N° 51

FOGLIO

1953

FEDERALE

Anno XLVI Berna, 30 dicembre 1963 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale XI 690.

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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale per un accordo addizionale concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù (Del 20 dicembre 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Il 24 luglio 1962, la Svizzera è stata invitata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e, il. 29 dicembre 1962, dall'Assemblea ge¬ nerale di questa organizzazione ad accedere all'accordo addizionai del 7 settembre 1956 concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù. Ci onoriamo di esporre le ragioni che ci hanno condotto a raccomandarvi d'approvare questa adesione.

I. La Svizzera o la convenzione del 1926 concernente la schiavitù Il 3 ottobre 1930, la Svizzera aderiva alla convenzione concernente la schiavitù, approvata il 25 settemlire 1926 dalla settima assemblea della Società delle Nazioni a Ginevra. Questa convenzione non aveva alcuna importanza pratica per la Svizzera, dove lo scopo cui la convenzione mi¬ rava era sitato conseguilo da molto tempo, presentava per altro un in¬ teresse incontrastabile. Un paese come il nostro, sede e culla della Croce Foglio federale, 1963.

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1954 Rossa, clic sempre s'è adoperato a sostenere l'ideale umanitario e filan¬ tropico,, non poteva astenersi da un'opera internazionale destinata a ri¬ muovere ama servitù indegna dell'umanità. Mancando di mezzi idonei a collaborare nell'estirpazione del male, la Svizzera sarebbe potuta restrin¬ gersi a seguire con simpatia il movimento antischiavista. Appariva non¬ dimeno che, col parteciparvi, era possibile promuovere l'adempimento di questo « sacro dovere della civiltà » e il nostro paese non poteva sottrarsene. Si considerava che allargando nel mondo l'applicazione della con¬ venzione, senza escluderne i paesi che già avevano conseguito lo scopo della stessa, si sarebbe facilmente rotto gli indugi di quegli Stati che an¬ cora non s'erano obbligati in questo camipo, ancorché avesse per loro una importanza diretta. Così stando le cose la Svizzera era tenuta a cooperare affinchè la convenzione del 25 settembre 1926 divenisse legge universale, e lo fece.

- Nell'anno 1953, il segretario generale delle Nazioni Unite chiedeva a lutti gli Stali partecipanti alla convenzione del 1926 concernente la schia¬ vitù di aderire a un processo verbale inteso a trasferire all'Organizzazione delle 'Nazioni Unite i compiti e le competenze spettanti, secondo la con¬ venzione, alla Società delle Nazioni. La Svizzera firmava questo processo verbale il 7 dicembre 1953.

II. Accordò addizionalo 1956 concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù . Nell'assumerc l'amministrazione della convenzione del 1926, il segre¬ tario generale delle Nazioni Unite, chiese agli Stati partecipanti di pronun¬ ciarsi circa un disegno di accordo addizionale inteso a completare le di¬ sposizioni elaborale sotto gli auspici della Società delle Nazioni. Il testo definitivo del nuovo accordo veniva stabilito in una conferenza di pleni¬ potenziari, convocata a Ginevra, dal 13 agosto all'8 settembre 1956 e pro¬ mossa dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Questo istrumento, intitolato « accordo .addizionale concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe ·alla schiavitù», è stalo approvalo.il 7 settembre 1956.

Nella Parte I dello slesso gli Stali partecipanti si obbligano a pren¬ dere in
via .legislativa 0 altrimenti Ogni misura attuabile e necessaria per abolire affatto la servitù per debili, la servitù della gleba e ogni istituzione con cui la donna è data in matrimonio mediante compenso. Essi si obbli¬ gano inoltre a impedire ogni pratica con cui i fanciulli e gli adolescenti sono ceduti a terzi per l'impiego delle loro persone o del loro lavoro me¬ diante o senza compenso.

1955 La Parte II concerne il trasporto di schiavi dall'uno all'altro paese.

L'articolo 3 stabilisce in particolare: o. che gli Stati partecipanti all'accordo devono prendere ogni misura efficace per impedire che le navi e gli aeromobili battenti la loro bandiera trasportino schiavi e punire le persone colpevoli di tali atti o dell'impiego della bandiera nazionale per simile scopo; b. che gli Stati partecipanti devono prendere ogni misura efficace ad assicurare che i loro porti, aerodromi e coste non siano impiegati per il trasporto di schiavi.

Nella Parte III, l'accordo dichiara punibili la mutilazione, la stigma¬ tizzazione o altra marcatura di persona schiava o in condizione analoga alla schiavitù (art. i5), l'inschiavimonlo o l'istigazione d'una persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinchè si faccia schiava (art. 6).

La Parte IV definisce le nozioni di < schiavitù », di « persona in con¬ dizione analoga alla schiavitù » e di « tratta degli schiavi ». Le due ultime parli contengono disposizioni sulla cooperazione fra gli Stati partecipanti e sulla comunicazione di informazioni (V) e le disposizioni l'inali (VI).

in. Motivi in favore dell'adesione della Svizzera all'accordo addizionale 1956 Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con risoluzione 890 (XXXIV) del 24 luglio 1962, ha raccomandato agli Stati membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni speciali d'accedere all'accordo. Anche l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, approvando la risoluzione 1841 (XVII) del 29 dicembre 1962, raccomandava agli Stati che ancora l'ave¬ vano fatto, d'aderirvi. Queste raccomandazioni sono state comunicate an¬ che alla Svizzera, come membro di parecchie organizzazioni speciali delle Nazioni Unite e Stato partecipante alla convenzione. Ê logico che il no¬ stro paese debba aderire all'accordo del 1956, che completa la convenzione del 1926 alla quale partecipa.

Come la Società delle Nazioni per la convenzione del 1926, le Nazioni Unite allegano grande importanza all'accessione al nuovo accordo da parte del maggior numero di paesi. Gli Stati che finora l'hanno ratificato o vi hanno aderito sono: Albania Bulgaria , Algeria Cambogia Repubblica Araba Unita Canada Australia Ceylon Austria Cecoslovacchia Belgio Cina (Formosa) Bielorussia . . Cipro

1956 Cuba ' Messico ' Danimarca Nepal Repubblica Dominicaina Niger 1 Equatore Nigeria Finlandia ' Norvegia Repubblica federale di Germania ' Nuova Zelanda Giordania Paesi Bassi Ghana t Pakistan Haiti Polonia India Portogallo Iraq Regno Un/ito Iran · Romania Irlanda Sierra Leone Israele .

Siria Italia Sudan Jugoslavia . Svezia Koweït Tanganica .

Laos ' Ucraina Malesia Ungheria , Marocco Unione Sovietica Altri-Stati, come la Francia, hanno già avviato la procedura costitu¬ zionale per la ratificazione e l'adesione.

Le ragioni per le quali la Svizzera intendeva aderire nel 1930 non hanno perduto di valore. Esse non possono che persuaderla, a proseguire sul camminò prefissosi più di 30 anni fa. Depositando uno strumento di adesione all'accordo addizionale del 1956 proveremo ancora una volta il desiderio d'accomunare in. spirito di solidarietà il nostro sforzo a quello degli altri Stati che, lottando per lina causa giusta, s'adoperano per · far sparire dal mondo odierno le ultime tracce d'un anacronismo sociale.

L'adesione del nostro paese all'accordo addizionale ha soltanto il va¬ lore d'esempio senza alcun'effetto per il nostro ordinamento giuridico in¬ terno, ancorché alcune disposizioni implicheranno certi obblighi di por¬ tata pratica, sia pure molto ristretti. Ciò, per esempio, quanto alle pre¬ scrizióni relative al trasporto di schiavi con aeromobili battenti la ban¬ diera di Stati partecipanti o all'impiego di aeroporti degli stessi.

L'accordo può essere disdetto sei mesi prima della scadenza di cia¬ scun periodo di tre anni stabilito per la durata dello stesso e non è quindi soggetto alla procedura di referendum prevista nell'articolo 89,- capo¬ verso 3, della Coslitiizione federale. La costituzionalità del decreto fede¬ rale proposto si fonda nell'articolo 8 della Costituzione federale, il quale conferisce alla. Confederazione. il diritto di conchiudere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale è fondata nell'articolo 85, numero 5,.della Costituzione.

1957 Per questi motivi vi raccomandiamo d'approvare il disegno di decreto federale qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 20 dicembre 1963.

,

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Sptìhler.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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30.12.1963

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