1905 Termine d'opposizione: 18 marzo 1964

LEGGE FEDERALE che modifica quella su Fassicurazione militare (Del 19 dicembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale de1! 26 marzo 19631), decreta: I La legge federale del 20 settembre 19492)' su l'assicurazione militare è modificata come segue: Art. 1 È assicurato contro gli' Infortuni e le malattie: I. Persone &«ssicur&to 1. chiunque compie un servizio militare obbligatorio o volontario contro gii o un servizio speciale comandato; infortuni e le malattie.

2. chiunque prende parte all'istruzione preparatoria volontaria o all'istruzione tecnica premilitare, in quanto queste attività sono coperte dall'assicurazione militare in forza di una decisione dei Consiglio federale; 3. chiunque prende parte, in forza di un ordine di marcia o delle sue funzioni ufficiali: a. alle operazioni di reclutamento e di visita sanitaria, come . anche agli esami pedagogici delle reclute; .

b. alle ispezioni dell'armamento e dell'equipaggiamento; 4. chiunque funziona come perito.per l'ispezione o la stima di cavalli, autoveicoli o attrezzi sottoposti alla requisizione militare; 1) FF 1963, 405.

2) RU 1949, 1705 (A XI L).

1906 5. chiunque partecipa come tiratore o funzionario agli esercizi di tiro fuori servizio, in quanto questi esercizi sono coperti dal¬ l'assicurazione militare in forza di una decisione del Consiglio federale; 6. chiunque partecipa, fuori servizio, a un'attività militare volon¬ taria, in quanto questa attività è conforme ' alle istruzioni del Dipartimento militare federale; 7. chiunque, essendo tenuto al servizio militare o complementare, . sconta una pena di arresti militari o si trova in detenzione mi¬ litare preventiva e in seguito non è condannato o chiunque sconta una pena di detenzione in regime militare. In simili casi, è tuttavia escluso qualsiasi diritto a prestazioni in denaro du¬ rante l'esecuzione della pena; 8. chiunque è al servizio della Confederazióne come: a. membro del corpo degli istruttori; b. membro del corpo della guardia delle fortificazioni; c. membro della squadra di vigilanza; d. controllore d'armi o suo supplente; e. agente del Deposito federale di cavalli delllesercito, purché porti regolarmente l'uniforme o, sul lavoro, vesti di servizio; /. marcatore o infermiere di una piazza d'armi; il Consiglio federale può assoggettare all'assicurazione militare altri agenti della Confederazione per lutto il tempo in cui sono 1 attribuiti a una truppa e ne condividono i rischi; .

9. chiunque è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione militare.

2 È inoltre assicurato'chiunque, nel servizio di protezione civile, partecipa,. come obbligato o come istruttore, a corsi, esercizi, rap¬ porti, o è mobilitato in servizio attivo o per soccorsi ùrgenti, come anche chiunque collabora ad un intervento degli organi di prote¬ zione.

' Art. 2 .

II. Persone Chi ottempera alle raccomandazioni del medico in capo dell'e¬ assicurate soltanto con¬ sercito e si sottopone a una vaccinazione prima dell'entrata in ser¬ tro le conse¬ vizio è assicurato contro le conseguenze eventuali di questo provve¬ guente di ' dimento.

.

vaccina¬ zioni.

Art. 3, cpv. 1 e 3 1

L'assicurazione si estende a tutta la durata delle situazioni ed operazioni menzionale nell'articolo 1 e chiamate qui di seguito «servizio». ·

1907 3 L'assicurazione è sospesa durante il tempo in cui l'assicurato, esercita, a proprio profitto o a profitto di un terzo, un'attività lu¬ crativa e durante ogni congedo personale. Il capoverso 2 è applica¬ bile ai tragitti percorsi per recarsi in congedo e per rientrare dallo 6tesso.

Art. 5, cpv. 2 e 3 2 Se l'assicurazione fornisce la prova prevista alla lettera a ma non quella menzionata alla lettera b, essa risponde dell'aggravamen¬ to dell'affezione. La prova prevista alla lettera b vale anche per la commisurazione del danno assicurato.

3 Se, al più tardi al momento della visita sanitaria d'entrata, è accertata l'esistenza di un'affezione anteriore al servizio e cionono¬ stante il militare è trattenuto in servizio, questi ha diritto alle pre¬ stazioni legali intere dell'assicurazione durante dodici mesi dall'in¬ sorgenza di detto diritto. In seguito la responsabilità dell'assicura¬ zione è regolata dai capoversi 1 e 2.

Art. 7, cpv. 4 (nuovo) Le rendite per i superstiti non possono essere ridotte se non in caso di crimine e, al massimo, d'un terzo.

4

Art. 8, cpv. 3 Abrogato Art. lt Non appena l'assicurazione ha avuto conoscenza di un'affe zione, fa accertare i fatti e i diritti del richiedente. A questo scopo, essa può interrogare, in ogni tempo, quest'ultimo, i suoi familiari e terze persone. Ogni audizione dev'essere verbalizzata. L'assi¬ curazione può far capo anche alla collaborazione delle autorità can¬ tonali o comunali che possono mettere in conto soltanto le loro spese effettive.

2 Ogni persona interrogata è tenuta a fornire informazioni ve ritiere e complete all'assicurazione. Una contravvenzione inscusa¬ bile a questi obblighi da parte del richiedente può avere come con¬ seguenza la privazione parziale, nei casi gravi totale, delle presta¬ zioni dell'assicurazione.

3 L'assicurazione può chiedere che l'assicurato o i suoi eredi sciolgano dal segreto professionale qualsiasi medico che l'ha curato privatamente, per quanto si tratti di accertamenti di questo medico o di fatti in relazione diretta con l'affezione notificata. Se il richie¬ dente rifiuta, 'le autorità amministrative e giudiziarie competenti in materia di assicurazione militare determinano le conseguenze del rifiuto in sede di prova.

1

,

1908 4

L'assicurazione designa i periti, tenendo equo conto dei desi¬ deri dell'interessato, e gliene comunica il nome. I motivi di inabi¬ lità e di ricusa dei periti sono sottoposti alle disposizioni valevoli per la procedura davanti al Tribunale federale delle assicurazioni. Il richiedente ha inoltre il diritto di rifiutarli senza esporne i motivi.

In questo caso, quando non sia possibile accordarsi sulla scelta di altri periti, questi saranno designati dal giudice (art. 55, cpv. 5).

I periti danno il loro parere motivato che sarà messo nell'inserto.

5 Quando l'assicurazione reputa che d'inchiesta è completa, ne' comunica sommariamente il risultato al richiedente. Questi può chie¬ dere di esaminare gli atti e proporre un complemento d'inchiesta.

L'assicurazione decide su simili proposte.

c L'assicurazione indennizza i testimoni, i periti e anche il ri¬ chiedente se subisce una perdita di guadagno.

7 Per il periodo dell'inchiesta, l'assicurazione prende i prov¬ vedimenti necessari a una cura appropriata, all'osservazione e al controllo del richiedente; essa tiene conto equamente dei desideri di questo, di quelli della sua famiglia e del medico curante.

Art. 12

L'assicurazione comunica al richiedente, in forma di proposta scritta e motivata, il riconoscimento o il rifiuto delle sue pretese, e, se del caso, la natura o i limiti, delle prestazioni previste, rendendolo attento che è tenuto a dichiarare per scritto, entro trenta giorni, se l'accetta o se vi si oppone.

2 La proposta, esplicitamente accettata, prende forza di decisione definitiva, riservata la revisione prevista all'articolo 13.

3 Se .il richiedente vi si oppone, o non si pronuncia entro 'il termine assegnatogli, gli alti sono consegnati alla direzione dell'as¬ sicurazione che, dopo nuovo esame, prende una decisione. Questa, da comunicarsi motivata al richiedente", deve indicare i rimedi giu¬ ridici e il termine, la forma, l'autorità di ricorso.

4 Le proposte e le decisioni vengono ' comunicate al richiedente con lettera raccomandata.

D Ogni proposta di fine delle prestazioni correnti deve essere comunicata al richiedente almeno il mese che precede l'ultimo pa¬ gamento.

Art. U I. Genere Le prestazioni dell'assicurazione militare sono: delle presta¬ a. le prestazioni per danni agli oggetti (art. 8, cpv. 2); zioni.

b. la cura dell'affezione (art. da d6 a 19); 1

1909 c. l'indennità di malattia (art. 20 e 21); d. le indennità suppletive (art. 22); e. la rendita per l'invalidità (art. da 23 a 27); /. le prestazioni per persone di condizione indipendente (art.

27 bis); g. l'indennità funeraria (art. 28) ; h. le rendite ai superstiti (art. da 29 a 36); i. il riscatto (art. 37); /. l'indennità unica (art. 38); k. l'integrazione professionale (art. 39 e 40); l. l'indennità di riparazione (art. 40 bis).

Art. 15, cpv. 2 (nuovo) Chi non ha fatto valere il diritto a prestazioni o a un aumento delle stesse o chi ancora non ha ricevuto le prestazioni che poteva pretendere può ricuperare l'importo che gli spetta. Il diritto di ricu¬ pero si estingue cinque anni dopo la fine del mese in cui le pre¬ stazioni erano dovute.

2

Art. 18, cpv. 3, A, 5 (nuovo) e 6 (nuovo) Si può ragionevolmente esigere che rassicurato si sottoponga a un'operazione quando un consulto medico la riveli necessaria al> l'accei*tamento diagnostico o verosimilmente comportante un note-* vole miglioramento, pur risultando sicuramente effettuabile e priva .

di conseguenze gravi.

4 L'assicurato che, senza motivi plausibili, rifiuta di sottoporsi a un atto operatorio a scopi terapeutici, ha diritto soltanto alle pre¬ stazioni spettantegli se l'operazione avesse avuto l'esito atteso. In caso di rifiuto di un intervento destinato a precisare la diagnosi, le autorità amministrative e giudiziarie competenti in materia di as¬ sicurazione militare determinano le conseguenze di un simile rifiuto agli effetti della produzione delle prove.

5 All'assicurato dev'essere data esplicita informazione circa le conseguenze giuridiche d'un rifiuto giusta il capoverso 4, nonché assegnato un termine di riflessione.

6 L'assicurazione assume l'intero rischio dei provvedimenti presi a ecopi terapeutici o destinati all'accertamento del caso.

3

Art. 20, cpv. 2, 3 e A L'indennità di malattia corrisponde, -- per gli assicurati celibi senza oneri di famiglia, all' 80 per cento, 2

1910 -- per gli assicurati celibi con oneri di famiglia o sposati senza figli (art. 31 e 32), all'85 per cento, .

-- per gli assicurati sposati con figli (art. 31 e 32) al 90 per cento, del guadagno che l'assicurato perde in seguito all'affezione, com¬ prese le entrate accessorie regolari.

3 Iii guadagno è considerato solo fino a 420 franchi settimanali, 1750 mensili e 2Ì000 annui.

4 Per gli assicurati dal guadagno nullo od inferiore ai 250 fran¬ chi mensili, l'indennità è calcolata giusta quest'ultimo ammontare.

Art. 23, cpv. 1 Se non v'è da aspettarsi, dalla continuazione della cura, un sensibile miglioramento delle, condizioni dell'assicurato o se l'affe¬ zione assicurata cagiona un pregiudizio presumibilmente peimanente alla capacità al guadagno o provoca una menomazione rilevante del¬ l'integrità fisica o psichica, l'indennità di malattia è sostituita da una rendita per l'invalidità.

1

Art. 2h, cpv. 2 e 3 ' II guadagno è considerato solo fino a 21000 franchi l'anno.

3 Se sia da presumere che, per tutta la probabile durata di pen¬ sionamento, l'assicurato avrà un guadagno nullo od inferiore ai 3000 franchi, la rendita per l'invalidità va calcolata giusta questo ultimo ammontare.

Art. 25 1 La rendita per menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica è determinata equamente secondo le circostanze.

2 Questa rendita può essere riscattata in ogni tempo, d'ufficio o a richiesta dell'assicurato, anche se non sono adempite 'le con¬ dizioni menzionate all'articolo 37.

3 Quando la diminuita capacità al guadagno coincide con una menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica, è assegnata una rendita unica, nella determinazione della quale occorre tuttavia . tener conto dei due danni.

4 Se viene 'leso uno degli organi doppi, il rischio di un'ulteriore menomazione all'altro non deve essere considerato nel calcolo della rendita. Se anche il secondo organo viene più tardi menomato, il danno intero va a carico dell'assicurazione militare. In questo caso, l'assicurazione è surrogala all'assicurato o ai suoi superstiti, nei di¬ ritti deducibili, da un'assicurazione infortuni o malattie, per la me¬ nomazione del secondo organo. Resta riservato il capoverso 1 del¬ l'articolo 49.

2

1911 Art. 25 bis (nuovo) Quando le circostanze lo richiedono, ma comunque ogni ein- 3 bis Adatque anni, il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale circa lo stato delle rendite rispetto ai prezzi e ai redditi del lavoro, dite, proponendone, ove occorra, un equo adattamento.

2 1 decreti federali d'adattamento non sono sottoposti al refe*rendum.

Art. 27 bis (nuovo) 1 L'assicurato che, causa l'affezione, non riesce a mantenere vi. bis Prel'azicnda con ile prestazioni assicurative ordinarie, può beneficiare stazioni per * persone di di prestazioni suppletive. condizione 2 Queste possono essere accordate solo se l'assicurato, con i familiari, già abbia diligentemente cercato di provvedere e purché sia presumibile ch'egli ritornerà in grado di condurre da sé l'azienda entro un termine adeguato.

3 Le prestazioni suppletive non devono superarè il 30 per cento del guadagno computabile, non possono essere ridotte in caso di responsabilità parziale dell'assicurazione e vanno pagate a mese.

1

Arf. 28, cpv. 2 2

L'indennità funeraria importa 1200 franchi. Essa è portata a 2000 franchi quando l'assicurato defunto non è seppellito à spese della truppa. In tal caso, l'indennità deve servire anzitutto alle spese funerarie.

Art. 29, cpv. 2 e 3 2 L'assicurazione procede d'ufficio all'inchiesta relativa all'at¬ tribuzione della rendita ai superstiti.

· · 3 Abrogato.

Art. 30, çpv. 1, 3 e 5 1 La rendila spetta in primo luogo al coniuge superstite e de¬ corre dal giorno successivo alla morte dell'assicurato. Essa compor¬ ta le seguenti percentuali del guadagno annuo del defunto: -- mancando figli con diritto alla rendita, il 50 per cento; -- rimanendo, oltre al coniuge, un unico figlio con diritto alla ren- ' · dita, il 45 per cento; -- negli altri casi, il 40 per cento.

3 II coniuge superstite che risposa ' conserva il diritto alla ren¬ dita, ancorché questo rimanga sospeso per tutta la durata del nuovo , matrimonio; egli può tuttavia chiedere all'assicurazione di riscattar¬ gli quel diritto contro un indennizzo pari a tre rendite annue. La

1912

3. Figli a. Benefi¬ ciari.

b. Durata della ren¬ dita

domanda di riscatto dev'essere presentata entro un anno dalle nuove nozze. ' 5 La rendita del coniuge. superstite, tranne nel caso di nuove nozze, è vitalizia.

Art. 31 Hanno diritto alla rendita, contemporaneamente al coniuge su¬ perstite o dopo di lui: a. i figli, legittimi o legittimati dell'assicurato; b. i figli adottati dall'assicurato; c. i figli illegittimi dell'assicurato; d. i figli .del-(coniuge superstite e i figli elettivi dell'assicurato, da questo mantenuti.

. Art. 32 1 La rendila di figlio decorre dall'indomani della morte dell'as¬ sicurato, per i figli postumi, dal giorno della loro nascita.

2 La rendita è dovuta a ciascun figlio fino "all'età di diciotto anni compiuti. Se a questa età la formazione professionale del gio¬ vane non è ancora terminata, la rendita è corrisposta fino al com¬ pimento di detta formazione, al più tardi però fino all'età di venti anni compiuti. . .

3 II figlio che, per motivi di salute, ha un'incapacità al guada¬ gno del 50 -per cento almeno, nel momento della morte dell'assicu¬ rato o della scadenza della rendita (cpv. 2), resta legittimato a-que¬ st'ultima fino a quando la sua incapacità sarà scesa al disotto di detta percentuale.

Art. 33, cpv. 3 3 Le rendite agli orfani d'uno o d'ambo i genitori sono comples¬ sivamente pari al 75 per cento del guadagno dell'assicurato, ma solo al 35 per cento se il coniuge superstite gode d'una rendita militare.

L'importo è ripartito tra gli orfani proporzionalmente, alle aliquote delle loro rendite.

Art. 3h, ppv. 2 e 4 ' 2 Ciascuno dei genitori riceve una pensione propria pari al 25 per cento al massimo del guadagno annuo del defunto; l'importo complessivo delle pensioni dei due genitori, anche se vivono sepa¬ rati, è del 40 per cento al massimo di questo guadagno o solamente del 25 per cento se1 una rendita è corrisposta contemporaneamente al coniuge superstite.

4 Se sopravvive un sol genitore che deve provvedex'e ad un fra¬ tello o ad una sorella del defunto, la sua rendila può essere portata fino al 40 per cento del guadagno annuo del defunto, o- solamente

1913 al 25 per cento se una rendita è corrisposta contemporaneamente al coniuge superstite. Per questo aumento valgono le condizioni po ste nell'articolo 32.

Art. 35; cpv. 1, n i 1. ai fratelli e alle sorelle, fino al 15 per cento cadauno ma, glo balmente, fino al 25 per cento del guadagno annuale del de¬ funto. L'articolo 32 è applicabile per analogia; Art. 39 L'assicurazione facilita l'integrazdone professionale segnata- XI. Into-, s mente: .

grazlone professioa. attribuendo prestazioni suppletive quando l'assicurato, senza naie.

sua colpa, non può utilizzare la sua capacità al lavoro; In geneb. formando l'assicurato a una nuova professione se la sua inca¬ pacità al lavoro è considerevole nell'attività precedentemente esercitata e se è lecito aspettarsi una capacità notevolmente superiore in un'altra professione per la quale l'assicurato di¬ mostra interesse ed ha le altitudini volute.

2 Nei oasi previsti alla lettera a, le prestazioni suppletive del¬ l'assicurazione non possono superare l'importo di una rendita per v invalidità totale per sei mesi. Durante la formazione prevista alla lettera b, l'assicurazione concede, oltre alla rendita corrispondente all'invalidità dell'assicurato, per un periodo di quattro anni al mas¬ simo, prestazioni suppletive che, sommate alla rendita, possono rag¬ giungere l'importo di una rendita per invalidità totale. Quando il cambiamento di professione cagiona spese particolari, l'assicura¬ zione vi contribuisce inoltre equamente.

3 Le prestazioni disposte dalla lettera b, qui sopra, non possono venir ridotte ove vi sia responsabilità solo parziale dell'assicura zione.

4 L'assicurato che si sottrae o s'oppone al mutamento di profes¬ sione ragionevolmente propostogli come notevolmente migliorante la sua 'capacità di guadagno, ha diritto solb alle prestazioni che gli spette¬ rebbero qualora il mutamento fosse attuato col previsto successo.

Circa questa conseguenza dev'essergli dato avvertimento esplicito con un termine di riflessione. ' 0 Gl'invalidi militari vanno presi in considerazione per l'assun¬ zione in posti di lavoro, segnatamente dell'amministrazione fede¬ rale, quando le capacità risultano pari e le circostanze lo consen¬ tono.

Art. 40 bis (nuovo) · ,, _ , XI bis. Ripa1 Per circostanze (particolari, l'assicurazione può assegnare alla razione.1 1

Foglio federale, 1963.

123

1914 vittima di lesioni corporee o, in caso di morte, alla famiglia, un'equa riparazione.

2 Detta riparazione è però esclusa se è attribuita la rendita per rilevante menomazione dell'integrità fisica o psichica.

Art. At, cpv. 1 Le prestazioni dell'assicurazione sono equamente ridotte se l'affezione assicurata è stata cagionata solo parzialmente dalle in¬ fluenze subite durante il servizio (art. 5 e 6). Esse sono inoltre pro¬ porzionatamente scemate: a. sé l'affezione assicurata ha per conseguenza soltanto una par¬ ziale incapacità al guadagno; .

b. qualora una contravvenzione inescusabile all'obbligo di notifi¬ care l'affezione ha per conseguenza un aumento delle spese dell'assicurazione.

Art. A2 .

Se l'assicurato è un invalido senz'aiuto, l'indennità di malattia, o la rendita per l'invalidità, è aumentata a tempo determinato o in¬ determinato e sino al 100 per cento del guadagno · computabile. Se l'invalidità comporta spese particolari, all'assicurato è pagato inol¬ tre un adeguato assegno.

Art. AG Abrogato 1

Art, A9, cpv. 2 (nuovo) .

Per gli infortuni di motociclo, usato a titolo privato -- ciò che include anche l'entrata in servizio --, durante i congedi è dopo il licenziamento, l'assicurazione ò , surrogata, per la totalità delle proprie prestazioni, agli assicurati o aii loro superstiti, quanto ai di¬ ritti che spettano ai medesimi in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni di motociclo, disposta come obbligatoria nell'articolo 78 della legge federale del 19 dicembre 1958 1) sulla circolazione stra¬ dale.

Art. 55, cpv. Ac 5 (nuovo) 4 Competente in prima istanza è, a scelta dell'attore, il tribu¬ nale del suo Cantone di domicilio, quello del suo Cantone d'atti¬ nenza o quello del Cantone in cui egli soggiorna per un trattamento ospedaliero prolungato. Se l'attore è domiciliato all'estero, è com¬ petente il tribunale del Cantone d'attinenza, quello del Cantone del¬ l'ultimo domicilio in Svizzera o quello d'un altro Cantone, stabilito di comune intesa tra le parti.

2

1) RU 1959, 685 (A XIII J).

1915 5

Se, nella procedura d'inchiesta, il richiedente e l'assicurazione non s'accordano sui periti (ait. 11, cpv. 4), il presidente del Tribu¬ nale delle assicurazioni del Cantone d'attinenza del richiedente li designa inappellabilmente con procedura sommaria, ad istanza del¬ l'assicurazione e dopo aver udito il richiedente. Se costui è domici¬ liato all'estero l'istanza va rivoltta al presidente del Tribunale del suo Cantone d'attinenza.

Art. 59, cpv. 4 I termini d'azione e di ricorso previsti nella presente legge si considerano osservati ancorché la domanda o la dichiarazione di ri¬ corso sia giunta, ma dn tèmpo utile, ad un'autorità o ad un ufficio incompetente. In tali casi, l'atto deve essere trasmesso d'ufficio al¬ l'autorità competente.

Art. 63, cpv. 2 2 II fondo invalidi vale come fondo di riserva dell'assicurazione militare e può, mediante decreto federale, essere messo a contri¬ buzione per la copertura delle spese speciali della stessa. Detto de¬ creto non soggiace al referendum.

4

II Nella legge federale sull'assicurazione militare il termine «ren¬ dita» è sostituito al termine «pensione».

III La legge federale del 19 giugno 1959 D sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Art. 44, cpv. 2
Gli assicurati che ricevono un'indennità di malattia dell'Istituto
nazionale d'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione mi¬ litare oppure una rendita di quest'ultima assicurazione per il pe¬ riodo dell'integrazione, non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità. , 2

IV Le rendite attribuite per tempo indeterminato saranno riadat¬ tate, con effetto al 1° gennaio 1964, tenuto equo conto dell'indice dei prezzi, del reddito del lavoro nella professione dell'assicurato, non¬ ché dell'età di quest'ultimo. Il beneficiario d'una rendita non deve 1

1) RU 1959, 845 (A XV B 1 b).

1916 comunque riceverò meno del totale delle prestazioni di cui- godeva innanzi. Il Consiglio federale emana in merito le disposizióni parti¬ colari.

, 2

Le altre prestazioni toccate dalla presente legge saranno, a contare dalla sua entrata in vigore, adeguate al nuovo diritto.

3 I casi non ancora chiusi da una decisione definitiva al mo¬ mento dell'entrata in vigore della presente legge, sono. trattati se¬ condo il nuovo diritto.

V 1 La presente legge entra in vigore il- 1° gennaio 1964.

2 Contemporaneamente essa abroga il decreto federale del 23 marzo 1962 1) concernente le indennità di rincarò agli assegnatari di pensioni militari. , Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna; 19 dicembre 1963.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: Danioth Il Segretario: F.Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale clie precede ò pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale c all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 19 dicembre 1963.

Termine d'opposizione: 18 marzo 1964.

1) RU 1962, 819 (A XI L).

Termine d'opposizione: IS marzo 1964 LEGGE FEDERALE 1 che modifica quella sulle indennità ai militari per perdita di guadagno (Del 19 dicembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1963, decreta: I La legge federale del 25 settembre 1952 D' sulle indennità ai mi¬ litari per perdita di guadagno è modificata come segue: Art. 9, cpo. 1 e 2 Per i militari, che prima dell'entrata in servizio esercitavano un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera per l'economia dome¬ stica si compone di un importo di base fisso di franchi 3.-- e di un importo variabile pari al 50 per cento del reddito (medio, conse¬ guito, mediante un'attività lucrativa, prima del servizio; l'indennità è tuttavia di 8 franchi al minimo e di 23 franchi al massimo.

2 L'indennità giornaliera per persona sola è pari al 40 per cento della corrispondente indennità iper l'economia domestica; essa è tut¬ tavia di franchi 3,20 al minimo e di franchi 9,20 al massimo. Per le reclute, l'indennità è di franchi 3,20 il giorno.

1

Art. 10, cpv. 1 Per i militari, che prima di entrare in servizio non eserci¬ tavano un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera per l'economia domestica è di 8 franchi e l'indennità giornaliera per persona sola di franchi 3,20.

· Art. lì Durante i servizi prestati, all'infuori dei consi di ripetizione e dei corrispondenti servizi di sostituzione, per accedere a un grado 1

1) RU 1953, 1050 (A XIM 2).

1918 superiore. l'indennità giornaliera per l'economia domestica è almeno di 12 franchi e l'indennità.giornaliera per persona sola almeno di 7 franchi. Il -Consiglio federale può designare particolareggiatamente i servizi valevoli di avanzamento.

Assegno per i fig".

Assegno per assistenza

Assegno per' l'azienda.

Art. 13 L'assegno per :i' figli ò di 3 franchi il giorno" per ogni figlio.

Art. 14 L'assegno per assistenza è di 0 franchi il giorno per la prima persona assistita dal militare e di 3 franchi il giorno per ogni altra; esso ò ridotto nella misura in cui eccede la prestazione giornaliera effettiva del militare o (per quanto non, permetterebbe pili di con¬ siderare la persona assistila come bisognosa d'aiuto nel senso del¬ l'articolo 7, capoverso, 1.

Art. 15 L'assegno per l'azienda è di 5 franchi il giorno.

Art. 16 L'indennità complessiva, senza l'assegno per l'azienda, non de¬ ve eccedere l'importo di 40 franchi il giorno. Essa è diminuita per quanto superi il 90 per cento del reddito medio conseguilo, me¬ diante un'attività lucrativa, prima dell'entrala in servizio; ile inden¬ nità minime conformemente all'articolo 9 o 11, come anche tre as¬ segni per i figli e un assegno per assistenza devono, tuttavia, essere pagati integralmente.

Art. 29 Disposizioni ' Le disposizioni della legge federale su l'assicurazione per la applicabili.

vecchiaia e per i superstiti concernenti l'obbligo di fornire informa¬ zioni, l'esecuzione fiscale, l'assunzione delle spese e lasse postali, il computo dei termini, nonché la forza di cosa giudicala e. il carattere di sentenza esecutiva sono aippicabili per analogia.

Limiti massimi.

- II III Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in -vigore del¬ la presente legge.

Così decretato dal Consiglio nafcipnale.

, Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente : · Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser .

1919 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: Danioth Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni * popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 19 dicembre 1963.

Termine d'opposizione: 18 marzo 1964.

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Legge Federale che modifica quella su l`assicurazione militare (Del 19 dicembre 1963)

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Jahr

1963

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

19.12.1963

Date Data Seite

1905-1919

Page Pagina Ref. No

10 154 763

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