179 Termine d'opposizione: 10 luglio 1946.

Decreto federale concernent» il computo del servizio militare prestato pel calcolo della tassa militare.

(Del 4 aprile 1946.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1945, decreta : Art. 1.

Chi è soggetto al pagamento della tassa militare deve solamente : a) la metà della tassa corrispondente alla sua classe d'età, se è stato sottoposto dopo otto anni di servizio almeno o se, prima dell'ini¬ zio del periodo di assoggettamento, o al momento in cui egli è stato sottoposto alla tassa, aveva prestato da 251 a 600 giorni di servizio attivo; à) il quarto della tassa corrispondente alla sua classe d'età, se è stato sottoposto dopo sedici anni di servizio almeno, o se, prima dell'ini¬ zio del periodo di assoggettamento, o al momento in cui egli è sta¬ to sottoposto alla tassa, aveva prestato più di 600 giorni di ser¬ vizio attivo.

Art. 2.

F considerato come anno di servizio nel senso del presente decreto: a ) ogni anno civile in cui il militare ha compiuto una scuola, un corso o tredici giorni almeno di servizio attivo; b) ciascuno degli anni dal 1914 al 1918 e dal 1939 al 1945 in cui il militare è rimasto a disposizione durante più di sei mesi per pre¬ stare il servizio militare, il servizio complementare o il servizio nella protezione antiaerea cui era tenuto in forza della sua incor¬ porazione in uno stato maggiore, in un'unità, in un distaccamento o in un'organizzazione;

180 c) ogni altro anno civile in cui il militare è rimasto a disposizione durante più di sei mesi per prestare il servizio cui la sua classe d'età è tenuta, quand'anche avesse, in quest'ultimo caso, mancato ad un servizio.

Art. 3.

È considerato come servizio attivo nel senso del presente decreto ogni servizio comandato o volontario prestato nel corso degli anni dal 1914 al 1918 e dal 1939 al 1945, per il quale il militare ha ricevuto il soldo, eccettuato il servizio prestato in scuole e corsi previsti dalla tabella delle scuole (servizio d'istruzione).

2 Tuttavia, è parimente considerato come servizio attivo il servizio prestato in queste scuole ed in questi corsi durante gli anni dal 1914 al 1918 e dal 1939 al 1945 per quanto esso superi la durata del servi¬ zio che il militare avrebbe dovuto prestare, in condizioni normali, con¬ formemente alle disposizioni dell'organizzazione militare relative al servizio d'istruzione.

Art. 4.

1 II presente decreto sarà applicato per la prima volta alla tassa dovuta per l'anno 1946.

1

2

II decreto federale del 18 febbraio 1921 concernente il computo del servizio militare prestato pel calcolo della tassa militare sarà ap¬ plicato per l'ultima volta alla tassa dovuta per l'anno 1945. Per il rimanente esso è abrogato.

Art. 5.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 aprile 1946.

Il Presidente: Grimm.

Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 4 aprile 1946.

Il Presidente: Piller, Il Segretario: Ch. Oser.

181

Il Consiglio federale decreta : Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente a l'articolo 89, secondo capoverso della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni po¬ polari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 aprile 1946.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgraber.

Data della pubblicazione: 11 aprile 1946.

Termine d'opposizione: 10 luglio 1940

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Decreto federale concernente il computo del servizio militare prestato pel calcolo della tassa militare. (Del 4 aprile 1946.)

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11.04.1946

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179-181

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