1883 Termine d'opposizione: 18 marzo Î96A

LEGGE FEDERALE che modifica quella su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Del 19 dicembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 1963 1', decreta: I La legge, federale del 20 dicembre 1946 2) su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (chiamata appi*esso « legge federale ») è modificata e completata come segue: Art. 2, cpv. 5, 6 e 7 I cittadini svizzeri dimoranti all'estero possono recedere dal¬ l'assicurazione facoltativa, conservando i diritti acquisiti in virtù del¬ la presente legge.

6 I cittadini svizzeri dimoranti all'estero che, nonostante un av¬ vertimento, non adempiano le loro obbligazioni, sono esclusi dalla assicurazione facoltativa. Sono riservati i diritti acquisiti in virtù della presente legge.

7 11 Consiglio federale dà le disposizioni completive sull'assicu¬ razione facoltativa, segnatamente disciplina la partecipazione, il re¬ cesso e l'esclusione, la riscossione dei contributi e l'assegnazione delle prestazioni. Esso può stabilire regole speciali per il calcolo e il computo dei. contributi delle persone assicurate facoltativamente.

6

1) FF 1963, 1209. · 2) OS 8, 437 (A XVBla).

1884 Art. 3, cpv. 1 1

Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contribuiti tosto che esercitano un'attività lucrativa, ma in ogni caso dal 1° gennaio del¬ l'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni fino all'ultimo giorno del mese in cui compiono i 65 anni, se sono di sesso ma¬ schile, io i 62 anni, se di sesso femminile.

Art. 6, per 2 Se questo è inferiore a 12 000 franchi l'arino, il tasso è ridotto fino al 2 per cento secondo una tavola stabilita dal Consiglio fe¬ derale.

Art. 8, cpv. Î, per. 2 Se tale reddito è inferiore a 12 000 franchi ma di almeno 600 franchi l'anno, il lasso del contributo p ridotto fino al 2 per cento secondo una tavola stabilita dal Consiglio federale.

Art. 19 Abrogato Art. 20 Sicurezza e compensa¬ zione delle rendite.

1

II diritto a una rendita non può essere ceduto, costituito in pe¬ gno né soggetto, a esecuzione forzata. Ogni cessione o costituzione in pegno di esso è nulla. È riservato l'articolo 45.

2 I crediti in conformità della presente legge e delle leggi fede¬ rali su l'assicurazione per l'invalidità, sulle indennità ai militari per perdita di guadagno e sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini di montagna possono essere compensati con pre¬ stazioni scadute.

Art. 21, cpv. 1 1

Hanno diritto alla-rendita semplice di vecchiaia, sempre che non sussista un diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi: a. gli uomini che hanno compito i 66 anni; b. le donne che hanno compito i 62 anni.

.

Rendite completive per con¬ giunti.

Art. 22 bis 1 II marito, cui spetti unp rendita semplice di vecchiaia, ha dii'itlo a una x*endila suppletiva per la moglie, se essa ha compiuto i 45 anni. II diritto sussiste anche per una moglie più giovane, se il marito, immediatamente prima che sia sorto il diritto alla rendita

1885 semplice di vecchiaia, abbia ricevuto una rendita analoga completiva di una rendita semplice d'invalidità. La donna divorziata è parifi¬ cata alla moglie, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non possa pretendere una rendita di vecchiaia nè d'invalidità. L'articolo 22, capoverso 2, è applicabile per analogia.

2 Gli uomini e Je donne cui «petti una rendita di vecchiaia, ban-.

no diritto a una rendita completiva per ogni figlio cui possa spettare una rendita per orfani qualora muoiano. Per i figli cui spetti la ren¬ dita semplice per orfani, è assegnata una rendita semplice per figli e, per quelli cui spetti la rendita completa, è assegnata una rendita doppia. Per i figli adottivi ed elettivi, adottati o affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o a una rendita dell'as¬ sicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva. Il Consiglio federale è auto¬ rizzato a dare prescrizioni completive, particolarmente sul diritto delle mogli a rendite completive per i figli.

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Art. 23, cpv. 3 II diritto alla rendita per vedove nasce il 1° giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del marito. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la nascita del diritto* alla rendita semplice di vecchiaia, nonché con la morte della vedova.

II diritto rinasce secondo le condizioni stabilite dal Consiglio fe¬ derale, se le nuove nozze sono dichiarate nulle.

3

.4rf. 25, cpv. 2,'per. 2 Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi, il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al com¬ pimento del venticinquesimo anno d'età.

Art. 26, cpv. 2, per. 2 Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi, il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al com¬ pimento del venticinquesimo anno d'età.

< Art. 28 bis Il dirótto alla rendita per orfani non nasce, o si estingue, se Concorso l'orfano può pretendere una rendita d'invalidità o se i suoi genitori possono pretendere per lui una rendita completiva di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

1886 Art. 30, cpv. 5 e 6 Nel calcalo del contributo annuo medio, i contributi pagati avanti il 1° gennaio 1965 sono rivalutati di un terzo. ^ 6 Per il calcolo della rendita, di Consiglio federale prepara delle tavole, il cui uso è obbligatorio; a tale scopo può arrotondare l'am¬ montare delle rendite a vantaggio degli aventi diritto. Esso è autoriz¬ zato a dare disposizioni particolari sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e idei contributi corrispondenti, sul computo suppletivo degli anni di contribuzione e dei contributi della moglie, se il periodo contributivo del marito è incompleto, e sul non com¬ puto degli anni di contribuzione accumulati e dei contributi pagati durante la riscossione di una rendita d'Invalidità.

ß

Oalcolo e importo.

1. Rendita semplice.

di vecchiaia.

Art. .34

La rendita annua semplice di vecchiaia si compone d'un im¬
porto fisso di 1000 franchi e d'un importo variabile, graduato se¬ condo il contributo annuo medio determinante.

I 2 L'importo variabile della rendita è calcolato moltiplicando per quattro il contributo annuo medio determinante fino a 400 franchi, .per due la parte superiore a 400 franchi ma non maggiore di 700 franchi.

1

3

Là rendita, semplice di vecchiaia importa, (in ogni caso, al mi¬ nimo 1500 franchi e al massimo .3200 franchi l'anno.

.

Art. 35 bis 1 3. Rendite Le rendite completive per le mogli e le rendite semplici per ficompletive per congiunti ammontano al 40 per cento e, le rendite doppie per figli, al 60 per cento delle rendite semplici di vecchiaia corrispondenti al con¬ tributo annuo medio determinante.

2 Per ili calcolo delle rendite suppletive valgono le regole appli¬ cabili per la rendita di. vecchiaia considerata.

, Art. 38, cpv. 2 , 2 Per il calcolo della frazione,'é determinante il rapporto arro¬ tondalo tra il numéro degli anni, interi di contributo dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età. Il Consiglio federale dà le disposizioni particolari sulla graduazione .delle rendite.

Riduzione delle rendite completive · per figli.

, Art. 40 'La rendita completiva per un figlio.naturale è ridotta di quanto supera la pensione alimentare dovuta. '

1887 Art. 4-1 La rendita per vedove spettante alla donna divorziata in con- Idàlia *l?1uzl<>n ® rendita formità dell'articolo 23, capoverso 2, è ridotta di quanto supera la per vedove pensione alimentare giudizialmente assegnatale. della donna divorziata.

Art. 42, cpv. 1 e 2 1

Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliali in Svizzera che non possono .pretendere ima rendita or¬ dinaria o la cui rendita ordinaria è inferiore a queila straordinaria, se i due terzi del loro reddito annuo, al quale è aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono inferiori agli ammontari seguenti: Per i beneficiari di Franchi -- rendite semplici di vecchiaia e rendite per vedove . . 4000 -- rendite di vecchiaia per coniugi .

. . . . . 6400 --' rendite semplici e complete per orfani 2000 2 . Per gli uomini sposati, che hanno diritto soltanto a una ren¬ dita semplice di vecchiaia con o senza una rendita completiva per la moglie, sono applicabili i limiti di reddito per beneficiari di rendite di vecchiaia per coniugi. Il limite di reddito per beneficiari di ren¬ dite semplici di vecchiaia o di rendite di vecchiaia per coniugi è aumentato, per ogni figlio per il quale è pretesa una rendita com¬ pletiva, dell'importo del limite di reddito per beneficiari di ren¬ dite per orfani. Il 'Consiglio federale è autorizzato a stabilire limiti di reddito comuni per i beneficiari di rendite di vecchiaia con figli e per le famiglie di vedove.

Art. 43, cpv. 2, per. 2 Sono riservate le riduzioni in conformità degli articoli 40 e 41.

Art. 43 bls I limiti di reddito previsti nell'articolo 42, capoverso 1, e la ri- Eccezioni, duzione delle rendite prevista nell'articolo 43, capoverso 2, pe¬ riodo 1, non si applicano ai seguenti cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera: a. persone nate avanti il 1° luglio 1883 e loro superstiti; b. .donne rimaste vedove e figli rimasti orfani avanti il 1° dicem¬ bre 1948; c. donne sposate, fintanto che il marito non abbia diritto alla ren¬ dita di vecchiaia per coniugi; 1 d. donne che divorziano dopo aver compito i 61 anni d'età.

1888 Art. 63, cpv. 3 3

II Consiglio federate può affidare olle casse di compensazione altri, (compiti nell'ambito della presente legge. Esso disciplina la col¬ laborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di com' pensazione e provvede a un impiego opportuno d'attrezzature tecniche.

Art. 82, cpv. 1 1

Gli istituti di assicurazione che non sono riconosciuti in con¬ formità degli articoli dal 75 al-1'81, sono autorizzali, nel termine di 5 anni da un aumento generale dei contributi o delle rendite pre¬ visti nella presente legge, a ridurre i premi delle persone assicurate presso dii essi e quelli dei loro datori di lavoro e ad-adattarvi le loro proprie prestazioni. Siffatta autorizzazione vale anche se le loro disposizioni non la prevedono; purché sia introdotta osservando tutte le prescrizioni formali vigenti in materia di revisione delle loro disposizioni. La riduzione dei premi non può tuttavia eccedere, com¬ plessivamente, l'importo dei contributi dovuti in virtù della presente legge.

Art. 92 Abrogato Art. 92 bis Abrogato

t

Art. 95, cpv. 3

.

'

3

Le spese derivanti 'all'Ufficio centrale di compensazione dal¬ l'applicazione della legge federale del 20 giugno 1952 ^ concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini di montagna e le spese per l'affrancatura in blocco sono coperte in con¬ formità degli articoli 18, capoverso 4, e 19 di quella legge.

Art. 102 Principi. ' Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i su¬ perstiti sono finanziate con a. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro; b. i contributi degli enti pubblici; c. gli interessi del Fondo di compensazione.

1

1) RU 1952, 839 (A XV D 3).

1889 2 Ogni cinque anni, di regala, iil Consiglio federalte fa esaminare l'equilibrio finanziario dell'assicurazione, la quantità dei mezzi ne¬ cessari e il rapporto tra rendite, prezzi e redditi del lavoro. Ne sotto¬ pone il risultato alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, affinchè l'esamini e dia il parere, e ne fa rapporto all'Assemblea federale. Se è necessario, propone un equo adeguamento dei contributi e delle rendite.

Art. 103, cpv. 1 e 2 1 contributi degli enti pubblici all'assicurazione per la vec¬ chiaia e per i superstiti ammontano, sino alla fine del 1984, almeno a un quinto ie, a contare dal 1985, almeno a un quarto delle spese annue medie del periodo 'di finanziamento. L'Assemblea federale determina in anticipo questi contributi quinquennali, la prima volta sino alla fine del 1969.

2 I contributi menzionati nel capoverso 1 sono a carico della Confederazione per tre quarti e, dei Cantoni, per un quarto.

1

Art. 106, per. 1 La riserva di 200 milioni di franchi che ancora rimane sull'ec¬ cedenza di proventi dell'ordinamento delle indennità per perdita di salario e di guadagno serve, fintanto che non sia consumata, ad al¬ leggerire il contributo dei Cantoni all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, tenuto conto della loro capacità finanziaria con¬ formemente all'articolo 105, capoverso 1, lettera c.

Art. 112 Abrogato > » I seguenti articoli dellla legge federale ricevono questi nuovi titoli marginali: Art. 18: « Aventi diritto » Art. 36: « 4. Rendita e indennità unica per vedove » Art. 37: « 5. Rendite per orfani ».

III La presente legge è parimente applicabile, a contare dalla sua entrata in vigore, ai casi in cui il diritto alla rendita sia già sorto, salvo le disposizioni speciali seguenti:

1890 a. Le rendite ordinarie correnti sono aumentate di un terzo, ma, in ogni caso, fino all'ammontare minimo del genere di rendita considerato. Sono riservate le disposizioni sulla riduzione delle ren¬ dite. Se, successivamente, a una rendita in. corso sia sostituita una di altro genere ma calcolata secondo i medesimi elementi, anche la nuova rendila profitterà dell'aumento. Se, al contrario, gli elementi , di calcolo mutino, la nuova rendita è calcolata in conformità delle disposizioni della presentò legge; a 'tale scopo, il contributo annuo medio è determinato sostituendo all'aumento'di 15 franchi previsto nel numero II, lèttera ,a, delia legge federale del 23 marzo 1961 che modifica quella sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la rivalutazione in conformità del numero I, articolo 30, capoverso 5; in nessun caso, la nuova rendita potrà essere inferiore alla prece¬ dente. ' b. Le rendite parziali, per le quali il diritto sia sorto avanti , il 1° gennaio 1960, sono trasformate in rendite, complete o parziali se¬ condo il diritto in vigore. Le rendite complete sostituite alle, parziali del vecchio sistema sono aumentate secondo la lettera a. Se è asse¬ gnata una rendita parziale secondo il diritto in vigore, il suo importo ,è determinato in conformità delle disposizioni della presente legge; la lettera a, periodo 4, è applicabile per analogia. La nuova rendita parziale deve superare almeno d'un terzo quella precedente.

c. Le rendite per vedove o per orfani, ridotte secondo il diritto in vigore a un reddito annuo del defunto marito e padre, sono au¬ mentate in conformità delle lettere a e b con l'importo non ridotto.

d. Per le donne divorziate che, al momento dell'entrata in vi¬ gore della presente legge, abbiano compiuto i 63 anni, il numero I, articolò 43 bis, lettera d, è applicabile soltanto se il divorzio è. avve¬ nuto dopo il compimento del sessantaduesimo anno d'età.

IV

·Le seguenti disposizioni lianno effetto a contare dall'entrata in vigore della presente legge sino alla fine dell'anno 1909: a. Il contributo degli enti pubblici all'assicurazione per la vec¬ chiaia e per i superstiti ammonta a 350 milioni di franchi l'anno.

b. Il Consiglio federale è autorizzato ad aumentare fino al 40 per cento la tassa di fabbricazione delle sigarette di cui all'articolo 122 della legge federale, la tassa sulla carta da sigarette di cui al¬ l'articolo 130 e ,i dazi delle voci 7, 23, 24 e 25 della tariffa dei dazi sui tabacchi, allegata alla medesima legge.

1891

La legge federale del 19 giugno 1959 l'invalidità è modificata come segue:

su l'assicurazione per

Art. 34, cpv. 1, per. 2 Abrogato Art. 35, cpv. Î, per. 2 Abrogato VI 1

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1964.

La Confederazione è autorizzata ad anticipare le maggiori spese derivanti ai Cantoni, nell'anno 1964, dalla disposizione del nu¬ mero IV, lettera a. Le condizioni per queste anticipazioni sono sta¬ bilite dal Consiglio federale.

3 11 Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.

Per la nuova determinazione delle rendite correnti, può prevedere una procedura semplificata.

2

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1963.

·'

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato del Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: Daniotli Il Segretario: F.Weber

1) RU 1959, 845 (A XV B lb).

1892 Il Consiglio federale decreta: La 'legge federale che precede è pubblicata conformemente al- · l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale idei 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzióni federali.

Berna, 19 dicembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Cli. Oser.

Data della pubblicazione: 19 dicembre 1963.

Termine d'opposizione: 18 marzo 196U.

1893 Termine d'opposizione: 18 marzo 1964 LEGGE FEDERALE che modifica il libro quarto del Codice civile svizzero' (Comproprietà e proprietà per piani) (Del 19 dicembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 1962 *), decreta: I Le disposizioni del Codice civile concernenti la comproprietà sono modificate e completate come segue: Art. 647 1 comproprietari possono convenire un regolamento per l'uso 2- Regola- · e l'amministrazione, derogante alle disposizioni legali, e farlo men- j?usoe?amzionore nel registro fondiario. · ministrazione.

2 II regolamento non può escludere nè restringere la facoltà di ogni comproprietario: 1. di chiedere e, se occorre, di far ordinare dal giudice l'esecu¬ zione degli atti d'amministrazione necessari a conservare il va¬ lore della icosa e a mantenerla idonea all'uso; 2. d'attuare, a spese di tutti i comproprietari, le misure urgenti, necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o mag¬ giore.

1

Art. 647 a Ogni comproprietario può fare gli atti dell'ordinaria a rami ni- 3. Atti di¬ strazione, come i (lavori di miglioramento, coltivazione, raccolta, àmmi^stra, zione.

1

1) FF 1962, 1809.

1894 di custodia e vigilanza di breve durata, stipulare a tale fine con¬ tratti ed esercitare le facoltà che derivano dagli stessi o dai con¬ tratti di locazione o d'appalto, comprose quelle di .pagare e riscuo¬ tere somme di danaro per tutti i comproprietari.

2

La competenza per tali atti d'amministrazione può essere re¬ golata altrimenti a maggioranza di tutti i comproprietari, salvo le disposizioni della legge Concernenti le. misure necessarie e ur¬ genti.

Art. 647 b 4. Atti di amministra¬ zione più importanti.

1

Gli atti .di amministrazione, più importanti, in particolare i cambiamenti di cultura o d'utilizzazione, la stipulazione o lo scio¬ glimento di contratti di locazione, La partecipazione · al migliora¬ mento del suolo e la nomina d'un amministratore con facoltà ecce¬ denti l'ordinaria amministrazione sono decisi, a una maggioranza .di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.

2

Sono riservate le disposizioni concernenti i lavori di costru¬ zione necessari.

Art. 647 c .5. Lavori di costruzione, a. Neces¬ sari.

b. -Utili.

1 (lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione ne¬ cessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea al¬ l'uso, sono decisi, a maggioranza di tutti i comproprietari, semprecliè non siano atti d'ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare.

Art. 647 d I lavóri di rinnovamento e di trasformazione diretti ad au¬ mentare il valore della cosa oppure a migliorarne il rendimento o l'idoneità all'uso sono deliberati a una maggioranza di tutti i com¬ proprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della ( cosa. ' s .

1

2 Per le modificazioni che rendano notevolmente e durevol¬ mente più difficile o mono economico per un comproprietario l'is¬ so o il godimento cui la cosa era fino allora destinata, occorre il consenso dello stesso.

3 Le modificazioni implicanti una spesa che non si possa ra¬ gionevolmente imporre a un comproprietario, segnatamente per¬ chè sproporzionata al valore della sua quota, possono essere fatte senza il suo consenso, purché la sua parte di spesa che superi la somma.a lui imponibile, sia assunta dagli altri compropriètari.

1895 Art. 647 e 1 lavori di costruzione diretti esclusivaineinte ad abbellire la c. Diretti cosa, a migliorarne l'aspetto o a renderne più comodo l'uso, possono essere fatti soltanto con il consenso di tutti ,i comproprietari. alla como¬ dità.

2 Questi lavori possono, a una maggioranza di tutti d com¬ proprietari 'che rappresenti dm pari tempo la maggior parte della co¬ sa, essere decisi anche contro la volontà d'un comproprietario che non ne risulti durevolmente impedito nel diritto d'uso e di godi¬ mento, qualora gli altri comproprietari gli risarciscano il pregiu¬ dizio temporaneo e assumano da sua parte di spesa.

1

Art. 648 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad 6. Disposiusarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.

zione.

2 Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cam- * biarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, 1 a meno che questi abbiano unanimamente stabilito un'altra norma.

3 I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.

1

Art. 649 .

Le spese d'amministrazione, le imposte ed altri aggravi de- 7. Oontrìburivanti dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, zi
.

,, spese ed 6ono sopportati...

dai comproprietari in proporzione delle loro quote, oneri.

salvo patto contrario.

2 II comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa propor¬ zione.

Art. 649 a Il regolamentò per l'uso e l'amministrazione convenuto dai 8. Surroga- · comproprietari, le misure amministrative da essi decise, le sen- ul tenze e gli ordini del giudice sono vincolanti anche per il succès- rente d'una fiore d'un comproprietario e per l'acquirente d'un diritto reale su quota, una quota di comproprietà. v 1

Art. 649 b II comproprietario può essere escluso per sentenza del giudi- 9. Esclusione ce dalla comunione, se il contegno suo ovyero · delle persone cui comuha ceduto l'uso della cosa o delle quali è responsabile, violi così a gravemente gli obblighi verso tutti gli altri comproprietari o ta- prietarl.

luni di essi, da non potersi ragionevolmente pretendere che con¬ tinuino la comunione.

1

1896 2

Se i comproprietari sono soltanto due, l'azione spetta a cia¬ scuno di essi; negli .altri casi e salvo convenzione contraria, è ne¬ cessaria l'autorizzazione della maggioranza di tutti i comproprie¬ tari meno il convenuto.

3 II giudice che pronuncia l'esclusione condanna il convenuto ad alienare la sua quota di comproprietà e, per il caso in cuii l'aliena¬ zione non sia attuata nel termine fissato, ordina che .la quota sia venduta agli incanti pubblici secondo le disposizioni sulla realiz¬ zazione forzata degli immobili, eccetto quelle concernenti lo scio¬ glimento della comproprietà.

b. Titolari di altri .

diritti.

10. Sciogli¬ mento, a. Azione di divisione.

Art. 649 c , Le disposizioni concernenti l'esclusione d'un comproprietario si. applicano per analogia all'usufruttuario della quota di cortiproprietà e al titolare di altri diritti di godimento reali oppure per¬ sonali annotati nel registro fondiario. · Art. 650 Ogni comproprietario lia il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giu¬ ridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata. ' 2 La divisione può essere differita fino a trcnt'ainni mediante convenzione, la quale, se si fratta d'un fondo, richiede per la sua validità l'atto pubblico e può essere annotata nel registro fondiario.

3 Lo scioglimento non può essere chiesto intempestivamente.

1

1.

2.

3.

4.

b. Fra com¬ proprietari e fra con¬ cedente e concessio¬ nario d'un diritto di ' superficie.

, Art. 655 La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.

2 Sono fondi nel senso di questa legge: i beni immobili; i diritti per sè stanti e permanenti intavolati nel registro fon¬ diario;
1

A. Oggetto.

· Art. 682 I comproprietari* hanno per legge il diritto di prelazione verso qualunque terzo clic acquisti una parte del fondo.

2 II diritto di prelazione spetta anche al proprietario di un fondo gravato da un diritto di superficie per sò stante e permanente 1

1897 verso chiunque acquisti tale diritto, e al superficiario, nella mi¬ sura in cui il fondo serva all'esercizio del suo diritto, verso chiun¬ que acquisti il fondo.

3 Le convenzioni che annullano o modificano II diritto di pre¬ lazione richiedono per la loro validità l'alto pubblico e possono es¬ sere annotate nel registro fondiario.

II Le disposizioni del Codice civile concernenti la proprietà fon¬ diaria sono completate come segue: Capo terzo Della proprietà per piani Art. 712 a 1 La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, a. Elementi alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di go- e oggetto, dere e di sistemare internamente una parte determinata di un edi- L Elem©nüficio.

2 II comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e siste¬ mare i suoi locali, semprechè non comprometta l'esercizio del di¬ ritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l'aspetto esteriore.

3 Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assi¬ curato all'edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto.

Art. 712 b Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o n. Oggetto, porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori di¬ sgiunti.

2 Non possono essere oggetto del .diritto esclusivo: 1. il suolo su cui sorge l'edificio e il diritto di superficie in virtù del quale l'edificio è costruito; 2. le parti della costruzione che sono importanti per l'esistenza, la membratura e la solidità dell'edificio o dei locali di altri comproprietari, oppure determinano la forma esteriore e l'a¬ spetto dell'edificio; 3. le opere e gli impianti che servono anche agli altri compro¬ prietari per l'uso dei loro locali.

1

Foglio federale, 1963.

122

1898 3

I comproprietari possono, nell'atto costitutivo o in una con¬ venzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell'edificio, le quali in caso diverso si presu¬ mono assoggettate al diritto esclusivo. , Art. 712 c Sio--°-

1

II comproprietario non ha per legge il diritto -di prelazione Verso, qualunque terzo che acquisti una quota, ma un tale diritto può essere stabilito nell'atto costitutivo o in una convenzione suc¬ cessiva ed essere annotato nel registro fondiario.

2 Nello stesso modo può essere stabilito che l'alienazione d'un piano o d'una porzione di piano, la costituzione d'usufrutto o d'un diritto d'abitazione sullo stesso e la sua locazione siano valide solo se gli altri comproprietari, con decisione della maggioranza, non facciano opposizione entro quattordici giorni dal ricevimento, della comunicazione.

3 L'opposizione dev'essere giustificata da gravi motivi ed è de¬ cisa dal giudice 'in procedura sommaria a istanza della parte che la contesta.

.

Art. 712 d B. Costltu- 1 La proprietà per piani è costituita con-l'iscrizione nel registro zione e cesfondiario.

sazione. · , i. Atto co- 2 L'iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: stitutivo. ^ un contrago con p quale i comproprietari sottopongono le loro quote all'ordinamento della proprietà per piani; ' r 2. una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quòte di comproprietà secondo l'ordinamento della proprietà per piani.

3 II negozio richiede per là sua validità l'atto pubblico e, se è un testamento o ' una convenzione di divisione ereditaria, la forma . . · prescritta dal .diritto successorio.

ll. Quote di valóre.

Art. 712 e .

L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzióni di pianò e indicare in centesimi o in millesimi il valóre di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.

2 La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti- e l'approvazione dell'assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tutta¬ via domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata de¬ 1

1899 terminala erroneamente o' sia divenuta inesatta per le mutate con¬ dizioni dell'edificio o delle sue adiacenze.

Art. 712 f La proprietà per piani si estingue con la perdita dell'immobile ni^Cessao del diritto di superficie e con la cancellazione dal registro fon¬ zione.

diario. ' 2 La cancellazione può essere domandata in virtù d'una con¬ venzione di scioglimento, oppure dal comproprietario che accentra tutte le quote, semprechè vi consentano i titolari di diritti reali su piani o porzioni di piano, che non siano trasferibili su tutto il fondo senza pregiudizio.

3 Ogni comproprietario può chiedere lo scioglimento, qualora l'edificio perisca per più della metà del suo valore e la ricostruzione sia per lui un onere difficilmente sopportabile; tuttavia, i compro¬ prietari che intendono continuare la comunione, possono eyitare lo scioglimento tacitando gli altri.

1

Art. 712 g 1

Per la competenza a fare atti d'amministrazione e lavori di costruzione si applicano le norme sulla comproprietà.

2 A tali norme, qualora non dispongano altrimenti, può essere sostituito un altro ordinamento da stabilirsi nell'atto costitutivo o per decisione unanime di tutti comproprietari.

3 Del rimanente, ogni comproprietario può chiedere che sia stabilito e menzionato nel registro fondiario un regolamento per l'amministrazione e l'uso, il quale dev'essere approvato da una mag¬ gioranza dei comproprietari che rappresenti in pari tempo la mag¬ gior parte del valore della cosa; con la medesima maggioranza può essere modificato il regolamento, anche se esso sia stabilito nell'atto costitutivo. . " Art. 712 h

C. Ammini¬ strazione e uso.

I. Disposi¬ zioni appli¬ cabili.

Spese 1 comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle II.

ed oneri «spese dell'amministrazione comune proporzionalmente al valore del¬ comuni.

le loro quote.

1. Defini¬ zione e ripar¬ 2 Tali oneri e spese sono segnatamente: tizione.

1. le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell'edificio,. delle opere e impianti comuni; 2. le spese d'amministrazione, compresa l'indennità all'ammini¬ stratore; 1

1900 3. i contributi di diritto pùbblico'e le imposte dovuti collettiva¬ mente dai comproprietari; · 4. gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull'immobile o verso i quali a comproprietari sono solidalmente responsabili.

3 Se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese.

.4rf. 712 i 2. Garanzia Al fine di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli dei contri¬ ultimi tre* anni, la comunione ha il diritto di ottenere là costitu¬ buti.

zione di un'ipoteca legale sulla quota di ' ciascun comproprietario.

a. Ipoteca legale.

2 L'iscrizione dell'ipoteca può essere . domandata dall'ammini¬ stratore o, in mancanza di questo, da ciascun comproprietario auto¬ rizzato per decisione della maggioranza dei comproprietari, o dal giudice, e dal creditore in favore del quale sòia stato pignorato il credito per contributi.

3 Del rimanente, si applicano per analogia le disposizioni con. cernenti la costituzione dell'ipoteca legale degli artigiani e impren¬ ditori.

Art. 712 k b. Diritto di .

Per i credili da contributi decorsi negli ultimi tre anni, la ritenzione, comunione ha, come un locatore, il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali del comproprietario e servono al¬ l'uso o al godimento dei medesimi.

1

Art. 712 1 1 III. Eserci¬ La comunicme acquista in proprio nome 1 beni risultanti dalla zio dei diritti sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari civili.

e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione.

2 Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa, nel luogo in cui trovasi la cosa.

Art. 712 m B. Ordina¬ mento.

1 Oltre, le competenze menzionale in altre disposizioni, spetta I. Assem¬ blea ded all'assemblea dei comproprietari: compro¬ prietari. ' 1. decidere in tutti gli affari amministrativi clic non competono 1. Competen¬ all'amministratore; za e stato 2. ' nominare l'amministratore e vegliare sulla sua opera; giuridico.

1901 3. nominare un comitato o un delegalo con compiti amministra¬ tivi, come quelli di consigliare l'amministratore, esaminarne la gestione e fare rapporto e proposte all'assemblea a questo ri¬ guardo; 4. approvare ogni anno di preventivo, il resoconto e la riparti¬ zione delle spese fra i comproprietari; 5. decidere la costituzione di un fondo di rinnovazione per i la¬ vori di manutenzione e di rinnovazione; 6. assicurare l'edificio contro iil fuoco ed altri pericoli, stipulare le assicurazioni usuali di responsabilità civile e obbligare il comproprietario che abbia fatto delle spese straordinarie per sistemare i suoi locali, a pagare una parte del premio aggiun¬ tivo, se non ha stipulato per suo conto un'assicurazione com¬ pletiva.

2 Ove la legge non disponga altrimenti, all'assemblea e al co¬ mitato sono applicabili le norme sull'associazione concernenti gli organi e la contestazione delle risoluzioni sociali.

Art. 712 n L'assemblea dei comproprietari è convocata e presieduta dal- 2. Convocal'amministratorc, salvo che essa non disponga altrimenti. z|^ne e pre~ siaenza.

2 Delle deliberazioni è steso verbale, custodito dall'amministra¬ tore o dal comproprietario che presiede all'assemblea.

1

Art. 712 o Ove un piano o una porzione di piano appartenga in comune 3. Diritto a più persone, esse hanno diritto collettivamente a un voto, reso da dl voto, un loro rappresentante.

2 II proprietario e l'usufruttuario di un piano o d'una porzione di piano si accordano circa l'esercizio del diritto di voto; altrimenti il volo spetta in tutte le questioni amministrative all'usufruttuario, salvo per i lavori di costruzione meramente utili oppure diretti ad abbellire o a rendere più comoda la cosa.

1

Art. 712 p L'assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con 4. Costitul'intervento o la rappresentanza della metà degli stessi, ma di al- g^^lea11 &S" meno due, che rappresentino in pari tempo almeno la metà del va¬ lore della cosa.

2 Se l'assemblea non è in numero, è convocata una seconda, che può essere tenuta almeno dieci giorni dopo la prima.

1

1902 3

L'assemblea di seconda convocazione delibera validamente con l'intervento o la rappresentanza di un terzo di tutti i compro¬ prietari, ma di almeno'due.,

II. Ammini¬ stratore.

1. Nomina.

Art. 712 q Se l'assemblea dei comproprietari non s'accorda sulla nomina dell'amministratore, ciascuno di essi può chiedere al giudice di no¬ minarlo.

2 11 medesimo diritto spelta a chiunque abbia un interesse le¬ gittimò, come il creditore pignoratizio e l'assicuratore.

1

Art. 712 r * L'assemblea dei comproprietari può revòcare in ogni tempo l'amministratore, riservata l'azione di risarcimento.

2 Se, nonostante un grave-motivo, l'assemblea nega di revo¬ care l'amministratore, ogni comproprietario può, entro un mese, do¬ mandarne la revoca al giudice.

3 L'amministratore nominato dal giudice non può, senza il con¬ senso di questo, essere revocato prima del decorso del tempo fis¬ sato al suo ufficio.

Art. 712 s ' 1 L'amministratore compie lutti gli atti dell'amministrazione 3. Compe¬ tenze.

comune .in conformità della legge, del regolamento e delle decisioni a. Esecuzio¬ dell'assemblea dei comproprietari, e prende direttamente tutte le ne delle di¬ sposizioni misure urgenti a impedire, o a rimuovere uri danno.

e decisio¬ 2 Egli ripartisce tra i comproprietari gli oneri e le spese co¬ ni su l'ammini¬ muni, ne comunica loro il conto, riscuote i loro contributi, ammi¬ strazione nistra ed eroga.il danaro disponibile agli scopi cui è destinato.

e l'uso.

3 Egli veglia affinchè nell'esercizio dei diritti esclusivi e nell'uso delle parti e degli impianti comuni del fondo e dell'edificio siano osservati la legge, il regolamento della comunione e quello della casa.

Art. 712 t 1 b. Rappre¬ L'amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari sentanza in tutti gh affari dell'amministrazione comune che gli competono verso i per legge'.

terzi.

2 Egli non può stare in un giudizio civile come attore o come convenuto senz' esserne precedentemente autorizzato dall' assemblea dei comproprietari, salvo si tratti di procedura sommaria; nei casi urgenti, l'autorizzazione può essere chiesta ulteriormente.

2. Revoca.

1903 3

Le dichiarazioni, le ingiunzioni, le sentenze e le decisioni de¬ stinate collettivamente, ai comproprietari possono essere comunicate validamente all'amministratore nel suo domicilio o nel luogo dove trovasi la cosa.

III L'articolo 943 dèi Codice civile è completato come segue: Art. 943 1

2. Intavota¬ Nel registro fondiario sono intavolati come fondi: zione, 1. i beni immobili; a. Oggetto.

2. i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi; 3. le miniere; 4. le quote di comproprietà d'un fondo.

2 Un regolamento del Consiglio federale darà le norme partico¬ lari su le condizioni e il modo d'intavolazione dei diritti per sè stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d'un fondo. .

IV

Le disposizioni su l'entrala in vigore e l'applicazione del Còdice civile, nel titolo finale dello stesso, sono modificate e completate come segue: Art. 20 1 1 preesistenti diritti di proprietà sopra gli alberi nel fondo al¬ trui sono ancora riconosciuti secondo il diritto cantonale.

2 I Cantoni sono autorizzati ad abolire od a restringere questi diritti preesistenti.

Art. 20 bis La proprietà per piani secondo il vecchio diritto 'cantonale è as¬ soggettata alle nuove disposizioni, anche se i piani o le porzioni di piano non siano appartamenti o locali commerciali costituenti un tutto.

IV. Diritti di proprietà speciali.

1. Alberi nell'ai trul fondo.

2. Proprietà per piani a. Origi¬ naria.

Art. 20 ter 1 Cantoni possono assoggettare alle nuove prescrizioni anche b- Trasforla proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme pre- " < viste dalla legge entrata in vigore il 1° gennaio 1912.

2 L'assoggettamento avrà effetto non appena l'iscrizione del re¬ gistro fondiario sia stata modificata in maniera corrispondente.

1

1904 Art. 20 qualer c. Epurazio- Per assoggettare alla nuova legge la proprietà per piani trasforstrffondfari. ma*a e iscrivere quella vecchia originaria, i Cantoni possono ordi¬ nare l'epurazione dei registri fondiari ed emanare a questo scopo disposizioni speciali di procedura.

4. Diritti reali sop¬ pressi.

Art. 45 I diritti reali che non potrebbero più essere costituiti secondo le disposizioni sul registro fondiario, come le piante nel fondo' al¬ trui, i diritti di anticresi e simili non vi possono essere isoritti, ma vi devono essere menzionati in modo opportuno.

2 Estinguendosi per qualsiasi causa, questi diritti eccezionali non possono più essere ristabiliti.

1

V Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui, la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, Ì9 dicembre 1963.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: Danioth Il Segretario: F.Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 19 dicembre 1963.

Termine d'opposizione: 18 marzo 1964.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica quella su l assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Del 19 dicembre 1963)

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1963

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50

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19.12.1963

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1883-1904

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