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FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLVI Berna, 19 settembre 1963 Volume I Si pubblica di regola una
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MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'utilizzazione del grano indigeno germogliato del raccolto del 1963 (Del 13 settembre 1963)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo di presentarvi un disegno di decreto federale (concernente 1 utilizzazione dei cereali panificabili indigeni'germogliati,, del raccolto del 1963.

Allorché fissammo, con decreto del 19 luglio, il prezzo del grano in¬ digeno del raccolto 1963, le informazioni sullo stato delle colture promet¬ tevano un'ottima messe, nonostante gli accertati ritardi di crescita e la Probabilità d'un rendimento inferiore a quello avutosi nel 1962, anno in cui la Confederazione aveva ritirato le quantità-primato di oltre 370.000 tonnellate di grano.

A fine luglio s'incominciava a mietere in pianura e si stava procedendo ln buone condizioni, quando, ai primi d'agosto, s'iniziarono delle piogge a bbondanti che pregiudicarono i lavori e, a partire da ferragosto, costrin¬ sero gli agricoltori a sospenderli addirittura per più d'una settimana. A tale data, il quarto del raccolto, in icerte regioni anzi la metà, era com¬ piuto; il resto delle méssi rimanendo sui campi, in covoni o ancora in Foglio federale, 1963.

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1178 piedi. Nelle regioni ove s'usano le mietitrebbia, le superfici non mietute rimanevano notevoli. La mietitura trovavasi ancor più in ritardo ' nelle zone collinose e -non era nemmeno iniziata nelle regioni montane.

Le piogge abbondanti, talora in raffiche violente, cadute incessante¬ mente nella, terza settimana d'agosto, facevano temere che il grano tallisse, e il timore, malauguratamente, si tramutò in certezza allorché l'Ammini¬ strazione, alla fine di detta settimana,/ebbe proceduto ad estesi controlli.

I danni risultarono particolarmente gravi per la segale non mietuta. Si trovarono inoltre dei chicchi germogliati nei campi di frumento inarzuolo o autunnale, sia dove ile messi erano allettate sia anche dove erano rimaste ritte. Le biche avevano .resistito assai alle intemperie, almeno quelle bene abbarcate e (risparmiate dalla bufera, tuttavia alcuni dei covoni di coper¬ tura presentavano dei chicchi germogliati. Pertanto, già allora, si poteva prevedere che la quantità di grano tallito si sarebbe elevata ad alcune migliaia di tonnellate, danno, questo, che le condizioni meteorologiche, mantenutesi di poi, hanno senz'altro contribuito ad aggravare.

. La legge sui cereali del 20 marzo 1959 e le sue disposizioni esecutive (A XVI B) non consentono all'Amministrazione d'acquistare quel grano che, a cagione d'un eccesso di chicchi talliti, non risulta più panificabile; il limite di tolleranza ò del 4%. Stante la quantità ingente del frumento indigeno incorporato al macinato (siamo sul 70%>), occorre che ne curiamo la qualità se vogliamo ottenere una>farina ed un pane inappuntabili. Me¬ diante le moderne attrezzature, in dotazione ormai presso la maggior parte dei centri di pulitura, è possibile eliminare buona parte dei cicchi ger¬ mogliati, purché presenti in proporzione non eccessiva, così da contenerne la percentuale entro il limite del 4°/o, Negli anni 1954, 1956 e 1960 si do¬ vettero però prendere apposite dispnisizioni per possibilitare l'impiego del grano tallito e l'esperienza ha provato che esse erano adeguate, in quanto,' pur salvaguardando gli interessi dei produttori riuscivano ad assicurare la buona qualità del prodotto. Grazie ad esse gli agricoltori hanno potuto fornire il loro grano per il foraggiamento ad un prezzo equó e il compito degli acquisitori è stato grandemente
facilitato.

Fondandoci sulle esperienze passate, proponiamo che il grano tallito sia ritirato,, anche -quest'anno, (dalla Società 'cooperativa dei cereali e dei foraggi. L'Amministrazione organizzerà le forniture e metterà i propri acquisitori a disposizione della Cooperativa. Il grano, seccato p denatu¬ rato, verrà attribuito agli importatori di foraggi; per assicurarne l'impiego limiteremo,-ove occorra, l'importazione-delle materie foraggere. Il pro¬ duttore riceverà un prezzo che stabiliremo tenedo conto'di quello del grano panificabile e dei prezzi di vendita imponibili agli importatori. Bisognerà vigilare che il grano germogliato non sia pagato più caro del grano pani¬ ficabile cui s'applichino le defalcazioni per insufficienza di peso speci¬ fico o per eccesso d'umidità. L'Amministrazione si consulterà, in prece¬ denza, coi rappresentanti dei produttori e degli importatori.

1179 Il decreto dispone che la /Confederazione assuma, come nel passato, l'onere causato dai provvedimenti qui sopra accennati; esso proviene es¬ senzialmente dal divario tra il prezzo d'acquisto e quello di vendita, come anche dalle spese di fornitura, trasporto, essiccamento, trattamento e im¬ magazzinamento. Detto onere ammontò, nel 1960, a: fr. 22.-- al quintale, per divario prezzo d'acquisto - prezzo di vendita, e fr. 7.-- al quintale, per spese di trasporto, trattamento ecc.

Relativamente al grano panificabile, la differenza tra i prezzi d'acqui¬ sto e di vendita risulta minore per il grano tallito, mentre le spese di trasporto e trattamento vengono ad essere alcun poco superiori, segnata¬ mente in quanto quest'ultimo grano dev'essere essiccato quasi per intero.!

Secondo le previsioni odierne, le spese di-trasporto e trattamento, al quin¬ tale^ saranno dello stesso ordine, e il divario tra d prezzi al peggio non maggiore, di quanto s'ebbe nel 1960; divario valutabile provvisoriamente sui 12 milioni.

I provvedimenti intesi ad agevolare l'impiego dèi grano tallito com¬ porteranno nuovamente alcuni sgravi a favore dei produttori che l'usino nell'approvvigionamento diretto. Per loro, il limite di tolleranza sarà au¬ mentato, in quanto il prodotto servirà unicamente come foraggio, e sarà stabilito sul 20%>. Inoltre gli agricoltori di montagna beneficieranno, per *1 grano tallito fornito alla Confederazione, degli usuali soprapprezzi, non¬ ché dei prema suppletivi sul grano isoritto nelle tessere di macinazione. Giu¬ sta l'articolo 13, capoverso 4, della legge sui cereali, gli agricoltori di mon¬ tagna ricevono un'indennità compensativa in caso di distruzione delle messi: occorrerà pertanto provvedere affinchè detta indennità non^ sia Pagata a coloro che godranno dei benefici stabiliti dal nuovo decreto.

I danni connessi con la tallitura non incideranno affatto sull'approv¬ vigionamento in paine, né dal profilo della qualità né da quello della quan¬ tità. Possediamo infatti ingenti riserve di frumento e segale, indigeni e ^teri, e, per di più, l'importazione granaria non incontra alcuna diffi¬ coltà. D'altronde il fatto stesso di predisporre adeguate misure per agevote l'impiego del grano tallito contribuisce al mantenimento della coltura Cerealicola.

È questa la quarta volta, in dieci anni,
che le Camere sono sollecitate a legiferare in materia, onde sorge la questione se non convenga comple¬ te la legge sui cereali, così da autorizzarci ad ordinare noi stessi, direttnente, le necessarie misure. Stiamo studiando appunto questo problema, la sua soluzione, anche se dovesse maturare, non sarebbe comunque a Pplioabile quest'anno.

II Circa al fondamento costituzionale notiamo: La nuova legge sui cereali, del 20 marzo 1959, dispone che 6olo il Srano indigeno panificabile di buona qualità può essere fornito alla Con-

1180 federazione. È considerato tale un prodotto sano,, di caratteristiche medie che dia una farina inappuntabile. Il grano tallito non adempie punto a queste condizioni e pertanto non può essere accettato dall'Amministra¬ zione, incaricata solo del ritiro dei grani idonei all'alimentazione umana.

Inoltre il premio di macinazione attribuito a/I coltivatore che trattiene il grano pèr suo uso può essere pagato solo se il prodotto risulta panificabile e di buona qualità. Ne . viene ehe i disposti consententi l'impiego a forag¬ gio del grano tallito e il pagamento condizionato del premio di macina¬ zione rivestono un carattere eccezionale e non possono trovar fondamento nella legge sui cereali, come nemmeno, del resto, in quella sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (A XVI Al).

È dunque necessàrio far capo agli articoli Cost. 31 bis, capoverso 3, lettera b, e 32, capoversi 1 e-2, i quali conferiscono alla Confederazione il diritto di emanare, derogando ove occorra alla libertà di commercio e d'industria, disposizioni necessarie a conservare un forte ceto contadino, ad assicurare la .produttività agricola ed a consolidare la proprietà rurale.

Le misure proposte col presente messaggio mirano, secondo noi, alle stesse mete.

La validità, del decreto sarà limitata al raccolto del 1963. La sua ne¬ cessità deriva dal pregiudizio inferto dall'anormale prolungarsi delle piog¬ ge ai lavori di mietitura e all'utilizzazione del grano su vastissime regioni del Paese. Le norme particolari ch'esso contiene in favore dei produttori danneggiati devono essere attuate tempestivamente. Appaiono quindi sod¬ disfatte le condizioni poste dagli articoli 32, capoverso 1, e 89 bis, capo¬ versi 1 e 2, Cost., cosicché il decreto può essere dichiarato urgente e posto immediatamente in vigore. Siccome la maggior parte delle forniture sarà effettuata nel corso dei prossimi mesi, occorre che l'Assemblea federale si pronunci già nella sessione autunnale. , Fondandoci sugli argomenti che siamo andati presentando, vi racco¬ mandiamo di approvare il disegno di decreto per l'utilizzazione del grano indigeno germogliato del raccolto 1963, qui allegato.

·Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e 'Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 13 settembre 1963.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Vice-presidente: L. Von M008.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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