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MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione delle convenzioni conchiuse dalla Svizzera con la Repubblica federale di Germania e con la Repubblica d'Austria, per l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e del controllo in corso di viaggio, come anche di un protocollo relativo all'applicazione della convenzione austro - svizzera al Principato del Liechtenstein (Dell'8 ottobre 1963)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, Con il messaggio del 20 marzo 1961 (FF 1961, I, 724, ediz. ted.), vi abbiamo sottoposto le convenzioni conchiuse dalla Svizzera con -la Fran¬ cia e l'Italia concernenti il medesimo oggetto. Voi avete approvato queste convenzioni coin decreto federale del 22 giugno 1961 (RU 1961, 589). In que¬ sto messaggio avevamo accennato a negoziati analoghi con la Repubblica fe¬ derale di Germania e con l'Austria. Nel frattempo, le convenzioni relative sono State firmate: quella con la Repubblica federale di Germania, il 1° giugno 1961 e quella con l'Austria, il 2 settembre 1963.

Riassumendo -- i particolari sono indicati nel nostro messaggio del 20 marzo 1961 -- queste due (convenzioni trattano i punti seguenti: Per agevolare e accelerare il passaggio del confine, i controlli confinari (di dogana e di polizia) dei due Stati saranno riuniti, in certi varchi di fron¬ tiera, coll'istituire uffici a controlli nazionali abbinati e il controllo in corso di viaggio nel traffico dei viaggiatori, segnatamente ferroviario. L'abbina¬ mento dei controlli presuppone che gli organi di controllo di uno Stato

1656 (designato « Stato limitrofo » nelle convenzioni e dappresso) siano abili¬ tati a esercitare la loro attività nell'altro Stato (denominato in seguito « Stato di soggiorno »). Le convenzioni firmate con la Repubblica federale di Germania e con l'Austria creano >la base giuridica necessaria all'eser¬ cizio di questa attività, come le disposizioni contenute nelle convenzioni conchiuse con la Francia e l'Italia. Esse [stabiliscono .tale base in qualità di convenzioni-quadro, e cioè prevedendo questa possibilità e discipli¬ nandone l'attuazione; ai Governi è lasciata tuttavia la competenza di desi¬ gnare i (passaggi, ned quali i controlli confinari dovranno essere abbinati.

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La struttura delle due convenzioni è. uguale e corrisponde a quella delle convenzioni conchiuse con la Francia e con l'Italia. Le convenzioni sono composte di sei (titoli. / Nel titolo. I, l'articolo 1 descrive lo scopo e le due forme di controlli abbinati e menziona la competenza dei Governi di designare dii comune accordo i punti dove saranno abbinati i controlli confinari. L'articolo 3 delimita la parte di territorio, e la designa come « la zona » dove gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzaiti a.eseguire i controlli nello Stato di soggiorno. La delimitazione concreta della zona nei diversi (punti di passaggio costituisce la parte principale degli laiccordi tra Governi, giusta ·l'articolo 1, capoversi .3 e 4, della convenzione con la Repubblica federale di Germania, e capoverso 3 della convenzione con l'Austria.

Il titolo II (articoli 4-10 della convenzione con la Repubblica federale di Germania e articoli 4-9 della convenzione con l'Austria), stabilisce i diritti e gli obblighi degli organi dei due Stati, incaricati, nella zona, dei controlli confinari di dogana e di polizia. L'articolo 4 accorda allo Stato limitrofo il diritto di arrestare persone nella zona; contrariamente alle disposizioni contenute nelle convenzioni concliiuse con la Francia e con l'Italia, tale diritto non è tuttavia applicabile ai cittadini dello Stato di soggiorno (convenzione con la Repubblica (federale (tedesca: articolo 5, capoverso 1; con l'Austria: articolo 5, capoverso 3).

' Il titolo III delle convenzioni (Repubblica (federale di (Germania: ar¬ ticoli 11-15; Austria: 10-14) stabilisce lo statuto giuridico degli agenti dello Stato (limitrofo nello Stato di soggiorno. Esso accorda a loro ed ai.

familiari domiciliati nello Stato di soggiorno, alcune facilitazioni.

Il titolo IV delle convenzioni (Repubblica federale di Germania: art.

16-21; Austria: 15-20) disciplina l'istituzione e l'esercizio degli uffici di controllo dello Stato limitrofo, mentre il titolo V (Repubblica federale di Germania: art. 22; Austria: art. 21) definisce Ila posizione giuridica dei dichiaranti in dogana dell'altro Stato.

1657 Infine, il titolo VI (Repubblica federale di 'Germania: art. 23-27; Austria: art. 22-25) contiene le disposizioni che disciplinano l'applica¬ zione, 'la sospensione e la disdetta delle convenzioni; esso prevede inoltre l'istituzione di una commissione mista incaricata di elaborare gli accordi tra i Governi suindicati e, se necessario, di appianare le difficoltà.
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» : Riguardo all'Austria, è stato necessario tener conto del seguente par¬ ticolare: in seguito al trattato d'unione doganale tra la Svizzera e il Prin¬ cipato del Liechtenstein del 29 marzo 1923, concernente l'unione del Prin¬ cipato al territorio doganale svizzero (RU 11, 149), il confine doganale svizzero è formato, in parte, dalla frontiera politica tra l'Austria e il Liech¬ tenstein; il territorio doganale svizzero incorpora quindi anche il Prin¬ cipato del Liechtenstein. 'La convenzione austro-svizzera per l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e del controllo in corso di viaggio avrà parimente effetto nel Principato del Liechtenstein, qualora fossero abbinati dei controlli confinari lungo le vie di comunicazione congiungenti i due Paesi contraenti, attraverso il Principato del Liechtenstein. Attual¬ mente questo caso già si verifica per la via dell'Arlberg, con gli uffici doganali abbinati a Buchs. Volendo applicale la convenzione in una tale circostanza, è necessario trattare il Liechtenstein e la Svizzera sullo stesso piano, e segnatamente riguardo al territorio, al diritto, alile autorità, ai cittadini e agli abitanti. La sovranità territoriale del Principato del Liech¬ tenstein verrebbe colpita direttamente, ove fosse permesso agli agenti austriaci di esercitare La loro attività nel territorio del Principato, in virtù di un accordo conchiuso conformemente all'articolo 1, capoverso 3, della convenzione austro-svizzera.

ALla detta convenzione deve quindi essere unito un protocollo firmato parimente dal Liechtenstein. Tale protocollo, da ,una parte, di¬ chiara che il Liechtenstein fruisce dell'uguaglianza alla Svizzera, descritta più in alto, e d'altra parte,, prescrive che gli accordi di oui ^all'articolo 1, capoverso 3, della convenzione austro-svizzera -- ove essi prevedano degli uffici a controlli nazionali abbinati e il controllo in corso di viaggio, op¬ pure il transito di persone O di merci sotto controllo ufficiale attraverso il territorio del Principato -- saranno conchiusi tra i Governi della Sviz¬ zera, dell'Austria e del Liechtenstein. .
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Le due convenzioni possono essere disdette in ogni momento; esse prendono fine due anni dopo la disdetta. Il protocollo resta in vigore fino a quando il Principato del Liechtenstein continui nell'unione doganale con la Svizzera e la convenzione austro-svizzera permanga valida. Conse¬ guentemente, nessuno dei tre atti soggiace al referendum riguardo ai Foglio federale, 1963.

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1658 trattati internazionali,, previsto nell'articolo 89, capoverso 3, della Co¬ stituzione federalle.

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· Il fondamento costituzionale del decretò federale proposto è dato dall'articolo 8 della Costituzione federale, secondo ri quale ila Confedera¬ zione ha il diritto di conchiudere trattati con-igli Stati esteri; Considerato quanto abbiamo qui innanzi esposto, vi proponiamo di approvare le due convenzioni e il protocollo, accettando il disegno di de¬ creto (federale allegato.

· Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ : sione della nostra alta considerazione.

' ' ; ' Berna, 8 ottobre 1963.

"

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Prendente della Confederazione: Spiihler.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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1963

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14.11.1963

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