.1920 Termine d'opposizione: 18 marzo 196à

DECRETO FEDERALE che modifica quello inteso a promuovere la bieticoltura ed a rendere.più sicuro l'approvvigionamento del paese con zucchero (iDel 19 dicembre 1903)

L'ASSEMBLEA FEDERALE . DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 1963, decreta:

Il decreto federale del 20 dicembre 1957 1) inleso a promuovere la bieticoltura e a rendere più sicuro l'approvvigionamento dèi paese con zucchero è modificato come segue: Art. 9, cpv. 2, ultima frase ... A questa · norma potrà essere derogato qualora i mezzi previsti nell'articolo 13, capoversi 1 e 2, non bastassero a supplire ai disavanzi degli zuccherifici. . : Art. 13 -, ' 1 Se il controllo previsto all'articolo 11 rivela che nonostante una gestione accurata e l'applicazione dell'articolo 6, risultano, nell'uno o nel¬ l'altro o in entrambi gli zuccherifici, dei disavanzi, questi, saranno coperti, in misura .fissata' per ciascuno dal Consiglio federale: a. mediante le loro riserve disponibili;' b. mediante prestazioni federali non eccedenti i 15 milioni di franchi annui, per i due zuccherifici assieme. In casi eccezionali, l'Assemblea 1) RU 1050, 400 (AXVIASa).

1921 federale può, volta per volta, portare detto ammontante sino a 20 milioni di franchi.

2 II Consiglio federale delibererà sulla ripartizione delle prestazioni federali (art. 1, lett. b) tra i due zuccherifici, secondo i risultati dell'eser¬ cizio e le riserve disponibili.

3 Qualora non sia possibile, con ciò, di colmare il disavanzo, la rima¬ nenza sarà portata a nuovo conto. Alla medesima sarà rimediato secondo le stesse norme indicate nei capoversi 1 e 2, qualora il risultato del nuovo esercizio non consentisse di estinguerla intieramente o in parte.

4 Se tutti questi mezzi si rivelano insufficienti e vi fosse pericolo di perdita di capitale o d'insolvenza, conformemente all'articolo 725 del Codice delle obbligazioni, oltre ai provvedimenti in esso previsti, si cu¬ rerà di darne subito notizia al Consiglio federale.

Art. 19 11 presente decreto è valevole sino al 30 settembre 1969.

II Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrala in vigore del presente decreto.

Le disposizioni così abrogate rimangono applicabili ai l'atti che si sono prodotti durante la loro validità.

III Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: Otto lless Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: Danioth Il Segretario: F.Weber

.1922

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede ò pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali!

Berna, 19 dicembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere dèlia Confederazione:.

Ch. Oser.

Data della pubblicazióne: 19 dicembre 1963.

Termine d'opposizione: 18 marzo 196-1.

1923

DECRETO FEDERALE concernente l'iniziativa popolare per l'aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità al fine di assicurare un minimo vitale sufficiente (Del 19 dicembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'iniziativa popolare del 21 giugno 1962 per un aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità, visto il messaggio ddl Consiglio federale del 16 settembre 1963 D; visto l'articolo 121 della Costituzione federale e l'articolo 27 della legge federale del 23 marzo 1962 2) concernente la procedura dell'Assemblea fe¬ derale e la forma, la pubblicazione, l'entrata ini vigore dei suoi atti (legge sui rapporti fra i Consigli), decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare per l'aumento delle rendite dell'assicurazione per la veochiaia, per i superatiti'e per l'invalidità al1 fine di assicurare un minimo vitale sufficiente è sottoposta alla votazione del popolo e dei Can¬ toni.

L'iniziativa lia dl seguente tenore: A L'articolo 34 quater, alinea primo, della Costituzione federale è com¬ pletato dall'alinea nuovo seguente: 1) FF 1063, 1209.

2) RU 1968, 831 (A III D).

1924 Le rendite ordinarie e straordinarie d e 1 l'a s s ic u na z ione vecchiaia e ·su¬ perstiti e dell'assicurazione invalidità debbono coprire i bisogni dei bene¬ ficiari ed assicurare loro um livello di vita sufficiente.

'

B

L'articolo 34 quatcr, alinea quinto, è sostituito dal testo seguente: I contributi finanziari della Confederazione e dei Cantoni copriranno almeno la metà dell'ammontare necessario all'assicurazione.

Art. 2

' · ;

H popolo e i Cantoni sono invaialii a respingere l'iniziativa.

,

Art. 3

II Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

\ .Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: Daniotli Il Segretario: F.Weber

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Decreto federale che modifica quello intesao a promuovere la bieticoltura ed a rendere più sicuro l`approvvigionamento del paese con zucchero (Del 19 dicembre 1963)

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1963

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19.12.1963

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1920-1924

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