36

Disegno.

Decreto federale che assegna un sussidio straordinario ai Cantoni del Ticino, dei Valiese e dei Grigioni per P introduzione dei registro fondiario federale.

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 gennaio 1946, decreta : Art. 1.

La Confederazione contribuisce, con un sussidio straordinario di un terzo, alle spese di verificazione dei diritti reali e d'introduzione del registro fondiario federale nei comuni delle valli o della pianura, di carattere prevalentemente rurale, dei Cantoni del Ticino e del Valiese, delle valli di Bregaglia e di Poschiavo e del distretto Moesa, come pure di altre regioni del Cantone dei Grigioni che si trovano in condizioni eguali od analoghe.

Art. 2.

Per il calcolo del sussidio sono prese in considerazione soltanto le spese in rapporto immediato con la verificazione dei diritti reali e l'introduzione del registro fondiario, come retribuzione degli impiegati incaricati della verificazione, indennità di trasferta versate dal Canto¬ ne, costo del materiale e rilegatura dei registri.

Art. 3.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, d'intesa col Dipar¬ timento federale delle finanze e delle dogane, determina in ciascun ca¬ so, su domanda del Cantone, se un comune ha diritto ad un sussidio per la verificazione dei diritti reali e l'introduzione del registro fon¬ diario federale.

37 Art. 4.

Il Governo cantonale deve presentare, all'inizio di ogni anno, un rapporto al Dipartimento federale di giustizia e polizia, con una di¬ stinta delle spese cagionate dalla verificazione dei diritti reali e dalla introduzione del registro fondiario federale nei comuni in cui detto registro è stato introdotto nel corso dell'anno precedente, e per le quali è stato assegnato un sussidio.

Art. 5.

Il sussidio è versato al Cantone una volta accertato che i lavori eseguiti sono conformi alle prescrizioni.

Il Cantone assegnerà un'equa parte del sussidio federale ai comuni ed ai proprietari fondiari tenuti a contribuire.

Art. 6.

Il Governo cantonale prende i provvedimenti necessari per l'esecu¬ zione del presente decreto.

Questi provvedimenti dovranno essere approvati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 7.

Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale entra immediatamente in vigore.

Esso ha effetto retroattivo per i registri fondiari federali introdotti dopo il 1° gennaio 1942.

Il Consiglio federale è incaricato della sua esecuzione.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale che assegna un sussidio straordinario ai Cantoni del Ticino, del Vallese e dei Grigioni per l`introduzione del registro fondiario federale.

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1946

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

03

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

31.01.1946

Date Data Seite

36-37

Page Pagina Ref. No

10 151 393

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.