1361

Termine d'opposizione: 8 gennaio Î96A

LEGGE FEDERALE concernente la manutenzione della bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di S vitto e di San Gallo (Del 4 ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 23, 24, 24 quater, e 31 bis, capoverso 3, lettera b, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1963, decreta: A. Natura giuridica e compiti dell'impresa Art. 1 Sotto il nome di «Impresa per la bonifica della pianura della Natura giu¬ ridica Linth» è costituito un enté federale di diritto pubblico.

e sede.

2 L'impresa ha la sede a Uznach.

1

Art. 2 L'impresa ha il compito di mantenere e, se è necessario, di Compiti e completare le opere attuate in virtù della legge federale del 3 feb- Perimetro.

braio 1939 1) concernente la bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo, come anche di promuovere l'im¬ piego razionale del terreno del perimetro, in quanto certi provvedi¬ menti non spettino ai Cantoni.

1

1) CS 4, 1015 (A X B 2 b).

1362 2

In particolare, l'impresa provvede alla manutenzione dei corsi d'acqua nuovi o , corretti, delle strade e dei passaggi, degli impianti di posciugamento e degli impianti di protezione contro il vento.

3 Spettano ai Cantoni: a. i provvedimenti contro l'inquinamento e ogni altra alterazione delle acque aperte e del sottosuolo nel perimetro, allo scopo di prevenirne gli effetti nocivi sugli impianti o sulla manutenzione degli stessi; b. i provvedimenti di polizia delle acque, affinchè i fiumi e riali convogliati nei canali e fossati non danneggino con depositi o altro gli impianti nè rechino pregiudizio alla manutenzione di questi o alla portata; c. rimediare a ogni effetto nocivo d'una protezione difettosa delle acque o a misure insufficienti di polizia delle acque; d. vegliare alla manutenzione di quelle strade costruite dall'im¬ presa, le quali servano prevalentemente al traffico tra i luoghi e hanno acquistato il carattere di vie di comunicazione locale nel perimetro.

4 II perimetro comprende i fondi, gli edifici e gli impianti si¬ tuati nella pianura bonificata della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo e interessati alla manutenzione dell'impresa.

Alta vigi¬ lanza.

Esenzione fiscale.

Art. 3 L'alta vigilanza su la manutenzione, l'ulteriore sistemazione de¬ gli impianti e l'impiego del terreno bonificato spetta alla Confede¬ 1 razione.

Art. 4 1

L'impresa è esente da ogni imposta diretta su l'entrata e il pa¬ trimonio (impianti, fondo di manutenzione, immobili, ecc.) ed alla tasse sii! maggior valore degli immobili che essa acquista o aliena nell'adempimento dei suoi compiti.

2 In un perimetro estraneo può essere compreso solamente il terreno di riserva (art. 9, cpv. 6).

B. Organi dell'impresa

Art. 5 Orgaaii. Gli organi dell'impresa sono: L 'la commissione amministrativa; 2. la commissione di stima;

1363 3. la commissione di ricorso; 4. l'ufficio di revisione.

Art. 6 1

La commissione amministrativa è l'autorità suprema delfini- 1. Commispresa. Essa si compone di sette membri. Il Consiglio federale no- nistmtiva11" mina il presidente, un rappresentante del Dipartimento federale del- a composil'economia pubblica, come membro ordinario, e il vicepresidente. zione Questi membri non devono essere cittadini dei Cantoni interessati.

2 II Governo del Cantone di Svitto nomina due membri, di cui un abitante della pianura della riva sinistra della Linth.

3 II Governo del Cantone di San Gallo nomina tre rappresen¬ tanti, di cui due abitanti della pianura della riva destra della Lintli.

Art. 7 La commissione amministrativa esercita tutte le funzioni che b. Funzioni non siano assegnate dalla presente legge a un altro organo; in par- tense****" ticolare, essa prende anche le decisioni su la costituzione, il trasferi¬ mento, la modificazione e la soppressione di diritti reali limitati (art.

9, cpv. 3) rese necessarie dalla bonifica.

2 Essa nomina la direzione tecnica e amministrativa e ne sta- ' biiisce le competenze.

3 Essa emana, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio federale: a. le disposizioni circa la rappresentanza dell'impresa; b. i regolamenti necessari su la manutenzione e il completamento degli impianti; c. le prescrizioni generali concernenti i contributi, come quelle determinanti il perimetro e i contributi dei proprietari.

1

4

La commissione veglia in particolare affinchè gli impianti sia¬ no mantenuti adeguatamente e i terreni bonificati siano governati razionalmente.

5 Essa dà agli altri organi gli incarichi e le istruzioni necessari all'adempimento dei loro compiti.

6 Essa presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sulla sua opera e i conti.

' 2. CoanmisArt. 8 sione di stima 1 Per tutto il territorio bonificato è istituita una commissione di a stima. Essa si compone di tre membri e tre supplenti. zione

1364 2

II presidente e il suo supplente sono nominati dai Consiglio federale. I Governi dei Cantoni di Svitto e di San Gallo nominano ciascuno un membro e un supplente.

3 I membri e i supplenti non devono essere proprietari di im¬ mobili nel perimetro, della bonifica.

b. Funzioni e compe¬ tenze.

3. Commis¬ sione di ricorso a. Compo¬ sizione

Art. 9 La commissione di stima determina il perimetro e i contri¬ buti dei proprietari in conformità delle prescrizioni emanate dalla commissione amministrativa (art. 7, cpv. 3, lett. c).

2 Essa fa le stime richieste dalla presente legge.

3 Essa determina le prestazioni dovute per la costituzione, il trasferimento, la modificazione o la soppressione di diritti reali li¬ mitati (art. 7, apv. 1).

4 Essa decide delle controversie concernenti le indennità da pagarsi dall'impresa per. i danni alle colture e le perdite di produ¬ zione derivanti dai lavori della stessa.

5 Essa stabilisce il piano di partecipazione alle spese di manu-, tenzione, conformemente alle norme dell'articolo 18 e tratta i ri¬ corsi contro questo piano.

0 Essa può essere incaricata dalla commissione amministrativa d'occuparsi dell'utilizzazione e dell'avvaloramento del terreno ap¬ partenente all'impresa, destinato a impianti, e del terreno di riserva.

È considerato di riserva di terreno appartenente all'impresa, ma non destinato a impianti.

Art. 10 ' 1 La commissione di ricorso si compóne di tré membri e di due supplenti.

2 II presidente, ò nominato dal Consiglio federale. I Governi dei Cantoni di S vitto e di San Gallo nominano ciascuno un membro e un supplente.

3 I membri e 1 supplenti della Commissione di ricorso non de¬ vono far parte di un'altra commissione dell'impresa nè essere pro¬ prietari di immobili situati nel perimetro.

1

Art. 11 b. Funzioni. iLa commissione di ricorso giudica in ultima istanza sui ricorsi contro: a. le decisióni della commissione amministrativa concernenti la costituzione, il trasferimento, la modificazione e la soppres¬ sione di diritti reali limitati (art. 7; cpv. 1);

13G5 h. le decisioni della commissione amministrativa concernenti la restituzione di sussidi secondo l'articolo 19; . _ c. le decisioni della commissione di stima.

Art. 12 L'Ufficio di revisione si compone di tre revisori, di cui uno 4. Ufficio nominato dal Consiglio ,federale, uno dal Governo del Cantone di dl revisioneSvitto ed uno dal Governo del 'Cantone di San Gallo. & z?onePOSl~ Art. 13 * L'ufficio di revisione esamina i conti dell'impresa e presenta b. Funzioni, ogni anno un rapporto e proposte alla commissione amministrativa per il rapporto destinato al Consiglio federale.

Art. 14 Le commissioni durano in carica quattro anni. 5. Durata in carica delle 2 Le indennità ni commissari sono stabilite e pagate dalle auto- commissioni, rità di nomina.

1

C. Finanziamento della manutenzione e dei lavori completivi Art. 15 La Confederazione assicura per dicci anni un contributo per Copertura la copertura delle seguenti,spese d'amministrazione. delle spese.

a. salario del direttore amministrativo; b. salario dell'aiuto d'ufficio; c. spese generali, segnatamente indennità sociali, riscaldamento, illuminazione, pulizia.

2 IT contributo, nei primi .sei anni sarà, al massimo, di 50.000 franchi e, per ognuno dei successivi quattro anni, diminuirà pro¬ gressivamente di 10.000 franchi.

3 Le ulteriori spese d'amministrazione e quelle di manutenzione sono coperte con: a. il provento del fondo di manutenzione; b. le altre entrale, come filli e restituzioni di sussidi; " c. i contributi dei proprietari di immobili, costruzioni e impianti situati nel perimetro (art. 2, cpv. 4), tenuti in generale al pa¬ gamento delle spese di manutenzione e d'amministrazione, in quanto non sia ad esse sopperito con altre entrate.

1

Foglio federale, 1963.

89

1366

Fondo di manuten¬ zione.

Art. 16 L'impresa costituisce un fondo di manutenzione. Esso è alimen¬ tato in particolare con: a. i contributi del perimetro finora erogati nel finanziamento del¬ l'opera; b. il terreno appartenente all'impresa e quello di riserva (art. 9, cpv. 6) ; ' c. i contributi derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 9, ca¬ poverso 3, fatte in virtù della legge federale del 3 febbraio 1939 concernente la bonifica della pianura della Linth nei Can¬ toni di Svitto e di San Gallo o in virtù della presente legge; · d. i proventi dalla vendita di terreno di riserva e dalla vendita eccezionale di terreno appartenente all'impresa.

Art. 17



1

Riserve di Terminala che sia l'opera, i crediti concessi dalla Confedera¬ crediti e zione e dai Cantoni che sopravanzano, rimangono disponibili per i lavori di complemento lavori completivi necessari.

e ricostru¬ 2 Per il finatnziamenlo deb programma particolareggiato allestito zione.

dalla Commissione di bonifica, entro la fine del 1963, assieme al preventivo dei necessari lavori di completamento, ampliamento e ricostruzione, saranno usati innanzitutto i suddetti sopravanzi di cre¬ dito. Le spese sono ripartite tra la Confederazione, i Cantoni e i proprietari soggetti ai contributi del perimetro secondo la propor¬ zione valevole per l'attuazione dell'impresa (Confederazione 60°/o, Cantone 25%, proprietari 15%).

' 3 Esauriti che siano i sopravanzi di credito, per il finanziamento dei lavori, di cui al capoverso 2, devono essere chiesti dei nuovi cre¬ diti, mantenendo per la partecipazione della Confederazione, dei Cantoni e dei proprietari, le proporzioni qui sopra indicate.

Partecipa¬ zione alle spese. ·

AH. 18 Il piano di partecipazione alle spese, stabilisce la proporzione secondo la quale ciascun 'immobile, costruzione e impianto contri¬ buisce 'alle spese di manutenzione. Esso è compilato e pubblicato dalla commissione di stima. Ogni proprietario del perimetro è infor¬ mato per scritto dell'ammontare che lo concerne.

1367 D. Altre disposizioni Art. 19 1 proprietari sono tenuti a restituire all'impresa i sussidi fe¬ Restituzione di sussidi.

derali e cantonali, qualora ài terreno bonificato: 1

a. sia sottratto all'agricoltura, senza il permesso della commis¬ sione amministrativa, prima che siano decarsi venti anni dal totale compimento dell'opera; b. sia frazionato senza il permesso della commissione ammini¬ strativa; c. non sia governato con la dovuta diligenza.

2 Ove la commissione amministrativa autorizzi a mutare la de¬ stinazione del terreno o a frazionarlo, i sussidi devono generalmen¬ te essere restituiti.

Art. 20 Per assicurare i contributi dei proprietari, le indennità per di- Diritto ritti reali limitati e la restituzione dei sussidi secondo l'articolo 19,' legale.

Pf£no è istituito un diritto di pegno legale con priorità di grado su ogni altro onere iscritto nel registro fondiario. , Art. 21 L'appartenenza di un immobile al perimetro è menzionata nel registro fondiario. Questa menzione vale parimente per il diritto di pegno legale secondo l'articolo 20 e il divieto di mutamento della destinazione e di frazionamento.

2 Gli uffici del registro fondiario comunicano alla commissione amministrativa ogni trasferimento o sopraelevazione di immobili si¬ tuati nel perimetro.

Art. 22 1 A proposta della commissione amministrativa o dei servizi fe¬ derali incaricati dell'alta vigilanza, il Consiglio federale può chie¬ dere ai Cantoni di Svitto e di San Gallo di provvedere affinchè, en¬ tro un congruo termine: a. sia rimediato all'inquinamento e a ogni altra alterazione delle acque aperte e del sottosuolo, sia rimosso ogni danno cagio¬ nato agli impianti e ogni impedimento alla manutenzione degli stessi e siano prese misure adeguate per il futuro; b. siano rimossi gli effetti nocivi dei fiumi e riali, convogliati nei canali e fossati dell'impresa, su gli impianti, la manutenzione di questi e la portata; 1

Menzione nel registro fondiario e comunica¬ zioni degli uffici del registro fondiario.

Misure con¬ cernenti la protezione delle acque dall'inqui¬ namento, la pulizia delle acque e le vie stradali di comunica¬ zione.

1368

Diritto 'd'espropria¬ zione.

c. siano rimesse 'in buono sialo le vie stradali di comunicazione sul territorio idei perimetro (art. 2, cpv. 3, lelt. d).

- Qualora un Cantone omelia di provvedere, il Consiglio fede¬ rale è autorizzato a prendere a spese dello stesso le misure adeguate alle circostanze.

:J I Cantoni hanno il diritto di regresso sui distretti, comuni, enti collettivi e privali responsabili.

4 I Cantoni possono delegare all'impresa l'esecuzione di queste misure.

Art. 23 Per l'esecuzione dei lavori completivi e di manutenzione è con¬ ferito all'Impresa il diritto d'espropriazione. Questa è regolala dalla legge federale del 20 giugno 1930 salvo clic: a. alla commissione federale di slima è sostituita la commissione di stima prevista nell'articolo 8; b. le decisioni della commissione di stima, clic non siano conside¬ rate definitive dalla legge sull'espropriazione, possono essere impugnate presso la commissione di ricorso prevista nell'arti¬ colo 10, anzi clic presso il Tribunale federale.

E. Protezione giuridica, procedura ed esecuzione

Art. 24 1. Contro- Le controversie tra la Confederazione e i Cantoni circa gli obla^Confe-' Mighi finanziari risultanti dall'articolo 22 sono giudicate dal Tribuderazione e naie foderale come istanza unica in conformità degli articoli 110 e i Cantoni. seguenti della legge federale del 16 dicembre 19-13 sull'organizza¬ zione giudiziària.

Art. 25 2. Contro¬ versie am¬ ministra¬ tive.

a. Compe¬ tenza.

b. Proce¬ dura e spese.

Le opposizioni e i ricorsi, il cui giudizio non sia deferito ad al¬ tri organi, sono decisi in ultima istanza dalla commissione ammini¬ strativa.

Art. 26 1

Le opposizioni e i ricorsi sono trattali secondo ,le forme sta¬ bilite ,in un regolamento emanalo'dalla commissione amministrativa e approvalo dal Consiglio federale. Approvalo clic sia, questo rego¬ lamento dev'essere pubblicalo sui Fogli ufficiali dei Cantoni di Svil¬ lo e di San Gallo.

1) CS 4, 1143 (A x C).

1369 2

Le opposizioni e i ricorsi devono contenere le conclusioni e i molivi.

3 Nella procedura di prima istanza, non è riscossa alcuna tassa, salvo che la eau sii non -sia stata provocata o prolungata per mala fede o temerariamente. Nella procedura di seconda istanza, le spese possono essere addossate interamente o in parte all'interessato soc¬ combente.

Art. 27 1 Le decisioni definitive degli organi competenti dell'impresa so- c. Esecuno parificate alle sentenze del Tribunale federale passate in giudi- zianecato.

2 Le decisioni clic ordinano il pagamento d'una somma o la prestazione d'una garanzia costituiscono un titolo di rigetto della opposizione in conformità dell'articolo 80 della legge federale dell'I 1 aprile 1889 D sulla esecuzione e sul fallimento.

F. Disposizioni finali c transitorie Art. 28 1

II Consiglio federale stabilisce il momento dell'entrala in vi¬ gore della presente legge. Esso è incaricato di eseguirla.

2 All'entrala in vigore della presente legge, sono abrogati la leg¬ ge federale del 3 febbraio 1939 concernente la bonifica della pia¬ nura della Linlh nei Cantoni di Svitto e di San Gallo e il decreto fe¬ derale del 27 settembre 1951 ^ che assegna un nuovo sussidio sup¬ pletivo per la bonifica della pianura della Linth nei Cantoni diSvitto e di San Gallo.

3

Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti occorsi . mentre erano in vigore, con riserva del capoverso 4.

4 Gli affari, le opposizioni, i ricorsi e le procedure d'espropria¬ zione pendenti presso gli organi competenti al momento dell'entrata in vigore della presente logge sono trasferiti come segue: a. gli affari della commissione della bonifica e i ricorsi pendenti presso la medesima (legge federale del 3 febbraio 1939 con¬ cernente la bonifica della pianura della Linth, art, 6, cpv. 3, e 13, cpv. 1) sono trasferiti alla commissione amministrativa; 1) cs :ì. 3 (A V).

2) CS 4, 1058 (A X B 2 to).

3) FF 1951, 1062.

1

1370 b. gli affari delle commissioni esecutive relativi all'esecuzione dei lavori nella loro zona di bonifica e le contestazioni d'ordine amministrativo o tecnico pendenti presso de medesime (legge federale del 3 febbraio 1939 concernente la bonifica della pia¬ nura della Linth, art. 7, cpv. 4, e 13, cpv. 1) sono trasferiti alla commissione amministrativa; c. gli affari delle commissioni esecutive relativi ai ricorsi contro la determinazione del perimetro e il contributo dei proprie¬ tari ai lavori della bonifica e di manutenzione (legge federale del 3 febbraio 1939 concernente la bonifica della pianura della Linth, art. 7, cpv. 4, e 13, cpv. 2) sono trasferiti alla commis¬ sione di ricorso; d. gli affari delle commissioni di stima relativi al perimetro, al piano di partecipazione alle spese, al nuovo ordinamento degli obblighi di manutenzione dei canali e delle strade del perime¬ tro e all'espropriazione (legge federale del 3 febbraio 1939 concernente la bonifica della pianura della Linth, art. 8, cpv.

6, e 12) sono trasferiti alla commissione di stima; e. gli affari della commissione di ricorso relativi alla determina¬ zione del perimetro, al contributo dei proprietari ai lavori del¬ la* bonifica e di manutenzione, e all'espropriazione (legge fe¬ derale del 13 febbraio 1939 concernente la bonifica della pia¬ nura della Linth, art. 12, cpv. 2, e 13, cpv. 2) sono trasferiti alla commissione di ricorso.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex II. Segretario: F. Weber

1371

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 ottobre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: 11 Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della (pubblicazione: 10 ottobre 1963.

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964.

1372 Termine d'opposizione: S gennaio 1964 LEGGE FEDERALE cho modifica quella sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Guadagno considerato; indennità per funerale) (Del 4 ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 1963 D, decreta: I Gli articoli 74, capoverso 2, ultimo periodo, 78, -capoverso 5, 83 e 112, capoverso 2, ultimo periodo, della legge federale del 13 giugno 1911 ^ sul¬ l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono abrogali e sostituiti dalle disposizioni seguenti: Ari. Ih, epa. 2, ultimo periodo ... Se il guadagno dell'assicurato eccede i cinquanta franchi al giorno, non si terrix conto dell'eccedenza.

Art. 78, cpv. 5 Il guadagno annuale non è preso in' considerazione che fino al limite di quindicimila franchi. .

; Art. 83 Se l'assicurato muore per effetto dell'infortunio, l'Istituto versa ai superstiti un contributo di cinquecento franchi alle spese funerarie.

Ari. 112, cpv. 2, ultimo periodo ... Il guadagno di un assicuralo non è -preso in considerazione che fino al limite di cinquanta franchi al giorno. ' 1) FF IOCS, 745.

2) CS 8, 273 (A XV A 1).

1373 II La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1964. Essa è applica¬ bile solo ai casi avvenuti doipo la sua entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che procede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e aiH'ant i-colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali. > Berna, 4 ottobre 1963.

«

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 10 ottobre 1963.

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964.

1374 Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964 LEGGE FEDERALE »mir edilizia di protezione civile (Del 4 ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 22bis, 42ter, e 64 bis della Costituzione fede¬ rale, visto il mèssaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1962 D, decreta: '

1. Obbligo edilizio, a. Esten¬ sione.

b. Conte¬ nuto; in generale.

Art. 1 In tutti i Comuni obbligati ad istituire organi di protezione locali si eseguiranno le costruzioni necessàrie alla protezione civile.

2 Se le circostanze ilo richiedono, i Cantoni possono estendere l'obbligo edilizio, totalmente o parzialmente, agli altri Comuni e al¬ le aziende tenute ad osservare l'obbigo ma situate in Comuni che ne sono esentati.

3 Parimente, i Cantoni possono esentare, parzialmente o to¬ talmente, daU'obbligo edilizio i singoli Comuni quando la loro, situazione e la loro importanza giustifichino un'eccezione.

1

Art. 2 Nei Comuni in cui .l'edilizia di protezione civile è obbliga¬ toria i proprietari d'immobili devono sistemare dei ricoveri mu¬ niti di uscite di sicurezza e, se necessario, di /cunicoli e vie d'evacua¬ zione in ogni nuova costruzione che dovrebbe normalmente pre¬ vedere gli usuali interrati come anche negli edifici con interrati che subiscono, importanti restauri; per edifici contigui devono es¬ sere adattati dei passaggi ciechi nei muri.

1

1) FF 19812, 1429.

1375 2

1 Cantoni prescrivono le norme edilizie di protezione civile per gli edifici privi d'interrati.

3 I Cantoni possono concedere eccezioni, segnatamente per gli edifici isolati come anche per quelli non abitati la notte e occupati, durante il giorno, solo occasionalmente.

Art. 3 Negili ospedali che saranno costruiti o restaurati si devono c- Ospedali, sistemare delle sale operatorie e dei locali di medicazione parti¬ colarmente protetti.

3 II Cantone può prescrivere che detti provvedimenti siano adottati, parzialmente o totalmente, anche negli ospedali esistenti.

1

3

Nei Comuni soggetti all'obbligo edilizio e privi d'ospedale, il Cantone può ordinare la trasformazione del posto sanitario di soccorso in ospedale di soccorso.

' 4

Qualora non fossero adottati i provvedimenti di cui ai ca¬ poversi 2 e 3, la Confederazione può ordinare che i posti sanitari di soccorso nelle regioni interessate vengano trasformati in ospe- .

dali di soccorso.

Art. 4 1

Dove l'intenso traffico lo richiede, come nei centri d'affari d. Ricoveri e nei nodi importanti della circolazione, i Comuni devono costruire pubblici, dei ricoveri pubblici sistemati come prescritto nell'articolo 2, ca¬ poverso 1.

.

2 1 Comuni devono anche provvedere alla costruzione di ri¬ coveri pubblici per gli abitanti in zone ove i ricoveri privati man¬ cano o non possono essere sistemati, oppure vi ha pericolo d'innondazione. I Cantoni designano dette zone d'intesa con i Comuni.

3

I Cantoni possono esentare i Comuni dall'obbligo di costruire i ricoveri pubblici specialmente quando la struttura geologica causa estreme difficoltà edili.

4 II Consiglio federale prescrive i provvedimenti protettivi spe¬ ciali che devono dssere adottati dalle aziende federali e dalle imprese di trasporto concessionate.

Art. 5 La Confederazione partecipa ale spese per l'attuazione dei 2. Sussidi: provvedimenti obbligatori e facoltativi, tenendo conto della capa- a- Principi, cità finanziaria dei Gantomi e con speciale riguardo per le regioni di1 montagna.

1

1376 2

Chiunque chiede dei sussidi federali, cantonali o comunali, accetta che si tenga conto, nello stabilire l'ammontare dal sus¬ sidio, dei presumibili vantaggi che potessero derivare dalle co¬ struzioni e istallazioni.

b. Provvodimentj pro¬ tettivi ob¬ bligatori.

Art. 6 .

La Confederazione assegna un sussidio del 25-35 per cento per le spese d'attuazione dei provvedimenti protettivi di cui al¬ l'articolo 2, capoverso 1 ; conseguentemente i Cantoni e i Comuni hanno da assegnare ani /sussidio del 35-45 per cento, in modo che il sussidio complessivo raggiunga almeno il 70 per cento.

1

2

Per le sistemazioni in ospedali, prescritte nell'articolo 3, ila Confederazione paga un sussidio del 55-65 per cento. Il rimanente 35-45 per cento va a carico dei Cantoni e dei Comuni.

2 La Confederazione sussidia in ragione del 40-50 per cento, in casi speciali fino al 60 per conto, la costruzione dei ricoveri pub¬ blici capaci di almeno cento persone o cinquanta nelle regioni mi¬ nacciate dalle innondazioni. * !

4 La ripartizione dei sussidi tra Cantone e Comune è discipli¬ nata dal diritto cantonale.

Art. 7 c. Provvedi- 1 La Confederazione assegna gli stessi sussidi come nell'articolo tettivi Pr° 6» capoverso 1, quando, i provvedimenti edilizi protettivi, di cui alfacoltativi. l'articolo 2, sono presi volontariamente.

2

Quando i provvedimenti protettivi, tecnici o edilizi, sono, adot¬ tati per edifici esistenti, senza che ne sussista l'obbligo giusta l'ar¬ ticolo 2, il sussidio della Confederazione è del 35-45 per cento; con¬ seguentemente i Cantoni e 1 Comuni hanno da assegnare un sussi¬ dio del 35 al 45 per cento, in modo clic il sussidio complessivo rag¬ giunga almeno l'80 per cento.

3 Se i provvedimenti protettivi, di cui all'articolo 2, sono adot¬ tati per le amministrazioni cantonali e comunali, la Confederazione accorda il sussidio conformemente all'articolò 6, capoverso 3.

3. Esigenze minime.

Art. 8 ' II Consiglio federale stabilisce le esigenze minime cui devono rispondere i provvedimenti edilizi protettivi. Per la costruzione di ricoveri privati, tali esigenze non devono provocare un aumento 1

1377 delle spese supcriore al <5 per cento del prezzo di costruzione, esclu¬ se le spese per l'acquisto dei terreni.

2 Dei sussidi superiori alla percentuale fissata sono accordali quando ragioni tecniche giustificano l'aumento delle spese.

3 I sussidi per eseguire, negli edifici già esistenti, i provvedi¬ menti protettivi, sono assegnati nella misura necessaria affinchè questi ultimi adempiano le esigenze minime.

Art. 9 I proprietari delle costruzioni di protezione devono mantener- 4- Manutenle in buono stato ed usarle in (modo che possano in ogni tempo es- zlonesere sollecitamente riadibite alla protezione civile.

2 La Confederazione non partecipa alle spese di manutenzione.

1

Art. 10 1

Per l'esecuzione dei provvedimenti concernenti le costruzioni 5- Espro¬ di protezione civile, la Con/federazione può esercitare il diritto di Prlaz,oneespropriazione, conformemente alila pertinente legge del 20 giugno 1930 D, o eventualmente conferirlo ai Cantoni o ai Comuni.

2 I Comuni possono esercitare il diritto di espropriazione in fa¬ vore dei privali tenuti a costruire vie e cunicoli di evacuazione e pas¬ saggi ciechi nei muri.

3 È applicabile, in ogni caso, la procedura abbreviata prevista dagli articoli 33 e 34 della legge sull'espropriazione.

Art. 11 1

Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, l'autorità can- 6. SurrogalonaLe vi provvede a spese del responsabile. zione.

2 Per le spese derivanti dalla surrogazione non è assegnato nes¬ sun contributo foderale.

Art. 12 I lavori per la sistemazione di ricoveri in edifici già esistenti, 7. Pigione, contano, nella misura sopportata dal proprietario dopo la deduzione dei sussidi, come migliorie in favore dei locatari; si deve tuttavia tener conio degli svantaggi che a questi ne derivassero.

1) CS 4, 1145 (A X C).

I

1378

Art. 13 8. Permessi di costru¬ zione.

9. Ricorsi.

10. Pretese pecuniarie.

11. Disposi¬ zioni penali, a. Pene.

b. Penseguimento pe¬ nale.

Nei Comuni «oggetti all'obbligo edilizio, i permessi cantonali di costruzione, per quanto concerne i provvedimenti protettivi facolta¬ tivi, sono accordaci soltanto se i progetti corrispondono alle esigenze minime, conformemente all'articolo 8 e alle disposizioni esecutive.

Art. 14 Contro le decisioni di natura non pecuniaria delle autorità comunali è ammissibile il ricorso alle autorità cantonali competenti.

2 Le ordinanze e le decisioni di carattere non pecuniario delle autorità cantonali possono essere impugnate, nel termine di 30 gior¬ ni, :al Dipartimento federale di giustizia e polizia, il quale decide definitivamente.

Art. 15 ; .

1 Sulle pretese pecuniarie contro il Cantone o il Comune decide l'autorità competente secondo il diritto cantonale.

2 Sulle pretese pecuniarie, derivanti dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive del Consiglio federale e avanzate dalla Confe¬ derazione o contro di essa, -decide l'Ufficio federale della protezione civile, riservato il ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione fede¬ rale di ricorso in materia di protezione civile, la quale risolve de¬ finitivamente senza riguardo al valore litigioso.

3 11 Consiglio federale stabilisce l'ordinamento della Commissio¬ ne di ricorso e della procedura. < 1

AH. 16 Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive 6 a ordinanze particolari è punito con la multa o con l'arresto.

1

2 Nei casi di esigua gravità, alla pena può essere sostituito, per una prima volta, l'ammonimento da' parte dell'autorità cantonale o comunale competente.

3 È riservato il perseguimento penale per atti punibili in virtù di altre leggi.

Art. 17 Mi perseguimento penale e il giudizio spellano ai Cantoni.

2

Tutte le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate senza indugio, in copia integrale e gratui¬ tamente, al .Ministero pubblico della Confederazione.

1379 Art. 18 L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, i quali designano l'autorità competente e stabiliscono la procedura.

12

- Esecu-

Art. 19 II Consiglio federale esercita l'alta vigilanza ed emana le di¬ 13. Alta vi¬ gilanza, sposizioni d'esecuzione.

a. Consiglio 2 II Dipartimento federale di giustizia e polizia assume i com¬ federale e Diparti¬ piti che la presente legge assegna all'autorità federale.

mento di giustizia e polizia.

Art. 20 1 L'Ufficio federale della protezione civile è l'organo esecutivo b. Ufficio federale del Dipartimento federale di.giustizia e polizia.

zioni tranteziome 2 Detto Ufficio può emanare le prescrizioni tecniche e ammini¬ civile.

strative.

1

3

Gli è data facoltà di controllare l'esecuzione da parte dei Can¬ toni, Comuni e privati come anche da parte delle amministrazioni e degli stabilimenti della Confederazione.

Art. 21 1 ricoveri, i cui progetti sono già stati approvati e la cui ese¬ 14. Disposi¬ tran¬ cuzione è già stata iniziata al momento dell'entrata in vigore della zioni sitorie.

presente legge, sono sussidiati conformemente alle disposizioni della stessa.

2 I ricoveri, la cui esecuzione è già stata terminala al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono sussidiati conforme¬ mente alle disposizioni del decreto federale del 21 dicembre 1950 U concernente le costruzioni di protezione antiaerea. .

1

Art. 21 11 Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della ìS.Entraba presente legge.

in vigore.

2 A quella data sono abrogati: a. il decreto federale del 21 dicembre 1950 concernente le co¬ struzioni di protezione antiaerea; 1

1) RU 1951, 465 (A XI E).

1380 b. l'articolo 88 della 'legge federale del 23 marzo .1962 1') sulla protezione civile; c. l'articolo 166 del decreto dell'Assemblea federale del' 30 mag¬ gio 1949 '*0' concernente l'amministrazione dell'esercito svizzero.

3 Le disposizioni esecutive attuali restano in vigore, in quanto non contrastino alla presente legge, fino alla loro modificazione, so¬ stituzione o abrogazione.

Così decretalo dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser , Così decretato dal Consiglio degli Slati.

Berna, 4 ottobre. 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale clic precede è pubblicala conformemente al¬ l'articolo ,89, capoverso .2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 ottobre 1963.

.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser. -

Data della pubblicazione: 10 gltobre 19 Od.

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1904.

1) RU 1002, 1131 (A XI N).

2) RU 191U, 1137 (A XI G 1).

1381

Termine d'opposizione: S gennaio t96£

LEGGE FEDERALE sulla formazione professionale (Del 20 settembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 24, 34 ter, 42 ter, 64 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1962 decreta: I. CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 1 1

1

La legge disciplina: a. l'orientamento professionale; b. la formazione e il perfezionamento professionali nell'industria, nell'artigianato, nel commercio, nei settori bancario e assicura¬ tivo, mei trasporti, nell'industria alberghiera e in altre presta¬ zioni di servizio e nell'economia domestica.

2

Inoltre, taluni settori del giardinaggio e dell'orticoltura pos¬ sono essere assoggettati, per ordinanza alla legge.

3 L'assoggettamento alla legge è determinato dalla natura della professione e non da quella dell'azienda.

4 Nel dubbio sull'assoggettamento alla legge di singoli rapporti di tirocinio, decide l'autorità designata dal Cantone (chiamata ap. . presso: «autorità cantonale»).

1) FF 1963, 1533.

Foglio federale, 1963.

90

1382 , II. ORIENTAMENTO PROFESSIONALE Ari. 2 Scopo. 1 L'orientamento professionale aiuta i minorenni a sice gli ersi una professione conforme alle loro attitudini e alle loro preferenze; esso è esercitato per mezzo dell'informazione generale e di consul¬ tazioni individuali, in collaborazione con li genitori, la scuola e l'eco¬ nomia.

2 Esso è parimente a disposizione degli adulti che non hanno imparato alcuna professione b che vogliono cambiarla.

/Natura facoltativa e gratuita^

Art. 3 L'orientamento professionale è facoltativo e gratuito; tuttavia, le spese speciali possono essere accollate all'interessato, se sono state effettuate Con il suo consenso.

Art. 4 Compiti dei 1 L'organizzazione dell' orientamento professionale spetta ai CanCantoni.

jonj istituiscono un (ufficio centrale cantonale.

2

Collabora¬ zione della Confedera¬ zione.

L'orientamento è affidato a specialisti.

Art. 5 La Confederazione promuove l'orientamento professionale as¬ sicurato dai poteri pubblici o da organizzazioni di utilità pubblica, mediante contributi e altri provvedimenti.

2 Essa può ricorrere alla collaborazione di organizzazioni di utilità pubblica, aventi per scopo principale il promovimento del¬ l'orientamento professionale e un'attività estesa a una parte consi¬ derevole del paese, e affidare loro da formazione degli orientatoli professionali. t 1

III. TIROCINIO 1. Disposizioni generali Art. 6 Formazione professiona¬ le di base.

1

La formazione professionale di base è data: or. per mezzo del tirocinio compiuto lin un'azienda privata o pub¬ blica, frequentando nel contempo la scuola professionale; b. per mezzo del tirocinio in una scuola d'arti e mestieri che, di regola, impartisca, oltre alla formazióne pratica, l'insegna¬ mento professionale;

1383 c. per mezzo dell'assolvimento di una scuola commerciale pub¬ blica o privata, di utilità pubblica, i cui esami finali siano ri¬ conosciuti dalla Confederazione.

2

Se le condizioni aziendali in una professione li giustificano, corsi d'introduzione aventi lo scopo di conferire all'apprendista le attitudini fondamentali possono essere organizzati nell'ambito del tirocinio secondo il capoverso 1, lettera a. Per essi è emanato un re¬ golamento che disciplina l'organizzazione, il numero di lezioni, le materie d'insegnamento e la copertura delle spese.

Art. 7 II tirocinio :ha lo scopo di conferire all'apprendista le attitu- Scopo e dudini e conoscenze indispensabili all'esercizio della 6ua professione tiro" e, inoltre, di promuovere la sua educazione.

2 II tirocinio dura almeno un anno.

3 Le disposizioni sul tirocinio sono -applicabili solo alle profes¬ sioni per le quali sia stato emanato un regolamento di tirocinio con¬ formemente all'articolo 11.1 Art. 8 1

1

È apprendista il minorenne di almeno 15 anni compiuti, pro- Apprendista, sciolto dall'obbligo scolastico, che impari, in un'azienda o in una scuola d'arti e mestieri, una professione assoggettata alla legge.

· 2 In circostanze speciali, l'autorità cantonale può eccezional¬ mente ammettere come apprendista il minorenne che compie i 15 anni durante l'anno civile considerato.

3 Se l'apprendista diventa maggiorenne durante il tirocinio o 6e un maggiorenne inizia il tirocinio, il rapporto soggiace parimente alla legge, in quanto essa non si riferisca solo ai minorenni.

? Il tirocinio degli invalidi inetti a ricevere una formazione com¬ pleta è disciplinato per ordinanza.

Art. 9 Nelle professioni assoggettate alla legge, gli apprendisti pos¬ sono essere formati solo dai maestri di tirocinio che abbiano le capa¬ cità professionali e le qualità personali necessarie e che offrano ogni garanzia di formarli adeguatamente, con comprensione e senza pericolo per la loro salute e moralità.

2 È maestro di tirocinio il capo di azienda che forma egli stesso gli apprendisti o -che li fa formare, sotto propria responsabilità, da un sostituto, che adempia le condizioni stabilite nel capoverso 1.

1

Formazione degli appren¬ disti.

a. Condizioni generali.

1384 3

L'autorità cantonale può vietare al maestro di tii'ocinio la for¬ mazione di apprendisti, se egli o il sostituto non adempie le con¬ dizioni stabilite nel .capoverso 1, in particolare se viola gravemente gli obblighi legali o se dagli osami intermedi o da quelli idi fine ti¬ rocinio risulta ohe la formazione è insufficiente.

Art. 10 Condizioni i Nelle professioni, per le quali è organizzato l'esame di maespeciali.

str0 conformemente agli articoli da 36 a 43, il Dipartimento federale dell'economia pubblica (chiamato appresso: « Dipartimento ») può subordinare la formazione di apprendisti alla condizione che il mae¬ stro di tirocinio o il sostituto incaricato della formazione abbia su¬ perato il detto esame. Nelle professioni, per le quali sono organizzati l'esame di professione e l'esame di maestro o solo l'esame di profes¬ sione, quest'ultimo è sufficiente per la formazione degli apprendisti.

2 Chiunque abbia formato con successo almeno un apprendista, prima dell'entrata in vigore di una decisione presa dal Dipartimento in virtù del capoverso 1, può formare altri apprendisti, anche se non adempie le condizioni stabilite nel detto «capoverso. È riservato l'ar¬ ticolo 9, capoverso 1.

3 Anche se le condizioni stabilite nel capoverso 1 non sono adem¬ pite, l'autorità cantonale, qualora sia data garanzia di uria .adeguata formazione degli apprendisti, può autorizzarla: a. per condizioni speciali atterienti alla natura dell'azienda, in particolare nelle scuole d'arti .e mestieri e -nelle aziende con personale provvisto di istruzione tecnica; .

b. per la (cessione dell'azienda a un «nuovo titolare o la partenza del «sostituto incaricato della formazione, sino alla scadenza dei rapporti di tirocinio in vigore; , c. per carenza di posti di tirocinio adatti.

Regolamenti tirocinio.

Art. 11 II Dipartimento emana per le singole professioni un regola¬ mento di tirocinio, che stabilisce là denominazione della profes¬ sione, la durata del tirocinio, le Condizioni richieste all'azienda, il numero massimo degli apprendisti formabili simultaneamente in un'azienda e il programma di tirocinio. Inoltre, su proposta delle as¬ sociazioni professionali interessate, esso può proscrivere che l'ap¬ prendista «tenga «un giornale di lavoro.

2 Per ile professioni, che sono esercitate soltanto in un Cantone, il Dipartimento può conferire al Cantone la facoltà di emanare il regolamento di tirocinio. .

1

1385 3

Quando l'istituzione del tirocinio in una determinata profes¬ sione non è anicora sufficientemente chiarita, l'Ufficio federale del¬ l'industria, delle orti e mestieri e del lavoro (chiamato approsso: Ufficio federale) può emanare un regolamento provvisorio di tiro¬ cinio o conferire tale facoltà all'autorità cantonale.

Art. 12 II numero massimo di apprendisti che possono essere for- Numero mati simultaneamente in un'azienda è stabilito in modo che non sia pregiudicata una formazione adeguata e accurata.

2 11 numero degli apprendisti di un'azienda è proporzionato a quello dei prestatori di lavoro qualificati e il numero degli appren¬ disti dello stesso anno di tirocinio a quello di tutti gli apprendisti.

3 In circostanze speciali, come carenza di posti di tirocinio adatti o fabbisogno straordinario di leve professionali, l'autorità cantonale può, nel singolo caso, elevare temporaneamente il numero massimo aimmesso di apprendista, in quanto siano adempite le condizioni dell'articolo 9, (capoverso 1.

Art. 13 1 Nel regolamento, il Dipartimento può elevare l'età minima Modificazioper il tirocinio in. una professione, se il provvedimento è giustifi- ne dell'età , . ,. .

.

minima e cato da speciali circostanze. della durata 2 Su proposta delle .parti, l'autorità cantonale può abbreviare la dl tirocinio, durata dèi tirocinio, in casi speciali, segnatamente se l'apprendista possiede già conoscenze preliminari, o prolungarla, se lo scopo del ti¬ rocinio non può presumibilmente essere conseguito nella durata nor¬ male, nonastante una formazione adeguata e accurata.

1

Art." 14 L'autorità cantonale esercita la vigilanza sul tirocinio; a tale Vigilanza scopo, es6a .può esigere informazioni dagli interessati e ispezionare sul tirocinio* le aziende.

2 In quanto precedenti tirocini non diano una garanzia suffi¬ ciente per un'esecuzione del tirocinio conforme alle prescrizioni, l'autorità cantonale ordina, in tempo utile, un'ispezione.

3 In singoli casi, specialmente se un'azienda forma apprendisti per la prima volta, l'autorità cantonale può indire esami intermedi.

In quanto vi sia un bisogjno generale, il Cantone può prescrivere esami intermedi per tutti gli apprendisti di -una professione e affi¬ darne l'organizzazione all'associazione professionale che ne faccia richiesta.

4 Se l'ispezione dell'azienda, l'esame intermedio o le prestazioni dell'apprendista nella scuola professionale giustificano dubbi sulle 1

1386 attitudini dell'apprendista o sul successo del tirocinio o rivelano ca¬ renza di formazione, l'autorità cantonale, consultate le parti con¬ traenti, prende i provvedimenti necessari o, date le condizioni del¬ l'articolo 19, capoverso 2, mette fine al tirocinio, revocandone l'ap¬ provazione.

2. Rapporto di tirocinio Approva¬ zione.

Tempo di prova.

Obblighi del maestro di tirocinio circa la for¬ mazione dell'appren¬ dista.

Art. 15 II rapporto di tirocinio nelle professioni; assoggettate alla leg¬ ge è lecito solo se ò approvato dall'autorità cantonale. L'approvazioné ha effetto, dall'inizio del tirocinio. J 2 II maestro di tirocinio conchiude il contratto prima dell'inizio del tirocinio e lo sottopone all'auloi--ità cantonale entro quattordici giorni dalla fine del tempo di prova. L'autorità cantonale approva il rapporto di tirocinio, se sono adempite le condizioni e se il con¬ tratto è conforme alle prescrizioni legali, e rimette a ciascuna parte contraente un esemplare del contratto approvato.

3 II contralto non è necessario, se il maestro di tirocinio è nel contempo detentore della potestà dei genitori; tuttavia, egli notifica per iscritto il rapporto di tirocinio all'autorità cantonale entro quattro 6ettimaine dall'inizio -del medesimo.

4 La legge è applicabile al rapporto di tirocinio anche se il con. tratto è omesso o se il maestro di tirocinio non lo sottoporle per tempo all'autorità cantonale o, come detentore della potestà dei genitori, non notifica per tempo il rapporto di tirocinio.

1

Art. 16 La durata massima del tempo di proVa di tre mesi, conforme¬ mente all'articolo 362 b, capoverso 3, del Codice delle obbligazioni, può essere eccezionalmente prorogata, prima della sua scadenza, sino a sei mesi, per accordo fra le parti approvalo dall'autorità can¬ tonale.

2 Se il rapporto di tirocinio è sciolto durante il tempo di prova, il maestro di tirocinio avverte per iscritto l'autorità cantonale.

1

Art. Ì7 II maestro di tirocinio forma l'apprendista nei lavori previsti dal regolamento di tirocinio, in modo adeguato e dando prova di comprensione. 1 2 L'apprendista può essere occupato ad altri ilavori che quelli professionali, solo in quanto ossi siano in relazione con la profes¬ sione e la formazione non sia pregiudicata. ' < 1

1387 3

Per l'apprendista, il lavoro a cottimo è lecito solo in quanto non pregiudichi la formazione. Il regolamento può vietarlo per tutto il tirocinio o parte di esso.

Art. 18 1

L'apprendista fa tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio. Egli sd conforma alle istruzioni del maestro di tirocinio, esegue coscienziosamente i lavori assegnatigli e mantiene il segreto d'affari.

2 II rappresentante legale dell'apprendista sostiene, per il me¬ glio, il maestro di tirocinio e la scuola professionale nell'adempi¬ mento dei loro compiti e promuove la buona intesa fra maestro e apprendista.

Art. 19 1 Se il rapporto di tirocinio è sciolto di comune accordo o, per cause gravi, unilateralmente, il maestro di tirocinio avverte subito l'autorità cantonale. Questa cercherà una possibile intesa fra le parti per la continuazione del rapporto.

Obblighi deista^defsuo rappresentante le ale * -

Scioglimento,

2

Se appare dubbio il successo del tirocinio o non è data garan¬ zia d'adempimento delle prescrizioni legali, l'autorità cantonale può, intese le parti e, se è il caso, la scuola professionale, mettere fine al rapporto di tirocinio, revocandone l'approvazione.

Art. 20 II Codice citile, in particolare il Codice delle obbligazioni, è Applicazione applicabile al rapporto di tirocinio, salvo disposizione contraria del Codice civile e siudl della legge.

~ zio delle con¬ t testazioni.

2 Le parti possono fare valere mediante azione civile gli obbli¬ ghi di diritto pubblico concernenti anche il rapporto fra esse.

1

3

I Cantoni, ohe attribuiscono a un'autorità amministrativa il giudizio in prima istanza da contestazioni di diritto civile derivanti dal contratto di tirocinio, ordinano la procedura secondo le norme della procedura civile *e concedono i mezzi di ricorso dati dalla 'legi¬ slazione cantonale.

3. Insegnamento professionale Art. 21 La scuola professionale impartisce all'apprendista l'insegna¬ mento obbligatorio, che è una parte costitutiva del tirocinio, Essa può, inoltre, organizzare corsi facoltativi per apprendisti e corsi di perfezionamento conformemente all'articolo 44.

1

Scuola proprofessicxnale, materie e programmi d'insegna¬ mento.

1388 2

L'insegnamento obbligatorio comprende le materie professio¬ nali e quelle di cultura generale. Le materie obbligatorie e il loro numero annuo di lezioni sono stabiliti per ordinanza.

3 I programmi d'insegnamento sono adeguati alle esigenze delle singole professioni. Intesi i Cantoni, le associazioni professionali e le associazioni della formazione professionale, l'Ufficio federale sta¬ bilisce programmi normali d'insegnamento.

4 Le disposizioni solili'insegnamento professionale sono appli¬ cabili per analogia alle scuole d'arti e mestieri.

Art. 22 Obbligo di 1 L'apprendista è obbligato a frequentare regolarmente l'insefrequontare · . , ., , » . ,< . .

l'insegnagnamento, secondo u programma per la sua professione, .dall inizio mento. del tempo di prova e a conformarsi alle norme della scuola.

2

II maestro di tirocinio impone all'apprendista di frequentare l'insegnamento professionale e gli concede il tempo necessario, senza deduzione di salario.

3

L'autorità cantonale può esenluare, in tutto o in parte, dall'in¬ segnamento l'apprendista che comprovi una formazione professio¬ nale equivalente o superiore o che non possa frequentarlo per infer¬ mità.

. Art. 23 1 Istituzione di I Cantoni danno agli apprendisti di aziende situate sul loro scuole pro¬ territorio la possibilità di frequentare l'insegnamento professionale.

fessionali.

' 2 A questo scopo, i Cantoni provvedono affinchè siano istituite scuole professionali, in quanto non vi siano scuole o corsi istituiti da associazioni professionali, da organizzazioni! di utilità pubblica o da aziende (scuole aziendali) e riconosciuti dalla Confederazione oppure agevolano mediante appropriati provvedimenti l'assolvimento di scuole o corsi in altri .Cantoni.

Organizza¬ zione dell'in¬ segnamento.

Art. 24 L'organizzaziiane dell'insegnamento professionale spetta ai Cantoni. , 2 Le classi sono costituite per professioni; ove non sia possibile, gli apprendisti dii professioni diverse ma esigenti una formazione analoga sono riuniti in una classe.

3 L'insegnamento obbdiigjatorio è -possibilmente concentrato su giornate intere o mezze giornate e non -può essere impartito la do1

1389 menica uè gli altri giorni festivi. Esso termina alle ore 19; l'autorità cantonale può concedere derogazioni per cause impellenti.

Art. 25 In circostanze speciali, la Confederazione, su proposta delle Corsi speciaassocaaziond professionali o dei Cantoni interessati, può dichiarare tonali^" obbligatorio, per tutte o singole materie, di frequentare, invece di una scuola professionale, un corso specializzato intercantonale, in quanto lo scopo dell'insegnamento sia meglio conseguibile e non de¬ rivino eccessive spese nè, per i partecipanti, svantaggi gravi.

2 L'Ufficio federale emana per ciascun corso specializzato un regolamento, che disciplina l'organizzazione, le materie, il numero delle lezioni, il programma d'insegnamento e la copertura delle spese.

1

Art. 26 L'insegnamento nelle scuole professionali e nei corsi di per- Requisiti fezionaimento professionale è impartito da docenti con una suffi- del corpo in...

.

j .

segnante, ciente istruzione tecmca e pedagogica.

2 Prescrizioni particolari possono essere emanate per ordinanza.

1

Art. 27 D'intesa con i Cantoni e con le associazioni professionali, la Istruzione Confederazione istruisce, per le scuole professionali artigiano-indù- mento^el^" striali e per le scuole d'àrti e mestieri, i docenti di ruolo e i docenti corpo inseincaricati. Essa provvede, inoltre, a perfezionare le loro conoscenze. &nante2 Secondo il bisogno e d'intesa ©on la Confederazione, i Can¬ toni possono organizzare corsi completivi per l'istruzione e il perfe¬ zionamento dei docenti.

1

3

1 Cantoni possono dichiarare obbligatorio l'assolvimento di corsi di perfezionamento per docenti.

4. Esame di fine tirocinio Art. 28 ^L'esame di fine tirocinio accerta se l'apprendista possiede le Scopo, attitudini e le conosicenze necessarie all'esercizio della sua profes¬ sione.

2 II Dipartimento emana regolamenti d'esame per le singole pro¬ fessioni, che disciplinano l'organizzazione, la durata, le materie, l'apprezzamento e le note.

1390

Obbligato¬ rietà.

Ammissione di praticanti e di priva¬ tisti.

Art. 29 L'apprendista sostiene l'esame venso la fine del tirocinio o al¬ la prima oocasione dopo. Se ne è impedito, egli vi provvede a im¬ pedimento cessato. È riservato l'articolo 32, capoverso 2.

2 II maestro di tirocinio annuncia l'apprendista all'esame e gli concede il tempo necessario per l'esame, senza deduzione di salario; inoltre, egli gili mette gratuitamente a disposizione, secondo le istru¬ zioni dell'autorità esaminatrice, i locali, gli utensili e, se 'è il. caso, il materiale, sostituibile con una corrispondente indennità, necessari all'esecuzione dei lavori d'esame.

1

Art. 30 II maggiorenne con una formazione empirica (praticante) è ammesso all'esame di fine tirocinio, se ha esercitato la professione almeno per un tempo doppio della prescritta durata del tirocinio e se comprova di aver (frequentato l'insegnamento professionale o di aver acquisito in altro modo le necessarie conoscenze professio¬ nali.

I 2 L'allievo di scuole specializzale private (privatista) è ammes¬ so all'esame di .fine tirocinio, se la sua formazione è conforme alle prescrizioni legali e regolamentari.

1

Art. 31 Organizza- L'organizzazione dell'esame di fine tirocinio spetta ai Cantoni, jsione. riservate le disposizioni seguenti.

1

2

La Confederazione può delegare l'organizzazione dell'esame di fine tirocinio di determinate professioni, in tutto il paese o in più Cantoni, per tutte o singole materie, alle associazioni professionali interessate che ne facciano richiesta. Se la Confederazione non usa di tale facoltà, il Cantone può, nello stesso modo, delegare l'orga¬ nizzazione dell'esame ad associazioni professionali cantonali.

3 Le associazioni professionali interessate emanano un regola¬ mento d'esame, che è sottoposto all'approvazione del Dipartimento o, se è il caso, del -Cantone. Il Dipartimento o il Cantone può farsi rappresentare nella commissione esaminatrice.

5 Per l'esame idi fine tirocinio, non piiò essere imposta all'ap¬ prendista alcuna tassa..

Art. 32 / · Attestato di 1 Chi supera l'esame di fine tirocinio riceve un attestato dicacapacità.

pacità, iche lo autorizza a denominarsi iimpieg|ato od operaio qualifi¬ calo. L'attestato è rilasciato dall'autorità cantonale e consegnato al¬ l'apprendista dopo il tirocinio. , '

1391 2

All'apprendista, ohe è impedito senza saia colpa di presentarsi all'esame, l'autorità cantonale può eaceziomalmente consegnare l'at¬ testato senza esame, se egli ha compiuto almeno due terzi del tiro¬ cinio, comprova le sue capacità e non può presumibilmente presen¬ tarsi entro un anno.

Art. 33 1 Chi non supera l'esame vi è riammesso dopo almeno un se- Ripetizione, mestare. Se non Io supera ancora, vi è riammesso per la terza e ul¬ tima volta dopo almeno un anno dalla ripetizione.

2 La prima ripetizione comprende solo le materie nelle quali il risultato fu insufficiente, La seconda ripetizione invece tutte le ma¬ terie della prima.

Art. 34 Il Dipartimento, in generale,. e l'Ufficio federale, nel singolo Equipollenza · aa4 a^ ^ , I O 11 &110B caso, possono equiparare ali attestato di capacita gli attestati esteri stati esteri, equivalenti. ' 5. Riconoscimento dell'esame finale di scuola commerciale Art. 35 La Confederazione, su proposta di un Cantone, può ricono¬ scere l'esame finale di una scuola commerciale pubblica o privata, di utilità pubblica. Il titolare dell'attestato d'esame può denominarsi impiegato qualificato ed è ammesso al corrispondente esame di pro¬ fessione e di maestro (diploma).

2 Gli allievi di altre scuole commerciali private sono ammessi all'esame finale nel senso del capoverso 1 o a uno speciale esame or¬ ganizzato dai Cantoni, se la formazione corrisponde a quella impar¬ tita nelle scuole commerciali riconosciute.

3 Le scuole, che organizzano esami finali riconosciuti, e i Can¬ toni, che organizzano esami nel senso del capoverso 2, emanano un regolamento, che sottopongono all'approvazione del Dipartimento.

1

v

IV. ESAME DI PROFESSIONE ED ESAME DI MAESTRO Art. 36 Le associazioni professionali possono organizzare esami di Organizzaprofessione ed esami di maestro, conformemente alle disposizioni seguenti. ,Per le singole professioni, possono essere organizzati l'esame di professione o l'esame di maestro o ambedue gli esami.

2 Le associazioni professionali, che vogliono organizzare esami di professione o esami di maestro riconosciuti, emanano un rego1

1392 lamento, ohe sottopongono all'approvazione del iDipartimento. Le condizioni d'appTovazione sono stabilite per ordinanza.

Art. 37 Vigilanza della Confe¬ derazione.

1

Gli esami di professione e gli esami di maestro sono sotto¬ posti alla vigilanza della Confederazione.

2 L'cse/cuzione degli esami è sorvegliata da rappresentanti della Confederazione, designati dall'Ufficio federale.

Art. 38

Scopo.

Ammissione.

^L'esame di professione accerta se di candidato possiede le atti¬ tudini e le conoscenze professionali necessarie per adempire la fun¬ zione di capo o dirigere un'azienda di facile gestione.

2 L'esame di maestro acicerta se il candidato possiede le attitu¬ dini e le conoscenze necessarie per soddisfare nella sua professione esigenze più elevate.

Art. 39 1 All'esame di professione è ammesso chi gode dei diritti civici, possiede l'attestato di capacità per la professione considerata o un attestato equivalente e ha esercitato la professione per almeno due anni dopo il tirocinio.

2

All'esame di .maestro è ammesso chi ha esercitato la profes¬ sione per almeno tre anni dopo di tirocinio e adempie le altre con¬ dizioni stabilite nel oapoverso 1.

, 3 Se in una professione "sono organizzati l'esame di professione e l'esame di maestro, il candidato, idi regola, è aimmesso al secondo solo se ha superato il primo e da allora ha esercitato da professione per almeno due anni.

4 Se è giustificato dalle circostanze, il regolamento può derogare alle predette condizioni di ammissione.

6 , Gli stranieri sono equiparati ai cittadini svizzeri, in quanto il loro paese conceda la reciprocità.

Attestato professiona¬ le e diploma.

Amt. 40 Chi ha superato l'esame di professione riceve l'attestato pro¬ fessionale.

2 Chi ha superato l'esame di maestro riceve il diploma.

3 L'attestalo professionale e il diploma sono firmati dal presi¬ dente della commissione esaminatrice e dal direttore dell'Ufficio fe1

1393 derale. Il nome dei loro titolari è pubblicalo e iscritto, per profes¬ sione, in un registro, «che ciascuno può consultare.

Art. 41 II titolare dell'attestato professionale o del diploma è autoriz- Titolo, zato a portare il titolo stabilito nel regolamento.

2 Per il titolare dell'attestato professionale può essere usata la denominazione della professione, con l'aggiunta «con attestato pro¬ fessionale federale».

3 Per il litolare del diploma può essere usata la depominazione della professione, con l'aggiunta «diplomato» o preceduta da «mae¬ stro».

4 È riservato l'uso dei titoli, internamente a un'azienda, secondo le istruzioni della direzione.

Art. 42 1 Ghi non supera l'esame di professione o l'esame di maestro, vi Ripetizione, è riammesso dopo almeno un anno. Se non lo supera ancora, vi è riamesso per la terza e ultima volta dopo almeno quattro anni dal primo esame.

2 La prima ripetizione comprende solo le materie, nelle quali non fu conseguita almeno la nota «bene», la seconda ripetizione in¬ vece tutte le materie della prima.

1

Art. 43 Il DipaTtimento, in generale, e l'Ufficio federale, nel singolo Equipoiiencaso, possono equiparare all'attestato professionale o al diploma tì^rofessio^ gli attestati esteri equivalenti. naii e di di¬ plomi esteri.

V. PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE Art. 44 La Confederazione promuove con contributi o altri provvedi¬ menti i corsi idi perfezionamento organizzati dai Cantoni, dalle scuo¬ le professionali, dalle scuole d'arti e mestieri, dalle scuole specia¬ lizzate, dalle associazioni professionali o da altre organizzazioni.

2 Come corsi, nel senso del capoverso 1, sono segnatamente con¬ siderati quelli: a. di perfezionamento dei praticanti; b. d'iniziazione a speciali settori professionali di lavoratori qua¬ lificati e di praticanti; c. di riformazione professionale di lavoratori qualificati e di praticanti; 1

1394 d. di iperfezioinamento dopo il tirocinio, segnatamente per l'eser¬ cizio di funzioni di capo o per la preparazione agli esami di professione o di maestro; e. di preparazione alle scuole tecniche superiori o ad altre scuole superiori.

VI. SCUOLE TECNICHE SUPERIORI Art. 45 Definizione. i pa Confederazione promuove la formazione nelle scuòle tecni¬ che superiori, che, per mezzo dell'insegnamento (Scientifico e, secondo necessità, di esercizi di costruzione e di laboratorio, conferiscono le conoscenze teoriche e pratiche per esercitare adeguatamente le pro¬ fessioni tecniche superiori non esigenti una formazione universitaria.

2 D'intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione può sta¬ bilire esigenze minime circa i programmi e gli esami.

Art. 46 Titolo. Chi supero l'esame finale in una scuola tecnica superiore ri¬ conosciuta dalla Confederazione nei settori genio civile, costruzione di macchine, elettricità, orologeria, riscaldamento, ventilazione e climatizzazione ,o nel settore architettura è autorizzato a denominarsi pubblicamente «ingegnere-tecnico STS», rispettivamente «architettotecnico STS».

2 II titolo conferito negli altri settori è stabilito per ordinanza.

1

VII. CONTRIBUTI FEDERALI Norma e condizioni!

generali.

Afri. 47 La 'Confederazione assegna contributi alle spese per istitu; zioni e provvedimenti dell'orientamento e della formazione profes¬ sionali, per la costruzione di edifici destinati esclusivamente alla for¬ mazione professionale o di case dell'apprendista e per il promovimonto dell'insegnamento' dell'economia domestica durante l'obbli¬ gatorietà scolastica e in corsi postscolastici.

, 2 I contributi federali sono assegnati solo per istituzioni e prov¬ vedimenti che non perseguono uno scopo lucrativo e che sono ac¬ cessibili a tutti i cittadini svizzeri adempienti le condizioni d'età e di formazione preliminare.

1

3

Di regola, il contributo (federale è assegnato -soltanto se anche il Cantone assegna un contributo adeguato.

,

1395 4

Le altre condizioni d'assegnazione dei contributi, le spese com¬ putabili e l'importo dei contributi nei limiti dell'articolo 48 sono stabiliti per ordinanza.

Art. 48 1

II contributo federale è, al massimo, del 50 per cento per:

a. le istituzioni e i provvedimenti dell'orientamento professio¬ nale conformemente agli articoli 2, 3, 4 e 5; b. le scuole professionali, ohe impartiscono agli apprendisti l'in¬ segnamento conformemente all'articolo 21, capoverso 1; c. le scuole tecniche superiori conformemente all'articolo 45; (1. le borse per apprendisti, partecipanti a corsi di perfeziona¬ mento conformemente all'articolo 44 e allievi di sicuole tecni¬ che superiori conformemente all'articolo 45, ove il contributo federale è calcolato secondo i contributi assegnati da Cantoni, Comuni, fondazioni o associazioni.

2

II contributo federale è, al massimo, del 40 per cento per: a. le scuole d'arti e mestieri e le scuole commerciali conforme¬ mente all'articolo 6, capoverso 1, lettere b e c; b. d provvedimenti per l'istruzione e il perfezionamento dei do¬ centi conformemente all'articolo 27, capoverso 2; c. gli esami di fine tirocinio (conformemente agli articoli da 28 a 34; d. gli esami di professione e gli esami di maestro conforme¬ mente agli articoli da 36 a 43; e. i corsi di perfezionamento conformemente all'articolo 44; f. studi e ricerche nel settore dell'orientamento o della forma¬ zione professionali.

3

II contributo federale è, al massimo, del 30 per cento per al¬ tri provvedimenti intesi a promuovere la formazione professionale, segnatamente per: a. corsi d'introduzione conformemente all'articolo 6, capoverso 2; b. indennità di viaggio e di vitto ad apprendisti che non possono frequentare l'insegnamento obbligatorio nel luogo di domi¬ cilio o di tirocinio; c. corsi d'istruzione per maestri di tirocinio ed esaminatori; d. manuali d'insegnamento e periodici specializzati pubblicati da associazioni professionali e intesi all'orientamento e alla for¬ mazione professionali.

Limite.

1396 4

II contributo federale è, tal massimo, del 20 per cento, ma non più idi 2 milioni di franchi dn ogni singolo caso, per la costruzione di edifici conformemente, all'articolo 47, capoverso 1. Se è giustifi¬ cato da condizioni particolari e dalla 'capacità finanziaria del 'Can¬ tone, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino al 25 per eento.

0 Le istituzioni e i provvedimenti che beneficiano di contributi, come anche i limiti dei contributi per l'insegnamento dell'economia domestica durante l'obbligatorietà scolastica e nei corsi postscolastici e per la formazione e il perfezionamento nelle professioni dell'eco¬ nomia domestica sono stabiliti per ordinanza.
,
Vili. ESECUZIONE DELLA LEGGE 1. Organizzazione e compiti dello autorità · Art. 49 .

Compiti 1 L'esecuzione della legge spetta ai Cantoni, salvo che essa didei Cantoni. sponga altrimenti.

2

I Cantoni emanano le prescrizioni esecutive, in quanto non spettino alla Confederazione, e designano le autorità competenti per l'esecuzione della legge. Essi provvedono a una efficace vigi¬ lanza sui rapporti di tirocinio e a una stretta collaborazione fra gli uffici competenti por la formazione professionale, l'orientamento professionale e il 'collocamento, come anche fra i detti uffici e le associazioni interessate.

3 I Cantoni riferiscono periadicamente all'Ufficio' federale sul¬ l'esecuzione' della legge.

Art. 50.

Compiti 1 La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione delderazionefe"

-

'^eo6e e dell'ordinanza ed eseguisce i provvedimenti di sua com¬ petenza.

·

2 II Consiglio federale è competente a emanare: a. le ordinanze nei casi espressamente previsti nella logge; b. le disposizioni esecutive intese a precisare singole prescrizioni della legge; c. le disposizioni amministrative destinate alle autorità d'esecu¬ zione e di vigilanza.

3 L'autorità federale, prima idi emanare le disposizioni previste nel capoverso 2, lettere a e b, ,i regolamenti di tirocinio conforme¬ mente all'articolo Ilei programmi d'insegnamento e prima di pren-

1397 dere disposizioni di portata generale, consulta i Cantoni, le asisociazioni professionali e le associazioni della formazione professionale.

4 I compiti della Confederazione, in quanto non siano riservati al Consiglio federale o al Dipartimento, spettano all'Ufficio federale.

2. Giurisdizione amministrativa Art. 51 1 Le decisioni prese in virtù della legge o dell'ordinanza sono Decisioni, comunicate per iscritto. Quelle che respingono, in tutto o in parte, una domanda indicano i motivi e i mezzi, i termini e l'autorità di ri¬ corso. .

2 Le decisioni possono sempre essere modificate o annullate, se mutano i fatti ohe le hanno motivate.

Art. 52 Contro le decisioni dell'Ufficio federale è ammissibile il ri· corso al Dipartimento e contro la decisione dell Dipartimento il ricorso al Consiglio federale, secondo la legislazione sull'organizzazàone dell'amministrazione federale.

Ricorso contro ïô ·dôci* ei0ni dell'Ufficio foderale "

Art. 53 Contro le decisioni dell'autorità cantonale è ammissibile, en- Ricorso con¬ tro 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso alla competente auto- gi^nfdeìraurità designata dal Cantone. tarità canto. .

naie.

2 La decisione di ricorso è comunicata al ricorrente e ali auto¬ rità cantonale per iscritto, con indicazione dei motivi e, se è il caso, dei mezzi, dei termini e dell'autorità di ricorso. Nel rimanente, la procedura è disciplinata secondo il diritto cantonale.

3 Contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale è ammissi¬ bile il ricorso al Consiglio federale, secondo la legislazione sull'orga¬ nizzazione giudiziaria federale, nei seguenti casi: a. assoggettamento di singoli rapporti di tirocinio alla legge (art.

1, cpv. 3); b. divieto di formare apprendisti e rifiuto dell'autorizzazione a formare apprendisti (art. 9, opv. 3, e 10, cpv. 3); c. rifiuto o revoca dell'approvazione del rapporto di tirocinio (art. 15, cpv. 2, e 19, opv. 2); d. rifiuto dell'ammissione d'un praticante o di un privatista al¬ l'esame di fine tirocinio (art. 30) o di un privatista all'esame finale riconosciuto (art. 35, cpv. 2).

1

Foglio federale, 1963.

91

1398 Art. 54 1

Ricorsi con¬ Contro le decisioni »della commissione esaminatrice e della tro le deci¬ commissione di vigilanza è ammissibile il ricorso all'Ufficio fedesioni della commissione irale, nei seguenti oasi: esaminatrice a. rifiuto dell'ammissione all'esame di professione o all'esame di e della com¬ missione di maestro o rifiuto dell'ammissione a uri corso d'istruzione o di vigilanza.

perfezionamento per docenti organizzato dalla Confederazione; b. rifiuto del rilascio dell'attestato professionale, del diploma o dell'attestato di esame finale di un corso di istruzione o di per¬ fezionamento per docenti o orientatori organizzato dalla Con¬ federazione.

2

Contro le decisioni dell'Ufficio federale è ammissibile, se¬ condo la legislazione sull'organizzazione doiramministrazione fede¬ rale, il ricorso al Dipartimento, ohe decide definitivamente.

3. Disposizioni penali Responsabi¬ lità penale del maestro di tirocinio.

Art. 55 II maestro di tirocinio che a. forma o fa formare apprendisti in ima professione assogget¬ tata alla legge, sebbene gli sia. stato vietato conformemente al¬ l'articolo 9, capoverso 3, o non ne sia autorizzato conforme¬ mente all'articolo 10, b. omette dd canchiudere il contratto di tirocinio conformemente all'articolo 15, non lo sottopone per tempo all'autorità canto¬ nale o, come detentore della potestà dei genitori, non notifica per tempo il rapporto di tirocinio, c. viola gli obblighi stabiliti negli articoli 17, 19, capoverso. 1, 22, capoverso 2, e 29, capoverso 2, e punito con la mullla.

x

1

2

Nei. casi di colpa lieve può essere pronunciato, invece della mlulta, un avvertimento. Por grave violazione degli obblighi indi¬ cati nel· capoverso 1, lettera e,'può essere pronunciato l'arresto.

3

Se il .sostituto del maestro di tirocinio incaricato della forma¬ zione professionale commette un reato, è punito egli stesso; il mae¬ stro di tirocinio è punito soltanto se conosceva il reato e lia omesso di impedirlo o se non ha usato tutta la diligenza per conseguire dal sostituto l'adempimento delle prescrizioni.

1399 4

Se il reato è commesso nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, sono punite le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o la società risponde in solido della multa e delle spese, in quanto non comprovi che ha usato tutta la diligenza per conseguire dalle dette persone l'adempimento delle prescrizioni.

Art. 56 1 L'apprendista che: Responsabi¬ lità penale a. manca, senza giustificazione, dall'insegnamento obbligatorio, deii'apprendista nonostanite l'ammonimento dell'autorità scolastica, o l'ha disturbato intenzionalmente a più riprese, b. non si presenta, senza motivi plausibili, a un esame conforme¬ mente agli articoli 14, capoverso 3, e 29, capoverso 1, è punito con la multa.

- 2 Nei icasi di colpa lieve, può essere pronunciato, invece della multa, un avvertimento; per il rimanente sono riservate le compe¬ tenze disciplinari dell'autorità scolastica e della commissione esa¬ minatrice.

Art. 57 1 Chiunque Abuso di ...

a. si spaccia per impiegato od operaio.

qualificato, .

senza posse¬ titoli.

dere l'attestato di capacità, b. si attribuisce un titolo protetto da un regolamento d'esame di professione o d'esame di maestro, senza possedere l'attestato professionale o il diploma, oppure si attribuisce un titolo atto a suscitare l'impressione che egli abbia superato l'esame di professione o di maestro, c. si attribuisce un titolo nel senso dell'articolo 46, senza avere superalo l'esame finale di una scuola tecnica superiore rico¬ nosciuta dalla Confederazione, è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 58 I reati secondo gli articoli 55, 56 e 57 sono punibili anche se Negligenza, sono commessi per negligenza. Riserva del L/0Q1C6 pe2 Sono riservate le disposizioni speciali del Codice fienale. griment»36" 3 II perseguimento penale spetta ai Cantoni. penale.

1

1400 IX. MODIFICAZIONE DI LEGGI FEDERALI Codice delle obbligazioni.

Art. 59 Il Codice delle obbligazioni è modificato come segue: Titolo decimo bis Del contratto di tirocinio Art. 362 a

A. Defini¬ zione.

1

Mediante il contratto di tirocinio, il maestro di tirocinio si ob¬ bliga a formare adeguatamente l'apprendista in una determinata professione.

2 Le disposizioni sul contratto di lavoro sono applicabili sussi¬ diariamente al contratto dii tirocinio.

' 3 Sono riservate le disposizioni di diritto pubblico federali e cantonali sulla formazione professionale e sulla protezione del la¬ voro.

Art. 362 b

B. Forma¬ zione e con¬ tenuto.

II contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta. Esso deve disciplinare il modo e la durata delia formazione professionale, il tempo di prova e l'eventuale retribuzione dell'ap¬ prendista.

2 II contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, l'as¬ sunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti.

3 II tempo di prova non può durare meno di un mese nè più di tre.

4 Le convenzioni, ohe pregiudicano la libera decisione dell'ap¬ prendista sulla sua attività professionale dopo il tirocinio, sono nulle.

, Art.'362 c

C. Effetti.

I. Obblighi dell'appren¬ dista e del suo rappre¬ sentante le¬ gale.

, 1 L'apprendista deve faire tutto il possibile per conseguire lo scopo diel tirocinio. Egli deve conformarsi alle istruzioni del mae¬ stro di tirocinio, eseguire coscienziosamente i lavori assegnatigli , e conservare il segreto d'affari.

.2 II rappresentante legale .dell'apprepdista deve sostenere, per il meglio, il maestro di tirocinio nell'adempimento dei campiti at¬ tribuitigli e promuovere la buona intesa fra maestro e apprendista.

1

1401 Art. 362 d II maestro di tirocinio deve formare egjli stesso l'apprendista. ^ destro Sotto sua responsabilità, egli può affidarne la formazione a un di tirocinio, sostituto, cihe possieda le necessarie conoscenze professionali e qua¬ lità personali.

2 II maestro di tirocinio deve concedere all'apprendista il tem¬ po libero necessario per frequentare l'insegnamento professionale e presenziare all'esame di fine tirocinio, senza deduzione di salario.

3 L'apprendista può essere occupato ad altri lavori che quelli professionali solo in quanto essi siano in relazione con la profes¬ sione e la formazione non sia pregiudicata. Il lavoro a cottimo è le¬ cito in quanto non pregiudichi la formazione.

\ 1

Art. 362 e Durante il tempo di prova, il contratto di tirocinio può essere disdetto per qualsiasi tempo con un preavviso di .sette giorni.

2 Le parti possono recedere dal contratto per cause gravi nel senso dell'articolo 352, segnatamente 6e una di esse viola grave¬ mente i suoi obblighi, se al maestro difettano le necessarie capacità professionali e qualità personali ov all'apprendista le indispensabili attitudini fisiche o psichiche, se la salute o la moralità dell'appren¬ dista sono compromesse o se la formazione non può essere termina¬ ta o solo in condizioni essenzialmente diverse.

1

Art. 362 f Terminato il tirocinio, il maestro di tirocinio deve rilasciare all'apprendista um attestato di tirocinio contenente le necessarie in¬ dicazioni su La professione appresa e la durata del tirocinio. A ri¬ chiesta, esso deve parimente contenere indicazioni su le capacità, il modo delle prestazioni e la condotta dell'apprendista.

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th-ock^0

Art. 60 ' , Gli articoli 9, 9 bis e 41 della legge federale dell'I 1 ottobre ^iegconcer^ 1902 D concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla poli- nante l'alta zia delle foreste sono abrogati e sostituiti con le seguenti disposi- ^^confe¬ zioni: * deraziome sulla polizia Art. 9 delle foreste.

1 La Confederazione promuove mediante sussidi la formazione e il perfezionamento dei boscaiuoli e degli operai forestali.

.

V 1) CS 9, 529; RU 198», 347; 1954, 456; 1956, 1311.

1402 2

Per la formazione e il perfezionamento dei boscaiuoli, i Can¬ toni o le organizzazioni forestali organizzano corsi specializzati.

3 Giù vuol diventare operaio forestale qualificato assolve un ti¬ rocinio di operaio forestale. Il iperfezionaimento dell'operaio fore¬ stale e l'organizzazione dell'esame di (professione spettano ' ai Can¬ toni e alle organizzazioni forestali. Al tirocinio, al perfezionamento e all'esame di professione sono applicabili per analogia le disposi¬ zioni della legge federale del 20 settembre 1963 sulla formazione professionale. I particolari sono disciplinati per ordinanza.

Art. 10 1

1 Cantoni provvedono alla formazione del personale forestale subalterno. La Confederazione ne promuove mediante sussidi la for¬ mazione e il .perfezionamento.

2 I sottoisipettori forestali sono formati: a. nelle apposite scuole regionali dei-Cantoni; b. negli appositi corsi cantonali o intercantonali.

3

I regolamenti e i programmi d'insegnamento delle scuole di sottoispettore forestale e i programmi dei corsi di sottoispettore fore¬ stale richiedono l'approvazione del Dipartimento dell'interno.

4

Ad posti di sottoispettore forestale di un'amministrazione pub¬ blica possono essere nominati solo i titolari di un diploma di una scuola di sottoispettore forestale o di una paitente cantonale di sot. todspettore forestale.

Art. 41 M sussidi federali ai corsi per boscaiuoli, conformemente al¬ l'articolo 9, capoverso 2, sono, al massimo, del 40 por cento.

2

Circa i sussidi federali per la formazione e il perfezionamento dogli operai forestali e per gli esami di professione, conformemente all'articolo 9, capoverso 3, e per la formazione dei sottoispettori fo¬ restali nelle apposite scuole regionali dei Cantoni, conformemente al¬ l'articolo 10, capoverso 2, lettera a, sano applicabili per analogia gli articoli 47 e 48 della legge federale del 20 settembre 1963 sulla formazione professionale.

3

Per la formazione dei sottoispcttori forestali in appositi corsi cantonali o intercantonali, conformemente all'articolo 10, capoverso 2, lettera b, la Confederazione assume lo stipendio dei docenti e v mette gratuitamente a disposizione il materiale didattico..

1403 Art. 61 L'articolo 26, capoverso 3, della legge federale del 22 giugno 1951 1) sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificato come segue: Art. 2G, cpv. 3 3 La perdita di guadagno che dà diritto a indennità: a. per periodi di paga più brevi o più lunghi di quelli pre¬ visti nel capoverso 1; b. durante l'assolvimento di corsi di perfezionamento o di riformazione professionale, è disciplinata mediante ordinanza.

Siourazione

contro la disoccupa¬ zione.

X. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 62 Abrogazioni.

Con l'entrata in vigore della legge sono abrogate: a. la legge federale del 26 giugno 1930 2) sulla formazione profes¬ sionale, eccettuato l'articolo 14, che rimane valido 6Ìno all'en¬ trata in vigore della legge federale sul lavoro nell'industria nell'artigianato e nel commercio; b. gli articoli 319, oapove
2 Prima dell'entrata in vigore dellla legge, i Cantoni determinano in modo 'tassativo quali prescrizioni cantonali sono abrogate dalla presente legge e quali rimangono valide. Questa determinazione ri¬ chiede l'approvazione del Consiglio federale.

1

Art. 63 1 contributi secondo l'articolo 48, capoverso 4, sono parimente Disposizione assegnati per gli edifici, la cui costruzione è stata iniziata dopo il transitoria.

1° gennaio 1962.

1

2 Gl'istituti universitari, che sinora ricevevano contributi con¬ formemente alla legge federale del 26 giugno 1$30 sulla formazione professionale, li riceveranno ancora secondo le stesse norme sino all'entrata in vigore di un atto ohe garantisca un aiuto finanziario della Confederazione alle università, ma il più tardi sino al 31 di¬ cembre 1966.

1) RU 1951, 1197; 1959, 535.

2) CS 4, 35.

1404 Art. 64 Entrata in II Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della vigore. legge. Esso può differire l'entrata in vigore di singole parti o pre¬ scrizioni.

Così decretato dal Consiglio degli Slati.

Berna, 20 settembre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 settembre 1963.

, Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: La legge federale ' ohe precede è pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Coistituzioiie federale e all'artìcolo 3 della legge federale del 17 giùgno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 settembre 1963.

>

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: , Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 10 olì obre 1963.

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964.

1405

Termine d'opposizione: S gennaio 1964

LEGGE FEDERALE concernente l'acquisto individuale di macchine agricole nelle regioni di montagna (Del 4 ottobre 1953)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 31 bis, -capoverso 3, lettera b, 32 e 64 bis della Costi tuzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 1963, decreta: Art. 1 Nelle regioni di montagna, l'acquisto individuale di macchine e attrez¬ zature agricole può essere sussidiato dalla -Confederazione quando è inop¬ portuno il loro impiego in comune. Il sussidio federale è subordinato ad una uguale prestazione cantonale. Le prestazioni dei terzi sono equiparate a quelle dei Cantoni.

Art. 2 Chiunque, in una domanda di sussidio, fornisce intenzionalmente indicazioni contrarie alla verità o tali da indurre in errore è punito con l'arresto o con -la multa fino a mille franchi, se non si tratta di un'infra¬ zione più grave.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza è punito con la multa fino a trecento franchi.

3 Per il rimanente, sono applicabili gli toxticoìi 105, 113, 115 e 116 della -legge federale del 3 ottobre 1951, concernente il promovimento del¬ l'agricoltura e la .conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura).

1

1406 Art. 3 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Esso è incaricato di eseguirla e può iper tale scopo chiedere la collaBorazione dei Cantoni.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1963. ' Il Presidente: André Guinand Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

' Berna, 4 ottobre 1963.

,'

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, dolila Costituzione (federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 ottobre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 10 ottobre 1963.

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964-.

1407 Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964 LEGGE FEDERALE sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta) (Del 4 ottobre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

s

visto gli articoli 23, 24 quater, 26 bis, 64 e 64 bis della Costitu¬ zione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1962 D, decreta: I. DISPOSIZIONI GENERALI.

,

1. Campo d'applicazione

Art. 1 · La .presente legge si applica alle condotte per il trasporto del Campo d'appetrolio greggio, del gas naturale, di altri combustibili e carburanti Plicazloneliquidi o gassosi designati dal Consiglio federale, e agli impianti che servono al loro esercizio come le pompe e i serbatoi (chiamati com¬ plessivamente in appresso « impianti»).

2 Essa è interamente applicabile: a. alle condotte aventi un diametro e una pressione d'esercizio maggiori di quelli stabiliti dal Consiglio federale; b. alle condotte che traversano i confini della Svizzera, in quan¬ to non siano considerate nella lettera a, eccettuate le condotte 1

1) FP 1983, 1365.

1408

>

di distribuzione del gas urbano nell'ambito esclusivo della zona, economica dell'impresa che lo fornisce.

3 Le condotte che non adempiono le condizioni stabilite nel ca¬ poverso 2 soggiaciono all'ordinamento speciale previsto nel capo IV.

4 II Consiglio federale può esentare dalla legge le condotte brevi, segnatam/ente quelle che sono parti costitutive d'impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti.

6

Le controversie circa il campo d'applicazione della presenlc legge sono decise dal Consiglio federale.

2. Concessione Art. 2 1. Oggetto. La costruzione e l'esercizio di impianti secondo l'articolo 1, ca¬ poverso 2, sono soggetti a concessione federale.

{ Art. 3 i ...

1 2. Cause di La concessione è negata o, bastando una misura più mite, è ' diniego sottoposta a Condizioni o a oneri restrittivi: a. In gene¬ rale.

a. se la costruzione o l'eserciziio dell'impianto ponesse in pericolopersone, beni ò diritti importanti; in particolare, se vi fosse pe¬ ricolo d'inquinamento delle acque o risultasse notevolmente pregiudicato il paesaggio; b. se fosse perturbata un'opera pubblica esistente, ovverò impe¬ dita o notevolmente intralciata l'attuazione di un'opera proget¬ tata, quando un interesse pubblico prevalente esiga che siano rispettate; c. se si opponga un interesse pubblico notevole alla creazione o : alla tutela di quartieri d'abitazione o di zone industriali, fatto valere dal Cantone; d. se è necessario alla sicurezza de! paese o al mantenimento del¬ l'indipendenza o della neutralità della Svizzera, oppure a evi¬ tare una dipendenza economica contraria all'interesse generale del paese; ' ' e. se il richiedente non adempie le condizioni di cittadinanza pre¬ viste nell'articolo 4 ; /. se altre cause imperative di diritto pubblico l'esigano.

2

La concessione non può essere negata nò sottoposta a . condi¬ zioni e a oneri restrittivi per alcun altro motivo. Sono riservati le di-

1409 »posizioni dell'articolo 18, come anche le condizioni e gli oneri che servono all'applicazione di altre leggi e ordinanze federali.

Art. 4 La concessione per la costruzione e l'esercizio d'un impianto b. Nazdonatraversante i confini della Svizzera, può essere data soltanto a citta- lità" dini svizzeri, domiciliali in Svizzera, a enti collettivi svizzeri di diritto pubblico e a persone giuridiche svizzere che per il capitale o in altra maniera non sono dì certo dominate unilateralmente da in¬ teressi stranieri.

2 L'impresa deve avere in Svizzera un'amministrazione e orna direzione responsabili dell'esercizio della condotta svizzera e un or¬ dinamento che assicuri l'osservanza delle prescrizioni svizzere.

3 II concessionario deve presentare all'autorità di vigilanza, nel termine massimo di sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, uno speciale rapporto di revisione, dal quale risulti che sono adem¬ piute ile condizioni del presente articolo. Il rapporto dev'essere fatto da un'associazione di revisione o da una società fiduciaria ricono¬ sciute come uffici di revisione a tallè scopo dal 'Consiglio federale.

1

Art. 5 Sulla domanda di concessione decide il Consiglio federale dopo 3. Compeavere sentito i Cantoni toccati dall'impianto. lenza.

1

Art. 6 La domanda di concessione deve contenere tutte le indicazioni 4. Procenecessarie al suo apprezzamento, in particolare circa lo scopo, il duratracciato generale e la capacità dell'impianto. Se il richiedente pre¬ tende il diritto (federale d'espropriazione, la domanda dev'essere pre¬ sentata con quella di concessione.

2 La domanda /è comunicata ai Cantoni toccati dall'impianto. Il suo contenuto essenziale è pubblicato sul Foglio federale con l'as¬ segnazione d'un termine di 30 giorni, entro il quale possono essere fatte valere per iscritto le opposizioni alla domanda di concessione o d'espropriazione. Per gli impiantii d'importanza soltanto locale, il Consiglio federale può stabilire per ordinanza una procedura più semplice.

3 II diritto d'opposizione spetta ai Cantoni toccati dall'impianto - e a chiunque stima che esso abbia a pregiudicare i suoi interessi. Le opposizioni devono contenere una conclusione motivata.

4 II Consiglio federale istituisce una commissione incaricata di trattare a voce le opposizioni e dare il parere sulle domande.

1

1410

5. Durata.

6. Trasferi¬ mento.

Art. 7 La durata della concessione non deve superare 50 anni. La con¬ cessione può essere rinnovata.

Art. 8 A domanda del titolare, il Consiglio federale può trasferire la concessione, del tutto o ;in parte, a un terzo.

Art. 9 .

7. Fine. 1 La concessione si estingue: a. se i piani non sono presentati, la costruzione non è incominciata o 'terminata, o l'esercizio non è aperto nei termini stabiliti; b. decorso il termine di validità. , ' 2

II Consiglio federale paio revocare o restringere la concessione: a. se è stata ottenuta fornendo indicazioni inesatte o incomplete; b. se non sono o cessano d'essere adempiute le condizioni per il conferimento; c. a domanda del concessionario; d. se l'esercizio è stato sospeso oltre 1. anno per cause non impu¬ tabili al concessionario; e. per grave ,o ripetuta inosservanza delle prescrizioni della pre¬ sente legge, delle disposizioni d'applicazione, delle clausole di concessione o delle istruzioni dell'autorità di vigilanza; f. per la morte o il fallimento del concessionario.

3

Prima defila decisione devono essere sentiti i Cantoni toccati dafll'impianto e, nei casi di cui alle lettere a, b, d ed e, anche il con¬ cessionario.

4 Ove occorra l'evocare o restringere ila concessione per cause , non imputàbili al titolare, la Confederazione paga un'equa indennità per i danni che ne risultano. Gli altri casi non danno diritto a in¬ dennità.

3. Condiziono giuridica del concessionario Art. 10 i.f Diritto 1 II Consiglio federale può conferire il diritto d'espropriazione, zione!"OPrÌa 'n conformità della legge federale del 20 giugno 1930 l) sull'espro¬ priazione, per gli impianti d'utilità pubblica.

2 II conferimento può essere subordinato alle condizioni richie¬ ste dall'interesse pubblico.

1) CS 4, 1143. (A X C).

1411 3

La decisione del conferimento è presa con quella della con¬ cessione.

Art. 11 Indipendentemente dal conferimento del diritto d'espropria- 2. Diritto zione, il concessionario è legittimato, mediante un'equa indennità, a aeilevtedi incrociare le vie di comunicazione, semprechè, durante e dopo l'ese- comunicacuzione dell'incrocio, 6Ìano presi i provvedimenti per evitare ogni zlonedisturbo al traffico, né sia pregiudicata una sistemazione progettata deMa via.

2 Le controversie circa l'adempimento delle condizioni stabilite nel capoverso 1 e l'ammontare dell'indennità sono decise secondo la legge federale sulla espropriazione.

1

Art. 12 Gli impianti devono essere mantenuti in prontezza e sicurezza 3- Prontezza , ' . .

e sicurezza d esercizio. * d'esercizio.

Art. 13 1

L'esercente dell'impianto è tenuto ad assumere mediante con¬ 4. Obbligo di tratto il trasporto per terzi nei limiti delle possibilità tecniche e delle trasporto.

esigenze economiche dell'esercizio e purché il terzo offra una rimu¬ nerazione adeguata.

2 Le controversie sulilj'obbligo di conchiudere un contratto sono decise da una commissione istituita dal Consiglio federale.

3

Sulle pretese di diritto civile derivanti dal contratto e sul di¬ niego illecito di conchiuderlo decidono i tribunali civili.

Art. 14 Salvo disposizione contraria, l'impianto è proprietà del con- 5. proprietà, cessionario.

Art. 15 Se l'interesse pubblico lo esige, il concessionario deve, al termine 6. Rimoziodelia concessione, rimuovere l'impianto e rimettere le cose nello p^to Im~ stato anteriore secondo le istruzioni delle autorità , di vigilanza e a sue spese.

1412

II. VIGILANZA, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO 1. Vigilanza 1. Principio.

2. Compe¬ tenza.

3. Oggetto.

4. Controllo.

5. Rapporto di gestione e indicazioni statistiche.

Art. 16 La ^costruzione, il mantenimento e l'esercizio degli impianti secondo l'articolo 1, capoverso 2, soggiaciono alla vigilanza della Confederazione.

2 II Consiglio federale può estendere questa vigilanza alla co¬ struzione, alla manutenzione e all'esercizio di altri impianti di tra¬ sporto in condotta, in quanto appartengono alla Confederazione o a un istituito federale.

1

Art. 17 La vigilanza è esercitata dal Consiglio federale, che può farsi assistere, a tale scopo, dai Cantoni e da associazioni privale.

2 II ' Consiglio federale istituisce una commissione peritale per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti.

1

Art. 18 L'autorità di vigilanza dà le istruzioni necessarie alla protezione delle persone, dei beni e dei diritti importanti. Essa può imporre all'esercente dell'impianto obblighi che eccedono quelli previsti nella concessione, qualora siano giustificati dal progresso tecnico, segna¬ tamente in materia di sicurezza dell'esercizio, o da maggiori esigenze a tutela della sicurezza, indipendenza o neutralità del paese. Essa provvede affinchè gli obblighi spettanti all'esercente dell'impianto siano adempiuti.

Art. 19 Le persone cui è affidato il controllo della costruzióne e del¬ l'esercizio hanno il diritto d'accedere in ogni tempo a tutte le parti dell'impianto e di ricevere tutte le informazioni desiderate.

2 Le persone e il (materiale necessari al controllo devono essere forniti loro gratuitamente.

1

' Art. 20 Le imprese di trasporto in condotta devono presentare ogni an¬ no all'autorità di vigilanza il rapporto di gestione, con il conto an¬ nuale e il bilancio, e fornire alla stessa le indicazioni statistiche ne¬ cessarie. '

1413 2. Costruzione Art. 21 II concessionario deve presentare, nel termine assegnatogli, al Dipartimento dei trasporti, del/le comunicazioni e delle energie (chia¬ mato in appresso « Dipartimento ») un progetto esecutivo che in¬ formi su la natura, l'ampiezza, la situazione e la struttura tecnica dell'opera, ile zone di sicurezza necessarie e i provvedimenti previsti per tutelare l'interesse pubblico.

2 Egli deve far conoscere con picchettamenti il tracciato della condotta e il terreno per il quale chiede J'a proprietà o altri diritti reali.

Art. 22 1 II Dipartimento trasmette il progetto ai Cantoni toccati dal¬ l'impianto, affinchè provvedano a depositarlo nei Comuni.

2 Chiunque stima d'essere leso nei propri interessi può, durante il termine di deposito di 30 giorni, indirizzare al Cantone un'opposi¬ zione scritta, la quale deve contenere una conclusione motivata.

3 Non più tardi di 30 giorni dal decorso di detto termine, il Can¬ tone trasmette le opposizioni al Dipartimento e allega il suo parere.

1

1. Procedu¬ ra d'appro¬ vazione dei piami.

a. Progetto esecutivo.

b. Deposito dei piani e procedura d'opposi¬ zione.

Art. 23 II Dipartimento, d'intesa con le altre autorità federali interes¬ c. Approva¬ zione dei sate, decide circa l'approvazione del progetto esecutivo, tenendo piani.

conto delle opposizioni e del parere dato dai Cantoni.

2 Se il Dipartimento stima che il progetto debba essere notevol¬ mente completato o modificato, rinvia la decisione. 11 progetto rie¬ laborato è depositato, per il tramite dei Cantoni, nei Comuni, per una nuova procedura d'opposizione. Se gli aventi diritto ad opporsi alla rielaborazione del progetto sono pochi, a'1 deposito pubblico può essere sostituito un avviso personale.

1

3

Divenuta definitiva l'approvazione, tutte le opposizioni deca¬

dono.

Art. 24 Il Consiglio federale può alleviare per ordinanza le disposizioni d. Allevia¬ degli articoli da 21 a 23 per gli impianti d'importanza soltanto lo¬ menti.

cale.

* Art. 25 Inizio La costruzione non può essere incominciata prima dell'approva¬ e. della co¬ zione definitiva dei piani.

struzione.

Foglio federale, 1963.

92

1414

2. Procedu¬ ra d'espro¬ priazione.

3. Misure di protezione durante la costruzione.

4. Nuove opere di terzi.

Art. 26 Quando pei* l'acquisto dei diritti necessari è conferito al con¬ cessionario il diritto d'espropriazione, questa è attuata in confor¬ mità della legge federale sull'espropriazione, con riserva del capover-so seguente.

2 Chiusa la procedura d'opposizione, l'espropriante trasmette al presidente della Commissione di stima il progetto esecutivo definiti¬ vamente approvato, con il piano d'espropriazione e la tabella dei fon¬ di considerati. La procedura d'espropriazione è limitata alla tratta¬ zione delle pretese notificate (art. 30, cpv.' 1, lett. c, della legge fe¬ derale sull'espropriazione). Non sono ammesse opposizioni all'espro¬ priazione nè istanze di modificazione dei piani.

1

Art. 27 II concessionario prende le misure necessarie alla sicurezza della costruzione, delle persone, dei beni e dei diritti importanti, e pér evitare ai vicini jlè molestie che non si possa ragionevolmente pretendere abbiano a sopportare. ' 2 Ove i lavori di costruzione tocchino opere pubbliche, come vie di comunicazione, altre condotte e simili impianti, il concessionario deve , vegliare affinchè siano mantenute all'uso in conformità del pubblico interesse.

3 Durante la costruzione, dev'essere assicurata l'utilizzazione economica della proprietà fondiaria.

1

' Art. 28 Senza il consenso anticipato dell'autorità di vigilanza sugli im¬ pianti di trasporto' in condotta non è lecito a ferzi: a. costruire, modificare o «postare incroci di impianti di tra¬ sporto in condotta con vie di comunicazione, corsi e falde di acqua, condotte sotterranee e simili impianti; b. fare altre opere che possano compromettere la sicurezza o l'esercizio d'un impianto di trasporto in condotta.

Art. 29 6. Spese. Se un nuovo impianto di trasporto in condotta pregiudica vie di comunicazione, condotte o altri impiantii, o se nuove opere di questo genere pregiudicano un impianto di trasporto in condotta già esistente, le spese dei provvedimenti necessari ad eliminare il pregiudizio sono, salvo patto contrario, a carico della nuova opera.

1

1415 2

Le contestazioni derivanti dall'applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista negli articoli 57 e se¬ guenti della legge federale sulla espropriazione.

3. Esercizio Art. 30 L'esercizio non può essere avviato senza il consenso dell'auto- 1. Awiarità di vigilanza. mento.

2 II consenso è dato dopo un collaudo, se: a. l'impianto è conforme alle prescrizioni della legge, alle dispo¬ sizioni d'applicazione, alla concessione e al progetto esecutivo approvato; b. l'esercente è fornito di personale bastante e idoneo aid assicu¬ rare l'andamento dell'impianto e a rimediare prontamente ai guasti; c. è stata conchiusa l'assicurazione prescritta per la responsabi¬ lità civile.

1

Art. 31 Ove più non s'avverino le condizioni menzionate nell'articolo 2. Sospen30, capoverso 2, l'esercizio dev'essere sospeso e, la sospensione, no- san¬ tificata all'autorità di vigilanza.

Art. 32 Quando l'impianto cessi d'essere stagno, l'esercente deve pren- 3. Guasti, dere immediatamente tutte le misure opportune per evitare o re¬ stringere il danno e rimuovere al più presto il danno o il pericolo di danni.

2 L'autorità di vigilanza e il posto d'allarme designato dal Go¬ verno cantonale ne devono essere avvisati senza indugio.

1

III. RESPONSABILITÀ' CIVILE E ASSICURAZIONE Art. 33 Se per l'esercizio di un impianto di trasporto in condotta, ov- 1. Responsavero per un difetto o una manipolazione difettosa d'un simile impianto non in esercizio, una persona rimane uccisa o lesa nella sa¬ lute, oppure è recato un danno materiale, l'esercente ne è responsa¬ bile. Se l'impianto non gli appartiene, il proprietario risponde con lui solidalmente.

1

1416 2

L'esercente o il proprietario è liberato dalla responsabilità qualora provi che il danno è stato cagionato da evento naturale straordinario, da avvenimento bellico o da eolpa grave del danneg¬ giato, semprechò non vi sia colpa da parte sua,0 di persona per la quale debba rispondere.

, 3 La responsabilità per danni alla merce trasportata si deter¬ mina secondo le norme del Codice delle obbligazioni.

Art. 34 b.Risarei- Il modo e 'la misura del risarcimento, il pagamento di una in¬ frazione dennità a titolo di riparazione, la responsabilità di più persone e il ecc.

' regresso tra obbligati si determinano secondo le disposizioni del Co¬ dice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti.

Art. 35 1 2. a. Assicu¬ L'esercente di un impianto di trasporto in condotta è tenuto razione a stipulare con un'impresa d'assicurazione, ammessa a operare in sulla re¬ sponsabi¬ Svizzera, un'assicurazione per coprire i risebi assicurabili della sua lità civile. responsabilità civile secondo gli articoli 33 e 34.

2 L'assicurazione deve coprire, per ogni sinistro, i diritti dei danneggiati fino a una somma di almeno: a. 10 milioni di franchi, 6e si tratta d'impianto di trasporto in condotta di combustibili o di carburanti liquidi; b. 5 milioni di franchi, se si tratta d'impianto di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi.

3 Queste somme possono essere ristrette o aumentate nella con¬ cessione, secondo che l'interesse pubblico lo permetta, rispettiva¬ mente lo esiga.

4 L'autorità di vigilanza può esentare interamente o in pqrte dall'obbligo di stipulare un'assicurazione, qualora sia prestata in al¬ tro modo una garanzia equivalente.

5 La Confederazione e i Cantoni non sono tenuti ad assicurarsi per gli impianti che esercitano.

' ' Art. 36 La sospensione e la cessazione dell'assicurazione devono essere b. Sospensio¬ ne e cessa¬ notificale dall'assicuratore all'autorità di vigilanza sugli impianti di zione del¬ l'assicura¬ trasporto in condotta. Esse hanno effetto 30 giorni dopo che questa zione.

ne abbia avuto notizia, semprechò nel frattempo non sia stata sti¬ pulala una nuova assicurazione.

/

1417 Art. 37 II danneggiato ha un'azione diretta contro l'assicuratore, nei limiti della copertura assicurata.

2 Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla logge federale del 2 aprile 1908 ^ sul contratto d'assicurazione non sono opponibili al danneggiato.

3 L'assicuratore ha il regresso contro lo stipulante, nella misura in cui avrebbe diritto di negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assi¬ curazione.

1

Azione contro l'assicura¬ tore: ecce¬ zioni ; re¬ gresso.

Art. 38 Se le pretese dei danneggiati superano la copertura assicu¬ d. Pluralità, danneg¬ rata, il diritto dei singoli verso l'assicuratore è ridotto proporziona¬ di giati.

tamente al rapporto fra detta copertura e il totale delle pretese.

1

2

II danneggiato che propone per primo l'azione e l'assicuratore convenuto possono chiedere al giudice adito di invitare gli altri danneggiati a promuovere presso di lui la loro azione entro un deter¬ minato termine, indicando loro le conseguenze di un'omissione. Il giudice decide sulla ripartizione dell'indennità d'assicurazione. Nella ripartizione, le pretese avanzate nel termine stabilito devono essere soddisfatte per prime, senza riguardo alle rimanenti.

3 L'assicuratore che, ignaro delle altre pretese, ha pagato in buona fede a un danneggiato una somma superiore a quella che proporzionatamente gli spettava, è liberato dai suoi obblighi verso gli altri danneggiati fino a concorrenza della somma pagata.

Art. 39 L'azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive in 2 anni dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsa¬ bile, ma, in ogni caso, ne.1 termine di 10 anni dal giorno dall'evento dannoso. Se l'azione deriva da un atto punibile, riguardo al quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

2 L'interruzione della prescrizione verso la persona civilmente responsabile vale anche verso l'assicuratore, e viceversa.

3 II regresso tra le persone civilmente responsabili d'un evento dannoso e il regresso dell'assicuratore si prescrivono in 2 anni dal 1

1) CS 2, 770 (A IV D).

3. Disposi zioni co¬ muni, a. Prescri¬ zione.

1418 giorno in cui la prestazione fu interamente fornita e il responsabile fu noto.

4 Nel rimanente, è applicabile il Codice delle obbligazioni. .

Art. 40 b. Foro. L'azione civile contro il responsabile, il suo assicuratore o lo stipulante, per danni secondo l'articolo 33, va proposta, a scelta dell'attore, innanzi al giudice del luogo di domicilio del convenuto o del luogo in cui è accaduto il danno.

IV. IMPIANTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEI CANTONI Art. 41 l. Principio. Gli impianti non considerati nell'articolo 1, capoverso 2, e non esentati dalla presente legge in virtù dell'articolo 1, capoverso 4, sono sottoposti, oltre che alle disposizioni del prosente capo, soltanto a quelle »su la responsabilità civile e l'assicurazione (capo III), le pene e le misure amministrative (capo V) e alle prescrizioni di sicu¬ rezza da emanarsi dal Consiglio federale.

'

2. Obbligo d'una li¬ cenza.

3. Vigilanza e alta vigi¬ lanza.

1. Danneg¬ giamento di impianti di trasporti in condotta e perturba¬ mento del¬ l'esercizio.

Art. 42 La costruzione e l'esercizio di impianti secondo l'articolo 41, in quanto non soggiaciano alla vigilanza della Confederazione in virtù dell'articolo 16, capoverso 2, sono sottoposti all'obbligo di una licenza del Governo cantonale o d'un ufficio da esso designato.

2 La licenza non può essere negata nè sottoposta a condizioni o a oneri restrittivi, se non nei casi previsti nell'articolo 3, capoverso 1, lettere da a a d. Sono riservati le condizioni e gli oneri che ser¬ vono all'applicazione di altre norme legali.

1

Art. 43 Gli impianti con licenza can tonale secondo l'articolo 42. soggia¬ ciano alla vigilanza del Cantone e all'alta vigilanza della Confede¬ razione.

V. PENE E MISURE AMMINISTRATIVE Art. 44 Chiunque intenzionalmente.guasta un impianto di trasporto in condotta e con ciò, in particolare cagionando un inquinamento o altro dannoso perturbamento delle acque aperte o del sottosuolo, mette 1

1419 scientemente in pericolo la vita o la salute delle persone o cosa altrui di notevole valore, è punito con la reclusione o ila detenzione.

2 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pe¬ ricolo l'esercizio di un impianti di trasporto in condotta d'interesse pubblico è punito con la detenzione, semprechè non sia applicabile LI capoverso 1.

3 La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 45 , 1. Chiunque idà informazioni inesatte o 'incomplete per ottenere 2- infrazioni una concessione, diella legge chiunque, senz'esserne autorizzato, incomincia o prosegue la co¬ struzione d'un impianto di trasporto in condotta oppure un'opera di cui all'artìcolo 28, chiunque, senz'esserne autorizzato, imprende o prosegue l'eser¬ cizio d'un impianto di trasporto in condotta, chiunque non osserva le condizioni o gli oneri attenenti a una concessione, oppure l'obbligo di stipulare un'assicurazione o di for¬ nire garanzie, chiunque, cessando d'essere stagno un impianto di trasporto in condotta, non provvede immediatamente ai rimedi e agli avvisi pre¬ visti nell'articolo 32, è punito, ove abbia agito con intenzione, nè il fatto costituisca un reato più grave, con l'arresto o con la multa fino a 20 000 fran¬ chi. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se le condizioni o gli oneri inosservati sono stati posti per tute¬ lare la sicurezza del paese, l'indipendenza o la neutralità della Sviz¬ zera o per evitare una dipendenza economica incompatibile con l'in¬ teresse generale del paese, può essere pronunciata la detenzione.

2. La pena è della multa fino a 10 000 franchi, se il colpevole ha agito per negligenza.

3. Il Consiglio federale può comminare le stesse pene per ïe in¬ frazioni delle disposizioni d'applicazione.

4. Se l'infrazione è commessa nell'azienda d'una persona giuri¬ dica, di una società in nomo collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; la persona giu¬ ridica, la società o il titolare di una ditta individuale rispondono in solido del pagamento della multa o delle spese, semprechè la dire¬ zione responsabile non -provi d'essersi adoperata con estrema dili-

1420 genza per indurre le persone, delle quali si tratta, a osservare le pre¬ scrizioni. Questa disposizione è applicabile per analogia agli enti col¬ lettivi e istituti di diritto pubblico. Le persone solidalmente respon¬ sabili hanno i medesimi diritti degli .incolpati.

3. Compe¬ tenza.

4. Misure ammini¬ strative.

Art. 46 Il perseguimento e il giudizio spettano ai Cantoni, in quanto il Consiglio federale non deferisca il caso afl Tribunale federale.

Art. 47 Qualora, nonostante un avvertimento, non sia osservata, nel termine stabilito, una decisione dell'autorità di vigilanza, questa può eseguirla o farla eseguire a spese dell'inadempiente, senza pregiudi¬ zio dell'azione penale!

2 È riservata la revoca della concessione in conformità dell'arti¬ colo 9, capoverso 2, lettera e.

1

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Diritto transitorio, a. Principio.

Art. 48 La presente legge è applicabile, a contare dall'entrata in vi¬ gore, anche agli impianti di trasporto in condotta in costruzione o in esercizio, riservati gli articoli 49 e 50.

1

2

Qualora una (misura presa in virtù dell'articolo 49 o 50 equi¬ valga a un'espropriazione, ,è dovuta un'indennità. Circa la pretesa d'indennità decide il Tribunale federale.

Art. 49 I diritti acquisiti in virtù d'una licenza o d'una concessione b. Impianti con licenza cantonale sono riconosciuti conformemente al capoverso 2.

o conces¬ 2 sione can¬ II titolare d'una licenza o d'una concessione cantonale è esen¬ tonale.

te, durante la validità della slessa ma non oltre 50 anni dal momento dell'entrala in vigore della presente legge, dall'obbligo di chiedere una concessione federale. Nel termine di 2 anni da quel momento, egli deve conformarsi alfe prescrizioni dell'articolo 4. I (diritti e gli obblighi del titolare d'una licenza o d'una concessione di costruire e di esercitare un impianto di trasporlo in condotta, conferita dal Cantone prima dell'entrala in vigore della presente legge, non pos¬ sono essere modificati a suo svantaggio in virtù della stessa, se non per cause imperative d'interesse pubblico.

1

1421 3

Nel termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente leg¬ ge, i Cantoni trasmettono asl Dipartimento tutti i documenti circa gli impianti considerati mell'articotl'o 1, capoverso 2, da essi autorizzati .

o conceduti.

Art. 50 L'esercente d'
una domanda di licenza o di concessione, corredata di tutte ile indi¬ cazioni necessarie.

1

2

Fino alla decisione sulla domanda, l'esercente può proseguire la costruzione o l'esercizio, salvo disposizione contraria dell'autorità competente ad accordare la licenza o la concessione.

3 La licenza o la concessione dev'essere accordata, semprechè non ostino cause imperative d'interesse pubblico.

Art. 51 L'articolo 4, capoverso 4, della legge federale del 16 marzo 2. Modifica1955 1) sulla protezione delle acque dall'inquinamento è modificato f^g come segue: rale.

Art. 4, cpv. 4 Per l'immagazzinamento e il trasporto di liquidi, come olio, benzina e simili materie, si faranno e si controlleranno regolarmente le costruzioni e gli impianti necessari a proteggere le acque dall'in¬ quinamento.

4

Art. 52 II Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore 3. Esecudella presente legge. zione.

1

2

Esso dà le disposizioni d'applicazione necessarie, le quali dedella presente legge.

1. gli uffici federali incaricati dell'esecuzione, i loro compiti e la loro collaborazione con gli altri uffici interessati; 2. i requisiti che gli impianti devono avere a tutela delle persone, delle cose e dei diritti importanti; 1) RU 1956, 1648 (A X B).

1422 3. le procedure di concessione, d'approvazione dei piani e di espropriazione; 4. le tasse per l'opera delle autorità di concessione e di vigilanza.

3

1 Cantoni regolano, in quanto occorra, le competenze per i compiti loro assegnati e la procedura applicabile.

I Così decretato dal Consiglio n'azionale.

Berna, 4 ottobre 1963.

'\

Il Presidente: André Guinand ,11 Segretario: CIi. Oser \ '

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1963.

Il Presidente: F. Fauquex Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente al¬ l'articolo ;89, capoverso 2, della Costituzione foderale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 ottobre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere, della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: IO ottobre 1963.

Termine d'opposizione: 8 gennaio 1964.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale concernente la manutenzione della bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo (Del 4 ottobre 1963)

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