di obblighi alimentari. Il .Consiglio dell'Europa ha assunto il primo dei due predetti disegni come
base del suo recente avamprogetto di convenzione europea « portant loi uniforme en matière d'arbi¬ trage», che ha per scopo eli uniformare le leggi nazionali europee con¬ dimenti la procedura arbitrale. Circa il disegno sugli obblighi alimentari, 'a Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato se ne è ampia¬ mente 'servita per -l'elaborazione della sua «convenzione concernente il ri¬ conoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimen¬ tari verso i figli», entrata in vigore il 1° gennaio 1962. L'istituto ha, poi, elaborato disposizioni uniformi sulla protezione dell'acquirente di buona fede di oggetti mobili corporali, sulla forma dei testamenti, .sul .contratto di deposito, ecc.

1116 Se pochi disegni elaborali dall'istituto sono stati sinora attuali, ciò è dovuto tal fatto che si traila di oggetti destinati a maturare solo lenta¬ mente. Ma vi sono, soprattutto nel diritto commerciale, materie la icui unificazione entra già ora in considerazione. I lavori,dell'istituto saranno, qui, molto utili. È questo il motivo che ha indotto numerose organizza¬ zioni internazionali a ricorrere alla collaborazione dell'istituto. Così, esso è , in rapporto di collaborazione segnatamente con' l'Unesco, ·.il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, ila commissione economica per l'Europa delle .Nazioni Unite, la Comunità economica europea (CEE), la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Consiglio dell'Europa, la Camera di commercio internazionale, l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'Organizzazione internazio¬ nale della navigazione aerea civile. La collaborazione Ira l'istituto e talune di queste organizzazioni è persino garantita da accordi speciali. Rapporti assai stretti legano parimente l'istituto al Centro europeo delle Nazioni Unite a Ginevra. Infine, esso si fa rappresentare da osservatori ai con¬ gressi .di numerose altre organizzazioni internazionali.

III Ancora prima che il nostro paese partecipasse all'istituto internazio¬ nale per l'unificazione dell diritto privalo, syizzeri si trovavano fra i suoi collaboratori più vicini. Così durante gli anni trenta e sino alla morte nel 1944, lo zurigano dott. Alfred Earner esercitò le funzioni di segre¬ tario generale ad interim dell'Unidroit. Dal 1945 al 1951, il ticinese dott.

Carlo Snider funzionò da segretario generale aggiunto. Dal ,1952 oil 1962, fu membro del Consiglio di direzione il defunto giudice federale dott. Pli¬ nio Bolla, che solo per molivi di salute rinunciò alla riconferma del man¬ dato. In sostituzione, I'll81 assemblea generale dell'Unidroit, tenutasi a Roma il 28 e 29 novembre 1962, elesse [membro del Consiglio di direzione, il dott. Max Gutzwiller, professore onorario dell'Università di Friburgo.

Sebbene la Svizzera abbia aderito allo statuto organico dell'Unidroit, il Consiglio federale non ebbe mai motivo di sottoporvi un disegno di decreto federale che approva 'tale statuto, poiché la partecipazione del nostro paese all'istituto non comportava per
noi alcun obbligo, in partico¬ lare di natura finanziaria. Secondo l'articolo, 16 dello statuto, le spese di esercizio e di sussistenza dell'istituto erano coperte da un sussidio annuo del Governo italiano --: 69 (milioni di lire negli ultimi anni --e dai contributi volontari degli Slati partecipanti. Per ile sfavorevoli con¬ dizioni finanziarie dell'istituto, la IO11 assemblea generale, riunitasi in ses¬ sione straordinaria a Roma il 15 novembre 1961 e alla quale la Svizzera era rappresentala dal proprio ambasciatore in Italia, ha deciso, a forte maggioranza, di modificare la predetta disposizione statutaria nel senso

1117 che ciascuno Stato partecipante fosse ormai tenuto ia un contributo annuo minimo, come condizione essenziale della sua partecipazione all'istituto.

Anche la Svizzera ha approvato la modificazione. Tuttavia, in virtù del1 articolo 19, capoverso 1, dello statuto organico, siffatta modificazione entra in vigore soltanto quando essa sarà stata approvata dai due terzi dei Governi partecipanti. Qualsiasi Governo che non l'approvasse po¬ trebbe, nei sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, disdire la sua adesione alilo statuto (art. 19, cpV. 3).

Nel caso particolare, la competenza per approvare, in nome della Svizzera, la modificazione dell'articolo 16 spelta all'Assemblea federale.

Infatti, nel testo del 15 novembre 1961, lo statuto organico costituisce un trattato internazionale nel senso dell'articolo 85, numero 5, della Co¬ stituzione federale, trattato comportante per gli Stati contraenti obblighi di natura finanziaria. Il consenso del rappresentante svizzero alla 10il as¬ semblea generale dell'istituto non poteva, perciò, essere dato che con riserva dell'approvazione da parte dell'Assemblea federale. Quindi, da esso non poteva ancora conseguire per la Svizzera un'obbligazione di diritto internazionale. Lo statuto organico essendo un trattato internazio¬ nale, l'approvazione parlamentare deve, tuttavia, estendersi al suo lesto integrale e non può essere limitata a un solo articolo. L'approvazione dell'intero statuto implica, d'altronde, l'approvazione dell'articolo 16 ri¬ veduto, richiesta dall'articolo 19, capoverso 1. Essa ci permetterà di no¬ tificare al Governo italiano, conformemente all'articolo 19, capoverso 2, ta nostra approvaziome del nuovo articolo 16.

·Se l'Assemblea federale approva lo statuto organico, l'unica obbliga¬ zione. che assumerà la Confederazione sarà quella di versare all'istituto un contributo annuo. Il sistema di ripartizione degli oneri sinora vigente, c he prevedeva, oltre un sussidio annuo del Governo italiano, contributi volontari da parte degli Stati partecipanti, ha avuto per conseguenza che Parecchi Stati non versavano alcun contributo e che altri si accontenta¬ vano di un contributo modesto. Diversi appelli rivolti, negli ultimi anni, ai Governi partecipanti allo scopo di ottenere il versamento di un contri¬ buto o un aumento del contributo non ebbero
l'effetto sperato. D'altronde, affatto sistema non permetteva all'istituto di conoscere anticipatamente, almeno in misura approssimativa, l'importo delle entrate annue nè di disporre in conseguenza. Per questo motivo, l'assemblea generale del 1961 approvato il sistema di ripartizione degli omeri previsto nel nuovo articolo 16. In virtù di tale norma, il contributo annuo minimo, che cia¬ scuno Stalo partecipante deve impegnarsi a versare, è di 2000 franchi svizZe ri, corrispondenti a una unità. Secondo l'importo dei loro contributi, É>'h Stati partecipanti sono classificati in cinque categorie, la categoria I rappresenta un contributo di 10 000 franchi svizzeri (5 unità). Ogni Stato ®"peglie esso stesso la categoria, nella quale vuol essere classificato. In qualSl *si tempo, può dichiarare di voler passare in un'altra categoria, tuttavia,

1118 il passaggio in ama categoria corrispondente a un contributo intcriore lia effetto tsoltianto due anni dopo la relativa dichiarazione. Tale ripartizione delle spese considera ile risorse economiche dei diversi Stati. In occasione, della 10a assemblea generale dell'istituto, è stalo raccomandalo agli Stali partecipanti di applicare provvisoriamente, a contare dal 1° gennaio 1963, il nuovo articolo 16 ddllo statuto.

L'estensione approssimativa dell'impegno finanziario che assumerebbe la Svizzera con l'approvazione dello statuto dell'Unidroil risulta dalle in¬ dicazioni seguenti. Sino al 1952, >il Consiglio federale assegnava un /con¬ tributo volontario di 2500 franchi l'anno. Dal 1953 al 1955, questo con¬ tributo annuo fu ridotto a 2000 franchi in virtù del decreto dell Consiglio federale idei 17 ottobre 1952 sulla riduzione dei sussidi federali. Due anni più tardi, esso fu, tuttavia, aumentato a 5000 franchi. Dopo clic il con¬ tributo per l'anno 1962 fu provvisoriamente ridotto a 4000 franchi, il Dipartimento di giustizia e polizia ritenne opportuno iscrivere nel dise¬ gno del bilancio di previsione della 'Confederazione per il-1963 un cre¬ dito di 60)00 franchi a titolo di contributo del nostro paese alle spese dell'Unidroil. Nel tempo stesso in cui gli Stati partecipanti . all'istituto sono invitati, per gli accresciuti oneri, ad aumentare il loro aiuto finan¬ ziario, non è auspicabile che proprio la Svizzera, la quale ha costantemente dimostrato un interesse particolare ai favori dell'Unidroit, decida di ri¬ durre il proprio contributo annuo. Un contributo di 6000 franchi sem¬ bra parimente equo in confronto con gli Stati nostri vicini, ,se si con¬ sidera che, ad esempio, la Francia e ila 'Repubblica federalle di Germa¬ nia si sono dichiarate disposte a versare all'isti lu to contributi, annui di 10.000 franchi. D'altronde, secondo il nuovo articolo 16 dello statuto, non sarebbe più possibile, dopo l'entrata in vigore del medesimo, man¬ tenere il contributo annuo a 5000 franchi, perchè sono ammessi sol¬ tanto contributi di 2000 franchi o di un multiplo di questa unità. Non è da attendersi che un nuovo aumento del contributo s'imporrà nei pros¬ simi anni. Qualora un contributo annuo di 6000 If ranchi sembrasse troppo elevato, sarà del resto, sempre possibile ridurlo, conformemente alle norme
dell'articolo 16 dello statuto. 1 Approvando lo statuto organico dell'istituto internazionale per l'uni¬ ficazione del diritto privato, la Svizzera contribuirebbe a promuovere gli sforzi dell'Unidroit intesi a semplificare i rapporti giuridici interna¬ zionali. Essa dimostrerebbe, in tal modo, di essere una volta ancora co¬ sciente' dei suoi doveri verso la comunità dei popoli e di essere pronta a farvi fronte. ' : iv ( · Lo statuto organico non limita la durata della sua validità. Secondo il suo articolo 20, capoverso 2, 1'ade.sione di .uno Stalo è, tuttavia, data per sei anni e, salvo disdetta scritta, esso è tacitamente rinnovalo di sei

1119 in sei anni. Lo statuto può, perciò, essei'e disdetto prima di quindici anni.

Di conseguenza, il decreto federale, di cui Vi presentiamo il disegno, non è sottoposto al referendum facoltativo previsto nell'articolo 89, ca¬ poverso 3, deitla Costituzione federale.

Vi proponiamo di approvare, mediante accettazione del disegno, lo statuto organico dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

La competenza costituzionale dell'Assemblea federale si. fonda sugli orticoli 8, 85, numero 5, e 89, capoverso 3, della 'Costituzione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signor Presidente e consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 6 settembre 1963.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spiihler.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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12.09.1963

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